Incarto n.
52.2008.211

 

Lugano

27 agosto 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Damiano Bozzini

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 4 giugno 2008 di

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 20 maggio 2008 (n. 2643) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 marzo 2008 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato la sua istanza di riammissione alla guida;

 

 

 

vista la risposta 17 giugno 2008 del Consiglio di Stato;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

      A.        Nel giugno del 2003 RI 1, classe __________ Con risoluzione 22 aprile 2004 la Sezione della circolazione le ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di aprile 2005. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame psico-tecnico.

 

 

                                  B.   L'8 maggio 2006 RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso in base ad un rapporto sostanzialmente positivo di __________. Incaricato dall’autorità cantonale di periziare l’istante, il lic. psic. __________ è giunto invece a conclusioni sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una riammissione alla guida dell'interessata. Preso atto di tale valutazione, il 3 agosto 2006 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda, riconfermando il provvedimento di revoca in vigore e posticipando al luglio 2007 la possibilità di vagliare nuovamente la situazione, alle stesse condizioni imposte nel 2004.

 

 

                                  C.   Il 18 gennaio 2008 RI 1 ha nuovamente postulato di essere riammessa alla guida. Nonostante l'avviso favorevole di __________ e della Polizia, con risoluzione 27 marzo 2008 l'autorità cantonale ha confermato la misura di sicurezza in atto sulla base di una perizia negativa stilata dal perito __________, a mente del quale l'interessata non offre ancora le necessarie garanzie di stabilità. Donde la reiezione formale dell'istanza, il rinvio di un eventuale riesame al mese di marzo del 2009 e la conferma delle clausole fissate a suo tempo, accompagnate dall'ulteriore esigenza di superare nuovi esami di guida teorici e pratici.

 

 

                                  D.   Con giudizio 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

Sulla scorta delle risultanze peritali - chiare, approfondite e coerenti - l’autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto essenzialmente che l'insorgente non avesse ancora recuperato l'indispensabile idoneità alla guida. Ha quindi confermato la querelata decisione adottata dalla Sezione della circolazione e le condizioni in essa contenute, adeguate alle circostanze e giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza del traffico.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudicato governativo la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la restituzione della sua licenza di condurre previo annullamento della risoluzione impugnata.

La ricorrente ha censurato il Consiglio di Stato per aver ignorato le prove offerte, violando così il suo diritto di essere sentita.

Nel merito, l'insorgente ha rimproverato alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola perizia stilata dallo psicologo __________, senza prendere in debita considerazione gli elementi favorevoli emergenti dall'incarto, le valutazioni di __________, la sua reale situazione ed il percorso positivo svolto negli ultimi anni. A suo parere, non sussisterebbe più alcun motivo di inidoneità tale da giustificare la misura di sicurezza in essere dal 2004. Né vi sarebbero in alcun modo i presupposti per un rifacimento integrale degli esami di condurre, atteso che le capacità e le conoscenze tecniche alla guida non vengono dimenticate in soli quattro anni.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e per le ragioni che saranno meglio illustrate in appresso può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., che non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti detto, l’autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 2a ad art. 26).

 

2.2. La norma sopra citata assicura anche all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b).

La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 LPamm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 n. 50, 1990 n. 43).

 

2.3. In concreto, a torto la ricorrente rimprovera al Governo di non aver speso una parola sulle prove offerte. In effetti, nel proprio giudizio del 20 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha chiaramente indicato che non avrebbe assunto ulteriori prove, ritenendo appropriata e giustificata la decisione di mancata riammissione alla guida di veicoli a motore alla luce delle considerazioni di ordine caratteriale e psicologico contenute nella perizia __________ (consid. 6). Benché scarna, siffatta motivazione basta a giustificare il mancato esperimento di una nuova perizia, tanto più che la ricorrente non ha prodotto alcun parere specialistico divergente dal referto agli atti e suscettibile di revocarne in dubbio l'affidabilità. Neppure l'audizione dei testi notificati, i quali hanno peraltro vergato taluni documenti presenti nell'incarto, avrebbe permesso di apportare la conoscenza di ulteriori elementi utili ai fini del giudizio.

Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna lesione del diritto di essere sentito della ricorrente tale da giustificare l'annullamento in ordine della querelata pronunzia. La domanda di assumere i predetti mezzi di prova in questa sede viene peraltro respinta per le ragioni appena illustrate.

 

 

                                   3.   3.1. Il 22 aprile 2004, trascorsi poco più di otto mesi dalla restituzione della patente sottrattale nel 2002 per alcoldipendenza, RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre, che le era stata sequestrata il 21 febbraio precedente per aver guidato in grave stato di ebrietà. In sostanza, la ricorrente è stata oggetto di una nuova misura di sicurezza in quanto ritenuta inabile alla guida a dipendenza di una dedizione al bere (art. 14 cpv. 2 lett. c vLCStr). Per poter essere riammessa alla guida, essa deve comprovare di aver ritrovato l'idoneità a condurre veicoli a motore e che quindi i presupposti del provvedimento di revoca non esistono più (art. 17 cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica legata alla personalità della ricorrente, atteso che il 27 marzo 2008 la Sezione della circolazione ha respinto la sua seconda istanza di riesame reputando che l'interessata non fornisse garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento corretto nell'ambito della circolazione stradale.

 

3.2. Nel suo referto del 13 marzo 2008, basato sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle perizie sin qui esperite, sui risultati di una valutazione clinica avvenuta ambulatorialmente e sugli esiti di due appositi esami testistici, il perito __________ ha stabilito che l'esaminata - pur essendosi impegnata a fondo nell'ossequiare il programma di astinenza controllata predisposto da __________ - non assicura ancora la stabilità e la capacità di tenuta nel tempo necessarie per poter essere riammessa alla guida.

Nel suo complesso, la perizia appare ripercorribile nelle sue parti essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Al contrario di quanto assevera l'insorgente, dal referto non traspare alcun sentimento di prevenzione o addirittura di antipatia nei suoi confronti. Anzi, somministrata l'usuale batteria di test atti a sondare gli aspetti cognitivi e caratteriale dell'esaminata, il perito ha confrontato con estrema oggettività i risultati ottenuti con gli esiti della precedente valutazione operata nel 2006, ammettendo dei miglioramenti in taluni aspetti del suo profilo caratteriale. Preso atto di tale evoluzione positiva ed apprezzata favorevolmente la caparbietà con la quale RI 1 ha seguito il percorso imposto da __________, il lic. psic. __________ ha nondimeno dovuto evidenziare peggioramenti in alcuni tratti del suo quadro psichico, attualmente caratterizzato da una tendenza alla depressione, all'ansia e all'ostilità, suscettibili di tradursi in un potus automedicamentoso (le prime due) e in ostacolo alla guida sicura (la terza). Aspetti, questi, che unitamente alla fragilità dimostrata dalla peritanda l'hanno indotto con rincrescimento ad esprimere un'opinione avversa alla restituzione della licenza di condurre postulata dalla ricorrente.

Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dall'insorgente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Al pari del Consiglio di Stato, anche questo Tribunale non può quindi che confermare la legittimità del mantenimento della revoca di sicurezza deciso il 27 marzo 2008 dalla Sezione della circolazione.

 

 

                                   4.   4.1. Nella risoluzione emanata dalla Sezione della circolazione si preannuncia che nel mese di marzo del 2009, in caso di riammissione alla guida, la ricorrente dovrà superare nuovi esami di condurre, teorici e pratici. RI 1 contesta questa imposizione, prescritta di regola dopo un lungo periodo di astensione dalla guida in applicazione dell'art. 14 cpv. 3 LCStr .

Nel determinare l’obbligo di sostenere nuovi esami di guida bisogna considerare tutte le circostanze del caso concreto (DTF 118 Ib 518 consid. 2b e 3b; 108 Ib 62 consid. 3b; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Bern 1995, n. 2219 e 2467), ponendo mente in particolare alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996, n. 7.2.1 ss. ad art. 14 LCR).

 

                                         4.2. Nel caso di specie, RI 1 è stata privata della licenza di condurre, sequestratale dalla polizia, il 21 febbraio 2004. Nella primavera del 2009 saranno quindi trascorsi oltre cinque anni dall’ultima volta che ha circolato sulle nostre strade. Secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza, una tale astinenza dalla guida va considerata di lunga durata e quindi tale da legittimare la prescrizione di nuovi esami di guida, a prescindere dalla precedente esperienza acquisita al volante. Anche se la durata dell'astensione dalla guida è inferiore al periodo di pratica effettuata, si ritiene infatti che i mutamenti delle norme della circolazione, l'aumento del traffico e la perdita degli automatismi necessari ad una guida sicura giustifichino l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami di conducente (DTF 108 Ib 64; RDAT II-2002 n. 79 e rinvii; AGVE 1993, p. 585 ).

                                         Se ne deve dedurre che indipendentemente dalla precedente esperienza di guida, peraltro interrotta da un provvedimento amministrativo che l'ha tenuta lontana dal volante per 16 mesi, la ricorrente dovrà affrontare nuovi esami di guida teorici e pratici, dato che la sua ultima astinenza alla guida, superiore nella migliore delle ipotesi a cinque anni, è stata indubbiamente di lunga durata.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 14 cpv. 3, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e c, 16d cpv. 2, 17 cpv. 3, 23 cpv. 3 LCStr, 28 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

patr. dall'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario