Incarto n.
52.2008.194

 

Lugano

8 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Matteo Cassina e Damiano Bozzini

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 26 maggio 2008 della

 

 

 

RI 1

patrocinata dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 6 maggio 2008 (n. 2408) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 29 febbraio 2008 con cui l'ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia le ha inflitto una multa amministrativa in materia di lavoratori distaccati in Svizzera;

 

 

viste le risposte:

-    30 maggio 2008 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro,

-      3 giugno 2008 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La RI 1, società di engineering e progettazione con sede a M__________, attiva nel settore delle telecomunicazioni, ha distaccato in Svizzera tra il 10 settembre e il 12 dicembre 2007, generalmente per tre giorni alla settimana e senza la necessaria autorizzazione, il proprio dipendente E__________ (1974), cittadino camerunense, per svolgere l'attività di consulente informatico presso le __________ (in seguito: A__________).

 

 

                                  B.   a. Con decisione 29 febbraio 2008, l'ufficio dell'ispettorato del lavoro ha inflitto alla RI 1 una multa di natura amministrativa di fr. 300.– per violazione delle norme sull'organizzazione della durata del lavoro e del riposo. In sostanza, l'autorità ha rimproverato alla società di avere indicato l'orario di inizio e fine del lavoro svolto dal dipendente distaccato, senza tuttavia specificare l'esatta ripartizione delle medesime sull'arco delle giornate.

Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 2 cpv. 1 lett. b (periodi di lavoro e di riposo) della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (LDist; RS 823.20), 15 e 46 della legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11), 73 cpv. 1 lett. b-e dell'ordinanza federale 1 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL1; RS 822.111).

 

b. Dal canto suo, per non aver notificato E__________ prima di esercitare l'attività lucrativa in parola, il 21 aprile 2008 l'Ufficio della manodopera estera ha inflitto al direttore generale della RI 1 __________ una multa di fr. 1'600.– sulla base degli art. 6 LDist e 6 ODist. Tale decisione (MU00026-dist) è cresciuta in giudicato.

 

 

                                  C.   Con giudizio 6 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del 29 febbraio 2008, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla RI 1.

Il Governo ha ritenuto che, secondo il principio della maggior attendibilità delle dichiarazioni della prima ora, le diverse dichiarazioni sull'effettivo periodo di lavoro giornaliero e il rispetto delle pause, prodotte solo nell'ambito delle osservazioni al rapporto di contravvenzione, dovevano essere disponibili sin dall'inizio e non specificavano in ogni caso dettagliatamente la suddivisione del tempo lavorativo e di riposo del dipendente distaccato.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre considerato l'importo della multa conforme al principio della proporzionalità.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento per violazione del principio della legalità.

La ricorrente sostiene di avere rispettato tutti gli obblighi imposti dall'art. 2 LDist, dimostrandolo con le dichiarazioni versate agli atti. Precisa che tale disposizione menziona solo l'obbligo materiale di rispettare il tempo di lavoro e i periodi di riposo e non quello formale di tenere un rendiconto scritto. Pone inoltre in evidenza che la dottrina in materia non prevede sanzioni per coloro che non rispettano le norme sulla timbratura previste dalla legge federale sul lavoro.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, senza formulare osservazioni al riguardo.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   Giusta l'art. 3 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.

 

1.1. Notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è stabilita per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Il ricorso a questa autorità è pertanto dato unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 60 LPamm; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno, n. 2 ad art. 60 LPamm).

 

1.2. La multa pronunciata il 29 febbraio 2008 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei confronti della ricorrente è stata resa in applicazione dell'art. 9 LDist, relativo alle sanzioni amministrative che devono essere adottate in caso di infrazioni a questa legge. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della LDist, il Cantone Ticino ha modificato i capoversi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro del 22 gennaio 1970 (RL 10.1.1.1.1), indicando che l'autorità incaricata di applicare la LDist è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Nessuna disposizione è per contro stata adottata dal legislatore ticinese riguardo ai rimedi di diritto esperibili e alle istanze giudiziarie competenti a statuire a livello cantonale sui gravami inoltrati contro le decisioni rese dalle autorità di prime cure in materia di lavoratori distaccati.

La legge cantonale di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (LPcontr; RL 3.3.3.4) non è infatti applicabile, dal momento che l'oggetto della presente vertenza riguarda una sanzione (pecuniaria) amministrativa.

Il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile, per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a pronunciarsi sul medesimo.

 

1.3. Sennonché, per effetto della sentenza resa il 29 agosto 2007 dal Tribunale federale (n. 2C_16/2007), il Tribunale cantonale amministrativo riconosce ormai sistematicamente la propria competenza direttamente sulla base dell'art. 6 n. 1 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che garantisce a ogni persona il diritto ad essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale, in tutte le cause di natura pubblicistica che ricadono nel campo di applicazione di questa disposizione (v. STA n. 52.2007.304 del 9 luglio 2008; n. 52.2007.336 del 15 ottobre 2007, consid. 1.1).

Ora il provvedimento qui impugnato, che sanziona sul piano amministrativo un operatore economico nell'ambito delle proprie prestazioni a livello transfrontaliero, è una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (analogamente, ad esempio, a quella che comporta la revoca di una licenza di condurre a scopo di ammonimento, cfr. DTF 121 II 219, consid. 2a). Ne discende che, in siffatte circostanze, la persona interessata da una simile misura ha diritto a veder beneficiare delle garanzie discendenti da tale norma convenzionale.

 

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   2.1. L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza federale sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002, OLCP, RS 142.203; n. 6.3.1 delle "Istruzioni concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone", stato al 1° gennaio 2008, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).

 

2.2. Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.

 

 

                                   3.   3.1. Secondo l'art. 2 cpv. 1 LDist, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO nell'ambito - tra l'altro - dei periodi di lavoro e di riposo (lett. b). Le condizioni lavorative e salariali minime, soggiunge il cpv. 4 della medesima norma, devono essere rispettate per tutta la durata dell’impiego.

Giusta l'art. 2 dell'ordinanza federale sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist; RS 823.201), per periodi di lavoro e di riposo ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LDist, s’intende la durata normale del lavoro e la ripartizione del tempo di lavoro (a); le ore supplementari, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale nonché il lavoro durante i giorni festivi (b); i periodi di riposo e le pause (c); il tempo di viaggio e di attesa (d).

 

3.2. L'art. 15 cpv. 1 LL dispone che il lavoro giornaliero dev'essere interrotto con pause di almeno mezz'ora, se dura più di sette ore (lett. b) e di un'ora, se dura più di nove ore (lett. c).

Giusta l'art. 46 prima frase LL, il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e delle relative ordinanze.

Secondo l'art. 73 cpv. 1 OLL1, tali documenti devono contenere - tra l'altro - il tipo di attività del lavoratore nonché le date dell'inizio e della fine del suo rapporto di lavoro (b); la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull'arco della giornata (c); i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica (d); il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz'ora (e).

 

3.3. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, l'autorità cantonale competente può, per lievi infrazioni all'art. 2 e per infrazioni agli art. 3 e 6 LDist, pronunciare una multa amministrativa sino a fr. 5'000.–. È applicabile l'art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0). L'autorità che pronuncia una sanzione notifica all'autorità federale competente una copia della sua decisione. Quest'ultima autorità tiene un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico (art. 9 cpv. 3 LDist).

 

 

                                   4.   4.1. Come accennato in narrativa, tra il 10 settembre al 12 dicembre 2007 la RI 1 ha distaccato in Svizzera il proprio dipendente E__________, notificando all'autorità unicamente l'orario quotidiano di inizio e di fine del lavoro del medesimo. L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro rimprovera alla società di non avere specificato, nonostante un'esplicita richiesta in tal senso, l'esatta ripartizione dell'orario di lavoro sull'arco delle 38 giornate, durante le quali E__________ ha svolto l'attività di consulente informatico presso le A__________. Sollecitata a trasmettere, tra le altre cose, gli orari giornalieri di lavoro del dipendente distaccato in Svizzera, la ricorrente ha infatti indicato che E__________ aveva lavorato dalle ore 9 alle 18, ma che non era stato tenuto un rendiconto giornaliero delle sue presenze a __________. Invitata dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro a formulare osservazioni al rapporto di contravvenzione che le aveva intimato, l'insorgente ha precisato di avere distaccato il proprio dipendente in Svizzera sull'arco complessivo di 38 giorni lavorativi, rispettando sia le pause usuali sul mezzogiorno (di un'ora, tra le 12.30 e le 13.30) che gli orari lavorativi (dalle 9 alle 18), come attesta la dichiarazione di P__________, capo della sezione amministrativa A__________.

 

4.2. La ricorrente ammette di non aver tenuto un rendiconto giornaliero scritto della presenza di E__________, in quanto la normativa non ne prevede l'obbligo. A torto. In effetti, nella misura in cui l'art. 7 cpv. 2 LDist stabilisce che, su richiesta, il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti ad esercitare il controllo sul rispetto della LDist tutti i documenti in lingua ufficiale che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati, con tutta evidenza la norma sancisce, seppure indirettamente, un obbligo in tal senso a carico del datore di lavoro.
Malgrado questo, la querelata multa dev'essere annullata, poiché sprovvista di base legale. Occorre infatti considerare che, giusta il capoverso 3 della suddetta disposizione, se tali documenti non esistono o se non sono più disponibili, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare in altro modo l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto ("à moins que", "sofern" nelle versioni, rispettivamente, francese e tedesca della norma) non possa fornire la prova di non avere alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi. Circostanza questa che si è verificata nel caso concreto, avendo la datrice di lavoro dimostrato, tramite la dichiarazione rilasciata da P__________, secondo la quale E__________ interrompeva il proprio lavoro giornaliero di nove ore a __________ con una pausa di un'ora, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 cpv. 1 LL. Contrariamente a quanto assunto dal Consiglio di Stato, le indicazioni sull'orario lavorativo da parte della ricorrente e della capo della sezione amministrativa A__________ prodotte nell'ambito delle osservazioni al rapporto di contravvenzione non possono essere considerate contrarie alla regola che riconosce una maggior attendibilità alle dichiarazioni della prima ora, in quanto sono volte a precisare, sulla base dell'art. 7 cpv. 3 LDist, la portata della prima dichiarazione relativa alla presenza giornaliera dalle 9 alle 18 del dipendente.

Come rettamente rilevato nell'impugnativa in esame, gli art. 2 e 9 LDist vertono sull'obbligo (materiale) di rispettare il tempo di lavoro e i periodi di riposo, non su quello (formale) di tenere un rendiconto giornaliero dell'orario lavorativo e delle pause. Accreditando invece la tesi del Governo e dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, che con il provvedimento litigioso ha inteso punire quest'ultimo aspetto, verrebbe introdotta in via giurisprudenziale una sanzione di carattere generale in un sistema che il legislatore, in virtù del principio della legalità, ha concepito sulla base di ipotesi enumerate in modo esaustivo.

Del resto, come rilevato pertinentemente dall'insorgente, nemmeno la legge federale sul lavoro prevede una base legale che permette di sanzionare sul piano amministrativo la violazione da parte del datore di lavoro del suo obbligo - sancito dall'art. 46 LL - di tenere a disposizione delle autorità gli elenchi e gli altri atti da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione di questa legge e delle relative ordinanze (Roland Müller/Thomas OEchsle, Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, in: AJP/PJA 2007, pag. 850).

 

 

                                   5.   5.1. Stante quanto precede, il ricorso va di conseguenza accolto e la decisione dipartimentale, così come quella governativa che la tutela, annullate.

5.2. Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistita da un avvocato iscritto all'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 1 e 5 ALC; 14 OLCP; 2, 7, 9 LDist; 2 ODist; 15, 46 LL; 73 OLL1; 1, 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione 6 maggio 2008 (n. 2408) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione 29 febbraio 2008 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

 

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario