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Incarto n. 52.2008.185 |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sui ricorsi:
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RI 1
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b. |
14 maggio 2008 ,
contro |
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la decisione 23 aprile 2008 (n. 2131) del Consiglio di Stato, che respinge il gravame inoltrato da RI 1 avverso la risoluzione 16 maggio 2007 con cui il Dipartimento della sanità e socialità, Ufficio sanità, le ha negato il rilascio dell'autorizzazione per il libero esercizio della professione di terapista complementare; |
viste le risposte:
- 20 maggio 2008 del Consiglio di Stato;
- 28 maggio 2008 del Dipartimento della sanità e socialità, Ufficio sanità;
al ricorso sub a)
- 20 maggio 2008 del Consiglio di Stato;
- 26 maggio 2008 di RI 1;
- 28 maggio 2008 Dipartimento della sanità e socialità, Ufficio sanità;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a__________,
di formazione aiuto medico, ha conseguito il 31 marzo 1985 presso il Centro AIC
– Antropologisch - Humanistisches Seminar di Zurigo il diploma quale
"Leibtherapeutin". Nel 1996, si è specializzata presso
l'Internationales Mandel Institut für Esogetische Medizin di Lucerna in cromopuntura.
Il 4 settembre 2001 la Schweizerischer Verband für natürliches Heilen ha
attestato che la medesima aveva superato gli esami nel settore della medicina
esogetica secondo il metodo di Peter Mandel. Infine, nel 2004, essa ha
conseguito un diploma in terapia sonora presso il Centre of New Directions
White Lodge di Speldhurst in Inghilterra.
Dal 1992 al 2007 ha esercitato nel
cantone di Zugo un'attività professionale indipendente nel settore della
cromopuntura e della cromoterapia.
b. Il 28 ottobre 2006 RI 1 ha chiesto all'Ufficio
di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
l'autorizzazione al libero esercizio della professione di terapista
complementare nel cantone Ticino. Alla domanda, fondata sull'art. 2 cpv. 4 della
legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.20), sono
stati allegati i documenti attestanti la sua formazione e un certificato del
medico cantonale di Zugo.
c. Tale istanza è stata respinta mediante decisione del 18 maggio 2007
dall'autorità adita, secondo la quale l'istante avrebbe potuto essere iscritta
unicamente nell'elenco dei guaritori ai sensi dell'art. 63d della legge
cantonale sul promovimento della salute e il coordinamento sanitario del 18
aprile 1989 (LSan; RL 6.1.1.1), in quanto il cantone di Zugo, diversamente dal cantone
Ticino, non rilascia alcuna autorizzazione, né verifica le competenze dei
terapisti in ambito di medicina complementare, ragione per la quale in questa
materia non vi sarebbe alcuna equivalenza tra le normative vigenti nei due
cantoni in questione, e quindi non sarebbe possibile rilasciare all'istante
l'autorizzazione richiesta sulla base della LMI.
C. Con giudizio del 23 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha confermato
questa risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo, dopo avere constatato che la professione esercitata nel cantone di
Zugo dall'insorgente non era - soprattutto dal punto di vista della protezione
garantita alla popolazione, rispettivamente della natura dell'attività -
assimilabile all'attività di terapista complementare ai sensi della
legislazione ticinese, ha ritenuto che non vi fosse spazio per rilasciarle
l'autorizzazione richiesta in virtù dell'art. 2 cpv. 4 LMI. Inoltre, secondo
l'Esecutivo cantonale, nella misura in cui la legislazione del cantone di destinazione
non contemplerebbe una figura professionale da ritenersi equivalente a quella
del cantone di provenienza, nel caso concreto non sussistevano gli estremi per
valutare se l'esperienza professionale maturata da RI 1 presso il suo primo domicilio
professionale fosse tale da permetterle di accedere in Ticino al mercato della
terapia complementare.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, sono insorti con separati
gravami davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia RI 1 che la Commissione della concorrenza (Comco).
La prima chiede l'annullamento della decisione resa dall'Esecutivo cantonale,
in quanto lesiva della LMI, e postula che gli atti siano ritornati all'Ufficio
di sanità affinché le sia rilasciata l'autorizzazione professionale richiesta.
La seconda si limita invece a domandare che venga accertato che la decisione
impugnata limita in modo inammissibile l'accesso al mercato di RI 1 e come tale
è contraria alla LMI.
Entrambe le ricorrenti rilevano come in base a quest'ultima normativa in caso
di trasferimento del domicilio professionale il cantone di destinazione non possa
in linea di principio prevedere disposizioni più severe di quelle poste dal
cantone di provenienza. L'esercizio da parte di RI 1 della sua attività nel settore
delle cromopuntura e della cromoterapia è dunque disciplinata dalle
prescrizioni vigenti nel cantone di Zugo, le quali garantiscono una tutela
della popolazione analoga a quella prevista dalla legislazione ticinese. Rimproverano
inoltre alle precedenti istanze di giudizio di non avere affatto tenuto conto
dell'esperienza professionale acquisita dall'istante nel luogo d'origine. RI 1 contesta
inoltre la costituzionalità delle norme della LSan invocate nella decisione
impugnata e rileva come il Governo non si sia per nulla espresso sulle censure
da lei addotte.
E. All'accoglimento dei gravami si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio di sanità, adducendo argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art.
59 cpv. 5 LSan, applicabile alla presente fattispecie in virtù di quanto
disposto dall'art. 63 cpv. 3 LSan.
1.2. La legittimazione attiva di RI 1, direttamente toccata nei propri
interessi dalla decisione impugnata, è pacifica (art. 43 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Per
quanto attiene invece alla Comco, occorre rilevare che, giusta l'art. 89 cpv. 2
lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS
173.110), hanno diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate in
virtù di un'altra legge federale. Un simile diritto spetta alla Commissione
della concorrenza in virtù dell'art. 9 cpv. 2bis LMI. Essa può in effetti
inoltrare ricorso per far constatare che una decisione limita in modo inammissibile
l'accesso al mercato. Nella misura in cui detta autorità è legittimata a
ricorrere davanti al Tribunale federale, essa può anche avvalersi dei rimedi di
diritto previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne faccia richiesta,
partecipare ai procedimenti davanti alle autorità cantonali (art. 111 cpv. 2
LTF).
1.3. Ne discende che entrambi i gravami, inoltrati tempestivamente (art. 46
LPamm) da soggetti legittimati ad agire, sono ricevibili in ordine. Avendo il
medesimo fondamento di fatto, essi possono essere evasi con un unico giudizio
(art. 51 LPamm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
LPamm).
2.La ricorrente RI 1 sembra voler rimproverare al Consiglio di Stato
di avere violato il suo diritto di essere sentita, per non essersi espresso
nella decisione qui impugnata sugli argomenti ricorsuali da lei addotti
(ricorso pag. 2).
La censura, pur non apparendo a prima vista priva di fondamento, non necessita
di essere evasa in questa sede in quanto, a prescindere da tale questione, il
suo gravame dev'essere accolto per le ragioni di merito qui di seguito esposte.
3.3.1. La LMI
garantisce ad ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e
non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della
Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI). Essa ha, tra le altre
cose, lo scopo di facilitare la mobilità professionale e gli scambi economici
in Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. a LMI). Sebbene i concetti di
"domicilio" e di "sede" non siano specificati dalla legge,
la giurisprudenza ha già avuto modo da tempo di chiarire che con i medesimi
vanno intesi il domicilio e la sede commerciali (DTF 125 I 276 consid. 4b).
3.2. Nel caso di specie, RI 1 ha esercitato per molti anni nel cantone di Zugo
un'attività lucrativa, giusta l'art. 1 cpv. 3 LMI, nel settore della
cromopuntura e della cromoterapia. In questo cantone dispone pertanto di un
domicilio ai sensi della LMI. Pacifica appare quindi l'applicabilità di questa
legge alla presente fattispecie, la quale denota una chiara connotazione
intercantonale.
4. 4.1. L'art.
2 LMI sancisce il principio del libero accesso al mercato, giusta il quale
ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni su tutto il
territorio della Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in
questione è autorizzato nel cantone o nel comune di domicilio o di sede (cpv.
1). L'offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro; soggiunge la norma
(cpv. 3), è retta dalle prescrizioni del cantone o del comune di domicilio o di
sede dell'offerente. Inoltre, chi esercita legittimamente un'attività lucrativa
ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione
per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di esercitare la
stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio, anche in caso di
cessazione dell'attività nel luogo del primo domicilio (cpv. 4). L'applicazione
di questi principi presuppone che le normative cantonali o comunali concernenti
l'accesso al mercato siano equivalenti (cpv. 5).
4.2. Come sopra illustrato, tra il 1992 e il 2007 la ricorrente ha esercitato
legittimamente nel cantone di Zugo la propria attività professionale nel
settore della cromopuntura e della cromoterapia. Si tratta, a non averne dubbio,
di un'attività che rientra nel novero di quelle che attengono al settore della
terapia (o medicina) complementare, alla stessa stregua, ad esempio, della
riflessologia, della fitoterapia, dell'omeopatia, ecc. Tale circostanza è stata
d'altronde esplicitamente riconosciuta anche dall'Ufficio di sanità, il quale
nella sua lettera del 9 marzo 2007 a RI 1 ha ammesso come la stessa avesse svolto nel cantone di Zugo
l'attività di terapista complementare. Di conseguenza, si deve considerare che,
in virtù del principio di provenienza, l'insorgente abbia in linea di principio
il diritto di accedere alla medesima professione in Ticino sulla base delle
condizioni vigenti nel suo cantone di provenienza. La tesi dell'Ufficio di
sanità, secondo cui a RI 1 potrebbe essere unicamente riconosciuta la facoltà
di esercitare la professione di guaritrice, visto che per questo genere di attività
la legislazione ticinese prevede un semplice obbligo di notifica dell'attività
svolta, così come è il caso nel cantone di Zugo per la professione di terapista
complementare, non può essere condivisa. Per la qualifica della professione esercitata
dell'insorgente fa stato unicamente il genere di attività svolto al luogo del
suo primo domicilio, non per contro le modalità che qui le hanno permesso di
avviare questa attività lucrativa. In altri termini, il semplice fatto che,
come si vedrà meglio in seguito (cfr. consid. 5.2), nel cantone di Zugo
l'esercizio della professione di terapista complementare non soggiaccia al
rilascio di alcuna autorizzazione non determina ancora che nel cantone Ticino,
dove invece la legge prevede un regime autorizzativo, la medesima attività debba
essere qualificata diversamente. Lo impone lo stesso art. 2 cpv. 4 LMI, il
quale, laddove enuncia il diritto di esercitare un'attività lucrativa secondo
le prescrizioni del primo domicilio, sancisce il principio secondo cui sono le
prescrizioni vigenti in quest'ultimo luogo a stabilire, oltre che alle
condizioni d'accesso al mercato, la portata, la natura e i limiti dell'attività
che l'offerente esterno è legittimato a svolgere nel luogo di destinazione.
Le differenti condizioni poste dai regimi normativi vigenti nei cantoni di Zugo
e del Ticino in materia di accesso alla professione di terapista complementare e
di esercizio della medesima vanno prese in considerazione unicamente per verificare
se nel caso specifico sia valida o meno la presunzione di equivalenza – sancita
dall'art. 2 cpv. 5 LMI – tra le legislazioni cantonali in parola, in modo
tale da stabilire se all'interessata possano eventualmente essere imposte delle
restrizioni al principio del libero accesso al mercato sotto forma di oneri o
di condizioni, così come previsto dall'art. 3 LMI (vedi consid. 5.3).
4.3. L'Ufficio di sanità rileva che se, come asserito dalla Comco, si dovessero
applicare nei confronti dei vari operatori sanitari o terapisti attivi in
Ticino limiti di competenza diversi, a seconda del loro luogo di provenienza, il
settore in questione verrebbe a trovarsi in una situazione di totale confusione
e le disposizioni di polizia sanitaria volte a tutelare la salute pubblica e la
sicurezza dei pazienti sarebbero svuotate del loro significato. La critica è senz'altro
pertinente, ma non consente comunque ancora di sovvertire quanto appena esposto
in merito alla portata che deve essere attribuita al principio di provenienza. Da
un esame dei materiali legislativi e in particolare dei dibattiti parlamentari
che hanno preceduto l'adozione del nuovo art. 2 cpv. 4 LMI emerge infatti che il
legislatore federale era consapevole del fatto che l'applicazione concreta di
questa norma avrebbe verosimilmente creato delle difficoltà alle
amministrazioni cantonali e locali, soprattutto sul piano burocratico e della
sorveglianza dell'esercizio delle professioni: esso ha tuttavia considerato che
questo aspetto si sarebbe tradotto con il passare del tempo in uno stimolo per i
cantoni ad armonizzare le loro rispettive regolamentazioni nei vari settori
professionali, contribuendo in questo modo ad agevolare la mobilità
professionale e gli scambi economici all'interno del territorio svizzero, così come
previsto dalla stessa LMI (cfr. in particolare BU 2008 N 779 e segg.). Per
quanto attiene in particolare alle professioni sanitarie e parasanitarie, quest'ultima
legge non prevede alcuna eccezione al citato principio, il quale pertanto non
assume in questo settore una portata diversa da quella che riveste per le altre
professioni.
Per contro, nulla permette di affermare che il principio di provenienza si
estenda anche alle regole che disciplinano dal profilo organizzativo l'esercizio
di un'attività lucrativa. Determinanti a questo proposito restano infatti le
norme vigenti nel luogo ove la stessa viene effettivamente svolta. Per questo
motivo, contrariamente a quanto paventato dall'autorità di prime cure, il semplice
fatto che un medico provenga da un cantone in cui i servizi di picchetto e
festivi sono stati abrogati, in quanto la gestione delle situazioni di
emergenza è delegata agli ospedali, non sta ancora a significare che egli possa
esigere di essere liberato dall'obbligo di svolgere i propri turni di guardia
se nel cantone in cui si è trasferito la legge gli riserva un simile compito.
5. 5.1. Il
principio del libero accesso al mercato, sancito dall'art. 2 LMI, non è
assoluto. Come sopra accennato, l'art. 3 LMI prevede infatti la possibilità di eccezionalmente
limitare il medesimo. In questi casi agli offerenti esterni non può comunque
semplicemente venir negato il diritto di accedere liberamente al mercato.
Eventuali limitazioni devono essere adottate sotto forma di condizioni e oneri
a patto che si applichino nella stessa misura anche agli offerenti locali,
risultino indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e
siano conformi al principio di proporzionalità (cpv. 1). Quest'ultimo, soggiunge
il cpv. 2 dell'art. 3 LMI, è da ritenere violato se le prescrizioni del luogo
d'origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti
(lett. a), se i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti
dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti (lett. b), se il domicilio o
la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività
lucrativa nel luogo di destinazione (lett. c) e se la pratica acquisita
dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione
sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. d).
5.2. Nel caso concreto, occorre rilevare che il § 26 cpv. 1 della Verordnung I
zum Gesundheitsgesetz del 22 dicembre 1981 prevede che chi intende esercitare nel
cantone di Zugo una professione nel settore della terapia complementare ("wissenschaftlich
nicht anerkannte Behandlung") deve preventivamente annunciarsi al Dipartimento
della sanità producendo un documento nel quale è descritta l'attività svolta
(lett. a), nonché i vari certificati che attestano i corsi di formazione
frequentati e le conoscenze acquisite in maniera autodidatta (lett. b). Queste
persone sono inoltre tenute a fornire alla suddetta autorità tutte le informazioni
richieste (cpv. 2). Alla medesima spetta inoltre il diritto di esigere che
siano prodotti ulteriori documenti (cpv. 3). Il § 27 di detta ordinanza fissa
quindi gli obblighi professionali a cui sono vincolati i terapisti
complementari. In particolare, gli stessi non possono formulare delle diagnosi
fondate su concetti medici, né possono somministrare o prescrivere medicamenti.
Inoltre, essi sono tenuti ad informare i loro clienti del fatto che non sono
medici o personale medico ausiliario. Non devono quindi intraprendere alcunché
che possa far desistere i loro pazienti dal rivolgersi al personale medico e
hanno l'obbligo di informare i medesimi che le prestazioni da loro dispensate
non sono coperte per legge dalle casse malati.
Nel Cantone Ticino l'esercizio dell'attività di terapista complementare è disciplinato
dagli art. da 63 a 63c LSan.
L'art. 63 LSan sancisce il principio giusta il quale per svolgere a titolo
indipendente questo genere di professione è necessaria un'autorizzazione del
Dipartimento della sanità e della socialità (cpv. 1). La stessa è rilasciata
alle persone che hanno superato l'apposito esame cantonale, godono di buona reputazione,
nonché di buona salute psichica e fisica e dispongono di locali idonei all'attività
svolta (cpv. 2). Per quanto attiene all'esame cantonale, l'art. 63a cpv. 1 LSan
specifica che il medesimo è volto a verificare le conoscenze del candidato
relative ai fondamenti del suo agire, con particolare attenzione alla sicurezza
dell'intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di
competenza. Esso è organizzato su delega del dipartimento dalla Scuola
superiore medico-tecnica di Canobbio e verte sulle seguenti materie: anatomia,
fisiologia, patologia, farmacologia, igiene, pronto soccorso e legislazione
sanitaria (art. 1 e 14 del regolamento concernente l'esame per l'ottenimento
dell'autorizzazione d'esercizio quale terapista complementare; RL 6.1.4.11). Al
momento dell'inoltro della domanda d'ammissione all'esame, il candidato è
tenuto a trasmettere al Consiglio di Stato la documentazione relativa alla sua
formazione e ad indicare il tipo di prestazioni che intende dispensare, così
come eventuali attrezzature ed apparecchiature che intende utilizzare (art. 63a
cpv. 2 LSan). Gli art. 63b e 63c LSan stabiliscono quindi i limiti di
competenza e gli obblighi professionali a cui sono astretti i terapisti
complementari.
La legislazione ticinese prevede all'art. 63d LSan anche la figura
professionale del guaritore. Sono considerate tali tutte le persone che, senza
disporre di un'autorizzazione per l'esercizio di qualsiasi professione prevista
dalla LSan, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni
di tipo sanitario o terapie a pazienti che lo richiedono (cpv. 1). Giusta il
cpv. 2 di questa disposizione, il guaritore può dispensare unicamente
prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro stessa natura,
all'incolumità del paziente (lett. a), deve comunicare al DSS le sue
generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in cui esercita la sua
attività (lett. b), è tenuto prima di fornire una prestazione o di attuare una
terapia ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della sua
qualifica, così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari
contemplati dall'art. 54 LSan e i terapisti complementari autorizzati (lett.
c), non può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente
forte e debole o che emettono radiazioni ionizzanti ed altre assimilabili
(lett. d), non può prescrivere, consigliare o somministrare medicamenti (lett.
e) e può essere remunerato dal paziente unicamente con contributi volontari
(lett. f).
5.3. Da tutto quanto precede emerge che le norme vigenti nel cantone Ticino
relative all'esercizio dell'attività di terapista complementare sono chiaramente
più severe di quelle previste nel cantone di Zugo, le quali, perlomeno per
quanto attiene alle condizioni d'accesso al mercato, risultano simili alle disposizioni
ticinesi concernenti i guaritori. Tale circostanza è d'altronde stata
espressamente riconosciuta anche dalla Comco sia nella sua presa di posizione
del 25 luglio 2007 all'indirizzo del patrocinatore di RI 1, sia nel suo
gravame. Ne discende dunque che, nella misura in cui riguardano il settore dei
terapisti complementari, le normative in questione, pur essendo entrambe orientate
alla tutela dei pazienti, non possono essere considerate equivalenti, ai sensi
dell'art. 2 cpv. 5 LMI.
Ciò significa che l'accesso della ricorrente RI 1 al mercato ticinese della
terapia complementare è suscettibile di essere limitato attraverso l'adozione
nei suoi confronti di provvedimenti, sotto forma di oneri o condizioni alla sua
attività. Sennonché, come illustrato in precedenza, simili limitazioni sono
legittime soltanto se, oltre che ad applicarsi nella stessa misura anche agli
offerenti locali e ad essere indispensabili per preservare interessi pubblici
preponderanti, risultano conformi al principio della proporzionalità (art. 3
cpv. 1 LMI).
Nel caso
di specie, si può prescindere dall'esame delle prime due condizioni appena
menzionate, in quanto, come giustamente rilevato da entrambi i ricorrenti, qualsiasi
misura restrittiva nei confronti di RI 1 risulterebbe lesiva del principio
della proporzionalità. Come esposto in precedenza, la ricorrente ha infatti esercitato
per ben 15 anni nel cantone di Zugo l'attività di cromoterapista. Secondo
quanto emerge dagli atti, durante questo lungo lasso di tempo, essa ha sempre agito
correttamente sul piano professionale, senza mai dare adito ad alcuna lagnanza.
Si deve pertanto ammettere che l'insorgente abbia in questo modo acquisito nel
luogo d'origine un'esperienza pratica tale da offrire una protezione
sufficiente degli interessi pubblici preponderanti che la legislazione ticinese
in materia si prefigge di tutelare e da rendere sproporzionata, in virtù dell'art.
3 cpv. 2 lett. d LMI, l'adozione di provvedimenti intesi a limitare la sua
libertà d'accesso al mercato. È vero che la legge non stabilisce alcun criterio
per valutare l'esperienza professionale acquisita dalla persona interessata nel
luogo di origine, né esige la sua certificazione, per cui può risultare arduo
stabilire di volta in volta se tale aspetto basti o meno a compensare una formazione
ritenuta insufficiente nel cantone di destinazione. Si deve comunque considerare
che il legislatore federale ha volutamente optato per una simile soluzione al
fine di evitare oneri amministrativi supplementari agli enti pubblici e di ridurre
al massimo il rischio di pregiudicare l'obbiettivo perseguito con
l'inasprimento delle condizioni alle quali sono ammesse delle restrizioni, vale
a dire l'agevolazione dell'accesso al mercato (cfr. Messaggio 24 novembre 2004
del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sul mercato
interno, in FF 2005 pag. 422 segg.). Il Consiglio federale ha comunque precisato
in proposito che, prendendo a modello la Convenzione amministrativa dell'Espace Mitteland
del 12 marzo 1999 sulle attività industriali e artigianali regolamentate, la
quale disciplina l'accesso reciproco agevolato al mercato dei cantoni
interessati, può essere considerato sufficiente l'esercizio irreprensibile di
una attività professionale per tre anni consecutivi (cfr. Messaggio cit., in FF
2005 pag. 430). Condizione, questa, che nella fattispecie in esame risulta ampiamente
adempiuta dalla ricorrente RI 1, la quale, come detto, ha alle proprie spalle
oltre un decennio di esperienza pratica nel settore ed ha pertanto diritto, in
virtù della LMI, a esercitare senza alcuna restrizione nel Cantone Ticino
l'attività di terapista complementare nelle discipline da lei già praticate nel
cantone di Zugo.
6.6.1. Stante tutto quanto precede i ricorsi sono accolti, nel senso
che è accertato che la decisione 16 maggio 2007 dell'Ufficio di sanità e quella
23 aprile 2008 del Consiglio di Stato che la tutela limitano in modo
inammissibile l'accesso al mercato di RI 1 e sono pertanto contrarie alla LMI,
ragione per la quale le stesse sono annullate con conseguente rinvio degli atti
all'Ufficio di sanità affinché autorizzi incondizionatamente RI 1 all'esercizio
nel Cantone Ticino della professione di terapista complementare negli ambiti di
sua competenza.
6.2. Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Lo
Stato del Cantone Ticino dovrà tuttavia versare alla ricorrente RI 1,
patrocinata da un avvocato iscritto nel relativo albo cantonale, un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 2, 3 LMI; 89 e 111 LTF; 54, 59, 63 e segg. LSan; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 51, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1 è accertato che la decisione 16 maggio 2007 dell'Ufficio di sanità e quella 23 aprile 2008 del Consiglio di Stato che la tutela limitano in modo inammissibile l'accesso al mercato di RI 1 e sono pertanto contrarie alla LMI;
1.2. le decisioni sono annullate e gli atti sono rinviati all'Ufficio di sanità affinché autorizzi incondizionatamente RI 1 all'esercizio nel Cantone Ticino della professione di terapista complementare nei settori della cromopuntura, della cromoterapia e della terapia sonora.
2. Non si
prelevano né tasse, né spese.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario