Incarto n.
52.2008.371

 

Lugano

7 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 3 ottobre 2008 di

 

 

 

RI 1

RI 2

tutti patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 settembre 2008 del Consiglio di Stato (n. __________) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 23 giugno 2008 con cui il municipio di Bioggio ha confermato le quantità edificatorie risultanti dal registro degli indici relative alla part. __________;

 

 

viste le risposte:

-    17 ottobre 2008 del municipio di Bioggio;

-    21 ottobre 2008 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   I ricorrenti RI 1 e RI 2 sono comproprietari di un terreno (part. __________) di 1'728 mq, situato a Bioggio nella zona residenziale R3, per la quale fanno stato un indice di occupazione del 40% ed un indice di sfruttamento di 0.7 (art. 51 norme di attuazione del piano regolatore; NAPR).

A registro fondiario il fondo è intavolato come segue:

a. prato                       mq 734

b. riale                        mq   18

c. strada                     mq 791

D abitazione               mq 121

E autorimessa           mq   64

 

Dal registro degli indici risultano invece le seguenti quantità edificatorie:

 

superficie

superficie

non computabile

superficie

edificata max

superficie

utile lorda

 

superficie

edificabile

utilizzabile

superficie

utile lorda

utilizzabile

1'728

531

478.80

837.90

293.80

717.90

 

Il 13 maggio 2008, i ricorrenti hanno chiesto all'autorità comunale di indicare loro le quantità edificatorie disponibili sul fondo in questione. Il 21 maggio l'ufficio tecnico si è limitato a fornire loro i dati del registro degli indici.

Il 18 giugno 2008, RI 1 e RI 2 hanno quindi chiesto al municipio di stabilire le quantità edificatorie mediante decisione formale, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Con risoluzione 24 giugno 2008 l'esecutivo comunale si è a sua volta limitato a confermare le risultanze del registro degli indici, senza fornire alcuna spiegazione sui motivi che le giustificano.

 

 

                                  B.   Con giudizio 17 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da RI 1 e da RI 2 contro la predetta determinazione.

Dopo aver rilevato che il registro degli indici ha solo valore indicativo e non esplica effetti giuridici vincolanti, il Governo ha in sostanza ritenuto che la determinazione del municipio non avesse carattere di decisione. Impugnabili sarebbero solo le decisioni con cui il municipio rilascia o nega la licenza edilizia sulla base di un determinato calcolo degli indici.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano rinviati all'istanza inferiore affinché si pronunci nel merito.

I ricorrenti sostengono di avere un interesse tutelabile all'accertamento pregiudiziale delle quantità edificatorie disponibili sul loro fondo. Nel merito, ribadiscono invece le contestazioni sollevate senza successo in prima istanza con riferimento all'esclusione della superficie della strada d'accesso al loro fondo dal computo della superficie edificabile.

 

 

                                  D.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio che non formulano particolari osservazioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 41 LPamm, chi giustifica un interesse legittimo può chiedere all'autorità competente per materia a decidere in prima istanza di accertare l’esistenza, l’inesistenza o l'esten-sione di un diritto o di un obbligo.

La procedura d'accertamento conferisce all'amministrato il diritto di ottenere dall'autorità un'informazione vincolante sull'esistenza, l'inesistenza, l'estensione di un diritto o di un obbligo, in particolare quando sussistano dubbi sull'applicabilità nei suoi confronti di un atto normativo o sulla validità di un atto amministrativo che lo concerne. L'azione di accertamento non può invece avere per oggetto la constatazione di fatti (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Agno 1997, ad art. 41 n. 1).

 

2.2. In ambito edilizio, l'azione di accertamento è essenzialmente regolata dall'art. 15 LE, che quale lex specialis per rapporto all'art. 41 LPamm, permette ai proprietari di fondi di chiedere all'autorità di accertare, prima della progettazione di dettaglio, le condizioni generali di edificazione.

Lo scopo della licenza preliminare è essenzialmente quello di permettere l'elaborazione di progetti conformi al diritto applicabile, chiarendo preliminarmente, con effetto vincolante per l'autorità ed eventualmente anche per i vicini, determinate questioni suscettibili di dar luogo a contestazioni (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 15 LE, n. 883).

Alla domanda di licenza preliminare, dispone l'art. 15 cpv. 2 LE, è applicabile la procedura ordinaria, salvo il caso in cui l'istante vi abbia rinunciato. In tale evenienza, la licenza preliminare ha solo valore d'informazione, senza effetti giuridici particolari.

A differenza di quanto prevedeva l'art. 51 cpv. 3 LE 1973 (BU 1974, 66), che ne escludeva l'impugnabilità, contro le decisioni del municipio statuenti su domande di licenza preliminare è di principio dato ricorso secondo l'art. 21 LE. Impugnabili sono tuttavia soltanto le decisioni adottate dal municipio secondo la procedura ordinaria. Il ricorso è invece improponibile nei casi in cui la presa di posizione dell'autorità comunale ha unicamente valore di semplice informazione, sprovvista di effetti giuridici particolari, perché il richiedente ha rinunciato all'esperimento della procedura ordinaria.

 

 

                                   3.   Dopo aver preso atto dell'informazione dell'ufficio tecnico di cui si è detto in narrativa, nel caso concreto, i ricorrenti hanno chiesto al municipio di ritrasmettere loro una decisione formale, munita delle vie di diritto.

Stando a quanto si può dedurre dagli atti, gli insorgenti intendevano in sostanza chiarire le ragioni dell'esclusione della superficie di 531 mq dal computo della superficie edificabile. Sebbene patrocinati da un legale, gli istanti non hanno tuttavia impostato la richiesta come domanda di licenza preliminare secondo l'art. 15 LE. Non avendola impostata come tale, se ne deve dedurre che abbiano implicitamente rinunciato all'esperimento della procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione (art. 4 seg. LE); procedura, che avrebbe permesso loro di ottenere un accertamento vincolante, opponibile non soltanto all'autorità, ma anche ai vicini e ad eventuali ulteriori interessati in caso di successiva edificazione del fondo.

A norma dell'art. 15 cpv. 2 LE, la risposta fornita dal municipio alla loro richiesta ha di conseguenza soltanto valore di informazione, priva di effetti giuridici particolari e quindi non impugnabile. Immune da violazioni del diritto, seppur per motivi diversi, è pertanto anche la conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio di Stato.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il  ricorso è respinto.

La tassa di giustizia è a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 15, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 41, 60, 61 LPamm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 900.- è a carico dei ricorrenti.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria