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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
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Lorenzo Anastasi |
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assistito dal segretario: |
Leopoldo Crivelli |
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statuendo sul ricorso 28 febbraio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 6 febbraio 2007 del Consiglio di Stato (n. 687) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 23 novembre 2006, rilasciata dal municipio di CO 3 ad CO 1 per la demolizione di alcuni manufatti e la costruzione di uno stabile d'appartamenti sulla part. 1108; |
viste le risposte:
- 14 marzo 2007 del municipio di CO 3;
- 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato;
- 20 marzo 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 3 ottobre 2006 la resistente CO 1 ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di demolire alcuni fabbricati esistenti sulla part. 1108 per costruirvi uno stabile d'appartamenti;
che alla domanda si è opposto il ricorrente RI 1, conduttore del Ristorante __________ esistente sul fondo, obiettando che all'istante faceva difetto il diritto di disporre del fondo;
che il 23 novembre 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del titolare dell'esercizio pubblico;
che con giudizio 6 febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1, ritenendo che la beneficiaria avesse diritto di disporre del fondo e che il contratto di locazione esistente, non disdettabile prima del 29 febbraio 2008, non ostasse al rilascio di una licenza edilizia, la cui validità si estende oltre tale data;
che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia;
che secondo l'insorgente il contratto di locazione esistente, disdettabile per la fine di febbraio dell'anno prossimo, giustificherebbe soltanto la sospensione del rilascio della licenza edilizia in attesa della definizione dei rapporti di diritto privato intercorrenti tra le parti;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la beneficiaria della licenza edilizia, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente;
che il municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che l'insorgente, già opponente, è legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm; STA 28.5.03 n. 52.3.98 in re S.B. e llcc consid. 2);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); trattandosi di una causa che non pone questioni di principio il tribunale può decidere nella composizione di giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG);
che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 1 LE, n. 627);
che, secondo l'art. 22 cpv. 1 RLE, insorgendo contestazioni di natura civile, l'autorità rinvia l'interessato al giudice civile. Di regola, soggiunge la norma, tali contestazioni non sospendono la procedura amministrativa;
che la sospensione della domanda di costruzione in attesa che vengano risolte contestazioni civili si giustifica soltanto quando la questione di diritto privato è pregiudiziale per il rilascio della licenza (p. es. quando è controversa l'esistenza di un diritto di passo per accedere al fondo dedotto in edificazione);
che, nel caso concreto, la contestazione relativa al contratto di locazione dell'esercizio pubblico non è affatto pregiudiziale ai fini del rilascio della controversa licenza;
che immune da violazioni del diritto appare di conseguenza la decisione del municipio di non sospendere il rilascio della licenza in attesa che vengano definiti i rapporti contrattuali tra l'insorgente e la beneficiaria della licenza qui resistente;
che il ricorso, palesemente infondato, per non dire temerario, va pertanto respinto, addebitando all'insorgente tassa di giustizia e ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 22 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'000 alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5
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Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo