Incarto n.
52.2008.386

 

Lugano

18 dicembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Matteo Cassina, Damiano Bozzini

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 20 ottobre 2008 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato dall'  PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 30 settembre 2008 (n. 5043) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 agosto 2008 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio CE/AELS;

 

 

viste le risposte:

-    28 ottobre 2008 del Dipartimento delle istituzioni,

-      5 novembre 2008 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Il cittadino portoghese RI 1 (1972) è entrato in Svizzera il 28 novembre 1988 per vivere con i genitori ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Il 17 ottobre 1990, egli ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio, trasformata nel 2002 in un permesso CE/AELS a seguito dell'entrata in vigore dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 15 Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC). Il prossimo termine di controllo è fissato per il 17 ottobre 2012.

L'interessato è attualmente tossicodipendente e invalido.

 

b. Il 2 luglio 1994 il ricorrente si è sposato a Varna (Repubblica di Bulgaria) con la cittadina bulgara __________ (1969), la quale ha in seguito ottenuto un permesso di dimora per poter vivere con il marito in Svizzera. Dalla loro unione, il 12 settembre 1998 è nato __________. Madre e figlio sono al beneficio di un permesso di domicilio. Dall'estate 2003, i coniugi __________ vivono separati di fatto.

 

c. Durante il suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha interessato a diverse riprese le autorità giudiziarie penali, subendo una dozzina di condanne. Dal profilo amministrativo, egli è stato ammonito quattro volte dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni (16.4.96, 12.8.98, 26.4.05 e 12.3.07), con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti. Dal canto suo, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato (30.4.98).

Il 10 settembre 2007, è stato incarcerato. Il 24 gennaio 2008 egli è stato nuovamente condannato, questa volta, a una pena detentiva di 14 mesi da scontare.

 

 

                                  B.   Il 14 agosto 2008, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di domicilio a RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio svizzero al momento della sua scarcerazione prevista per l'8 dicembre 2008.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 63 e 66 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e 79 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

 

 

                                  C.   Con giudizio 30 settembre 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso di domicilio CE/AELS dell'interessato in virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. In via del tutto subordinata, postula il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.

Il ricorrente sostiene che i reati per cui è stato condannato non sono di una gravità tale da imporre la revoca del permesso di domicilio. In ogni caso, egli soggiunge, la decisione impugnata sarebbe contraria al principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe conto del suo lungo soggiorno in Svizzera e del fatto che il suo allontanamento pregiudicherà il legame affettivo con suo figlio. Anche in questa sede chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale giusta l'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).

 

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale come prevede l'art. 83 lett. c n. 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

 

1.3. La presente vertenza non concerne tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso. In questo ambito, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che il provvedimento è impugnabile mediante rimedio ordinario perlomeno nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti giuridici (STF 2C_37/2007 del 21 giugno 2007, consid. 1.1.; 2C_21/2007 del 16 aprile 2007, consid. 1.2.).

Ora, ritenuto che RI 1 è al beneficio di un permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato per il 17 ottobre 2012 e che contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, ne discende che la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

 

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non occorre infatti procedere all'audizione del ricorrente. Giova in questo senso ricordare che il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), garantisce la partecipazione ad una procedura amministrativa o giudiziaria alle persone direttamente coinvolte. Non comporta invece l'obbligo per l'autorità di ascoltare oralmente le parti, in quanto è sufficiente che possano far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b, 117 Ib consid. 4b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 483 e 494).

 

 

                                   2.   2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto, in quanto cittadino portoghese e titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi, in linea di principio, del menzionato accordo bilaterale.

Ora, l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non occorre stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. In altre parole, la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 176 consid. 4.3.1). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

 

2.2. La legge federale sugli stranieri (LStr) si applica ai cittadini comunitari soltanto se l’ALC non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ora, l'Accordo in parola non contiene disposizioni relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato, in virtù dell’art. 34 LStr e degli art. 60 a 63 OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che il permesso di domicilio CE/AELS è disciplinato dall’art. 63 LStr. Secondo quest'ultima disposizione, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui ricorrente, può essere revocato unicamente per i motivi previsti all’art. 62 lett. b LStr (straniero condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'art. 61 o 64 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, CP; RS 311.0) e all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr (straniero che ha violato gravemente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera). L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a); in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b); se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità o un atto terroristico oppure fomenta l’odio contro parti della popolazione (c). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici.

Considerate la lunga durata del loro soggiorno e le loro più strette relazioni che intrattengono con il nostro paese, le condizioni per revocare il permesso di domicilio a uno straniero residente in Svizzera da almeno 15 anni sono quindi più restrittive rispetto a quelle per procedere alla revoca di un permesso di dimora (v. messaggio 8 marzo 2002 del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri: FF 2002 3425 ad art. 62 LStr).

 

2.3. Da quanto precede, ci si può pertanto chiedere se l'ALC, nella misura in cui è applicabile nella presente fattispecie, sia più favorevole al ricorrente rispetto alla LStr.

Il quesito può comunque rimanere aperto. Infatti, come si vedrà nel successivo considerando, il provvedimento di revoca adottato dall'autorità di prime cure non si giustifica in ogni caso né dal profilo del diritto interno né nell'ottica del menzionato trattato bilaterale.

 

 

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 è stato oggetto di diverse condanne penali:

 

DA 27.2.95                                     10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo

                                                      di prova di 1 anno, per violazione (1993-6.1994) alla legge fe-

                                                      derale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze

                                                      psicotrope (LStup; RS 812.121);

 

DA 12.2.96                                     multa di fr. 800.–, per violazione alla LStup (9.1994-4.1995) e

                                                      furto di poca entità (8.11.95);

 

DA 31.5.96                                    multa di fr. 200.– per furto di poca entità (19.1.96 e 20.2.96) e

                                                      violazione alla LStup (5.95/2.96 e 3.3.96);

 

18.9.97                                          ammonimento formale da parte del Procuratore pubblico;

 

DA 15.6.98                                    multa di fr. 500.– per infrazione alla LStup (6.3.98) e contrav-

                                                      venzione alla LStup (3.97-3.98);

 

DA 18.12.00                                  20 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo

                                                      di prova di 1 anno, e multa di fr. 300.–, per circolazione mal-

                                                      grado la revoca della licenza di condurre (7.10.00);

 

DA 12.5.03                                    multa di fr. 100.– per infrazione e contravvenzione alla LStup

                                                      (2./3.03);

 

DA 8.3.04                                      multa di fr. 100.– per furto di poca entità (28.1.04);

 

DA 14.3.05                                    multa di fr. 200.– e risarcimento per ripetuta contravvenzione

                                                      (dal 14.11.04 al 23.1.05) alla legge federale del 4 ottobre 1985

                                                      sul trasporto pubblico (LTP; RS 742.40);

 

DA 13.3.06                                    2 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo

                                                      di prova di 1 anno, per furto di poca entità (10.2.06) e contrav-

                                                      venzione alla LStup (4.2004-1.3.05);

 

DA 27.11.06                                  20 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un pe-

                                                      riodo di prova di 3 anni, e revoca della sospensione condizio-

                                                      nale della pena del 13.3.06, per furto (27.8.06), furto di poca

                                                      entità (11.8.06) e ripetuta contravvenzione alla LTP (dal 23 al

                                                      25.4.06);

 

DA 30.4.07                                    multa di fr. 200.– per ripetuta contravvenzione alla LTP (dal

                                                      13.12.06 al 22.1.07);

 

DA 21.5.07                                    multa di fr. 500.– per furto di poca entità (2.4.07 e 18.4.07);

 

24.1.08 Corte assise correzionali pena detentiva di 14 mesi per aggressione (10.9.07), infrazio-

                                                      ne alla LStup (10.9.07), ripetuto furto, in parte di lieve entità

                                                      (9.11.06, 11.8.07), contravvenzione alla LStup (24.1.05-

                                                      10.9.07), ripetuta contravvenzione alla LTP (3.11.06-30.8.07),

                                                      minaccia (20 e 23.1.07), violazione di domicilio, ripetuta (tra il

                                                      14 e il 22.11.06), ripetuto conseguimento fraudolento di una

                                                      falsa attestazione (18.7.05 e 12.4.06), ripetuta guida nono-

                                                      stante la revoca (8.05-25.5.06);

 

                                                      27.6.08 GIAP                                2 e 5 giorni di detenzione quale conversione delle multe inflitte,

                                                                                                           rispettivamente, il 30.4.07 e 21.5.07, e 22 giorni di detenzione

                                                                                                           quale commutazione delle multe inflittegli dall'Ufficio giuridico

                                                                                                           della circolazione.

 

3.2. Esaminando i precedenti penali dell'insorgente, risulta che 7 delle 13 condanne da egli subìte sull'arco di 14 anni riguardano la violazione alla legge federale sugli stupefacenti. Ora, i reati commessi in tale ambito non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. Come ha già avuto modo di considerare il Tribunale federale, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1).

Va anche osservato che il ricorrente era sposato quando ha iniziato a delinquere. Ciò non è comunque bastato a farlo desistere dall'infrangere per una dozzina di volte la legge, quindi anche dopo la nascita di suo figlio, ben sapendo a quali rischi si esponeva con il suo comportamento. Nemmeno il quarto ammonimento emanato nei suoi confronti il 12 marzo 2007 è stato efficace. Egli ha continuato con il suo modus vivendi. Eloquente è pure il fatto che ha commesso un furto il giorno stesso in cui era stato sentito dalla polizia per un altro reato (v. sentenza 24 gennaio 2008 della Corte delle assise correzionali di Locarno, pag. 8). Il fatto che egli sostenga di avere commesso tali reati "per non sprofondare nella povertà", non permette certo di giustificare tale suo comportamento.

Il 13 febbraio 2008, egli è poi stato oggetto di un procedimento disciplinare per trasgressioni pesanti alle norme di condotta all'interno del carcere e collocato per 5 giorni in isolamento cellulare di rigore. Inoltre, una sua recente richiesta di essere liberato condizionalmente è stata respinta con decisione 27 giugno 2008 dal Giudice dell'applicazione della pena (GIAP), l'interessato essendo plurirecidivo (v. consid. D e 6).

 

3.3. Tutto questo, tuttavia, non permette ancora di procedere alla revoca del permesso di domicilio al ricorrente.

Innanzitutto, dal profilo durata della pena detentiva (art. 62 lett. b LStr), va rilevato che le condanne a suo carico sono tutto sommato ancora contenute e non superano nel complesso il limite di due anni, considerato dalla giurisprudenza federale quale limite, di regola, per revocare un permesso di domicilio (DTF 125 II 521, 120 Ib 6, consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 311 e 321). Benché sia stato sviluppato dalla prassi nell'ambito dell'art. 10 cpv. 1 lett. a dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 per procedere all'espulsione di uno straniero (LDDS; CS I 117), tale prassi è stata ripresa dalla nuova legge federale sugli stranieri per l'interpretazione dell’art. 62 lett. b (cfr. precitato FF 2002 3425 ad art. 62 LStr). Tenuto pertanto conto di tale principio, ne discende che i requisiti per revocare il permesso di domicilio all'insorgente sulla base della menzionata disposizione non sono adempiuti nella presente fattispecie.

Esaminando la causa dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr e 5 Allegato I ALC), bisogna considerare che le condanne a carico di RI 1 non permettono ancora di ritenere che egli rappresenti attualmente una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, tale da giustificare il provvedimento litigioso. Per quanto riguarda i suoi reati in materia di droga, bisogna infatti tenere conto che l'insorgente non ha mai messo in pericolo la salute di terze persone e non ha agito per mestiere, limitandosi essenzialmente al consumo di stupefacenti. Prova ne è che, nonostante la recidiva, le pene pronunciate nei suoi confronti sono state assai miti, essendo i reati da lui commessi strettamente legati ai suoi problemi di tossicodipendenza. Nemmeno gli altri reati per cui è stato condannato a una pena privativa di libertà (relativi all'integrità personale, al patrimonio, alla libertà personale, al trasporto pubblico, alla circolazione stradale) denotano una particolare pericolosità sociale del ricorrente. Riprovevole, e particolarmente preoccupante per quella che potrebbe essere l'evoluzione futura della situazione, risulta comunque l'episodio in cui egli ha preso parte insieme ad altre due persone all'aggressione di una persona anziana, spintonandola nonché colpendola ripetutamente al corpo e procurandogli una ferita alla fronte e un graffio al braccio sinistro. D'altra parte bisogna però considerare che la pena a 14 mesi per la quale è stato condannato in questa occasione, oltre ad essere tutto sommato ancora contenuta, teneva conto pure altri reati tra quelli menzionati in precedenza al consid. 3.1.

 

3.4. Visto quanto precede, bisogna pertanto concludere che, seppur per poco, il ricorrente non adempie ancora i requisiti che legittimano un provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio per motivi di ordine e sicurezza pubblici sia ai sensi del diritto interno (art. 63 cpv. 1 lettera b LStr ) che del precitato accordo bilaterale (art. 5 Allegato I ALC). Tale conclusione potrebbe però ben presto venir sovvertita, qualora anche in avvenire l'insorgente non dovesse radicalmente mutare il proprio comportamento.

 

 

                                   4.   4.1. In simili circostanze, si giustifica di annullare la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela.

                                         4.2. Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

Con l'assegnazione delle ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata sia davanti al Consiglio di Stato che in questa sede diviene priva di oggetto.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; nonché gli art. 2, 62, 63, 96 LStr; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 e 65 LPamm e la Lag;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

                                      1.1.   la risoluzione 30 settembre 2008 (n. 5043) del Consiglio di Stato;

                                                   1.2.   la decisione 14 agosto 2008 (revoca COM 23) della Sezione dei permessi e l'immigrazione.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.

 

 

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

 

 

                                   4.   La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata sia davanti al Consiglio di Stato che in questa sede diviene priva di oggetto.

 

 

 

                                   5.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   6.   Intimazione a:

 

   

    ;

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario