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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sui ricorsi
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a.
b.
c. |
17 gennaio 2008 di
RI 1, , RI 2, , RI 3, , RI 4, , RI 5, , RI 6, , RI 7, ,
18 gennaio 2008 di
__________, , __________, , __________, , __________, ,
18 gennaio 2008 di
__________, , |
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contro |
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la decisione 19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6782) che in parziale accoglimento delle impugnative presentate dagli insorgenti subordina ad un'ulteriore clausola accessoria la licenza edilizia 8 giugno 2007, rilasciata dal municipio di Lugano a CO 1 e CO 2 per la costruzione di un complesso residenziale a __________ (part. 834 e 1682); |
viste le risposte:
- 30 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;
- 18 febbraio 2008 del municipio di Lugano;
- 17 marzo 2008 di CO 1 e CO 2;
al ricorso (a) di RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7;
- 30 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;
- 21 febbraio 2008 del municipio di Lugano;
- 17 marzo 2008 di CO 1 e CO 2;
al ricorso (b) di __________, __________, __________ e __________;
- 30 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;
- 18 febbraio 2008 del municipio di Lugano;
- 17 marzo 2008 di CO 1 e CO 2;
al ricorso (c) di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 29 luglio 2005 CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di Lugano il permesso di costruire su un terreno (part. 834 e 1682) situato a __________ (zona R2a) un complesso residenziale formato da 22 unità abitative, suddivise in tre distinti blocchi (A, B e C), disposti parallelamente alle curve di livello del pendio e dotati di un'autorimessa sotterranea comune, accessibile dalla sottostante via __________.
Nel termine di pubblicazione della domanda, numerosi vicini si sono opposti all'intervento, sollevando una serie di censure riferite in particolare alla protezione degli alberi esistenti, all'adeguatezza dell'accesso, all'altezza ed alle distanze, nonché all'inserimento del complesso residenziale nel quadro del paesaggio.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio (n. 50694), con decisione 9 febbraio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
b. Con giudizio 19 settembre 2006, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione, accogliendo i ricorsi contro di essa interposti dai vicini opponenti.
Disattese le eccezioni di natura formale, il Governo ha escluso che la controversa edificazione deturpasse il paesaggio pittoresco in cui si inseriva, rispettivamente che violasse le disposizioni di diritto comunale poste a tutela dell'alberatura esistente sui fondi dedotti in edificazione. Lesiva del diritto, a mente del Consiglio di Stato, sarebbe tuttavia stata l'altezza degli edifici in corrispon-denza dei corpi scale, in quanto superiore a quella massima (m 8.00) fissata dalle NAPR per la zona R 2a. Parimenti difforme sarebbe stata l'altezza delle pergole adiacenti ai corpi scale e quella dell'edificio sovrastante l'autorimessa interrata (blocco B). Su questo versante, l'altezza dello stabile andrebbe misurata conteggiando anche l'altezza del corpo destinato all'accesso veicolare, che con l'edificio sovrastante formerebbe un'unica costruzione a gradoni, oltrepassante l'altezza massima ammessa. Respinte le contestazioni sollevate dai vicini con riferimento all'adeguatezza dell'accesso, il Governo ha infine ravvisato un'ulteriore violazione del diritto nella mancata indicazione del tipo di termopompa previsto.
c. Con sentenza 16 aprile 2007 (n. 52.2008.315), il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il predetto giudizio governativo, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.
In sostanza, questo Tribunale ha condiviso almeno in parte le considerazioni con cui il Consiglio di Stato aveva accolto le censure sollevate dai vicini in relazione all'altezza degli edifici. Superiore a quella ammessa sarebbe stata in particolare l’altezza dell’angolo sudovest del blocco centrale, poiché allo sviluppo verticale dei due piani abitabili sporgenti dal terreno sistemato andrebbe aggiunto quello dei due piani (cantina ed autorimessa) sottostanti, interrati in modo artificioso.
B. Mentre era pendente davanti a questo Tribunale il ricorso che avevano inoltrato contro il predetto giudizio governativo, i beneficiari della licenza annullata hanno sottoposto al municipio una nuova domanda di costruzione, che riprendeva sostanzialmente il progetto a quel momento sub iudice, riducendo le dimensioni dei corpi scale sui tetti, spostando di un paio di metri verso est il blocco centrale e modificando la sistemazione del terreno a valle degli edifici, che invece di essere costituita da terrazzi sorretti da muri di sostegno risultava formata da ripide scarpate (> 60°), opportunamente stabilizzate e consolidate.
La maggior parte dei vicini che si erano opposti alla precedente domanda hanno contestato anche il nuovo progetto, riproponendo le medesime eccezioni.
Preso atto del nuovo avviso cantonale 2 marzo 2007 (n. 56335), l’8 giugno 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta con la nuova domanda, respingendo nel contempo le opposizioni dei vicini.
C. Con giudizio 19 dicembre 2007, l’Esecutivo cantonale ha accolto parzialmente le impugnative inoltrate dagli opponenti contro la nuova licenza, confermandola all’ulteriore condizione di sottoporre al municipio, prima dell’inizio dei lavori, una perizia fonica attestante che le immissioni prodotte dalla pompa termica sono contenute nei valori di pianificazione della zona.
Il Governo ha anzitutto respinto le censure riferite al carattere deturpante del complesso, all’inosservanza delle norme sulla protezione degli alberi, alla distanza fra edifici, alla sistemazione del terreno, all’insufficienza dell’accesso ed alla tutela delle persone disabili, richiamando e confermando le considerazioni sviluppate nel precedente giudizio, che "per ragioni di brevità" si è limitato a dare per integralmente trascritte.
Disattese le censure di natura formale, riproposte dagli insorgenti con riferimento alla modinatura ed alla sufficienza dei piani, il Consiglio di Stato ha poi respinto anche le contestazioni concernenti la protezione delle alberature presenti sul terreno e dei contenuti naturalistici segnalati, escludendo qualsiasi menomazione. Esso ha in seguito ritenuto che le modifiche apportate dal nuovo progetto ai corpi sporgenti previsti sul tetto avessero ridotto l’altezza nei limiti ammessi. Conforme a questo parametro sarebbe diventato anche il blocco centrale, il cui sviluppo verticale, nell’angolo sudovest, risulterebbe ora contenuto nel limite di 8.00 m fissato dalle norme della zona R2a.
Non essendo ancora note le caratteristiche della pompa termica, ha concluso il Governo, la verifica del rispetto delle norme della legislazione ambientale potrebbe essere esperita ancora prima dell’inizio dei lavori. Da qui la condizione di cui si è detto sopra.
D. Contro il predetto giudizio, i vicini opponenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, con tre distinti ricorsi, chiedendo che sia annullato assieme alla nuova licenza.
a. Secondo i ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6 e RI 7 (ricorso a), i ripidi terrazzamenti su cui insiste il blocco centrale determinerebbero un ingombro sostanzialmente identico a quello di un edificio. Il loro sviluppo verticale andrebbe dunque sommato a quello dello stabile sovrastante, che supererebbe di conseguenza l’altezza massima ammessa dalle NAPR. La sostituzione dei muri dell’autorimessa previsti dal precedente progetto con ripide scarpate non sarebbe atta ad escludere questo manufatto dal computo dell’altezza.
Lesivo del diritto, a mente degli insorgenti, sarebbe inoltre il taglio degli alberi protetti che ornano il fondo.
b. I ricorrenti __________, __________, __________ e __________, dal canto loro, rimproverano anzitutto al Consiglio di Stato di aver violato il loro diritto di essere sentiti, omettendo di esaminare le censure che avevano sollevato nei confronti della nuova domanda di costruzione in relazione all’inserimento del complesso nel quadro del paesaggio, all’inosservanza delle norme sulla protezione degli alberi, alla distanza fra edifici, alla sistemazione del terreno, all’insufficienza dell’accesso ed alla tutela delle persone disabili. Il semplice rinvio alle considerazioni sviluppate nel precedente giudizio, date per integralmente trascritte, sarebbe inammissibile e non costituirebbe una motivazione sufficiente.
Parimenti inevase sarebbero rimaste le censure riferite alle attività di cantiere, al piano degli scavi ed all’altezza dei terrazzamenti previsti per sistemare il pendio.
Il Consiglio di Stato, proseguono gli insorgenti, avrebbe inoltre omesso di pronunciarsi sulle contestazioni riguardanti la manomissione indiretta della vegetazione presente all’interno della fascia protetta definita dal piano regolatore.
Anche il nuovo progetto, obiettano in seguito, disattenderebbe comunque le norme sull’altezza. I corpi sporgenti previsti sul tetto andrebbero conteggiati in quanto non riconducibili a corpi tecnici esenti dal computo. Parimenti da conteggiare sarebbe poi l’altezza dell’autorimessa, artificiosamente interrata mediante la realizzazione di ripide scarpate e di imponenti terrazzamenti, che non essendo larghi almeno 12 m formerebbero una costruzione a gradoni con il sovrastante blocco centrale (B). Disattese sarebbero di conseguenza anche le distanze tra edifici.
c. Analoghe contestazioni vengono sollevate in modo più succinto dai ricorrenti __________, __________ e __________.
E. All’accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della controversa licenza, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, comproprietari di fondi contermini e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), che può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani ed è nota a questo tribunale per conoscenza diretta, oltre che dalla precedente procedura di ricorso. Il sopralluogo chiesto dai resistenti e le prove testimoniali genericamente sollecitate da alcuni ricorrenti non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.Violazione dell'obbligo di motivazione
2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 seg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 2c ; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozess-recht, n. 437; Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte ad influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 130 II 530 consid. 4.3, con rinvii; DTF 17 marzo 2008 n. 1C_287/2007, consid. 2.2., con rinvii; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 PAmm n. 2a, pure con rinvii). La prassi ammette inoltre, eccezionalmente, la possibilità di riparare il difetto di motivazione di una decisione in sede di ricorso contro di essa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata inserisca la motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che l'autorità di ricorso offra successivamente al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla stessa (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2c; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n. 439; Kneubühler, op. cit., pag. 36 seg.; dello stesso autore, Gehörsverletzung und Heilung, in ZBl 1998, pag. 97 seg., in particolare pag. 104).
2.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato era chiamato a statuire su una serie di censure, sollevate soprattutto dai ricorrenti __________, __________, __________ e __________, che aveva già esaminato nell'ambito del precedente giudizio. Con censurabile disinvoltura, il Governo si è limitato a rinviare gli insorgenti alle considerazioni sviluppate in quel giudizio per respingere le contestazioni riguardanti la protezione del verde (consid. 3), le altezze (consid. 4), le distanze tra edifici (consid. 4a), la sufficienza dell'accesso (consid. 5) e le misure a favore degli invalidi (consid. 7), che quest'ultimi avevano riproposto contro la nuova licenza. La motivazione per collationem è stata giustificata con il carattere immutato del nuovo progetto sotto questi aspetti.
Ancorché censurabile, nelle particolari circostanze del caso concreto, la controversa motivazione non perfeziona gli estremi di una violazione del diritto di essere sentito. Il nuovo progetto è infatti sostanzialmente identico al precedente. Le differenze consistono in una modica dislocazione (2 m) del blocco centrale verso est, nella diversa sistemazione del terreno a valle degli edifici (scarpate invece di muri di sostegno) ed in un ridimensionamento dei corpi tecnici previsti sui tetti. Le censure sollevate in proposito dagli opponenti dapprima contro il nuovo permesso di costruzione erano d'altro canto sostanzialmente identiche a quelle proposte contro la prima licenza. Il rinvio alle considerazioni sviluppate nel precedente giudizio non può dunque aver menomato i diritti di difesa degli insorgenti. Non sussistono pertanto sufficienti ragioni per annullare in ordine il giudizio qui impugnato, rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché emani una nuova decisione debitamente motivata. È praticamente certo che una simile conclusione finirebbe per tradursi in un vacuo e sterile esercizio processuale, caratterizzato dall'emanazione di un nuovo giudizio, sostanzialmente identico a quello qui impugnato, ma corredato da una motivazione completata dalle medesime considerazioni già sviluppate dal Consiglio di Stato nella decisione 19 settembre 2006.
Parimenti da respingere sono le censure di violazione dell'obbligo di motivazione, sollevate dagli insorgenti __________, __________, __________ e __________ in relazione alle contestazioni riguardanti la conformità delle attività di cantiere con la legislazione ambientale e l'assenza di un piano degli scavi. Contrariamente a quanto sostengono questi ricorrenti, il Consiglio di Stato non le ha ignorate. Anche se in modo molto stringato, le censure sono state affrontate. Semmai sono state evase con motivazione superficiale, ma comunque non tale da pregiudicare o rendere più difficile l'esercizio dei diritti di difesa da parte dei vicini opponenti.
3. Altezza
3.1. L'altezza degli edifici si misura dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda (art. 40 cpv. 1 LE). Determinanti, dal profilo delle finalità perseguite dalle disposizioni disciplinanti l'altezza degli edifici, sono infatti gli ingombri verticali, che sono essenzialmente costituiti dalle facciate.
Lo sviluppo verticale delle facciate va per principio misurato indipendentemente da eventuali arretramenti dei piani superiori rispetto ai piani sottostanti. Gli attici sono ad esempio computati nell'altezza dell'edificio (cfr. art. 43 RLE). Un'eccezione a questa regola è data nel caso di costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, nelle quali l'altezza è misurata per ogni singolo edificio, a condizione che tra i corpi situati a quote diverse si verifichi una rientranza di almeno 12 metri (art. 40 cpv. 2 LE).
La sistemazione del terreno dispone ancora l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di terrapieni, la cui altezza non è computata su quella dell'edificio sovrastante fintanto che non supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3 m dal piede della facciata.
Il terreno può anche essere sistemato mediante escavazione del pendio. In questi casi, il maggior sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va preso in considerazione ai fini della misurazione dell'altezza (STA 20 dicembre 1984 in re Y.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed. Cadenazzo 1996, ad art. ad art. 40/41 LE n. 1223). Le norme sulle altezze non servono infatti soltanto ad assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze, la salubrità e la sicurezza delle costruzioni, ma anche a salvaguardare il paesaggio attraverso un ordinato ed armonioso sviluppo degli insediamenti.
Le norme sull'altezza massima degli edifici non possono essere eluse sopraelevando il livello del terreno mediante colmate. Terrapieni eseguiti in precedenza possono essere assimilati al terreno naturale soltanto se il carattere artificiale della sistemazione non è percepibile. Determinanti non sono tanto lo scopo della sistemazione originaria ed il tempo trascorso da quando è stata realizzata, quanto piuttosto il grado d'integrazione della sopraelevazione nel contesto del terreno circostante. Terrapieni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno circostante sono da considerare alla stregua di sistemazioni del terreno anche dopo molti anni. Sistemazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonioso nella morfologia del terreno adiacente possono invece essere assimilate al terreno naturale in un lasso di tempo più breve (RDAT I-1996 106 n. 38; Scolari, loc. cit., n. 1257). Analoghe considerazioni valgono e contrario per le sistemazioni del suolo attuate mediante escavazioni ed asportazioni di terreno.
3.2.
3.2.1. Nel caso concreto, la parte centrale del complesso residenziale è costituita da un blocco (B) di cinque stabili contigui, strutturati su quattro livelli e disposti ad L sul pendio; tre rivolti verso sud e due verso ovest. La parte abitativa degli edifici, suddivisa su due livelli (piano terra e primo piano), appoggia su un piano adibito a cantine, il quale è a sua volta sovrapposto ad un piano destinato ad autorimessa comune per l'intero complesso. Verso ovest e verso sud, il piano dell'autorimessa, posta alla quota di m 420.00 s/m. ed il sovrastante piano delle cantine (quota m 422.60 s/m.), sono contenuti da un terrapieno costituito da una serie di tre terrazzi, situati alle quote di m 421.80, 423.50, 425.20 s/m., caratterizzati da scarpate fortemente inclinate (> 60°).
I due terrazzi inferiori sono larghi m 0.50, rispettivamente m 1.40. Quello più alto, situato alla quota dei locali abitabili del piano terreno (m 425.20 s/m.), è invece largo m 4.00.
Il piano delle cantine è allineato sulle sovrastanti facciate sud ed ovest. Il piano dell'autorimessa sporge invece per m 5.00 dal filo della facciata ovest, rispettivamente per m 6.50 dal filo della facciata sud ed occupa parte dell'ampio terrazzo, ricavato molti anni or sono mediante escavazione del pendio, sul quale sorge attualmente una casa d'abitazione, da demolire. Situazione, questa, che risulta chiaramente dalla sezione A-A3 (nord-sud), interessante l'ala rivolta verso ovest del blocco intermedio (B), qui di seguito riprodotta in estratto:
BLOCCO B 432.30
primo piano profilo casa da demolire
A
pianterreno
425.20
piano cantine
1.50
4.00 BLOCCO
A
autorimessa 420.00
A3
presunto profilo del terreno naturale
rispettivamente dalla seguente planimetria:
A
N
muro
esistente
BLOCCO B
limite autorimessa
BLOCCO A
casa da
demolire
A3
L'altezza del blocco intermedio B, misurata nell'angolo sudovest, a partire dal livello del pianoro (ca. m 420.00 s/m.), su cui sorge la casa d'abitazione che verrebbe demolita, sino al filo superiore del parapetto della terrazza del tetto (m 432.30 s/m.), è di almeno m 12.30. Così misurata l'altezza supera abbondantemente il limite (8.00 m), fissato dall'art. 28 cpv. 1 NAPR per la zona R2a.
I resistenti e le precedenti istanze ritengono tuttavia che i due piani inferiori (cantine e autorimessa) non debbano essere conteggiati, siccome interrati nel terrapieno a tre balze, che verrebbe realizzato a valle delle facciate sud ed ovest. L'altezza dell'edificio, obiettano, sarebbe conforme al diritto, poiché andrebbe misurata a partire dalla quota (m 425.20) del terrazzo superiore del terrapieno. L'altezza di quest'opera di sistemazione del terreno, argomentano, misurata a partire dal presumibile livello del terreno naturale esistente prima della costruzione della casa da demolire, non dovrebbe essere conteggiata, poiché risulta contenuta nel limite di m 1.50 ad una distanza di m 3.00 dal piede della facciata.
3.2.2. Contrariamente a quanto più o meno esplicitamente assumono i ricorrenti, il livello del terreno naturale esistente prima della costruzione della casa da demolire può in linea di massima essere preso in considerazione ai fini della misurazione dell'altezza delle facciate sud ed ovest del sovrastante blocco B. Il terrazzo su cui sorge questa casa, realizzato molti anni or sono sbancando il pendio ed erigendo verso monte un alto muro di controripa, si configura infatti come un'opera di sistemazione del terreno, che ancor oggi, si distingue chiaramente dal terreno circostante. Con il trascorrere degli anni la spianata non ha perso le sue connotazioni di intervento artificiale. Il terrazzo non è dunque diventato terreno naturale. Inserendosi in modo artificiale nel profilo del terreno naturale adiacente verso monte e verso valle, l'escavazione del pendio ed il muro di contenimento continuano a distinguersi dal terreno naturale circostante. Si può dunque ammettere che abbiano conservato la qualità di opera di sistemazione del terreno, così come tale qualità può essere mantenuta nel tempo da un terrapieno sorretto verso valle da un muro di sostegno.
3.2.3. Resterebbe da stabilire quale fosse il profilo del terreno naturale esistente prima della costruzione della casa che il progetto prevede di demolire. In particolare, andrebbe verificato se tale profilo corrisponda a quello prospettato dai resistenti, che l'hanno dedotto mediante interpolazione, collegando semplicemente il terreno a monte del muro di controripa con il ciglio sud del terrazzo, o se invece occorra prendere in considerazione l'eventualità che questo pianoro sia stato in parte realizzato mediante formazione di un terrapieno verso valle (sud), come è spesso d'uso in questi casi.
La questione non deve tuttavia di essere ulteriormente approfondita, poiché, anche se si accredita la tesi dei resistenti, sul versante ovest dell'immobile, l'altezza del terrapieno a balze, previsto per interrare il piano delle cantine ed il corpo del garage, misurata a 3.00 m dal piede della sovrastante facciata, a partire dall'ipotetico livello del terreno naturale preesistente, dedotto secondo per interpolazione come propongono gli insorgenti, supera di almeno un paio di metri il limite di m 1.50 prescritto dall'art. 41 LE. Dovendo l'eccedenza (ca. 2 m) essere aggiunta allo sviluppo verticale fuori terra di questa facciata (m 7.10), l'altezza massima prescritta dall'art. 27 NAPR risulta dunque abbondantemente superata. Lo dimostra in modo inequivocabile il piano "prospetto sud", qui di seguito parzialmente riprodotto, nel quale è riportata anche la sezione est-ovest del terreno
432.30
profilo casa da demolire
BLOCCO B
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425.20

3.00
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3.50
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420.0 autorimessa
presunto profilo del terreno naturale
Analoghe conclusioni, confermanti quelle appena illustrate, possono peraltro essere tratte dal piano "prospetto ovest", che riporta la sezione 1-1A (nord-sud) del geometra, eseguita ad una distanza di 3 m verso ovest dalla facciata ovest, ovvero in corrispondenza del ciglio del terrapieno che dovrebbe essere realizzato su questo versante. Anche da questa sezione, meno favorevole alle tesi dei resistenti di quella (A-A3; cfr. sopra), non a caso eseguita 5 m ad est della facciata ovest, emerge infatti che il terrapieno a balze, ad una distanza di 3 m dall'angolo sudovest del blocco B, è alto almeno 3 m dal terreno naturale ipotizzato dagli stessi resistenti. Interpolando le risultanze delle due sezioni (1-1A e A-A3), si può quindi essere certi che l'altezza del terrapieno, misurata ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata sud del blocco B, ad ovest della sezione A-A3, nello spazio di 8 m compreso tra le due sezioni, aumenti progressivamente da m 1.50 (sezione A-A3) sino a m 3.00 (sezione 1-1A).
Anche se misurata tenendo conto del terreno naturale esistente prima della costruzione della casa da demolire, l'altezza dell'edificio previsto nell'angolo sudovest del blocco B supera dunque l'altezza massima (m 8.00) prescritta dall'art. 27 cpv. 1 NAPR, poiché all'altezza fuori terra prevista dai piani (m 7.10) deve essere aggiunta l'altezza del terrapieno antistante nella misura in cui travalica il limite di m 1.50 fissato dall'art. 41 LE.
Già per questi motivi, la licenza non può pertanto essere confermata.
3.2.4. Stando così le cose, possono dunque restare indecise le censure sollevate dagli insorgenti __________, __________, __________ e __________ con riferimento al criterio di misurazione previsto dall'art. 40 cpv. 2 LE, laddove postulano che nell'altezza degli edifici sia conteggiato anche lo sviluppo verticale della sistemazione a terrazzi del terreno a valle dei blocchi B e C, prevista in parte mediante apporto di materiale ed in parte mediante escavazione del pendio.
Al riguardo è sufficiente ricordare che, per principio, le opere di sistemazione del terreno mediante terrapieni o muri di sostegno, non sono prese in considerazione come corpi computabili sull'altezza degli edifici sovrastanti secondo il particolare criterio previsto dalla norma succitata per misurare l'altezza delle costruzioni a gradoni (RDAT II-1996 n. 35 consid. 4; STA del 27 aprile 2007 n. 52.2007.67 consid. 4.1.). L'ingombro di questi manufatti va conteggiato soltanto nei limiti fissati dall'art. 41 LE, che impone di computare il loro sviluppo verticale con quello dell'edificio sovrastante unicamente nella misura in cui supera il limite d'altezza di m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1) ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (cpv. 2; STA del 16 gennaio 2008 n. 52.2007. 379 consid. 2.1.). Resta riservato il caso in cui tali manufatti prefigurino dei semplici artifizi, destinati a mascherare dei corpi edilizi che sporgono dal terreno naturale in misura superiore al limite di m 1.50 fissato dall'art. 42 cpv. 1 RLE per le opere sotterranee (STA del 10 maggio 2004 n. 52.2004.112 consid. 2.2.). Ipotesi, quest'ultima, che non occorre qui ulteriormente verificare, poiché non permetterebbe comunque di giungere a conclusioni più favorevoli ai resistenti.
4. In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno di conseguenza accolti, annullando la controversa licenza edilizia ed il giudizio governativo che la conferma.
La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze, commisurate al lavoro occasionato dai resistenti ed ai valori in discussione, sono a carico di quest'ultimi secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 27 NAPR di Lugano; 3, 18, 28, 31, 43, 51, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. l ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1 la decisione 19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6782);
1.2. la licenza edilizia 8 giugno 2007 rilasciata dal municipio di Lugano ai resistenti per la costruzione di un complesso residenziale a __________ (part. 834 e 1682).
2.La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è a carico dei resistenti CO 1 e CO 2, che rifonderanno:
- fr. 4'000.- ai ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6 e RI 7;
- fr. 6'000.- ai ricorrenti __________, __________, __________ e __________;
- fr. 3'000.- ai ricorrenti __________;
a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario