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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 15 maggio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 30 aprile 2008 del Consiglio di Stato (n. 2282) che annulla la licenza edilizia 21 giugno 2007 rilasciatagli dal CO 2 per la costruzione di uno stabilimento industriale (part. __________); |
viste le risposte:
- 27 maggio 2008 del Consiglio di Stato;
- 28 maggio 2008 del CO 2;
- 17 giugno 2008 della CO 1;
preso atto della replica 7 agosto 2008 e delle dupliche:
- 2 settembre 2008 del Consiglio di Stato;
- 26 agosto 2008 della CO 1;
- 17 agosto 2008 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 22 novembre 2006 il ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un capannone ad uso industriale in località __________, nella zona industriale (I) del piano regolatore. Lo stabilimento è costituito da un immobile alto m 12.50, con pianta a forma di triangolo rettangolo, di m 75.00 x 69.00. La relazione tecnica indica che lo stabilimento è destinato alla fabbricazione di macchinari mediante l'assemblaggio di pezzi meccanici forniti da terzi. L'attività non comporterebbe né l'immissione di inquinanti nell'aria o nell'acqua, né l'emissione di fumi. Il numero di addetti dovrebbe aggirarsi attorno alle 20 unità. L'accesso all'edificio è dato attraverso una strada di servizio, prevista dal piano regolatore, ma non ancora realizzata, che attualmente si presenta sotto forma di semplice pista sterrata.
b. Alla domanda si è opposta CO 1 (__________), proprietaria del deposito di carburanti situato sul fondo confinante, sostenendo fra l'altro che il fondo del ricorrente non sarebbe adeguatamente urbanizzato.
Il 14 giugno 2007 i servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza, subordinandola ad una serie di condizioni, fra cui quella di chiedere un ulteriore permesso per le attività che vi si fossero insediate.
Il 21 giugno 2007 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, vincolandola alla realizzazione della strada e degli allacciamenti alle condotte dell'acqua e del gas ed alle canalizzazioni.
B. Con giudizio 30 aprile 2008 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'__________.
Dopo aver rilevato che la domanda di costruzione non indicava con la necessaria precisione la destinazione dello stabilimento, il Governo ha in sostanza ritenuto che il fondo non fosse sufficientemente urbanizzato, in particolare perché privo degli allacciamenti e non ancora dotato di accesso sufficiente.
C. Contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Secondo l'insorgente, le indicazioni fornite dalla domanda di costruzione circa la destinazione dello stabilimento sarebbero sufficienti. L'urbanizzazione del fondo sarebbe inoltre assicurata dalla clausola che subordina la licenza alla realizzazione della strada.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'__________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio ritiene di essersi attenuto alla legge. Rende noto di aver licenziato il messaggio chiedente al consiglio comunale di stanziare il credito necessario per la costruzione dei lotti III e IV della strada d'urbanizzazione.
E. Con la replica, il ricorrente rileva fra l'altro che nel frattempo il municipio con messaggio n. 20/2008 ha chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 6'850'000.- per la costruzione della strada camionale nella zona industriale - comparto est (lotti III e IV).
Il Consiglio di Stato ed il municipio non hanno presentato osservazioni di duplica. L'opponente si è limitata a contestare succintamente le ulteriori tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Le prove sollecitate dall'insorgente (testi, sopralluogo, perizie) non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Destinazione d'uso
2.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata dalla documentazione necessaria. Essa deve in particolare contenere le indicazioni prescritte dall'art. 9 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). I progetti devono inoltre fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste (art. 11 cpv. 1 RLE). Lo scopo di queste prescrizioni è essenzialmente quello di permettere all'autorità preposta all'esame della domanda e ai vicini di procedere ad una verifica completa ed approfondita della conformità dell'opera prevista con le norme di diritto pubblico concretamente applicabili, evitando in tal modo successive contestazioni sui limiti dell'autorizzazione concessa (cfr. RDAT I-1995 n. 19). In quest'ottica, l’autorità può semmai chiedere ulteriori informazioni o completamenti ed anche l’allestimento di studi speciali (art. 11 cpv. 3 RLE).
2.2. La domanda di costruzione deve in particolare indicare l'esatta destinazione dell'edificio o dell'impianto (art. 9 lett. c RLE). Soltanto attraverso l'esatta indicazione dell'utilizzazione prevista è infatti possibile stabilire preventivamente se l'opera edilizia è conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700), rispettivamente se rispetta le prescrizioni della legislazione ambientale e dei piani regolatori. In quest'ordine di idee, il Tribunale cantonale amministrativo ha pertanto ritenuto insufficiente la semplice indicazione "industriale/commerciale", figurante sulla domanda di costruzione a titolo di destinazione prevista, perché non permette all'autorità di determinarsi in merito alle ripercussioni ingenerate dall'attività prevista sull'ambiente circostante (RDAT 1989 n. 57 pag. 150; STA 52.2002.213 del 26 giugno 2002, consid. 4.1.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed. Cadenazzo 1996, ad art. 4 LE n. 732).
2.3. Nel caso concreto, la relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione indica che nello stabilimento in questione si prevede l'insediamento di un'attività di assemblaggio di pezzi meccanici. Partendo da pezzi forniti da terzi la ditta procederà alla fabbricazione di macchinari per industrie. L'attività consiste essenzialmente nella ricezione di pezzi già lavorati e nel conseguente assemblaggio per ottenere macchinari. Non vi è al momento un layout dettagliato del posizionamento interno dei vari macchinari.
I macchinari non prevedono l'immissione di inquinanti nell'aria o nell'acqua. Al momento non si prevedono quindi camini di evacuazione fumi e neppure la produzione ed allentamento di acqua industriale.
In grandi linee la superficie sarà suddivisa in:
- zona deposito del materiale in entrata (pezzi metallici già pronti all'uso)
- zona lavorazione/assemblaggio pezzi meccanici
- zona prodotti finiti e spedizione
- zona di servizio (spogliatoi, servizi igienici, mensa)
- zona tecnica (centrale termica, centrale elettrica)
- zona amministrativa (uffici)
Il numero totale di addetti presenti dovrebbe aggirarsi attorno alle 20 unità.
Ora, queste indicazioni non possono essere considerate insufficienti ai fini dell'individuazione della destinazione che l'insorgente intende conferire al controverso stabilimento. Esse consentono di esperire senza particolari difficoltà l'esame di conformità richiesto dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT per rapporto alle destinazioni ammesse dall'art. 18 NAPR. Le ulteriori informazioni fornite dalla relazione tecnica consentono altresì di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulle ripercussioni ambientali ingenerate dall'opera. È ben vero che non permettono ancora di determinare con precisione il tipo di macchinari che verrebbero assemblati nello stabilimento. La condizione prevista dal preavviso dei servizi generali del Dipartimento del territorio, che subordina la licenza al conseguimento di un ulteriore permesso specifico per le attività che verranno effettivamente insediate nell'edificio costituisce nondimeno un'adeguata garanzia di rispetto delle prescrizioni del diritto materiale concretamente applicabili.
Da questo punto di vista, il giudizio governativo impugnato non può essere confermato.
3. Urbanizzazione (accesso)
3.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l’altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).
L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. Il requisito è soddisfatto quando l'accesso è assicurato di fatto e di diritto. Se non esiste già al momento del rilascio della licenza edilizia, deve essere almeno certo che l'accesso sia concretamente realizzato al momento in cui vengono portati a compimento i lavori di costruzione dell'edificio o dell'impianto che ne viene servito (RDAT II-1994 n. 42; Scolari, op. cit., n. 569 seg. ad art. 77 LALPT ; André Jomini, Commentaire de la LAT, n 18 seg. ad art. 19; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz; Friborgo 2006, n. 22 ad art. 19).
3.2. Nel caso concreto, il fondo del ricorrente è attualmente privo di una strada di accesso commisurata alle effettive esigenze dello stabilimento. Nemmeno il ricorrente pretende che l'attuale pista sterrata risponda alle sue effettive necessità.
Il piano regolatore prevede di urbanizzare i lotti III e IV, nei quali è frazionata la zona industriale, mediante la costruzione di una strada camionale, destinata a collegare questi comparti alla rete viaria. La resistente non contesta che con la realizzazione di questa strada il fondo risulterà sufficientemente urbanizzato.
Controversa, in definitiva, è unicamente la condizione posta dal municipio assoggettando la licenza alla realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona (strada e allacciamenti).
La strada, attualmente, è soltanto prevista dal piano regolatore. La progettazione esecutiva non è ancora stata avviata. Il municipio ha sinora soltanto chiesto al consiglio comunale di stanziare il credito necessario. In mancanza delle determinazioni che il legislativo comunale deve ancora adottare, della progettazione esecutiva e delle ulteriori decisioni (p. es.: concorsi ed appalti delle opere), che il municipio deve ancora prendere per dare avvio ai lavori, la realizzazione dell'opera non appare dunque ancora sufficientemente certa. Il semplice impegno ad urbanizzare la zona, assunto dal comune nel quadro del programma di attuazione del piano regolatore, non basta.
In tali circostanze, non appare lecito eludere il precetto sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, subordinando il rilascio della licenza alla condizione che la strada e le altre opere di urbanizzazione della zona vengano effettivamente realizzate. Anche se la clausola in contestazione fosse da intendere alla stregua di una sospensione non già del rilascio della licenza, come risulta dal suo tenore letterale, bensì della sua esecutività, la riserva determina in effetti una situazione d'incertezza inammissibile, in quanto atta a protrarsi oltre il termine di validità biennale del provvedimento.
Da questo profilo, il giudizio impugnato merita dunque piena conferma.
4. Vincoli ingenerati dal deposito di carburanti
Dato che il ricorso non può comunque essere accolto, le questioni sollevate dalla resistente con riferimento al suo deposito di carburanti possono rimanere indecise. Al riguardo si può comunque rilevare che né le direttive della Carbura, né l'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla prevenzione degli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) istituiscono vincoli a carico dei fondi circostanti gli impianti di deposito di carburanti. Per principio, l'obbligo di adottare le misure necessarie per metterli in sicurezza incombe in effetti ai proprietari degli impianti stessi.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 21 LE; 19, 22 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.- alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario