Incarto n.
52.2008.171

 

Lugano

17 giugno 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Sarah Kalatchoff, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 7 maggio 2008 della

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 aprile 2008 dell'CO 3 che aggiudica alla CO 1 la fornitura di containers per il trasporto degli strumenti occorrenti alla centrale di sterilizzazione di __________;

 

 

vista le risposte

-    19 maggio 2008 dell'CO 3;

-    20 maggio 2008 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);

 

preso atto:

-    delle repliche 6 giugno 2008 della RI 1;

-    della duplica 13 giugno 2008 dell'CO 3;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 14 gennaio 2008 l'CO 3 (__________) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di containers per il servizio centrale di sterilizzazione;

 

che al capitolato era allegato l'usuale foglio di correzione, recante l'avvertenza secondo cui correzioni o cancellature dei prezzi, comportano l'esclusione dell'offerta;

 

che il formulario precisava che eventuali correzioni dei prezzi unitari vanno notificati nel presente formulario, che è parte integrante dell'offerta; esso era costituito da una tabella strutturata come segue:

 

Pag.

Posizione

Prezzo esposto

Prezzo corretto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo totale offerta (IVA esclusa)

 

IVA

Importo totale complessivo corretto

 

 

 

che alla gara hanno preso parte quattro ditte; fra queste la ricorrente RI 1 (__________) e la CO 1 (__________);

 

che l'offerta della RI 1, compilata a mano, alla posizione 12.1.2. alle voci codice articolo, costo unitario e costo totale, contiene un errore, che è stato rettificato con l'apposito liquido di correzione (tipp - ex);

 

che, dopo la correzione, la posizione in oggetto risultava così compilata: codice articolo: JF 685 R, costo unitario: 166.60; costo totale: 4'165.-;

 

che la RI 1 ha inoltre compilato il foglio di correzione, limitatamente alle caselle relative all'importo totale corretto, aggiungendo a mano l'annotazione vedere la offerta 911369;

 

che all'offerta compilata a mano e rettificata con il liquido di correzione la RI 1 ha allegato un'offerta allestita con l'elaboratore elettronico, recante il numero 911369, nella quale le indicazioni summenzionate sono riportate come figurano sull'offerta manoscritta e corretta;

 

che con decisione 25 aprile 2008 l'__________ ha aggiudicato la commessa alla __________, escludendo nel contempo la __________ perché aveva inserito delle correzioni sui prezzi unitari;

 

che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

l'insorgente ritiene in sostanza che l'applicazione rigorosa della clausola del foglio di correzione che commina l'esclusione in caso di correzioni prefiguri un formalismo eccessivo;

 

che all'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

 

che l'__________ si limita ad opporsi alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

 

che con la replica l'insorgente ha ulteriormente sviluppato le sue tesi, facendo presente che la pos. A.7.1 delle prescrizioni di gara ammette la correzione da parte del committente degli errori evidenti, quali errori di calcolo e di scrittura; a maggior ragione, sostiene, andrebbe ammessa la correzione da parte del concorrente;

 

che con la duplica l'__________ si è limitato a sottolineare l'urgenza della fornitura;

 

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

 

che, avendo partecipato al concorso, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione dell'__________ nella misura in cui l'ha esclusa dalla gara (art. 43 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); in caso di successo di questa contestazione, sarà anche abilitata ad impugnare la decisione di aggiudicazione;

 

che, con questa riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 LPamm); non sussiste invero contestazione sui fatti;

 

che a norma dell’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti;

offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono per principio essere escluse dall'aggiudicazione (Vinicio Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452);

 

che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara; quest'ultime vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che in ossequio al principio di legalità ed a quello della parità di trattamento può prendere in considerazione per l'aggiudicazione soltanto offerte conformi alle prescrizioni;

 

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta conteneva, quale prima pagina dopo il frontespizio, l'usuale formulario, denominato foglio di correzione, destinato a permettere ai concorrenti di rettificare eventuali prezzi indicati erroneamente, evitando cancellature, soprascritture o altri accorgimenti;

 

che questo particolare formulario era già in uso nei concorsi indetti secondo la vecchia legge sugli appalti, ove vigeva un rigore formale particolarmente pronunciato, volto essenzialmente a prevenire pratiche scorrette o addirittura illegali nella trattazione delle offerte;

 

che al fine di evitare qualsiasi contestazione sui limiti delle rettifiche che potevano essere apportate ai prezzi esposti erroneamente nel modulo d'offerta, tale foglio di correzione stabiliva tassativamente ed inequivocabilmente che qualsiasi correzione apportata ai prezzi indicati senza far uso dell'apposito formulario avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara (STA 52.2006.414 del 22 gennaio 2007);

 

che, nel caso in esame, il foglio di correzione annesso al modulo d'offerta e dichiarato parte integrante dell'offerta comminava chiaramente ed esplicitamente l'esclusione dell'offerta in caso di correzioni o cancellature dei prezzi;

 

che, cancellando con il liquido correttore i prezzi esposti alla posizione 12.1.2 del modulo d'offerta, la __________ ha perfezionato gli estremi per essere esclusa dalla gara;

 

che l'esclusione dalla gara di un'offerta non conforme ai severi requisiti del bando non è viziata da eccesso di formalismo, allorché tale conseguenza è espressamente prevista da una prescrizione di gara (STA 52.2003.45 del 3 marzo 2003, n. = BR 4/2004, n. 30);

 

che, invano, pretende la ricorrente di contestare in questa sede la clausola in oggetto; contro le decisioni di aggiudicazione non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb); elementi del bando rimasti incontestati in sede di pubblicazione della documentazione di gara ed accettati con l'inoltro dell'offerta (art. 40 cpv. 2 del regolamento di applicazione della LCPubb e del CIAP del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), non possono essere rimessi in discussione in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione;

 

che le prescrizioni di gara possono essere ancora contestate in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione soltanto in casi eccezionali, segnatamente quando i concorrenti non l'hanno contestata poiché potevano prevederne la portata;

 

che, nel caso concreto, la portata della clausola comminante l'esclusione dalla gara in caso di correzioni o cancellature dei prezzi era chiara ed immediatamente comprensibile;

 

che è ben vero che la ricorrente non aveva motivo di contestarla al momento della pubblicazione del bando; dal profilo della buona fede non può tuttavia esserle concesso di censurarla ancora in sede di ricorso contro l'aggiudicazione, poiché le premesse dell'esclusione che reputa viziate da formalismo eccessivo sono state poste in essere  dalla stessa __________, disattendendo la chiara ed inequivocabile prescrizione di gara;

 

che le censure ora sollevate dall'insorgente sarebbero comunque state respinte anche se fossero state proposte per tempo mediante impugnazione del bando (art. 37 lett. a LCPubb);

 

che nella controversa disposizione non sarebbe infatti stato ravvisabile alcun abuso della libertà di decisione, che deve essere riconosciuta al committente nell'impostazione delle prescrizioni di gara disciplinanti la redazione delle offerte; in altri termini, non gli si sarebbe potuto rimproverare di porre esigenze formali eccessive, stabilendo che le offerte recanti correzioni e cancellature sarebbero state escluse dalla gara;

 

che prescrizioni formali rigorose non si pongono d'altro canto in contrasto con il divieto di formalismo eccessivo se tutelano un interesse degno di protezione e non fine a se stesso (Peter Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, II. ed., Zurigo 2007, vol. 1, pag. 117);

 

che lo scopo di evitare contestazioni sull'ammissibilità di offerte recanti correzioni e cancellature perseguito dalla clausola in discussione appare sorretto da un interesse degno di protezione;

l'adempimento della controversa prescrizione non poneva alcuna particolare difficoltà ai concorrenti;

 

che non è dato di vedere per qual motivo in sede di ricorso contro l'aggiudicazione dovrebbero essere ammesse eccezioni che se fossero state proposte tempestivamente mediante impugnazione del bando sarebbero state senz'altro respinte;

 

che l'applicabilità della suddetta prescrizione non dipende dall'univocità della rettifica operata o dall'assenza di dubbi circa il suo autore; né dipende dall'utilizzo conforme o meno del foglio di correzione; il motivo d'esclusione è dato dalla presenza stessa di correzioni e cancellature nel modulo d'offerta;

 

che, in concreto, le premesse dell'esclusione si sono realizzate a partire dal momento in cui la ricorrente ha apportato correzioni e cancellature ai prezzi esposti alla posizione 12.1.2 del modulo d'offerta; privo di rilievo è il fatto che abbia anche compilato il foglio di correzione (in modo peraltro non conforme);

 

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto;

 

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria