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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 20 marzo 2007 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 27 febbraio 2007 (n. 1008) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 dicembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio; |
viste le risposte:
- 27 marzo 2007 del Dipartimento delle istituzioni,
- 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il cittadino croato RI 1 (1959) è entrato in Svizzera il 2 luglio 2001 per ricongiungersi con la moglie connazionale M__________ (1964), titolare di un'autorizzazione di domicilio nel nostro paese. A tale scopo, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 1° luglio 2006. Dalla loro unione è nato F__________ (4 settembre 2004), il quale è stato posto al beneficio di un identico permesso di quello della madre.
b. Con sentenza 31 maggio 2006, cresciuta in giudicato il 20 luglio successivo, il Tribunale comunale di __________ (Bosnia-Erzegovina) ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________ e ha affidato F__________ alla madre, con ampio diritto di visita da parte del padre.
Il 17 luglio 2006, RI 1 ha ottenuto un permesso di domicilio.
B. Il 31 ottobre 2006, M__________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi allo stato civile, allegando all'istanza la sentenza di divorzio.
Preso atto di tale sentenza e dopo avere interrogato i coniugi __________ tramite la Polizia cantonale in merito all'evoluzione della loro situazione matrimoniale fino al divorzio, il 18 dicembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare l'autorizzazione di domicilio a RI 1, rinnovandogli tuttavia il permesso di dimora. L'autorità dipartimentale gli ha rimproverato di non averla informata, durante la procedura per l'ottenimento del permesso di domicilio, dell'avvenuto divorzio. La decisione è stata resa sulla base degli art. 9 e 17 LDDS.
C. Con giudizio 27 febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso di domicilio all'interessato in virtù dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente sostiene di avere creduto fino all'ultimo in una riconciliazione con la moglie, tanto che essi hanno vissuto in comunione domestica fino alla metà del mese di novembre 2006. Contesta di avere fornito false informazioni in maniera intenzionale riguardo al proprio stato civile nell'ambito della sua domanda di domicilio, adducendo di avere preso conoscenza della sentenza di divorzio solo nel novembre del 2006.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge, e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, a un permesso di domicilio.
In concreto, il ricorrente ha diritto a un permesso di domicilio per avere vissuto in comunione domestica durante cinque anni in Svizzera insieme alla moglie titolare di un'identica autorizzazione. Infatti, egli è entrato in Svizzera il 2 luglio 2001 per ricongiungersi con la stessa e la sentenza di divorzio del 31 maggio 2006 è cresciuta in giudicato il 20 luglio successivo, dopo la scadenza del termine quinquennale che gli conferisce tale diritto.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Se il suo permesso vada revocato, è un problema di merito.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Come indicato nel precedente considerando, l'art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge, e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, a un permesso di domicilio.
Tuttavia, prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà a fondo come egli si è comportato fino ad allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).
2.2. Giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo straniero è tenuto a informare esattamente l’autorità su tutto quanto è atto a determinare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interessato non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente in materia di stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti per la decisione (DTF 2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3.1f.; 2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3d).
2.3. L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza essenziale. Affinché possano dar luogo a revoca, le indicazioni false o la dissimulazione intenzionale di fatti d'importanza essenziale devono essere costitutive d'inganno. Non ogni menzogna per commissione od omissione giustifica la revoca. Costituiscono motivo di revoca soltanto le falsità che direttamente o indirettamente inducono l'autorità a rilasciare il permesso. Fra la menzogna ed il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno deve insomma sussistere un nesso di causalità adeguato. Essendo rimessa all'apprezzamento dell'autorità (DTF 112 I b 473 segg.), la revoca del permesso conseguito mediante inganno deve inoltre rispettare i principi fondamentali del diritto amministrativo, in particolare quello di proporzionalità.
3. In concreto, il 1° giugno 2006 RI 1 ha chiesto al dipartimento il rilascio di un permesso di domicilio, ritenuto che dal 2 luglio 2001 viveva in comunione domestica in via __________ a __________ con la moglie M__________ e il 1° luglio 2006 scadeva il termine quinquennale per avere diritto ad un simile permesso. Il 17 luglio 2006 egli ha ottenuto tale autorizzazione. È solo il 31 ottobre 2006, quando M__________ ha chiesto la modifica dei dati relativi allo stato civile, che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione è venuta a sapere che il 31 maggio 2006 il matrimonio dei coniugi __________ era stato sciolto per divorzio in Bosnia-Erzegovina e che la relativa domanda, inoltrata dalla moglie, risaliva addirittura al 7 aprile 2005.
Interrogata dalla Polizia cantonale il 29 novembre 2006, M__________ ha in particolare affermato:
"(...) Dalla nostra unione è nato il figlio F__________. Dopo la nascita del figlio sono iniziati i primi screzi e una incompatibilità di carattere, visto che entrambi abbiamo un forte carattere e nelle discussioni nessuno vuol cedere. Siamo arrivati quasi al punto di passare a vie di fatto. Io non riuscivo ad accettare la situazione venutasi a creare e di mia spontanea volontà, all'insaputa di mio marito, mi sono recata a __________ (Bosnia-Erzegovina) per dare inizio alla pratica di divorzio. Sentenza emessa il 31.5.2006. Preciso che tutta la documentazione è stata a me inviata il 26.9.2006 e in data 18.10.2006 ho provveduto a far tradurre in italiano la sentenza. Mi sono subito recata in comune e all'URS di __________ per comunicare il cambiamento di stato civile. Malgrado che eravamo divorziati, abbiamo abitato assieme fino al 15.11.2006, quando mio marito ha preso in affitto un monolocale a __________ via __________ (stesso stabile dove abito io, ma con un'altra entrata). Confermo che abbiamo vissuto assieme dal giorno del matrimonio fino al 15.11.2006 (...)".
Interrogato lo stesso giorno, RI 1 ha dal canto suo dichiarato alla polizia:
"(...) A mia insaputa, la moglie nel 2004 si era recata in Bosnia-Erzegovina per dare inizio alla pratica di divorzio. Io l'ho saputo solo in un secondo tempo, e ho parlato con la moglie per vedere se si poteva evitare, ma con esito negativo. Il 31.05.2006 a O__________ (Bosnia-Erzegovina) vi è stata la sentenza di divorzio. In data 11.10.2006 ho ricevuto la documentazione che ho provveduto a far tradurre in italiano. Preciso che dal giorno del matrimonio fino al 15.11.2006 ho vissuto assieme a mia moglie e figlio, malgrado eravamo già divorziati. Il 6.11.2006 ho firmato il contratto di locazione per il monolocale di __________ - questo a partire dal 15.11.2006. (...) A precisa domanda, rispondo che quando il 5.7.2006 mi sono presentato in questi uffici per il rapporto informativo per l'ottenimento del permesso di domicilio, ho dichiarato che vivevo assieme alla moglie e figlio a __________ e corrisponde a verità poiché ho lasciato questa abitazione solo il 15.11.2006. Non ho dichiarato di essere divorziato, per dimenticanza o perché ho risposto solo alle domande che mi venivano chieste. Comunque ho sempre pensato che fino a quando non avevo in mano la sentenza di divorzio, non dovevo avvisare qualcuno. Il 15.11.2006 mi sono presentato all'URS di __________ con la sentenza di divorzio e fare il cambiamento di stato civile come per comunicare il cambio di domicilio".
Ora, sapere quando il ricorrente abbia preso veramente conoscenza della sentenza di divorzio del 31 maggio 2006 cresciuta in giudicato il 20 luglio successivo, può rimanere indeciso. Determinante ai fini del giudizio risulta per contro il fatto che egli abbia ammesso davanti alla polizia che era al corrente che sua moglie aveva inoltrato l'azione di divorzio molto prima della scadenza del termine che gli conferiva il diritto al domicilio. Che la turbativa esistesse già da parecchio tempo è dimostrato dal suo invano tentativo di dissuadere fino all'ultimo sua moglie dall'intenzione di divorziare. Oltre a ciò, bisogna considerare che, convocato il 5 luglio 2006 dalla Polizia cantonale affinché quest'ultima potesse ottenere le informazioni necessarie per preavvisare favorevolmente la sua domanda di domicilio, dopo essere stato reso attento del contenuto dell'art. 3 cpv. 2 LDDS il ricorrente non ha indicato qual era la sua situazione matrimoniale, sottacendo pure che la sua relazione era in crisi dal 2004. Ora, egli sapeva quali erano le condizioni che doveva adempiere per ottenere il permesso di domicilio. È evidente che se l'autorità avesse saputo che a quel momento era pendente una procedura di divorzio, non gli avrebbe di certo rilasciato immediatamente il permesso di domicilio. Il fatto che egli non abbia informato la polizia della sua reale situazione matrimoniale per dimenticanza, rispondendo solo alle domande che gli venivano poste, non può essergli di soccorso. Giova infatti ricordare che importanti non sono soltanto le informazioni espressamente richieste dall'autorità, ma anche quei fatti che lo straniero sa essere determinanti per la concessione del permesso, come la sua intenzione o del partner di mettere fine alla relazione coniugale (DTF 2A.374/ 2001 del 10 gennaio 2002, consid. 3; 2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3a e c con riferimenti). In siffatte circostanze, il fatto che i coniugi __________ avrebbero continuato a vivere sotto lo stesso tetto appare irrilevante ai fini del presente giudizio.
Ritenuto dunque che, al momento di chiedere il rilascio del permesso di domicilio, l'insorgente ha sottaciuto scientemente fatti d’importanza essenziale in merito alla propria situazione coniugale, occorre ammettere che risultano in concreto date le condizioni stabilite dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di questa autorizzazione.
4. Per quanto riguarda la proporzionalità del provvedimento adottato dall'autorità di prime cure, bisogna considerare che il dipartimento ha comunque deciso di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente. In tal modo, egli può continuare a vivere e a lavorare nel nostro paese. Ne discende dunque che, la decisione impugnata rispetta il principio di proporzionalità.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 17 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario