Incarto n.
52.2007.6

 

Lugano

23 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 8 gennaio 2007 di

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 5 dicembre 2006 (no. 6041) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 ottobre 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

 

 

vista la risposta 16 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 è nata il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli della categoria B il 16 dicembre 1977. Al casellario cantonale della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.

 

 

                                  B.   Il 20 luglio 2006, verso le ore 11.00, RI 1

Sospettando una dedizione al bere, visto il tasso alcolemico riscontrato alle 11.00 del mattino e alcune risultanze del referto medico allestito al momento del prelievo del sangue, il 14 settembre 2006 la Sezione della circolazione le ha revocato la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandole nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso __________ Centro di cura dell'alcolismo (in seguito: __________) e ad una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

 

 

C.    Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 15 ottobre 2006 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC, con decisione 26 ottobre 2006 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di luglio 2007. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti – dopo un periodo di controllo di 8 mesi – l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché alla presentazione di un certificato medico psichiatrico comprovante la sua idoneità alla guida.

 

 

                                  D.   Il 5 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1.

In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse effettivamente inidonea alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudicato governativo la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame e la pronuncia di una revoca di ammonimento della durata di quattro mesi.

Riassunti i fatti e l'iter procedurale, la ricorrente contesta di soffrire di una dipendenza dall'alcool suscettibile di giustificare il provvedimento adottato nei suoi confronti; il reato commesso il 20 luglio 2006 è un evento unico dovuto a contingenze eccezionali, per nulla rappresentativo del suo comportamento usuale.

Il referto del perito __________ - soggiunge l'insorgente - è lacunoso, incompleto ed inattendibile. Le sue conclusioni sono d'altronde smentite dai certificati prodotti davanti al Consiglio di Stato, stilati da medici che la seguono da tempo, per cui è necessario che in questa sede le discrepanze vengano acclarate ordinando una perizia giudiziaria.

Quanto al periodo di sospensione connesso con la misura di sicurezza, esso deve avere per legge una durata pari a quella della revoca prevista per l'infrazione commessa. Nel caso di specie, tale durata non avrebbe dovuto essere superiore a quattro mesi, tenuto conto in particolare del fatto che la ricorrente non ha alcun precedente e necessita della patente per svolgere la propria attività professionale. La risoluzione impugnata viola dunque il principio della proporzionalità e va annullata, in via subordinata con il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio dopo esperimento dei necessari accertamenti peritali.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso, non occorre in particolare sottoporre la ricorrente ad una perizia giudiziaria per valutare la sua attuale idoneità alla guida.

 

1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

 

 

2.2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr).

 

Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente può richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare (art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della libertà personale del conducente colpito dal provvedimento. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcool, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82 consid. 2.2).

Allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406). A mente di questo tribunale, la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa sì che esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il provvedimento di sicurezza. Si avvera per contro insignificante in fattispecie come quella all'esame, nell'ambito della quale si sarebbe giustificata una revoca di ammonimento di qualche mese e quindi una sospensione connessa con la revoca di sicurezza relati-

 

vamente breve, accompagnata però - stante la natura dell'affezione di cui soffre l'interessata - da un lungo periodo di astensione dal bere e di controlli medici, come impone la prassi invalsa in materia. In effetti, per essere riammessi alla guida dopo una revoca a tempo indeterminato occorre che sia scaduto un eventuale periodo di sospensione e, in ogni modo, che siano comprovatamente venuti meno i presupposti di inidoneità che avevano portato all'adozione della misura di sicurezza (vedi art. 17 cpv. 3 LCStr).

 

2.2. La revoca di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006 consid. 2.1. e giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è sufficiente stabilire se il conducente è sempre in grado di scindere sufficientemente la consumazione di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006, consid. 2.2.). Infatti, chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. L'idoneità a condurre non deve pertanto essere circoscritta né ad uno spazio temporale né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, pag. 2).

 

 

                                   3.   3.1. Sia la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti della ricorrente sul rapporto 15 ottobre 2006 allestito dallo psicologo della circolazione __________. Il perito ha espresso il suo parere in base ad un ampio fascio di elementi di giudizio (esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati emergenti da test e questionari di stampo psicologico). Queste indagini hanno evidenziato per cominciare la sussistenza di una psicosi bipolare, caratterizzata da fasi maniacali durante le quali subentrano abusi etilici. Più volte ricoverata in ambito ospedaliero, RI 1 è seguita da uno psichiatra e assume medicamenti appropriati per os (antidepressivi e, in caso di crisi, neurolettici), ma non trattamenti avversivi all'alcool, che non sopporta. Dalle risposte date ai test specifici è peraltro emerso un quadro attitudinale prognosticamente sfavorevole, a fronte dell'oggettiva rilevanza della modalità dipsomanica occasionale, a matrice reattiva automedicativa, con sole limitate capacità autogestionali. Concludendo la propria valutazione peritale, il lic. phil. __________ ha ribadito la presenza di un potus altamente problematico, in un contesto di instabilità timica che conduce ad una medicazione alcolica degli stati depressivi, segnatamente ad uno sfogo alcolico nelle situazioni di esaurimento.

                                         Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le opinioni espresse dai curanti dell'insorgente non consentono di sovvertire le conclusioni dell'esperto. Anzi, il certificato psichiatrico prodotto in questa sede, pur sottolineando una evoluzione globalmente positiva della patologia psichiatrica di base, conferma gli abusi alcolici, ancorché di natura episodica, accreditando ulteriormente le valutazioni peritali, sulla cui affidabilità questo tribunale non ha ragione di dubitare. Non v'è quindi ragione per ordinare la perizia giudiziaria sollecitata dall'insorgente (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 p. 169-70).

 

3.2. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi alcolcorrelati che rendono l'insorgente inidonea a condurre con sicurezza veicoli a motori sono ampiamente adempiute. Il provvedimento di revoca a tempo indeterminato va quindi confermato, così come le condizioni alle quali è stata subordinata la riammissione alla guida, del tutto in linea con la giurisprudenza resa in materia, rimasta immutata con l'avvento del nuovo diritto (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1.). Per quanto concerne invece il periodo di sospensione connesso con la misura di sicurezza, occorre dar atto alla ricorrente che fissandolo in 12 mesi la Sezione della circolazione ha disatteso i criteri di commisurazione di questa particolare limitazione. In parziale accoglimento del gravame, tale periodo viene determinato in 6 mesi giusta gli art. 16 cpv. 3, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, nonché 16d cpv. 2 LCStr, tenuto conto in particolare del consistente tasso di alcolemia con il quale RI 1 si è posta alla guida e dell'incidente nel quale è incorsa mettendo seriamente in pericolo la sicurezza del traffico (cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2457 ss.), da un lato, e della limitata necessità professionale di guidare veicoli a motore che le si può riconoscere quale agente immobiliare, dall'altro (Schaffhauser, op. cit., n. 2441 ss.; DTF 123 II 572 consid. 2c). Resta inteso che la ricorrente non potrà comunque essere riammessa alla guida prima di aver soddisfatto i requisiti indicati al punto 1.3. della risoluzione 26 ottobre 2006 della Sezione della circolazione, adeguati alle circostanze e conformi al diritto. Sotto questo profilo, la decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale.

 

 

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto, al fine di permettere la riforma della decisione impugnata nel senso esposto al considerando precedente.

L'emanazione del presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente proporzionalmente al suo consistente grado di soccombenza (art. 28 PAmm). All'insorgente, patrocinata da un avvocato iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

 

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 31, 43, 46, 61 e 62 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 5 dicembre 2006 (no. 6041) del Consiglio di Stato e la risoluzione 26 ottobre 2006 (no. 5083) della Sezione della circolazione sono riformate nel senso che il periodo di sospensione connesso con la revoca di sicurezza a tempo indeterminato inflitta a RI 1 viene fissato in 6 mesi a contare dal 20 luglio 2006.

 

 

2.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente nella misura di fr. 1'000.-. Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

rappr. dall'avv

 

 

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario