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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 16 giugno 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 27 maggio 2008 del Consiglio di Stato (n. 2779) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la decisione 7 dicembre 2007 con cui il municipio di Lamone gli ha negato il permesso in sanatoria per la sostituzione della porta garage della sua abitazione (part. 143); |
viste le risposte:
- 24 giugno 2008 del municipio di Lamone;
- 27 giugno 2008 di CO 1;
- 2 luglio 2008 del Consiglio di Stato;
- 16 luglio 2008 del Ufficio della natura e del paesaggio;
esperita una visita in luogo;
preso atto delle conclusioni 10 novembre 2008 di RI 1;
visto l'ulteriore scritto 26 novembre 2008 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente
RI 1 è proprietario di un edificio (part. 143) che si affaccia su piazza __________
nel nucleo di Lamone, soggetto a piano regolatore particolareggiato (PRP)
nonché sito pittoresco ai sensi del decreto legislativo sulla protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1).
Senza chiedere alcun permesso, nel corso del 2007, l'insorgente ha sostituito
la porta/saracinesca dell'autorimessa situata al pian terreno con un nuovo
portone in lamiera marrone bugnata, lavorata a martello. Il 10 ottobre 2007, su
sollecitazione dell'esecutivo comunale, il ricorrente ha presentato una
notifica a posteriori per l'intervento.
All'istanza si è opposta la vicina CO 1 (part. 105), contestando il materiale impiegato
per la sostituzione.
Fatto proprio il preavviso sfavorevole della commissione del nucleo che
ravvisava nella posa della porta in metallo (invece che in legno) un contrasto
con l'art. 11 cpv. 2.9 delle norme di attuazione del PRP (NAPRP), il 7 dicembre
2007 il municipio ha negato all'insorgente il permesso in sanatoria, ordinandogli
di rimuovere il manufatto in questione entro il 31 gennaio 2008.
B. Con
decisione 27 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata
da RI 1 contro il citato diniego. Raccolto il preavviso mancante dell'Ufficio
della natura e del paesaggio (UNP), il Governo ha in sostanza ritenuto che la
posa della porta metallica fosse incompatibile con il divieto di alterare i
siti pittoreschi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c del regolamento d'applicazione
del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze
naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; RL 9.3.1.1.1).
L'Esecutivo cantonale ha poi tutelato il provvedimento di ripristino,
ritenendolo proporzionale e rigettando l'eccezione della parità di trattamento
nell'illegalità sollevata dall'insorgente.
C. Avverso il
predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendo che, previo annullamento della decisione,
impugnata gli venga rilasciato il permesso postulato.
Dopo aver rimproverato il Governo di non aver esperito il sopralluogo, RI 1 ribadisce
in sostanza che il controverso manufatto, già di metallo prima dell'intervento,
sarebbe di apparenza e colori tali da non scostarsi più di tanto da
un'analoga porta in "legno". La parte del nucleo interessata, segnatamente
piazza __________, soggiunge il ricorrente, sarebbe poi già compromessa dalla
presenza di infissi, porte e finestre in materiali moderni e pertanto non più meritevole
di essere tutelata.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono il Governo, che non formula particolari
osservazioni, il municipio, che ribadisce la sua posizione e l'UNP, confermando
il proprio preavviso negativo all'intervento. La vicina CO 1, con argomenti che
per quanto rilevanti verranno discussi in appresso, si limita ad auspicare una
rapida conclusione della vertenza.
E. Delle risultanze del sopralluogo e delle conclusioni del ricorrente si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza e destinatario del provvedimento, è certa (art. 21 cpv. 2 e 45 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, completati dalle risultanze del sopralluogo esperito da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 e 2 LPamm). Possibili violazioni del diritto di essere sentito in cui fosse incorso il Governo non dando seguito al sopralluogo richiesto dal soccombente, possono ritenersi sanate.
2. 2.1. Giusta gli art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 DLBN, i siti pittoreschi non possono essere distrutti né alterati senza il consenso dell'autorità governativa. Il divieto di alterazione è ribadito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN. Ogni intervento, dispone la norma, deve integrarsi convenientemente nel sito pittoresco; in particolare, è vietato compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale o antropico in genere.
Il concetto di alterazione presuppone un intervento atto a modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco, turbando gli equilibri delle componenti che ne determinano il pregio mediante l'introduzione di elementi estranei o incongruenti. Pur presentando analogie, il divieto di alterazione dei siti pittoreschi si distingue chiaramente dal divieto di deturpazione posto a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi (art. 2 cpv. 2 DLBN; art. 3 cpv. 2 lett. d RBN). Il concetto di deturpazione presuppone infatti un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve trattarsi di un intervento che determina una compromissione evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama protetto.
Per alterare in modo lesivo il vincolo di protezione del sito pittoresco è invece sufficiente un intervento suscettibile di modificarne il carattere, rompendo gli equilibri delle sue componenti attraverso l'inserimento di momenti di disarmonia. Non occorre che deturpi il sito pittoresco o non ne comprometta in modo evidente i valori tutelati. Basta che non vi si inserisca convenientemente, perché modifica in misura apprezzabile le caratteristiche del sito turbando i rapporti fra gli elementi che lo compongono (STA 52.2008.195 del 30 luglio 2008 consid. 2; STA n. 52.2004.28 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2; 52.1997.150 del 22 ottobre 1997 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, 2. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 208 seg.).
2.2. Tanto il concetto di deturpazione, quanto quello di alterazione sono di natura indeterminata (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V. ed., n. 66 B II; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 396). In quanto tali, essi riservano all'autorità amministrativa una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del loro contenuto normativo, sindacabile soltanto con riserbo da parte dell'autorità di ricorso. Determinante non è comunque il metro di giudizio di singole persone dotate di particolare sensibilità e di speciale indirizzo artistico, ma quello espresso da una collettività assai più vasta, che deve risultare fondato su criteri oggettivi e sistematici, atti a giustificare la necessità di limitare il diritto di costruire. La valutazione della bellezza e del valore del sito dichiarato pittoresco, del grado d'inserimento di un'opera edilizia nel contesto ambientale e dell'intensità di un eventuale contrasto comporta dunque anche l'esercizio di un certo apprezzamento da parte dell'autorità che rilascia il permesso (STA 52.2008.195 del 30 luglio 2008 consid. 2; Scolari, Commentario, ad art. 28 LALPT, n. 211).
3. Gli
interventi edilizi all'interno del comprensorio del nucleo di Lamone sono
disciplinati dalle norme di applicazioni del piano regolatore particolareggiato
(NAPRP) che ha lo scopo di riqualificare lo spazio pubblico, tutelare il
carattere d'insieme del tessuto storico e promuovere l'utilizzo razionale dei
fondi circostanti (cfr. art. 1 NAPRP). Ogni progetto dev'essere sottoposto
preliminarmente alla commissione del nucleo, il cui preavviso è per principio vincolante;
il municipio può scostarsene unicamente per ragioni valide e pertinenti (cfr.
art. 7 cpv. 3 NAPRP).
Nel comprensorio i criteri generali di intervento sono la valorizzazione delle
strutture di pregio e il recupero di quelle manomesse (cfr. art. 9 cpv. 1
NAPRP). L'art. 11 NAPRP, che specifica le norme edilizie a cui sottostanno
fondi ed edifici, precisa al cpv. 2.9 che elementi e materiali esterni devono
in linea di principio rispettare quelli tradizionali presenti nel nucleo.
Elementi e materiali alternativi devono essere compatibili con il carattere del
nucleo e potranno essere approvati dopo valutazione della commissione del nucleo.
4. Nel caso
concreto, il Governo, in sintonia con il preavviso dell'UNP, ha in sostanza ritenuto
che l'intervento si ponesse in contrasto con gli obbiettivi di tutela e conservazione
del nucleo, segnatamente che la porta in lamiera fosse incompatibile con il
contesto particolarmente pregiato nel quale è chiamata ad inserirsi.
La deduzione, pur espressa con considerazioni generiche e procedendo da un'interpretazione rigorosa del concetto di alterazione,
regge alla critica dell'insorgente. Non è in effetti lesivo del diritto
ritenere che il nuovo portone del garage costituisca un
momento di disarmonia in un nucleo prevalentemente caratterizzato da portoni in
legno, per lo più d'origine contadina. Infatti esso non è di apparenza e
colori tali da non scostarsi più di tanto da un'analoga porta in
"legno", come vorrebbe il ricorrente, ma è a tutti gli effetti immediatamente
percettibile dall'area pubblica su cui si affaccia per quello che è, in lamiera
marrone battuta con martello.
La conclusione è condivisibile se si considera poi che il comune di Lamone, adottando
un piano particolareggiato specifico, ha sottoposto tutti gli interventi
edilizi a severe prescrizioni, imponendo in generale la valorizzazione delle
strutture di pregio e il recupero di quelle manomesse (cfr. art. 9 cpv. 1
NAPRP) e in particolare, per gli elementi e i materiali esterni, l'uso di
quelli tradizionali presenti nel nucleo (cfr. art. 11 cpv. 2.9), ciò che per i
portoni, secondo la prassi consolidata della commissione del nucleo su cui si è
fondato il municipio nel suo diniego, si traduce nel divieto di posare portoni
in materiale diverso dal legno. Irrilevante è in tal senso la presenza isolata
di tre portoni d'autorimessa in metallo risalenti a oltre dieci anni or sono,
in quanto sicuramente non sintomo di una prassi che si discosta da quella appena
citata.
Prive d'importanza sono pure le argomentazioni del ricorrente secondo cui una
parte di nucleo, segnatamente la piazza __________ non sarebbe più meritevole
di tutela poiché già compromessa dalla presenza di edifici e/o manufatti brutti
o in stato di degrado e dalla presenza di infissi, porte e finestre in
materiali moderni. A prescindere dal fatto che la dichiarazione di sito
pittoresco e dell'area protetta dal PRP non può essere rimessa in discussione
in questa sede, anche se nella piazza vi sono un paio di edifici che
necessiterebbero di essere riattati (e una vecchia saracinesca di metallo di
oltre vent'anni) ve ne sono in realtà altri ben conservati e/o in fase di ristrutturazione
che, complessivamente, non relegano di certo la piazza alla situazione di
terzo mondo pretesa dall'insorgente. Inoltre, proprio tra gli obbiettivi
del PRP vi è quello di riqualificare le aree pubbliche, e in particolare la piazza
__________ a cui si vorrebbe restituire il suo ruolo di spazio pubblico
importante all'interno del tessuto storico (cfr. Relazione PRP, obbiettivi,
pag. 1.04).
Non porta ad altra conclusione la presenza nel nucleo di serramenti di finestre
e gelosie in metallo dipinto a fuoco (termo laccato opaco); questi elementi,
autorizzati dal municipio per motivi tecnici ed energetici (cfr. verbale di sopralluogo
del 27.10.2008), hanno comunque un'altra natura, un altro impatto e una differente
portata rispetto ai portoni – a cui si devono ispirare le nuove porte delle
autorimesse – che rientrano di regola negli elementi qualificanti del nucleo
(cfr. Relazione PRP, analisi del nucleo, pag. 1.03); le diverse circostanze comportano
pertanto un trattamento differente (cfr. Scolari,
Diritto amministrativo, n. 436 segg.).
5. Assodato
come la porta del garage in questione non possa essere autorizzata resta da
verificare la legittimità del controverso ordine di demolizione.
5.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la ret-tifica
delle opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto edilizio materiale
concretamente applicabile, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e
senza importanza per l'interesse pubblico.
Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni
realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il di-ritto materiale, siano
per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario
significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione
e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia
esigerne il rispetto (Scolari,
Commentario, ad art. 43 LE, n. 1277). L'ordine di demolizione o di rettifica
delle opere eseguite in contrasto con il diritto sostanziale costituisce il
mezzo conferito all'autorità per stabilire una situazione conforme alla legge.
Se la misura del ripristino risulta sproporzionata o impossibile, il municipio
irroga una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un
quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al proprietario
dell'opera dall'abuso commesso (art. 44 LE).
5.2. Per costante giurisprudenza, l'ordine di demolire un'opera edificata senza
permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di
regola contrario al principio di pro-porzionalità. Chi pone l'autorità di
fronte al fatto compiuto deve attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di
ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli
inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (STF 1P.336/2003 del 23
luglio 2003, consid. 2.1; STF 1A.103/2002 del 22 gennaio 2003, consid. 4.2). La
proporzionalità dell’ordine di demolizione imparti-to va verificata comparando,
da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme al diritto
comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse
pubblico e per quello dei vicini.
6. Certa
l'esistenza di una violazione del diritto materiale (consid. 4), il controverso
ordine di rimozione risulta pure sorretto da un sufficiente interesse pubblico
e regge dal profilo della proporzionalità.
L'interesse pubblico perseguito in concreto dal divieto di alterare i siti
pittoreschi ai sensi del DLBN unitamente alle norme del PRP, che tendono a
riqualificare gli spazi pubblici e tutelare il carattere d'insieme del tessuto
storico del nucleo di Lamone, non è infatti privo di rilievo. Il comune,
dotandosi di uno strumento specifico per la salvaguardia del centro storico che
limita in generale i criteri di intervento alla valorizzazione delle strutture
di pregio e al recupero di quelle manomesse, che pone restrizioni specifiche
(per le volumetrie, le forme dei tetti, le nuove aperture, gli intonaci, gli
elementi e i materiale esterni, ecc.) e istituisce una commissione ad hoc incaricata
di vagliare ogni singolo progetto (cfr. art. 7 NAPRP), sottolinea questo interesse.
La demolizione della porta non pone d'altra parte particolari problemi d'ordine
tecnico; irrilevanti sono pure gli inconvenienti finanziari lamentati in sede
di conclusioni dal ricorrente il quale, per soddisfare le proprie esigenze, non
ha comunque esitato a porre l'autorità di fronte al fatto compiuto.
In conclusione, ritenuto che per ripristinare una situazione conforme al diritto
non si può prescindere dalla rimozione della porta, l'ordine deve essere
confermato.
7. La tassa di giustizia è posta a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 1, 2 DLBN; 3 RBN; 1, 7, 9, 11 NAPRP di Lamone; 3, 18, 21, 28, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria