Incarto n.
52.2008.123

 

Lugano

11 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 marzo 2008 di

 

 

 

RI 1

RI 2

RI 3

RI 4

RI 5

tutti patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 11 marzo 2008 (n. 7) della Presidente del Consiglio di Stato, che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso 21 febbraio 2008 interposto contro le decisioni 6 e 13 febbraio 2008 con cui il municipio di Pura ha ordinato loro di sospendere i lavori in corso in un edificio (part. 512);

 

 

viste le risposte:

-    7 aprile 2008 del Presidente del Consiglio di Stato;

-    9 aprile 2008 del municipio di Pura;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 14 giugno 2006 il municipio di Pura ha ordinato ai ricorrenti di sospendere i lavori che stavano eseguendo su un edificio (part. 512) in contrasto con la licenza rilasciata loro il 24 settembre 2002;

 

che l'ordine è cresciuto in giudicato;

 

che con decisioni 11 e 12 dicembre 2007 il municipio ha respinto le domande di costruzione inoltrate in sanatoria dagli insorgenti; contro queste decisioni è pendente un ricorso davanti al Consiglio di Stato;

 

che il 14 gennaio 2008, il progettista arch. __________, ha chiesto al municipio il permesso di continuare i lavori che non sono oggetto di contenzioso;

 

che il 6 febbraio 2008 l'autorità comunale ha ingiunto ai ricorrenti di astenersi da qualsiasi lavoro sull'edificio, in attesa di una presa di posizione del legale del comune;

 

che, constatato che i lavori erano ripresi, il 13 febbraio 2008, il municipio ha ordinato ai ricorrenti di sospendere ogni e qualsiasi lavoro sul cantiere;

 

che contro gli ordini suddetti, i ricorrenti menzionati in ingresso sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando che al ricorso fosse concesso l'effetto sospensivo;

 

che con decisione 11 marzo 2008 la Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;

 

che contro la predetta decisione i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che al ricorso tuttora pendente davanti al Consiglio di Stato sia conferito l'effetto sospensivo;

 

che i ricorrenti contestano i controversi ordini di sospensione dei lavori siccome eccessivi, ingiustificati ed indiscriminati: in altri termini, arbitrari; ribadiscono la richiesta di continuare i lavori che non risultano in contrasto con la licenza accordata loro nel 2002;

 

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Presidente del Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

 

che ad identica conclusione perviene il municipio, sottolineando come le difformità siano tali e tante da non poter più distinguere tra lavori autorizzati e lavori non autorizzati;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE in combinazione con l’art. 21 cpv. 4 PAmm;

 

che la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la richiesta di sopralluogo va respinta perché porterebbe inevitabilmente questo tribunale ad interferire in modo inammissibile con il giudizio di merito che il Consiglio di Stato deve ancora emanare sul ricorso davanti ad esso pendente contro gli ordini di sospensione dei lavori;

 

che giusta l’art. 42 cpv. 1 LE, il municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia;

 

che l'ordine di sospendere i lavori non sorretti dal permesso necessario è un provvedimento cautelare volto ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto esistente nell'attesa che l'autorità conceda una licenza in sanatoria oppure ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto materiale concretamente applicabile (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 42 LE, n. 1261);

 

che in quanto provvedimento cautelare l'ordine di sospendere i lavori non autorizzati è immediatamente esecutivo (art. 21 cpv. 4 PAmm; 45 cpv. 5 RLE);

 

che giusta l’art. 47 cpv. 1 PAmm il ricorso contro un provvedimento cautelare non esplica effetto sospensivo; il ricorrente può nondimeno chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di concederlo (cpv. 2);

 

che il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva costituisce una misura provvisionale, fondata su un giudizio d'apparenza e volta ad evitare che interessi pubblici o privati vengano irrimediabilmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione impugnata;

 

che l'immediata esecutività delle misure provvisionali è determinata dalla loro stessa natura e dalle finalità che perseguono;

 

che il conferimento dell'effetto sospensivo ad un ricorso proposto contro un ordine di sospensione dei lavori è in linea di massima escluso, poiché, equivalendo ad un annullamento sia pure soltanto temporaneo del provvedimento, finisce per tradursi in una inammissibile anticipazione del giudizio di merito sull'impugnativa;

 

che, pur non escludendo la legge la possibilità di concedere l'effetto sospensivo ad un ricorso contro un ordine di sospensione dei lavori, questo tribunale non riesce ad immaginare ipotesi nelle quali una simile eventualità possa entrare in considerazione;

 

che, nel caso concreto, non è dato di vedere quali ragioni possano giustificare la concessione dell'effetto sospensivo:

-  l'esistenza di opere difformi non è contestata; è infatti pendente una procedura di rilascio del permesso in sanatoria;

-  v'è un ordine di sospensione dei lavori eseguiti in contrasto con la licenza edilizia, che è cresciuto in giudicato per mancata impugnazione;

-  adeguandosi a quest'ordine, la cui legittimità non può essere messa in discussione in questa sede, i ricorrenti hanno di fatto sospeso qualsiasi attività sul cantiere da oltre un anno;

-  gli antefatti non permettono di distinguere immediatamente le opere eseguite senza permesso da quelle realizzate in conformità della licenza accordata ai ricorrenti;

 

che, considerato il margine di incertezza che sussiste sulla situazione di fatto esistente, non si può rimproverare alla Presidente del Consiglio di Stato di aver abusato del potere discrezionale, che deve esserle riconosciuto nella ponderazione degli interessi contrapposti ai fini della decisione sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo rivoltale dagli insorgenti;

 

che, tenuto conto di tutte le circostanze, la decisione di confermare l'immediata esecutività dei controversi ordini di sospensione dei lavori appare perfettamente sostenibile;

 

che il ricorso va di conseguenza respinto;

 

che tassa di giustizia e ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 21, 43, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno identico importo al comune di Pura a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

;

,

.

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario