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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina e Damiano Bozzini |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 22 luglio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 2 luglio 2008 (n. 3589) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con cui il 6 maggio 2008 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, gli ha negato il rilascio di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS e non gli ha rinnovato nel contempo il suo permesso di dimora CE/AELS; |
viste le risposte:
- 31 luglio 2008 del Dipartimento delle istituzioni,
- 19 agosto 2008 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente RI 1 (1973), cittadino italiano, ha vissuto in Svizzera dalla nascita al 1986 e dal 1993 al 1998. Durante quest'ultimo soggiorno, egli è stato a carico dell'assistenza pubblica per un totale di fr. 14'948.–. Il 24 giugno 2002, egli è rientrato nel nostro paese e l'11 luglio 2003 ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa, valido fino al 23 giugno 2004, dopo che sua madre A__________ (1947), cittadina italiana e domiciliata nel nostro paese, aveva dichiarato di garantire finanziariamente per il figlio. All'interessato è stato in seguito rinnovato il permesso fino al 23 giugno 2007 previa sottoscrizione, il 18 giugno 2004, di un'identica garanzia. Il 27 giugno 2005, l'Ufficio AI ha riconosciuto RI 1 invalido al 100% a partire dal 1° agosto 2004, in quanto affetto da schizofrenia paranoide. Egli ha pure chiesto il versamento di prestazioni complementari all'AI.
B. Il 6 maggio 2008, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciare a RI 1 un'autorizzazione di domicilio, non rinnovandogli nel contempo il permesso di dimora CE/AELS.
In sostanza, l'autorità dipartimentale ha rilevato che l'interessato, facendo richiesta anche di una prestazione complementare AI, dimostrava di non disporre di mezzi finanziari sufficienti per risiedere in Svizzera e che senza una garanzia fornita da una terza persona non vi era più motivo che egli continuasse a soggiornare nel nostro paese. Gli ha quindi fissato un termine con scadenza il 15 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4 e 16 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; CS I 117), 2 e 24 Allegato 1 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), e degli art. 16 e 23 dell'ordinanza federale sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).
C. Con giudizio 2 luglio 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere ribadito i motivi addotti dal dipartimento, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente, benché malato, non fosse in una situazione tale da doverlo considerare dipendente dalla madre, ragione per cui non poteva invocare l'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. Il Governo ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità ed esigibile il suo rientro in Italia.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del proprio permesso di dimora CE/AELS.
Il ricorrente sostiene che la prestazione complementare AI non può essere considerata alla stregua di una prestazione assistenziale, motivo per cui non può comportare la revoca del permesso ai sensi dell'ALC. Critica inoltre il Consiglio di Stato per non avere tenuto conto, dal profilo dell'applicazione dell'art. 8 CEDU, che i suoi problemi di salute sono irreversibili e che a causa degli stessi deve dipendere dalla madre. Per gli stessi motivi, ritiene inesigibile il suo rientro in Italia.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) è stata abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20; cfr. cifra I dell'Allegato all'art. 125 LStr). Ritenuto però che la domanda di rilascio di
un'autorizzazione di domicilio, subordinatamente, di rinnovo del permesso di dimora, da cui trae origine la causa in esame, è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, conformemente alla disposizione transitoria enunciata all'art. 126 LStr e nella misura in cui il diritto interno fosse applicabile alla presente fattispecie, la medesima dovrà essere esaminata sotto il profilo della LDDS (STF 2C_594/2007, del 1° febbraio 2008, consid. 1.2).
1.2. Ferma questa premessa, in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale giusta l'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).
1.3. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale come prevede l'art. 83 lett. c n. 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.4. In questa sede il ricorrente non chiede più di essere posto al beneficio di un'autorizzazione di domicilio, ma postula il rinnovo del suo permesso di dimora CE/AELS. Occorre dunque esaminare se il ricorso in materia di diritto pubblico sia ricevibile sotto questo profilo.
L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti, stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (v. art. 1 ALC). In linea di principio, RI 1 può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per chiedere un permesso di soggiorno in virtù delle disposizioni dell'ALC, in quanto è cittadino italiano ed è titolare di un passaporto valido. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
1.5. Non vi è per contro alcuna norma di diritto interno che conferisce al qui ricorrente un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora.
1.6. Ci si può invece chiedere se il ricorrente possa prevalersi anche dell'art. 8 CEDU per continuare a soggiornare in Svizzera.
Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino elvetico o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Ora, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono innanzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale rapporto quando le stesse non possono più vivere in modo indipendente o necessitano di cure a causa della loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
In concreto, il primo presupposto per poter invocare l'art. 8 CEDU è dato, perché la madre dell'insorgente, A__________, è titolare di un permesso di domicilio. Tenuto conto che, da quando è rientrato in Svizzera nel 2002, l'insorgente vive presso la medesima nell'abitazione di via __________ a __________, si può senz'altro ritenere che tra di loro esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta.
Rimane da vagliare se il ricorrente si trovi in uno stato di dipendenza dalla madre nel senso descritto in precedenza. Ora, è incontestato che RI 1 è affetto da un grave disturbo psichico. Infatti, dal certificato della dr.ssa med. __________ 28 maggio 2008, da egli versato agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato (doc. D), risulta quanto segue:
"Ho in cura il paziente dall'agosto del 2003 per una schizofrenia paranoide (ICD 10 F20.0). Il paziente continua ad essere seguito da me a livello psichiatrico ambulatoriale. Non ha necessitato durante gli ultimi anni di alcuna degenza ospedaliera stazionaria. Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un'evoluzione della patologia di base con prevalenza di sintomi negativi della schizofrenia con ritiro in sé, apatia, inaffettività, abulia. Non siamo mai riusciti ad inserire il paziente in una qualunque attività lavorativa protetta per le importanti condotte di evitamento da lui poste in atto con chiusura in sé (a casa). Vi è un legame simbiotico con la madre che rappresenta per il paziente l'unica persona di riferimento di cui gode piena fiducia. Il paziente ha anche una sorella affetta da problemi psichiatrici importanti in Italia; non ha più contatti con il padre da anni; l'altro fratello del paziente risiede in Svizzera. Il paziente è al beneficio di una terapia psichiatrica ambulatoriale con colloqui di sostegno e riceve una terapia con Zyprexa 15mg cpr 1-0-1; Entumin cpr 0-0-1; Zoldorm cpr 1 alla notte".
Considerato lo stato psichico attuale dell'insorgente, si può ammettere che egli necessiti di particolari cure e che si trovi pertanto in uno stato di dipendenza dalla madre. Non porta a diversa conclusione il fatto che egli soffra di problemi psichici almeno dal 1997 (emotivamente instabile, depressione psicologica, con difficoltà a livello di relazioni interpersonali sia d'inserimento sociale sia per quello che riguardava le modalità di gestire la propria vita in modo autonomo) e che gli stessi, secondo il Consiglio di Stato (risoluzione governativa, consid. I pag. 8), non gli avevano impedito di lavorare e di risiedere successivamente in Italia dal 1998 al 2002. Il certificato medico testé citato precisa infatti che negli ultimi anni si è assistito a un'evoluzione della patologia di base, che ha comportato un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute.
In siffatte circostanze, l'insorgente può di conseguenza richiamarsi all'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di dimora.
1.7. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria.
2. 2.1. Per quanto attiene ai lavoratori salariati e ai loro familiari, la mancanza di mezzi finanziari (sufficienti) non costituisce di per sé un motivo valido per ordinare delle misure d'allontanamento. Queste persone non possono essere espulse o rimpatriate, perché un simile provvedimento costituirebbe una misura di carattere economico, non compresa tra quelle suscettibili di garantire l'ordine o la sicurezza pubblici (cfr. art. 2 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE), nonché per il fatto che il lavoratore e i suoi familiari godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali e quindi hanno di principio il diritto di percepire prestazioni assistenziali (art. 9 Allegato I ALC; cfr. STF 2A.513/2002 del 27 febbraio 2003, consid. 4, e la giurisprudenza ivi citata). Ora, per essere riconosciuto lavoratore ai sensi dell'ALC, il cittadino comunitario all'effettiva ricerca di un impiego deve reperire un'attività lucrativa entro un termine ragionevole, di regola sei mesi. Ne consegue che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere invocato per diversi anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. STA 52.2006.96 del 3 luglio 2006, consid. 2.1 e rif. giurisprudenziali).
Il diritto di continuare a risiedere in Svizzera previsto dal menzionato accordo sulla libera circolazione delle persone non è riservato soltanto alle persone che dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto a rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo aver cessato la loro attività economica. A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto a rimanere in Svizzera al termine della loro attività lucrativa segnatamente i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE). Bisogna comunque precisare che ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino della CE o dell’AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d’assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale. Il cpv. 2 della medesima norma sancisce invece che i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30).
In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP prevede che i permessi per dimoranti temporanei, di dimora ordinari e i permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2.2. RI 1 è tornato in Svizzera nell'estate del 2002, chiedendo il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno per svolgere un'attività lucrativa; attività che però non è riuscito a reperire. L'11 luglio 2003 il dipartimento ha comunque deciso di rilasciargli, successivamente rinnovargli, un permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa, e questo soltanto perché sua madre aveva fornito garanzie finanziarie e di sostentamento a suo favore, allo scopo di evitare che egli cadesse nuovamente a carico dell'assistenza pubblica, come era successo durante il suo precedente soggiorno nel nostro paese (v. domanda 28 aprile 2003 dell'allora patrocinatore del ricorrente all'Ufficio stranieri di Locarno e la nota interna dipartimentale del 29 aprile 2003). Il 27 giugno 2005, l'insorgente è stato poi riconosciuto invalido al 100%, ciò che gli ha permesso di beneficiare, con effetto retroattivo dal 1°agosto 2004, di una rendita AI intera. Ritenuto però che la rendita in parola era insufficiente per potersi mantenere autonomamente, egli ha pure chiesto e ottenuto la prestazione complementare all'AI. Nonostante il 7 novembre 2005 l'autorità dipartimentale lo avesse avvertito che la richiesta avrebbe comportato la revoca del permesso, l'insorgente non ha ritirato la domanda.
2.3. Innanzitutto bisogna considerare che, non essendo stato in grado di procacciarsi un'attività lucrativa entro un termine ragionevole, RI 1 non può essere considerato quale lavoratore ai sensi dell'ALC, motivo per cui i principi relativi a questa categoria di persone non sono applicabili nel presente caso.
Occorre quindi verificare se il ricorrente possa conservare il permesso di dimora CE/AELS, rilasciatogli a suo tempo sulla base degli art. 24 Allegato I ALC e 16 OLCP, quale persona senza attività lucrativa.
A questo proposito l'insorgente sostiene che la prestazione complementare garantitagli dall'AI gli consente di disporre di sufficienti mezzi finanziari per poter continuare a risiedere in Svizzera. La stessa sarebbe inoltre di natura assicurativa, e non assistenziale, per cui il suo percepimento non potrebbe comportare la revoca del permesso ottenuto sulla base dell'ALC.
Sennonché, ai fini del presente giudizio, la qualifica giuridica attribuibile a detta prestazione è del tutto irrilevante.
Determinante è invece la circostanza che, disponendo del diritto di beneficiare di una simile rendita complementare, il ricorrente dimostra di non adempiere i requisiti finanziari minimi stabiliti dall'art. 16 cpv. 2 OLCP per le persone straniere senza attività lucrativa. Dall'inserto di causa risulta infatti che la sua rendita AI di base ammonta a fr. 538.– mensili (v. rapporto informativo 2 luglio 2007 della Polizia cantonale all'Ufficio stranieri). Importo, questo, ben al di sotto della soglia del minimo vitale che, secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, è attualmente di fr. 1'100.– per una persona sola.
Del resto, già nelle dichiarazioni di
garanzia finanziaria e di sostentamento del 28 aprile 2003 e 18 giugno 2004, RI
1 era stato avvertito delle condizioni che doveva adempiere per poter conservare
il permesso, sottoscrivendo quanto segue:
"La persona straniera dichiara di essere a conoscenza che dal momento in cui la garanzia sottoscritta venisse meno e non potrà più dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti, se dovesse chiedere prestazioni alla pubblica assistenza o sollecitare un contributo alle prestazioni complementari, il permesso di soggiorno in Svizzera potrà essere revocato (art. 23 OLCP)".
Dal canto suo, sua madre A__________, fornendo
le garanzie necessarie al sostentamento del figlio, aveva dichiarato:
"Prendo atto che un permesso di soggiorno senza l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera può essere concesso e mantenuto se la persona straniera dispone di mezzi finanziari sufficienti i quali devono corrispondere ad un importo superiore a quello che in Svizzera dà diritto a percepire le prestazioni complementari (art. 24 Allegato I e art. 16 OLCP)".
A torto quindi l'insorgente sostiene che il fatto di percepire delle prestazioni complementari dall'AI non possa comportare la perdita del permesso ottenuto sulla base degli art. 24 Allegato I ALC e 16 OLCP.
Ne discende che egli non può pretendere di conservare, sulla base dell'ALC, il permesso rilasciatogli a suo tempo.
3. 3.1. Occorre ora esaminare se il ricorrente possa ottenere il rinnovo della propria autorizzazione di soggiorno in virtù dell'art. 8 CEDU.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta la cifra 2 di tale disposizione se tale ingerenza è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Sapere quindi se un permesso di soggiorno vada rilasciato o rinnovato in base all'art. 8 CEDU, va vagliato effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se, nel caso concreto, se vi è il rischio che il ricorrente, rimanendo in Svizzera, chieda prestazioni assistenziali. È anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se egli possa tornare a vivere in Italia, ossia se in tale paese risiedono parenti o familiari con cui intrattiene strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di lui, accogliendolo presso di loro o trovando una struttura adatta alle sue necessità (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
3.2. Come rilevato in precedenza, RI 1 non dispone di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi in Svizzera e deve pertanto fare capo a una garanzia finanziaria dei propri famigliari oppure alla prestazione complementare alla sua rendita AI. In caso contrario, egli sarebbe con tutta evidenza a carico dell'assistenza pubblica.
D'altra parte però, appare dubbio che le attuali condizioni personali e di salute dell'insorgente permettano di allontanarlo dalla Svizzera, tenuto conto in particolare del legame con la madre definito come "simbiotico" dalla psichiatra presso cui egli è attualmente in cura, anche se non è dato di saperne di più in merito. Inoltre, dall'inserto di causa, non emerge se vi siano altri parenti che possano occuparsi di lui in Italia, accogliendolo o trovando una struttura adatta alle sue necessità, e se la sua separazione dalla madre possa compromettere ulteriormente il suo già fragile equilibrio psichico. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non si può in ogni caso pretendere che il ricorrente si trasferisca presso la sorella __________ (1975), dato che la medesima soffre di analoghi problemi psichici.
4. In siffatte circostanze, bisogna concludere che le prove agli atti si rivelano insufficienti per potersi pronunciare nel merito della vertenza dal profilo dell'art. 8 CEDU.
Gli atti vanno pertanto rinviati al Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare nuovamente la fattispecie, tenendo segnatamente conto, da una parte, dell'evoluzione della malattia di cui soffre RI 1 e il suo rapporto con la madre, e, dall'altra, del fatto di sapere se in Italia vi siano parenti che possano eventualmente occuparsi di lui, senza che venga compromesso il suo equilibrio psichico.
5. Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, in quanto assistito da un consulente giuridico agente a titolo professionale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 8 CEDU; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la risoluzione 2 luglio 2008 (n. 3589) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario