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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 8 marzo 2007 della
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contro |
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la decisione 1° marzo 2007 del municipio di CO 1 che aggiudica alla ditta CO 2 le opere da giardiniere per la sistemazione esterna della nuova scuola d'infanzia; |
vista la risposta 23 marzo 2007 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 ottobre 2006 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da giardiniere per la sistemazione esterna della nuova scuola d'infanzia (FU n. 87/2007, pag. 7182 seg.).
Il bando stabiliva i seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione:
1. Economicità 60%
2. Organizzazione del concorrente 25%
2.1. Organigramma ditta, mansionari 30%
2.2. Manodopera prevista per l'opera, referenze 40%
2.3. Referenze della ditta per lavori analoghi 30%
3. Termini 10%
4. Formazione apprendisti 5%
Le modalità di valutazione erano ulteriormente specificate dal capitolato d'appalto.
B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte del ramo. Fra queste, v'erano quella della RI 1 di fr. 82.975.50 e quella della CO 2 di fr. 96'657.10.
Avvalendosi della consulenza di un architetto paesaggista, il committente le ha valutate come segue:
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Criteri |
Peso |
CO 2 |
RI 1 |
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1. Economicità |
60% |
4.35 |
2.61 |
6.00 |
3.60 |
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2. Organizzazione |
25% |
-- |
1.37 |
-- |
0.62 |
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2.1. |
Organigramma, referenze |
30% |
4.25 |
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1.00 |
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2.2. |
Qualifiche persone chiave |
40% |
6.00 |
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3.63 |
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2.3. |
Referenze ditta |
30% |
2.40 |
|
6.00 |
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3. Termini |
10% |
6.00 |
0.60 |
1.00 |
0.10 |
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4. Apprendisti |
5% |
2.75 |
0.30 |
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0.14 |
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Totale |
100% |
4.8794 |
4.4550 |
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Fondandosi su questa valutazione, il 1° marzo 2007 ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 2.
C. Contro questa decisione, la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente contesta in particolare il punteggio attribuitole per i termini, osservando di essere la ditta più veloce di tutte. Censurabile, aggiunge, sarebbe anche la valutazione del criterio relativo alle referenze ed alle qualifiche professionali.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
La ditta CO 2 non ha invece presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente postula invero l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta dei criteri debitamente annunciati dal bando di concorso. La documentazione di gara, precisa l'art. 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP, deve indicare i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione.
2.2. La commessa in esame ha per oggetto (pos. 143.100):
- la preparazione di una superficie di 3'500 mq
- la messa in opera di strati vegetali di 3'500 mq
- la formazione di tappeti erbosi di 3'500 mq
- la fornitura e la posa di ca. 45 piante d'alto fusto
- la fornitura e la posa di ca. 120 piante di laurus nobilis
- la fornitura e la posa di ca. 590 arbusti misti.
La posizione 224.231 del capitolato d'appalto chiedeva agli offerenti di fornire in forma grafica anche semplificata la successione dei lavori previsti dall'elenco prezzi con i tempi determinanti per la consegna secondo capitolato d'appalto. Il committente auspicava altresì che i lavori potessero essere conclusi prima dei termini indicati dal capitolato d'appalto che prevede 13 settimane lavorative, con inizio dei lavori nel febbraio 2007 e consegna dei lavori ultimati il 25 maggio 2007. La nota 4, su una scala da 1 a 6, era fissata a 13 settimane. Per ogni settimana in meno era previsto un punto in più. Per ogni settimana in più veniva invece dedotto un punto.
Per ogni giorno di ritardo era inoltre prevista una penale di fr. 200.- (cfr. pos. 642.100).
3. 3.1. La ricorrente, che occupa un tecnico e 4 operai, ha previsto di portare a termine i lavori sull'arco di 5 settimane ed un giorno (26 giorni lavorativi), impiegando 2 operai il primo giorno (impianto del cantiere), 3 operai per 15 giorni seguenti (opere di sterro e modellatura), e 4 operai gli ultimi 10 giorni (piantagione e semina); complessivamente, dunque, 87 giorni lavoro/uomo.
3.2. Il committente ha assegnato alla ditta RI 1 la nota minima (1.00), ritenendo che il programma dei lavori allegato fosse del tutto inattendibile. La tesi non può essere condivisa.
La posizione 224.231 del capitolato d'appalto, disciplinante le modalità di valutazione del criterio dei termini, stabiliva infatti che la nota da assegnare sarebbe stata commisurata esclusivamente in base al numero di settimane indicato dal programma dei lavori. Non specificava che le indicazioni fornite dai concorrenti sarebbero state apprezzate anche per rapporto alla loro attendibilità.
Ora, è vero che la scala delle note prevista dal capitolato (13 settimane = 4.00; 11 settimane = 6.00) poteva indurre i concorrenti ad indicare una durata dei lavori particolarmente breve allo scopo di ottenere note migliori. Al fine di prevenire abusi e distorsioni il committente ha tuttavia previsto delle penalità (invero poco dissuasive: fr. 200.- per giorno di ritardo). Non si è riservato di valutare anche l'attendibilità delle indicazioni fornite dai concorrenti tenendo soprattutto conto della manodopera impiegata (numero totale di giorni lavoro/uomo).
Ne consegue che, assegnando la nota relativa ai termini anche in base alla loro attendibilità, il committente ha introdotto una modalità di valutazione che non era stata adeguatamente preannunciata. Già per questo motivo, l'aggiudicazione non può essere confermata.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto.
Considerato che la correzione della nota relativa ai termini indicati dalla ricorrente (da 1.00 a 6.00) comporta un aumento di 0.5 punti del punteggio assegnatole (4.4550), la commessa le viene aggiudicata direttamente, prescindendo da un rinvio per nuova decisione (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb). È infatti già sin d'ora certo che l'emendamento le consente di superare in graduatoria la ditta CO 2.
La tassa di giustizia è posta a carico del comune, unico resistente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36 LCPubb; 10 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 1° marzo 2007 del municipio di CO 1 è annullata;
1.2. la commessa in oggetto è aggiudicata alla ricorrente come all'offerta inoltrata.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di CO 1.
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3. Intimazione a: |
; ; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario