Incarto n.
52.2008.104

 

Lugano

22 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 10 marzo 2008 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 19 febbraio 2008 del Consiglio di Stato (n. 931) che:

a.      dichiara priva d'oggetto l'impugnativa presentata da CO 2 contro la decisione 27 giugno 2006 con cui il municipio di Rivera gli ha negato la licenza edilizia per la costruzione di un capannone ad uso deposito (part. 132);

b.      respinge l'impugnativa presentata da RI 1 contro la decisione 20 dicembre 2007 con cui il municipio di Rivera ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per la costruzione del capannone di cui sopra;

 

 

viste le risposte:

-    11 marzo 2008 del municipio di Rivera;

-    18 marzo 2008 del Consiglio di Stato;

-    25 marzo 2008 di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Il 9 gennaio 2006 il resistente CO 2 ha chiesto al municipio di Rivera il permesso di costruire un capannone definito artigianale, ad uso deposito (m 38.50 x 25.00 h: 12.00) in località Sgarozz (part. 132) nella zona industriale (I) del piano regolatore. Lo smaltimento delle acque chiare e luride era previsto attraverso due pozzi perdenti ubicati a nord dell'edificio.

 

b. Alla domanda si è opposto RI 1, proprietario del fondo contermine verso sud (part. 133), il quale ha sollevato una serie di eccezioni riferite alla mancanza dell'allacciamento alla rete delle canalizzazioni, alle distanze, all'altezza ed alle dimensioni dell'area verde.

Con avviso del 16 giugno 2006 i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono a loro volta opposti al rilascio della licenza, perché il 12 dicembre 2005 il consiglio comunale di Rivera si era rifiutato di approvare il progetto e di stanziare il credito per la realizzazione del collettore in zona Ai Ronchi, per cui la costruzione non poteva essere allacciata alle canalizzazioni.

 

c. Adeguandosi all'avviso negativo dell'autorità cantonale, con decisione 27 giugno 2006 il municipio ha respinto la domanda di costruzione.

 

d. Contro questa decisione CO 2 è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

 

 

                                  B.   a. Il 27 aprile 2007 il Servizio dei ricorsi ha indetto un sopralluogo. In quell'occasione è emerso che il consiglio comunale di Rivera stava per approvare un progetto per dotare la zona delle canalizzazioni mancanti. Il segretario comunale ha inoltre reso noto che era pendente per approvazione davanti al Consiglio di Stato una variante di piano regolatore che riduceva l'area verde minima dal 30% al 15% della superficie edificabile.

Il verbale indica che dopo discussione viene così deciso. La procedura ricorsuale viene sospesa in attesa della decisione del CC. Una volta approvato il progetto e cresciuta in giudicato la decisione, l'autorità comunale chiederà al Dipartimento del territorio la modifica del preavviso. A quel momento l'autorità comunale potrà emanare una decisione di rilascio della licenza edilizia e la procedura ricorsuale potrà essere stralciata dai ruoli.

 

b. Il 27 luglio 2007 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno dal canto loro emanato un nuovo avviso, sostitutivo di quello del 16 giugno 2006, nel quale si ammetteva lo smaltimento delle acque di scarico mediante pozzi perdenti, fintanto che la costruzione non avesse potuto essere allacciata al collettore comunale, la cui realizzazione era stata nel frattempo approvata dal consiglio comunale.

Fondandosi su questo nuovo avviso, il 19 dicembre 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

 

c. Contro questa nuova decisione sulla domanda di costruzione, l'opponente RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

Eccepita la violazione del diritto di essere sentito, per non aver potuto prendere conoscenza del nuovo avviso del Dipartimento del territorio, l'insorgente ha contestato la costruzione dal profilo delle altezze, delle distanze e dello smaltimento delle acque, rilevando che il sottosuolo era roccioso.

 

 

                                  C.   Con giudizio 19 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha (a) stralciato dai ruoli il ricorso inoltrato da CO 2 contro la decisione di diniego della licenza e (b) respinto il ricorso di RI 1 contro la successiva decisione di rilascio del permesso.

Richiamandosi al verbale dell'udienza di sopralluogo, il Governo ha in sostanza ritenuto che le parti si fossero accordate nel senso che la licenza sarebbe stata rilasciata una volta che il consiglio comunale avesse approvato il progetto per la realizzazione delle canalizzazioni nella zona.

Ad abundantiam, l'Esecutivo cantonale ha nondimeno respinto anche le censure d'ordine e di merito sollevate da RI 1 contro la licenza del 19 dicembre 2007.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.

L'insorgente critica la procedura adottata dall'autorità di ricorso, negando che in occasione del sopralluogo sia stato raggiunto un accordo sul rilascio della licenza dopo l'approvazione del progetto per la realizzazione delle canalizzazioni. Ripropone inoltre in questa sede le censure sollevate con riferimento allo smaltimento delle acque di rifiuto, alle altezze ed alle distanze dalla strada antistante.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il resistente CO 2, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio, dal canto suo, si riconferma nelle precedenti prese di posizione.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente e proprietario di un fondo contermine, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione previo completamento degli accertamenti (art. 65 PAmm).

 

 

                                   2.   Aspetti procedurali

 

2.1. Il Consiglio di Stato era chiamato a statuire anzitutto sul ricorso inoltratogli da CO 2 contro la decisione del municipio di respingere la domanda di costruzione perché la costruzione non poteva essere allacciata alle canalizzazioni.

In sede di sopralluogo è emerso che l'allacciamento avrebbe verosimilmente potuto essere realizzato entro tempi ragionevoli, per cui il Dipartimento del territorio avrebbe potuto recedere dall'opposizione ed esprimere un nuovo avviso positivo. Anziché sospendere il procedimento in attesa degli eventi prospettati e statuire poi di conseguenza sull'unica impugnativa a quel momento pendente, l'autorità di ricorso ha proposto di procedere secondo le discutibili modalità illustrate in narrativa, che, oltre a mal conciliarsi con l’art. 50 PAmm, hanno determinato uno sdoppiamento del procedimento di ricorso. Le obiezioni dell'insorgente vanno comunque disattese. Anzitutto perché non si è tempestivamente opposto al modo di procedere propostogli dall'autorità. In secondo luogo, perché, in definitiva, i suoi diritti di difesa non sono stati menomati nemmeno in punto alla mancata notifica del nuovo avviso dipartimentale, esplicitamente richiamato dalla controversa licenza edilizia e parte integrante degli atti.

 

2.2. Dal passo riprodotto in narrativa del verbale, il Consiglio di Stato ha dedotto che l'opponente acconsentisse al rilascio della licenza non appena il consiglio comunale avesse approvato il progetto per la realizzazione delle canalizzazioni. La tesi non può essere in nessun caso condivisa.

Dal testo del verbale si può unicamente dedurre che l'opponente non avesse nulla da obiettare allo stralcio del ricorso inoltrato da CO 2 contro il diniego della licenza. Non v'è la benché minima traccia di una sua preventiva rinuncia ad impugnare la licenza che il municipio avrebbe rilasciato dopo l'avviso favorevole del dipartimento.

Le questioni procedurali sin qui affrontate non devono tuttavia essere ulteriormente esaminate, poiché il Consiglio di Stato si è comunque pronunciato sulle contestazioni di merito sollevate dall'opponente contro la licenza.

 

 

                                   3.   Distanza dalla strada

 

3.1. Il piano viario di Rivera prevede di allargare la strada che passa ad est del capannone per trasformarla in una strada di servizio del tipo SS4, con una carreggiata larga 6.00 m ed un unico marciapiede largo m 1.50, insistente sul terreno dedotto in edificazione.

L’art. 8 cpv. 5 NAPR prescrive una distanza di 7.00 dall'asse delle strade e di 4.00 m dal ciglio.

 

3.2. Dalla planimetria del piano terreno, datata 30.01.2006, annessa alla domanda di costruzione, emerge che l'angolo sudest del capannone verrebbe a sorgere a m 11.50 dal confine del fondo fronteggiante (part. 127) verso la strada esistente. È dunque certo che la strada (m 6.00 + 1.50) potrà essere allargata sul lato ovest e che la distanza minima (m 4.00) verrà rispettata.

Le eccezioni sollevate in proposito dal ricorrente vanno pertanto disattese.

Va da sé che il piano precedente, datato 09.01.2006, riportante una distanza di m 4.62 dal marciapiede, non fa stato.

 

 

                                   4.   Altezza

 

4.1. L'art. 42 NAPR limita a m 13.00 l'altezza massima degli edifici della zona industriale. L'altezza è misurata in conformità degli art. 40 e 41 LE, ovvero a partire dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto, ritenuto che l'altezza di sistemazioni del terreno mediante colmate è aggiunta a quella dell'edificio sovrastante soltanto se supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 dal piede delle facciate. 

 

4.2. Il capannone in contestazione insiste su un terreno pianeggiante ed è alto m 12.00 dal terreno sistemato. Le sistemazioni del terreno previste dalle sezioni sono alte al massimo un metro. Non sono dunque computabili sull'altezza dell'edificio.

Anche le obiezioni sollevate in relazione all'altezza si rivelano infondate. Inconcludenti sono le considerazioni sviluppate attorno ai punti quotati presenti nelle vicinanze dell'edificio. Il criterio di misurazione dell'altezza degli edifici adottato dalle NAPR prescinde infatti dalle altimetrie (quote sul livello del mare).

 

 

                                   5.   Smaltimento acque di rifiuto

 

5.1. A norma dell'art. 17 lett. a LPAc, nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione conformemente all'obbligo di allacciamento sancito dall'art. 11 cpv. 1 LPAc. Per gli edifici e gli impianti minori ubicati all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere eccezionalmente concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico è assicurata in altro modo soddisfacente (art. 18 cpv. 1 LPAc).

 

5.2. Preso atto che il 30 aprile 2007 il consiglio comunale di Rivera aveva approvato il progetto per l'esecuzione del collettore in località Ai Ronchi, il 27 luglio 2007 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda di costruzione alla condizione che la progettazione inerente lo smaltimento delle acque meteoriche avvenisse in conformità della direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate (...) VS edizione novembre 2002, rispettivamente che il trattamento delle acque di rifiuto domestiche avesse luogo tramite una fossa di chiarificazione per almeno 10 AE (abitanti equivalenti) nel rispetto della direttiva VSA 1995, e meglio, tramite un pozzo perdente provvisorio(o fosse stagna), fintanto che non fosse stato possibile l'allacciamento alla fognatura comunale.

 

5.3. Il ricorrente ha contestato la possibilità di evacuare transitoriamente le acque di rifiuto mediante infiltrazione nel terreno in attesa dell’allacciamento alla canalizzazione. In particolare, ha sostenuto che il suolo roccioso non assicurava un’eliminazione soddisfacente.

Alla domanda di costruzione non è stato allegato alcun referto geologico che dimostri la possibilità di smaltire le acque di rifiuto mediante infiltrazione. Il dipartimento si è limitato a subordinare la licenza alle condizioni succitate, ma non ha esperito alcuna verifica che accertasse la possibilità di rispettarle. Il Consiglio di Stato, di fronte alle obiezioni del ricorrente, si è dal canto suo limitato ad affermare che qualora non fosse stato possibile realizzare il pozzo perdente come previsto, si sarebbe comunque potuto concordare una nuova ubicazione.

Siffatto modo di procedere non può essere avallato.

Il dipartimento deve verificare concretamente che le modalità di smaltimento delle acque di rifiuto proposte dalla domanda di costruzione rispondano effettivamente alle esigenze fissate dall'art. 18 cpv. 1 LPAc. Non può accontentarsi di subordinare la licenza alla condizione che tali esigenze vengano rispettate. Deve, in altri, termini accertare che l'eliminazione delle acque di scarico è assicurata in modo soddisfacente e che l'allacciamento alla canalizzazione sarà possibile a breve termine.

Di fronte ad una contestazione che nega la possibilità di smaltire le acque di rifiuto perché il suolo è roccioso, il Consiglio di Stato non può, dal canto suo, appiattirsi sull'avviso dipartimentale emanato senza esperire alcuna verifica di tipo geologico. Deve esperire gli accertamenti mancanti, sollecitando semmai l'istante in licenza a produrre un referto geologico che certifichi la possibilità di smaltire le acque di rifiuto mediante infiltrazione.

 

 

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non spettando a questo tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato in quanto riferito all'impugnativa presentata contro la licenza edilizia 19 dicembre 2007. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, completati gli accertamenti, emani un nuovo giudizio.

La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto del lavoro occasionato dall'impugnativa, ma anche dell'insufficienza delle prestazioni amministrative e giurisdizionali fornite dalle istanze inferiori, è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il resistente.

Le ripetibili si ritengono compensate.

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 17, 18 LPAc; 8, 42 NAPR di Rivera; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 19 febbraio 2008 (n. 931) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove mancanti.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il resistente.

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario