Incarto n.
52.2008.155

 

Lugano

24 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Gabriele Fossati, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 21 aprile 2008 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 2 aprile 2008 del Consiglio di Stato (n. 1681), che respinge l'impugnativa del ricorrente avverso il rilascio della licenza edilizia al comune di Lumino per la costruzione di un centro per la raccolta dei rifiuti sulla particella n. 716;

 

 

viste le risposte:

-    30 aprile 2008 del Consiglio di Stato;

-      6 maggio 2008 del municipio di Lumino;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Il 27 settembre 2006, il comune di Lumino ha chiesto al suo municipio il permesso di costruire un nuovo centro per la raccolta dei rifiuti su un terreno (part. n. 716) ubicato in località Tiro, nella zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (zona AP/CP) riservata alla realizzazione di un centro per la raccolta dei rifiuti riciclabili (B), situata tra la vecchia linea della ferrovia Bellinzona-Mesocco e l'autostrada A13.

Il progetto contemplava la formazione di un piazzale (m 34 x 20) piano ed asfaltato, destinato ad ospitare contenitori all'aperto per la raccolta di carta, legno, ferro, vetro, tessili, plastica, scatolame in alluminio, scatolame in ferro e rifiuti misti. Erano inoltre previste un'area per i rifiuti riutilizzabili ed una costruzione munita di tettoia, adibita a deposito per i rifiuti speciali (contenitori per batterie, oli minerali e vegetali, polistirolo e PET riparati dalla tettoia; contenitori per colla, solventi, vernici ed elettrodomestici nello spazio chiuso).

 

b. Al rilascio della licenza edilizia si è opposto RI 1, proprietario di uno stabile d'appartamenti (part. n. 242) situato ad un paio di decine di metri dal centro, che ha contestato il progetto per l'assenza di una perizia fonica e per il mancato rispetto delle distanze minime dai confini, tra edifici e dal bosco.

Ricevuto il preavviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, sottoponendola alle condizioni particolari (fra cui l'apertura del centro unicamente nei giorni feriali, dalle ore 07.00 alle ore 19.00) imposte dalle autorità cantonali.

 

 

                                  B.   Dopo vicissitudini procedurali note alle parti, che non occorre esporre in quanto irrilevanti, il 2 aprile 2008 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'opponente.

Disattese le censure di natura ambientale e quella riferita alle distanze dal bosco, il Governo ha in sostanza rilevato che l'art. 45 NAPR, disciplinante l'edificazione nella zona (AP/CP), si limita a stabilire la destinazione della zona. Il municipio sarebbe dunque libero di fissare i parametri edificatori più appropriati. Le norme delle altre zone non sarebbero applicabili, poiché l'art. 45 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) non vi rinvia.

 

 

                                  C.   Contro tale giudizio RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia. In subordine, postula che siano fissate limitazioni d'orario più incisive.

Secondo l'insorgente, l'ordinamento delle distanze fissate dalle norme generali sarebbe applicabile anche all'interno della zona AP/CP.

 

 

D.  Il ricorso è avversato sia dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, sia dal municipio, che contesta le tesi dell'insorgente, negando in particolare che le norme generali sulle distanze possano applicarsi anche alla zona AP/CP.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, già opponente e proprietario di un terreno situato ad una decina di metri dal fondo dedotto in edificazione (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove sollecitate dal ricorrente (sopralluogo e perizia fonica) non appaiono indispensabili. La situazione dei luoghi emerge chiaramente dalle tavole processuali ed è nota a questo Tribunale dal precedente giudizio. La perizia fonica non è invece necessaria perché la valutazione delle immissioni foniche ingenerate dall'impianto effettuata dall'ufficio prevenzione dei rumori (UPR) del Dipartimento del territorio appare del tutto attendibile.

 

2.   Distanze dai confini e tra edifici

 

2.1. A Lumino, le distanze minime da confine e tra edifici sono definite da due norme di carattere generale (art. 18 e 13 NAPR) e da norme specifiche per le singole zone.

L'art. 18 cpv. 2 NAPR prevede che la distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita in funzione dell'ingombro, ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso. Le distanze minime da confine per edifici lunghi sino a 15.00 m sono di 4.00 m per edifici alti sino a m 10.50, 6.0 m per edifici alti sino a m 13.50 e 7.00 m per edifici alti sino a m 16.50. L'art. 13 cpv. 1 NAPR stabilisce dal canto suo che la distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle distanze dallo stesso confine.

In quanto norma di carattere generale, l'art. 18 NAPR si applica per principio a tutto il territorio comunale. Fanno eccezione i casi in cui le norme specifiche di zona dispongano diversamente (lex specialis derogat legi generali). L'ordinamento delle distanze previsto dall'art. 18 NAPR non si applica pertanto nella zona del nucleo del villaggio principale (NV) perché l'art. 41 cpv. 7 NAPR prevede una diversa disciplina, che si ispira alle distanze fissate dagli art. 120 e 124 della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1). L'art. 18 cpv. 2 NAPR non si applica nemmeno alla zona artigianale (Ar), perché l'art. 44 cpv. 7 NAPR prevede una distanza (m 5.00) superiore a quella (m 4.00) fissata dalla norma generale per edifici alti fino a m 10.50.

Per la zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP/CP) n. 8, qui in discussione, l'art. 45 NAPR non fissa alcuna distanza particolare. Disattendendo l'art. 29 cpv. 1 lett. b della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1), che impone di definire i parametri edilizi per ogni singola zona comprese quelle destinate ad edifici e attrezzature pubbliche, la norma in esame si limita a stabilire che la zona è destinata soprattutto ad accogliere edifici per il servizio della comunità. Essa definisce soltanto la funzione (alambicco/magazzino comunale e punto B di raccolta dei rifiuti riciclabili), senza fissare alcun parametro edilizio specifico, concepito in base alle finalità della zona.

In assenza di una disposizione particolare, che deroghi all'ordinamento generale, alla zona AP/CP tornano dunque applicabili le distanze minime da confine fissate dall'art. 18 NAPR.

 

2.2. Nella fattispecie, il controverso progetto prevede di costruire nell'angolo sud-ovest del fondo un piccolo edificio di m 5.70 x 7.20, destinato al deposito di rifiuti speciali. Questo edificio, coperto da un tetto ad una falda inclinata, che verso est sporge per m 2.40 dalla facciata, si situa a m 0.80 dal confine ovest del fondo, rispettivamente a m 3.50 dalla facciata est del piccolo fabbricato, ad uso distilleria, che sorge sul fondo confinante (part. 714).

Il magazzino dei rifiuti speciali non può essere autorizzato perché non rispetta né la distanza minima dal confine (m 4.00), prescritta dall'art. 18 cpv. 2 NAPR, né la distanza tra edifici (m 8.00), prescritta dalla stessa norma in combinazione con l'art. 13 NAPR.

A torto reputa il Consiglio di Stato che queste distanze non siano applicabili perché l'art. 45 NAPR non rinvia agli art. 13 e 18 NAPR. Le distanze fissate da queste due disposizioni di carattere generale sono applicabili perché l'art. 45 NAPR non prevede alcuna disciplina speciale che deroghi all'ordinamento generale.

Irrilevante, da questo profilo, è il fatto che la zona AP/CP si situi all'esterno della zona edificabile. L'ubicazione del centro per la raccolta dei rifiuti in un comparto speciale situato all'esterno del perimetro edificabile non rende inattuali le finalità perseguite dalle norme sulle distanze. In mancanza di una norma che permetta di concedere deroghe alla distanza minima tra edifici, nemmeno il consenso del consorzio proprietario dell'alambicco permette di edificare ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle succitate disposizioni di piano regolatore. I proprietari di fondi contigui possono accordarsi soltanto per suddividere tra loro la distanza minima tra edifici in modo diverso da quello risultante dalle distanze da confine.

In quanto riferita al deposito per rifiuti speciali, la licenza in contestazione viola dunque il diritto. Non trattandosi di un difetto facilmente emendabile, entro questi limiti non può dunque essere confermata.

Parimenti lesiva del diritto appare la licenza anche nella misura in cui autorizza la posa di voluminosi contenitori per la raccolta dei rifiuti (vetro, plastica, ferro ecc.) ad una distanza dal confine inferiore a 4.00 m. In quanto alti più di m 1.50 da terra (cfr. art. 42 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1), anche questi contenitori devono di principio rispettare la distanza minima (m 4.00) dal confine prescritta dall'art. 18 cpv. 2 NAPR. Potendo essere spostati senza eccessive difficoltà, il difetto può comunque essere facilmente corretto, assoggettando la licenza alla condizione di allontanarli a 4.00 m dal confine. Resta ovviamente riservata al municipio la facoltà di accordarsi con i proprietari di fondi contermini (part. 715 e 717) per collocarli più vicino al confine addossando a quest'ultimi la distanza mancante.

 

 

3.   Distanza dal bosco

 

3.1. Secondo l'art. 6 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1), il piano regolatore fissa la distanza degli edifici dal bosco (cpv. 1). Edifici ed impianti devono in ogni caso rispettare una distanza di 10 m dal bosco (cpv. 2); in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale il municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco (cpv. 3). Identica disciplina è prevista dall'art. 15 NAPR.

 

3.2. Dal piano del paesaggio risulta che la nuova costruzione rispetta chiaramente la distanza di 10 m dal limite del bosco (part. n. 573), circostanza pure confermata dalla Sezione forestale. La sommaria censura del ricorrente va dunque respinta.

 

 

4.   Compatibilità ambientale

 

4.1. Giusta l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'am-biente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).

L'art. 12 cpv. 1 LPAmb precisa che le emissioni sono limitate da valori limite (lett. a), da prescrizioni di costruzione e attrezzatura (lett. b), di traffico o d'esercizio (lett. c), sull'isolazione termica degli edifici (lett. d) e, infine, su combustibili e carburanti (lett. e). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle emissioni concretizzano il principio enunciato dall'art. 11 LPAmb, stabilendo in maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed economicamente sostenibili e pertanto proporzionati.

In materia di inquinamento fonico, l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) prescrive che le emissioni di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a), rispettivamente in modo che le immissioni prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP; lett. b). La costruzione di impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i valori di pianificazione delle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb). L'art. 9 OIF soggiunge che l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve né comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico (lett. a), né provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate (lett. b).

I VP e i VLI sono fissati dagli allegati all'OIF a seconda del tipo di impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.

 

4.2. Concretamente, alla zona AP/CP è stato attribuito il GdS II (art. 21 NAPR), che secondo l'allegato 6 all'OIF comporta VP di 55 dB(A) di giorno e 45 dB(A) di notte, rispettivamente VLI di 60 dB(A) di giorno e 50 dB(A) di notte.

Sulla base dei quantitativi di rifiuti raccolti nel 2005, della capacità dei contenitori e del numero delle vuotature, l'UPR del Dipartimento del territorio ha calcolato in 48.0 dB(A) il livello sonoro complessivo (Lr ) prodotto dall'esercizio dell'impianto sul fondo dell'insorgente. L'incremento del livello sonoro derivante dal traffico indotto dall'impianto è stato calcolato in 1.6 dB(A), che aggiunto al livello sonoro dello scarso traffico transitante sulla strada d'accesso rimane ampiamente contenuto nei VLI [60 dB(A)] della zona.

I calcoli dell'UPR attestano la conformità dell'impianto per rapporto alle disposizioni della legislazione ambientale concretamente applicabile. Essi appaiono sostanzialmente corretti ed attendibili. Non v'è motivo di dubitare della loro affidabilità. Nemmeno il ricorrente solleva particolari contestazioni al riguardo, limitandosi a chiedere genericamente l'allestimento di una perizia fonica. Richiesta, questa, che può essere senz'altro respinta siccome palesemente ingiustificata.

 

 

5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa e confermando la licenza edilizia alle condizioni illustrate in precedenza.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato, è suddivisa tra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il comune rifonderà al ricorrente, assistito da un legale, un'indennità per ripetibili commisurata secondo lo stesso criterio (art. 31 LPamm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11-12, 25 LPAmb; 7, 9 OIF; 29 LALPT; 42 RLE; 6 LCFo; 13, 18, 45 NAPR di Lumino; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 2 aprile 2008 del Consiglio di Stato (n. 1681) è annullata;

1.2.           la licenza edilizia 14 febbraio 2007 rilasciata dal municipio di Lumino al comune è confermata alle seguenti condizioni:

-       soppressione del magazzino rifiuti speciali;

-       allontanamento dei contenitori per rifiuti a 4.00 m dal confine.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il comune di Lumino, che rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

1. Municipio di Lumino, 6533 Lumino,

2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario