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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 23 giugno 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 3 giugno 2008 (n. 2923) del Consiglio di Stato, che in parziale accoglimento dell'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 aprile 2008 della Sezione della circolazione ha ridotto da 20 a 18 mesi la durata della revoca della licenza di condurre veicoli a motore inflittagli per guida in stato di ebrietà; |
vista la risposta 2 luglio 2008 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel luglio del 2003.
Nel 2005 è stato oggetto di una revoca della licenza di condurre di 3 mesi e mezzo per aver circolato in stato di ebrietà (1.44-1.59 g/kg) a __________. Il provvedimento è stato scontato dal 19 marzo 2005 (data dell'infrazione e del sequestro della patente) al 20 aprile 2005 e dall'8 agosto 2005 al 20 ottobre 2005.
B. Il 14 aprile 2007, verso le ore 05.00, RI 1 è stato notato addormentato all'interno del veicolo Peugeot targato TI __________, posteggiato con i fari accesi sul piazzale di una fattoria di __________. All'incirca un'ora più tardi, per ragioni non del tutto chiare (pare che nel sonno RI 1 abbia spostato la leva del cambio), vettura ed occupante sono finiti nel letto del ruscello che scorre nei pressi dell'edificio agricolo, provocando l'intervento della polizia cantonale. Sottoposto all'esame dell'alcolemia, RI 1 è risultato positivo nella misura di 1.87-2.21 g/kg (analisi del sangue), per cui gli è stata sequestrata la licenza di condurre.
Sospettando una dedizione al bere, il 31 maggio 2007 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso __________ e ad una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
C. Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 12 luglio 2007, stilato dallo specialista __________, e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51), con decisione 16 agosto 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di marzo 2009 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto di __________, nonché di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 6 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche. La riammissione è stata inoltre condizionata al superamento di un esame psico-tecnico.
D. Il 26 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha riformato la suddetta risoluzione, accogliendo parzialmente il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che il ricorrente fosse effettivamente inidoneo alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma della revoca a tempo indeterminato e delle condizioni poste per la riammissione alla guida, adeguate alle circostanze e conformi al principio della proporzionalità. In virtù del principio dell'unità e della sicurezza del diritto il Governo ha tuttavia annullato il periodo di sospensione connesso con la misura di sicurezza. Questo aspetto - ha soggiunto - dovrà essere ridefinito dalla Sezione della circolazione non appena concluso il procedimento penale avviato nei confronti dell'insorgente per titolo di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione, che attualmente si trova pendente davanti al Pretore penale di Bellinzona.
E. Adito dall'interessato, con sentenza 1° febbraio 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato sia il predetto giudizio governativo che la risoluzione di revoca della Sezione della circolazione.
Questo Tribunale ha annotato che la perizia __________ mancava di spiegazioni, puntuali e convincenti, circa le ragioni che avevano indotto il suo estensore a certificare un'inidoneità alla guida per dipendenza nonostante riscontri indagatori di segno prevalentemente favorevole all'esaminato. Ha quindi reputato non sufficientemente comprovate le condizioni giustificative di una revoca di sicurezza come quella applicata nei confronti del ricorrente, al quale andava se del caso irrogata una severa misura di ammonimento.
F. Il 29 gennaio 2008, il Giudice della Pretura penale ha vagliato i fatti occorsi ad __________ la notte del 14 aprile 2007. Al termine del dibattimento, il magistrato ha dichiarato RI 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ con un tasso alcolemico nel sangue di 1.87 - 2.21 g/kg.
G. A fronte di tale esito penale, il 17 aprile 2008 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una revoca di ammonimento di 20 mesi, autorizzandolo comunque a guidare durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata presa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, con l'avvertenza che un'eventuale riammissione anticipata alla guida giusta l'art. 17 cpv. 2 LCStr sarebbe stata esaminata unicamente sulla scorta di un preavviso favorevole di Ingrado, previa partecipazione ad un corso di educazione stradale ed un'astinenza controllata di almeno 6 mesi.
H. In parziale accoglimento dell'impugnativa presentata da RI 1 avverso quest'ultima risoluzione, con giudizio 3 giugno 2008 il Consiglio di Stato ha ridotto a 18 mesi la revoca fissata dalla Sezione della circolazione.
Preso atto del grave reato commesso, della colpa imputabile all'insorgente e dei suoi precedenti, l'autorità di ricorso di prime cure, per ragioni dedotte dal principio della proporzionalità, ha ridotto di due mesi la sanzione disposta dalla Sezione della circolazione. Ha invece confermato appieno le condizioni fissate per la restituzione anticipata della patente, siccome legittime e conformi alla prassi invalsa in materia.
I. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento in quanto arbitrario.
Il ricorrente ripropone in sostanza le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, ribadendo che non vi sarebbero i presupposti per infliggergli più di 12 mesi di revoca. Ricorda inoltre di aver già depositato la patente durante dieci mesi, dal 14 aprile 2007 al 12 febbraio 2008. Dato che nella peggiore delle ipotesi gli restano da effettuare soltanto otto mesi, le condizioni fissate dall'autorità cantonale per essere riammesso anticipatamente alla guida, segnatamente i 6 mesi di controlli d'astinenza, risultano incongruenti e gli impediscono di beneficiare del privilegio previsto dall'art. 17 cpv. 2 LCStr, ovvero della restituzione condizionale del permesso trascorsi due terzi della durata complessiva della revoca.
L. Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nel giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).
Il 19 marzo 2005 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà e gli è stata revocata la patente per 3 mesi e mezzo. Reato identico è stato commesso il 14 aprile 2007, come accertato dal giudice penale con decisione vincolante per l'autorità amministrativa (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a). Entrambi gli accadimenti, in particolare il secondo, vanno quindi esaminati alla luce del nuovo diritto e del sistema a cascata che esso ha istituito, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questo ambito, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).
3. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).
3.2. Legge, dottrina e giurisprudenza considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva. Di norma, si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo trascorso dalla scadenza della precedente misura disposta per il medesimo delitto (cfr. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Bern 1995, n. 2457 segg. in particolare n. 2461).
3.3. In concreto, dagli atti risulta che nel 2005 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà (tasso di alcolemia1.44-1.59 g/kg). Scontata per l'accaduto un revoca di tre mesi e mezzo giunta a scadenza il 20 ottobre 2005, il 14 aprile 2007 - ovvero a distanza di neppure un anno e mezzo dalla restituzione della patente - il ricorrente ha nuovamente circolato in stato di inattitudine per ubriachezza (1.87-2.21g/kg), dando luogo all'esperimento delle verifiche ed all'adozione delle misure punitive evocate in narrativa. Il fatto di esser nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dall'adozione di una revoca per un precedente, identico delitto fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di recidiva specifica previste dal nuovo diritto. Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, la misura di ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 12 mesi.
Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente, occorre tuttavia tener presente l'alto tasso alcolemico riscontrato al momento decisivo, di gran lunga superiore alla soglia della cosiddetta "concentrazione qualificata" sancita dalla legge. Come se non bastasse, l'evento si è verificato a distanza di neppure un anno e mezzo dalla scadenza di un provvedimento inflittogli per identico delitto (guida in stato di ebrietà).
Se ne deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente, del grado di colpa che gli è imputabile, della recidiva specifica di cui si è macchiato e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare veicoli a motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), la revoca di ammonimento di complessivi 18 mesi disposta dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera (a quest'ultimo riguardo vedi René Schaf-fhauser, op. cit., n. 2461). La controversa misura va dunque tutelata, fermo restando che nel determinare il periodo esatto ancora da scontare bisognerà ovviamente computare la revoca subita dal 14 aprile 2007 al 12 febbraio 2008.
4. 4.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata per almeno un anno può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se il comportamento della persona interessata dimostra che la misura amministrativa ha conseguito il suo scopo. Devono tuttavia essere trascorsi almeno la durata minima della revoca e due terzi della durata della revoca prescritta.
Per poter essere riammesso alla guida prima del tempo, il conducente deve comprovare che il provvedimento amministrativo ha esplicato i suoi effetti. Ciò può avvenire, stando ai materiali legislativi, mediante la frequentazione di un corso complementare, di una psicoterapia oppure mediante un'astinenza controllata dal consumo di alcol o di stupefacenti (messaggio 31 marzo 1999 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulla circolazione stradale, FF 1999 pag. 3866).
4.2. In linea teorica, la norma appena citata consentirebbe al ricorrente di essere riammesso alla guida dopo 12 mesi di revoca (durata corrispondente sia al minimo ex art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, sia ai 2/3 della revoca inflittagli). Tenuto conto del periodo di 10 mesi già scontato, all'insorgente resterebbero soltanto due mesi da espiare nel caso in cui fosse in grado di soddisfare i requisiti esatti dall'art. 17 cpv. LCStr. La Sezione della circolazione prima ed il Consiglio di Stato poi sono quindi incorsi in una clamorosa svista laddove hanno subordinato la restituzione condizionale della patente all'esperimento di 6 mesi di controlli di astinenza. Per rimediare a questa violazione del diritto, la decisione impugnata va riformata nel senso che un'eventuale richiesta di riammissione anticipata alla guida ex art. 17 cpv. 2 LCStr potrà essere esaminata unicamente previa frequentazione di un corso di educazione stradale per recidivi (art. 40 segg. OAC) e in presenza di una perizia positiva esperita da uno psicologo FSP specialista in psicologia del traffico (vedi l'elenco dei professionisti abilitati nel campo specifico sub www.psychologie.ch). Così facendo, RI 1 avrà l'occasione di farsi attestare da un esperto in materia che la misura amministrativa ha conseguito il suo scopo.
5. Il ricorrente ha domandato l'annullamento integrale della decisione impugnata. Stante quanto precede, il ricorso va dunque accolto solo in minima parte, con la conseguente riforma della decisione impugnata nel senso esposto al consid. 4.2.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura della sua soccombenza (art. 28 LPamm). All'insorgente, assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati, sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 17, 91 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 3 giugno 2008 (n. 2923) del Consiglio di Stato e la risoluzione 17 aprile 2008 (n. 5203) della Sezione della circolazione sono riformate nel senso che una eventuale richiesta di riammissione anticipata alla guida ex art. 17 cpv. 2 LCStr potrà essere esaminata unicamente previa frequentazione di un corso di educazione stradale per recidivi e in presenza di una perizia positiva esperita da uno psicologo FSP specialista in psicologia del traffico.
2.La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente nella misura di fr. 1'200.-.
3.Lo Stato verserà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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5. Intimazione a: |
patr. dall'
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario