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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Damiano Bozzini |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 25 agosto 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 2 luglio 2008 (n. 3586) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 maggio 2008 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato; |
vista la risposta 2 settembre 2008 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ ha conseguito la licenza di condurre nell'ottobre del 1991 (cat. B), rispettivamente nel dicembre del 1996 (cat. A). Meccanico di professione e titolare di un'officina (__________SA), negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:
12 gennaio 1995
revoca di un mese per aver circolato a velocità eccessiva (95 km/h sul limite di 60 km/h) nell'abitato di __________;
6 novembre 1997
revoca di tre mesi a seguito di un eccesso di velocità (171 km/h sul limite di 120 km/h) commesso sulla tratta autostradale __________ alla guida di un motoveicolo;
17 settembre 1998
revoca di un mese e 15 giorni per aver circolato a velocità eccessiva (72 km/h sul limite di 50 km/h) nell'abitato di __________;
22 novembre 2002
ammonimento per aver effettuato due manovre di sorpasso in moto spostandosi a sinistra della linea di sicurezza;
18 settembre 2003
revoca di un mese subordinata all'obbligo di frequentare un corso di educazione stradale per aver circolato a velocità eccessiva nell'abitato di __________ incorrendo in un incidente e, cinque mesi dopo, aver viaggiato in autostrada alla velocità di 144 km/h in luogo dei 100 prescritti;
28 aprile 2005
revoca di sette mesi per aver nuovamente circolato a velocità eccessiva (160 km/h sul limite di 120 km/h) in autostrada;
9 settembre 2005
revoca di ulteriori 8 mesi e mezzo, in aggiunta a quella pronunciata il 28 aprile 2005, per aver guidato nonostante la misura amministrativa in atto; licenza restituita il 16 settembre 2006.
B. Il 10 agosto 2007, verso le ore 15.50, RI 1 stava viaggiando a forte velocità in territorio di __________, allorquando è stato fermato da una pattuglia della Polizia cantonale di __________ che l'ha invitato a comportarsi correttamente. Incurante dell'ammonimento, il conducente del motoveicolo targato __________ è ripartito perseverando nella sua condotta trasgressiva, cosicché gli agenti lo hanno posto in contravvenzione per aver ripetutamente circolato nell'abitato a velocità eccessiva e pericolosa, nonché per aver provocato rumore evitabile usando il motore in modo irrazionale. L'interessato non ha presentato osservazioni al rapporto di contravvenzione, né ha impugnato la risoluzione 28 settembre 2007 con la quale la Sezione della circolazione gli ha inflitto per l'accaduto una multa di fr. 400.- richiamandosi agli art. 32 cpv. 1, 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01).
C. RI 1 non ha reagito nemmeno alla lettera con la quale la Sezione della circolazione lo ha avvisato della possibile adozione di una misura amministrativa, invitandolo a prendere posizione in merito. Atteso invano un riscontro, il 6 maggio 2008 la stessa autorità gli ha quindi revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio del 2010 e subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a, 16c cpv. 2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio 2 luglio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Il Governo ha ricordato innanzi tutto che secondo la giurisprudenza federale l'autorità amministrativa è di principio vincolata sia all'accertamento delle circostanze contenuto in una decisione penale, sia alla qualifica giuridica operata in quella sede se il giudice penale conosce la fattispecie meglio di quello amministrativo. Posta questa premessa, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che l'insorgente avesse effettivamente commesso un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, tale da imporre ex lege una revoca della patente a tempo indeterminato della durata minima di 2 anni a causa dei precedenti iscritti al casellario della circolazione (art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr).
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, una congrua riduzione della sanzione applicata, così come la soppressione dell'onere di superare un esame psico-tecnico.
Il ricorrente ripropone essenzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo che l'autorità amministrativa doveva attenersi alle conclusioni penali. Visto che in conseguenza dell'accaduto gli è stata irrogata una multa per violazione dell'art. 90 cifra 1 LCStr (contravvenzione semplice alle norme della circolazione), l'autorità amministrativa non poteva imputargli un'infrazione grave giusta l'art. 16c LCStr e revocargli la licenza di condurre a tempo indeterminato. I fatti addebitatigli non si sarebbero peraltro svolti come descritto in modo impreciso nel rapporto di contravvenzione e nella susseguente risoluzione di multa. Non si sarebbe spostato in abitato a velocità inadeguata e pericolosa provocando rumore evitabile, ma avrebbe semplicemente effettuato una breve corsa per fare benzina e provare il motoveicolo di un cliente dotato di uno scarico non omologato. L'insorgente sollecita a riguardo un confronto in contraddittorio con gli agenti denuncianti per chiarire esattamente i contenuti delle loro accuse.
RI 1 rimprovera poi alla Sezione della circolazione di aver emanato una decisione carente nella motivazione e lesiva dei criteri di commisurazione della revoca sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, segnatamente laddove omette di considerare quanto realmente accaduto il 10 agosto 2007 e la sua necessità professionale di condurre veicoli a motore quale titolare di un garage.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente, insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per la decisione che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm). Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso non occorre in particolare sentire gli agenti di polizia che il 10 agosto 2007 hanno constatato le infrazioni addebitate all'insorgente.
2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).
Il 22 gennaio 2005 RI 1 ha circolato per l'ennesima volta a velocità eccessiva (superando di ben 40 km/h il limite prescritto) e il 17 giugno seguente ha guidato nonostante la revoca inflittagli. A distanza di neppure un anno dalla restituzione della patente è poi incorso nelle infrazioni oggetto dell'odierno contendere. Tutti questi avvenimenti vanno quindi esaminati alla luce del nuovo diritto e del sistema a cascata che esso ha istituito, tenendo presente che anche i reati commessi prima del 2005 vanno presi in considerazione (concorrono alla reputazione del ricorrente giusta l'art. 16 cpv. 3 LCStr) e che il gravame verte a ben guardare su una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza (vedi consid. 6.1. in fine). In un simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 LPamm).
3. 3.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., che non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti detto, l'autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, ad art. 26 n. 2a).
3.2. Nell'evenienza concreta, anche se non ha affrontato tutte le censure sollevate dall'insorgente, la querelata decisione ha comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti significativi esposti nel gravame. La motivazione esposta è inoltre sufficiente per comprendere le ragioni della reiezione dell'impugnativa e soprattutto del mancato esame di talune censure sollevate dall'insorgente, dovuto al fatto che in presenza di conclusioni penali vincolanti l'autorità amministrativa deve semplicemente prenderne atto e non è tenuta ad approfondire tematiche insuscettibili di influire sul provvedimento che è chiamata ad adottare (vedi consid. 4 che segue).
La motivazione succinta con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il gravame sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che il soccombente ha impugnato la sentenza in modo congruo e completo con il ricorso all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso i motivi e di non aver subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa.
4. 4.1. Il Tribunale federale ha ripetutamente affermato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Tale principio vale anche nel caso in cui il giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario - segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto allestito da un agente di polizia - qualora l'interessato sapeva, o vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo ad una procedura di revoca della licenza e ciò nonostante non ha fatto valere i diritti garantiti alla difesa nell'ambito della procedura penale, o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, tutti i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 22 gennaio 2003, inc. n. 6A.82/2002, consid. 2.1.; DTF 121 II 214 consid. 3a).
4.2. Ecco perché non è necessario procedere all'audizione degli agenti che il 10 agosto 2007 hanno constatato le infrazioni addebitate all'insorgente. Se questi riteneva che la sanzione penale inflittagli a seguito della denuncia dei poliziotti fosse stata emanata sulla base di presupposti fattuali inesatti o incompleti avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nella risoluzione di multa e adire la Pretura penale, ove avrebbe potuto sottoporle tutte le prove a discolpa che riteneva necessarie. L'insorgente è invece rimasto passivo. Ha lasciato crescere in giudicato la decisione penale, pur sapendo - siccome non nuovo a esperienze del genere - che la condanna avrebbe comportato inevitabilmente l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi delle infrazioni al fine di eludere la misura amministrativa che s'impone.
5. 5.1. Contrariamente a quanto suppone il ricorrente, nella procedura amministrativa di revoca della patente l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (UGC) poteva scostarsi dalle valutazioni giuridiche esperite nell'ambito contravvenzionale. La giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata alla qualifica giuridica effettuata in sede penale solo quando questa dipende in maniera determinante dall'apprezzamento di fatti che il giudice penale conosce meglio dell'autorità amministrativa per aver esperito un pubblico dibattimento, nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 49 B VIII c).
5.2. RI 1 censura le deduzioni dell'UGC,
rimproverandogli di avergli revocato la licenza di condurre per un'infrazione
grave secondo l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, dopo che l'aveva punito
soltanto per una contravvenzione alle norme della circolazione in base all'art.
90 cifra 1 LCStr. A suo dire, l'UGC avrebbe dovuto attenersi alla precedente
valutazione, essendo vincolato alle risultanze della procedura penale. La tesi
difensiva non può essere accreditata.
L'UGC ha statuito quale autorità penale esclusivamente in base agli atti. Esso
si è fondato in particolare sul rapporto di contravvenzione 15 agosto 2007 della
Polizia stradale di __________, contro il quale l'interessato non ha sollevato
contestazioni di sorta. La qualifica giuridica degli accadimenti denunciati non
è quindi dipesa da conoscenze specifiche acquisite durante il procedimento
contravvenzionale, ma dal solo esame della documentazione allestita dagli
agenti che hanno constatato le infrazioni commesse. In sede amministrativa
l'UGC poteva quindi senz'altro ravvisare a carico del ricorrente un'infrazione
grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, pur avendogli imputato in ambito
penale una contravvenzione semplice giusta l'art. 90 cifra 1 LCStr.
Ci si può invero chiedere se elementari
considerazioni di coerenza e l'interesse ad evitare decisioni contraddittorie
non impongano all'istanza che statuisce dapprima come autorità penale ed in
seguito come autorità amministrativa di attenersi in sede amministrativa alla
qualifica giuridica precedentemente attribuita ad una determinata fattispecie
in sede penale. A mente di questo Tribunale, il principio di legalità deve
prevalere sull'interesse dell'amministrato all'adozione di decisioni coerenti e
prive di contraddizioni. Ove ritenga erronea la qualifica giuridica della fattispecie
operata in sede di giudizio penale, nulla vieta dunque all'UGC di apportarvi le
necessarie correzioni in sede di decisione sulle conseguenze amministrative
dell'infrazione. L'interesse dell'amministrato ed il principio della buona fede
non giustificano una reiterazione dell'errore (STA 52.2007.397 del 18 marzo
2008).
6. Resta da esaminare se RI 1 ha effettivamente compromesso in maniera grave la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. La risposta al quesito permetterà poi di verificare se la revoca irrogatagli è stata commisurata correttamente.
6.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari (LMD) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi (art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 pag. 407).
6.2. Nel loro rapporto indirizzato alla competente autorità penale gli agenti della Polizia stradale di __________ hanno così descritto quanto accaduto il pomeriggio del 10 agosto 2007 in territorio di __________:
"Nelle circostanze indicate si aveva modo di notare giungere un motoveicolo a forte velocità nella nostra direzione di marcia su Via __________ a __________. Si provvedeva al fermo constatando che alla guida del motoveicolo __________ targato __________ vi era il __________. Da parte nostra lo si ammoniva invitandolo a circolare in modo corretto. Pochi minuti dopo mentre si era intenti a parlare con un utente, il __________ ritornava e sempre su Via __________ effettuava una partenza con uso irrazionale del motore e circolando a velocità eccessiva e pericolosa destando incredulità nelle persone presenti. Facciamo rilevare che il modo di circolare spericolato del succitato, specialmente in abitato, è già stato ripetutamente segnalato da varie persone della zona."
In sede penale RI 1 è stato infine multato per aver ripetutamente circolato nell'abitato di __________ a velocità inadeguata e pericolosa (art. 32 cpv. 1 LCStr), nonché per aver effettuato una partenza usando il motore in modo irrazionale e cagionando così rumore evitabile (art. 42 cpv. 1 LCStr). Questi sono i fatti decisivi, accreditati dalla risoluzione di multa 28 settembre 2007 cresciuta in giudicato incontestata.
Trattasi di eventi oggettivamente gravi, ove solo si consideri che sono avvenuti in pieno giorno feriale all'interno di una località, sulla strada di un comparto notoriamente trafficato, contraddistinto dalla presenza di importanti centri commerciali. Guidando un potente motoveicolo nel modo dissennato partitamente descritto nel rapporto di contravvenzione 15 agosto 2007 stilato dalla Polizia cantonale, il ricorrente ha violato gravemente le norme della circolazione e si è perlomeno assunto il rischio di cagionare un serio pericolo per la sicurezza altrui. In simili evenienze, non v'è dubbio RI 1 ai sensi dell'art. 16c LCStr.
Se ne deve concludere che, tornando applicabile la predetta normativa, la revoca a tempo indeterminato senza possibilità di riesame prima del maggio 2010 tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Tale misura appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista dopo aver scontato da poco due revoche per infrazioni parimenti gravi (vedi art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr). Di fronte ad una sanzione limitata al minimo legale anche e soprattutto dal profilo del periodo di sospensione (due anni) connesso con il provvedimento di sicurezza, a nulla giova il fatto che RI 1 possa legittimamente vantare una necessità professionale di condurre veicoli a motore quale responsabile di un'officina meccanica (DTF 132 II 234, consid. 2.3.). D'altronde tale circostanza non avrebbe in ogni modo permesso di controbilanciare la sua pessima reputazione di guidatore, compromessa già solo dalle quattro revoche e dall'ammonimento pronunciati prima del 2005 per reati tutt'altro che trascurabili (art. 16 cpv. 3 LCStr).
A quest'ultimo proposito mette conto di osservare che il registro delle misure amministrative concernente l'insorgente è talmente carico di iscrizioni, che quand'anche l'ultima infrazione commessa non fosse stata grave l'autorità amministrativa avrebbe comunque dovuto prendere in considerazione l'adozione di un provvedimento di sicurezza basato sull'art. 16d cpv. 1 lett. c LCStr (cfr. STF 1C_189/2008 dell'8 luglio 2008).
Quanto alle condizioni poste per la riammissione, esse sono consone alle esigenze di cui all'art. 17 cpv. 3 LCStr. Norma, quest'ultima, che nell'ambito di una revoca di sicurezza come quella di cui trattasi impone che al momento del riesame l'interessato sia in grado di comprovare la sua ritrovata idoneità alla guida. Donde l'ineluttabile necessità di superare un esame psicotecnico, in modo da poter dimostrare che i motivi di inidoneità caratteriale per i quali è stata applicata la revoca di sicurezza sono venuti meno.
7. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione dipartimentale che esso ha tutelato.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli artt. 16, 16c, 17, 32, 42, 90 LCStr, 4, 33 ONC; 33 OAC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
patr. da:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario