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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Sarah Kalatchoff, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 8 luglio 2008 di
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RI 1,
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contro |
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la decisione 17 giugno 2008 del Consiglio di Stato (n. __________) che annulla la licenza edilizia 19 dicembre 2007 rilasciata dal municipio di Muralto all'insorgente per la posa di un impianto di climatizzazione per __________ (part. __________); |
viste le risposte:
- 17 luglio 2008 del Presidente del Consiglio di Stato;
- 15 luglio 2008 del municipio di Muralto;
- 21 luglio 2008 del Consiglio di Stato;
- 4 agosto 2008 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 novembre 2007, la ricorrente RI 1 __________ di Muralto (part. __________), ha chiesto mediante notifica al municipio di quel comune il permesso di posare un impianto di climatizzazione (marca DAIKIN, modello RXYQ14P) applicato alla facciata est dell'esercizio pubblico.
Alla domanda si sono opposte __________ e __________, proprietarie in comunione ereditaria del fondo contermine (part. __________), obiettando che i lavori, già in corso, soggiacevano alla procedura ordinaria e paventando l'insorgere di immissioni foniche eccessive.
La domanda è stata preavvisata favorevolmente dall'ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), alla condizione che i tempi di funzionamento corrispondessero a quelli indicati dall'istante e che fossero regolati da un temporizzatore elettronico.
Preso atto di questo avviso, il 19 dicembre 2007 il municipio ha rilasciato alla ricorrente la licenza richiesta, respingendo l’opposizione delle vicine.
B. Con giudizio 17 giugno 2008, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalle opponenti e rinviando gli atti al municipio affinché si pronunciasse nuovamente sulla domanda di costruzione, previa verifica in loco della conformità dell’impianto per rapporto alle prescrizioni della legislazione ambientale da parte del competente servizio cantonale.
Dopo aver respinto le censure sollevate dalle vicine in merito alla procedura di notifica adottata, il Governo ha rilevato che la licenza era stata rilasciata sulla base della documentazione tecnica della ditta produttrice. Lasciata inevasa la questione legata alla correttezza dei calcoli teorici effettuati dalla SPAAS, l’Esecutivo cantonale ha ritenuto che prima del rilascio della licenza i competenti servizi cantonali avrebbero dovuto verificare sul posto l’effettivo rispetto dei valori imposti dall’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41).
C. Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatale.
Dopo aver rilevato che la conformità dell’impianto per rapporto alle prescrizioni dell’allegato 6 dell’OIF è stata nel frattempo debitamente accertata dal perito da essa incaricato, l’insorgente contesta il modo di procedere imposto dal Consiglio di Stato, giudicandolo lesivo del diritto, incoerente e contraddittorio. In via provvisionale, chiede di essere autorizzata a mettere in esercizio l'impianto.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio prende invece sommariamente posizione a favore della ricorrente.
La SPAAS reputa dal canto suo che il tempo di funzionamento notturno debba essere ridotto a 45 minuti in considerazione della riduzione del grado di sensibilità al rumore da III a II, prevista dal piano regolatore in via di revisione. Lo schermo prospettato dal perito della ricorrente per permettere un funzionamento ininterrotto dell’impianto durante la notte, dovrebbe assicurare una riduzione delle emissioni di almeno 12 dB(A).
Le __________ CO 1 e __________ non hanno preso posizione.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; 3.3.1.1.). Le parti non chiedono l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Le domande di rilascio del permesso di costruzione vanno per principio trattate secondo la procedura ordinaria (art. 4 seg. LE), che notoriamente implica la trasmissione degli atti al Dipartimento del territorio, affinché si esprima sulla conformità dell'intervento per rapporto alle leggi federali e cantonali che è competente ad applicare (art. 5 cpv. 1 del regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). La procedura della notifica (art. 11 cpv. 1 LE) è data soltanto nei casi esplicitamente previsti dall'art. 6 cpv. 1 RLE, che non richiamano l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale. La scelta tra i due tipi di procedura non dipende dall'importanza dell'intervento, ma dalle norme di legge concretamente applicabili. L'art. 6 cpv. 2 RLE stabilisce espressamente che il municipio non può autorizzare lavori di nessun genere comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1 senza l'approvazione dell'autore della restrizione, condizione, questa, che può essere intesa soltanto nel senso di preavviso favorevole dell'autorità cantonale, stante che l'allegato 1 al RLE è costituito dall'elenco della legislazione che prevede competenze cantonali.
2.2. In concreto, il municipio ha assoggettato la domanda di permesso per posare l'impianto di climatizzazione alla procedura di semplice notifica.
A torto, perché l'avviso dell'autorità cantonale era comunque necessario, stante che l'impianto soggiace fra l'altro alla legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), la cui applicazione stando alla cifra 2 dell'allegato 1 al RLE è demandata all’autorità cantonale. Non può dunque essere condivisa la tesi del Consiglio di Stato laddove esclude violazioni del diritto nella scelta procedurale operata dal municipio.
Nell'intento di semplificare la procedura, il municipio ha comunque sottoposto la notifica alla SPAAS per preavviso. Assunte le informazioni supplementari necessarie, l'autorità cantonale ha espresso preavviso favorevole al rilascio di una licenza subordinata alle prescrizioni d'esercizio (orari) e di costruzione (temporizzatore) menzionate in narrativa.
Si può dunque ammettere che all'erronea scelta della procedura sia stato posto rimedio. La notifica di costruzione è infatti stata pubblicata all'albo comunale e portata a conoscenza dei confinanti, che hanno potuto opporvisi. Essa, come detto, è poi stata sottoposta alla SPAAS, affinché si pronunciasse sulla conformità dell'impianto con la legislazione ambientale. Nella sostanza, è stata dunque trattata come se fosse stata inoltrata sotto forma di domanda di costruzione secondo la procedura ordinaria.
Da questo profilo, non si giustifica di certo ripetere l'intera procedura.
3. 3.1. Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni del-l’autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l’art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF).
Luogo di determinazione delle immissioni foniche per gli edifici è il centro delle finestre aperte dei locali sensibili al rumore (art. 39 cpv. 1 prima frase OIF), ovvero dei locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli (art. 2 cpv. 6 lett. a OIF) e dei locali delle aziende nei quali le persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, tranne i locali nei quali si tengono animali da reddito e i locali con notevole rumore aziendale (art. 2 cpv. 6 lett. b OIF). Le immissioni devono dunque essere determinate anche nei locali aziendali (ovvero gli uffici, i locali di vendita o di lavoro di ogni genere, le scuole, gli istituti, i ristoranti, ecc.), a meno che all'interno di questi stessi locali non vi sia un rumore così rilevante da rendere privo di influsso il rumore esterno, anche tenendo aperte le finestre (ad es. in spazi in cui vengono regolarmente utilizzati dei macchinari; cfr. DTF 122 II 33, consid. 3 e 6; Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, ad art. 22 n. 12; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Losanna 2002, pag. 211 seg.). Sono infatti unicamente protetti quei locali in cui da un punto di vista oggettivo, tenendo conto di tutte le circostanze, vi sia un effettivo bisogno di quiete (cfr. DTF 122 II 33 consid. 6).
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione. Ove la pianificazione non l'abbia ancora definito, il grado di sensibilità è stabilito caso per caso secondo i criteri dell'art. 43 OIF (art. 44 cpv. 3 OIF).
I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente le zone destinate all’abitazione e alle aziende artigianali (zone miste; GdS III) fissa un valore di pianificazione (Lr ) di 60 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte. Per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste (art. 43 cpv. 1 lett. b OIF; GdS II), l'allegato 6 all'OIF fissa valori di pianificazione inferiori di 5 dB(A). In queste zone con GdS II e III, per i locali aziendali sensibili al rumore (fatta eccezione per le scuole, gli istituti, i collegi o gli alberghi e ristoranti che non possono essere aerati sufficientemente con le finestre chiuse) valgono VP superiori di 5 dB(A) (cfr. art. 42 OIF).
3.2. Nel caso concreto, l'UPR ha valutato le immissioni foniche derivanti dal controverso impianto di climatizzazione fondandosi sui dati forniti dalla scheda tecnica. Non fissando il vigente piano regolatore alcun grado di sensibilità, l'autorità cantonale ha ritenuto che per la zona in esame, prevalentemente residenziale, ma esposta al rumore del traffico su via __________, fosse applicabile il grado di sensibilità III. In base a questa valutazione, teorica, essa è giunta alla conclusione che per rispettare il valore di pianificazione notturno, attribuibile alla zona secondo gli art. 43 e 44 cpv. 3 OIF [50 dB(A)], l'impianto, di notte (1900-0700) potesse funzionare soltanto durante due ore.
Con singolare argomentazione il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, ritenendo in buona sostanza che potesse essere rilasciata soltanto dopo una verifica del rumore effettivamente prodotto. L'impianto andrebbe dapprima istallato, poi misurato e soltanto da ultimo eventualmente autorizzato. L'insostenibilità di una simile tesi è talmente evidente che non deve essere dimostrata. Se il calcolo dei livelli sonori non permette di dissipare ogni dubbio circa il rispetto delle prescrizioni dell'OIF, non si procede come indicato dal Governo, ma si rilascia la licenza, assoggettandola ad una riserva di adeguamento sulla base delle risultanze di una verifica di collaudo.
In questa sede, la ricorrente ha prodotto uno studio fonico, che ha accertato valori di immissione sonora pari a 52 dB(A) di giorno, rispettivamente 57 dB(A) di notte. L'impianto rispetterebbe soltanto il valore di pianificazione diurno della zona con grado di sensibilità III [60 dB(A)]. Per rispettare anche il limite notturno [50 dB(A)], occorrerebbe o ridurre il tempo di funzionamento dell'impianto a 180 minuti o applicarvi uno schermo fonico in grado di assorbire il rumore eccedente [7 dB(A)].
L'UPR, con le osservazioni al ricorso, ha sostanzialmente condiviso le risultanze degli accertamenti, ma ha ritenuto che per la zona in oggetto facesse stato il grado di sensibilità II, previsto dal nuovo piano regolatore, pubblicato e pendente per approvazione davanti al Consiglio di Stato. Di notte, l'impianto potrebbe dunque funzionare soltanto per 45 minuti.
Il grado di sensibilità II, ritenuto applicabile dall'UPR, non presta il fianco a critiche. Il blocco edilizio derivante dall'art. 66 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1) ne impone infatti il rispetto. Censurabili sono invece le conclusioni, condivise dall'UPR, che il perito incaricato dalla ricorrente ha tratto dalle misurazioni effettive del rumore prodotto dall'impianto, già installato. Diversamente da quanto può apparire a prima vista, il disturbo fonico attestato dal referto non si basa su una campagna di rilevamento eseguita in prossimità dell'edificio delle vicine (part__________). Come ben si scorge dalle fotografie annesse alla perizia di parte, i valori sono stati misurati a ridosso dell'edificio confinante (part. __________) ad una distanza di almeno 20-25 metri dall'impianto litigioso. Nulla è dato a sapere delle immissioni al centro delle finestre aperte dello stabile confinante, indicato nell'analisi dell'ing. __________ quale falegnameria e censito a registro fondiario quale casa-laboratorio. Il referto non spiega in ogni caso perché tale edificio, in cui potrebbero soggiornare regolarmente delle persone che svolgono un'attività lavorativa, non sia stato considerato. Il fatto che i locali siano aziendali e non destinati all'abitazione non sarebbe infatti decisivo. Per privarli di una protezione fonica occorre ancora che l'attività esercitata al suo interno generi un notevole rumore ai sensi dell'art. 2 cpv. 6 OIF (ad es. con macchinari regolarmente in funzione). Pure incompleto è il referto se si considera che a fronte dell'albergo della ricorrente sono situati altri edifici (part. __________, __________), verosimilmente destinati all'abitazione, e quindi dotati di locali sensibili al rumore. Sotto questo profilo risulta pure carente il primo accertamento fonico eseguito dall'UPR e fondato su calcoli teorici.
4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è rivolto contro l'annullamento della licenza edilizia, il ricorso non può essere accolto. Esso può essere accolto soltanto nella misura in cui dispone la retrocessione degli atti al municipio affinché proceda nel modo indicato dal Consiglio di Stato. Anziché essere rinviati all'autorità comunale, gli atti vanno rimandati ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, affinché, completati gli accertamenti fonici, emani un preavviso all'attenzione del municipio, che si pronuncerà nuovamente sulla domanda (notifica) di costruzione.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 11, 21 LE; 4, 5, 6, allegato 1 RLE; 11, 25 LPAmb; 2, 7, 42, 43, 44, allegato 6 OIF; 66 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 17 giugno 2008 del Consiglio di Stato (n. __________) è annullata nella misura in cui rinvia gli atti al municipio;
1.2. gli atti sono rinviati ai Servizi generali del Dipartimento del territorio affinché proceda come al considerando 4.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria