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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sull'istanza 26 novembre 2008 del
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'8
marzo 2004 CO 1, allora domiciliato a __________, è stato sorpreso a depositare
in maniera abusiva una decina di classatori, elementi di contenitori in plastica,
nonché dei campioni di linoleum, parchetto e moquette in un cassettone per rifiuti
domestici situato presso il centro di raccolta rifiuti di via __________ a __________;
che il giorno seguente il municipio di __________ gli ha quindi notificato il
relativo rapporto di contravvenzione, in merito al quale CO 1 non ha presentato
alcuna osservazione;
che con decisione 28 aprile 2008 l'esecutivo comunale ha risolto di infliggergli
una multa di fr. 700.- per violazione dell'art. 2 regolamento comunale per il
servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti
vegetali del 1° luglio 1992, che fa divieto alle persone non residenti o non
attive nel comune di depositare rifiuti domestici sul suo comprensorio;
che tale pronuncia è cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata dal
suo destinatario;
che il 27 luglio 2005 il comune di __________ ha promosso una procedura esecutiva
nei confronti di CO 1 per l'incasso del suddetto importo;
che la stessa si è conclusa il 16 marzo 2006 con l'emanazione da parte
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ di un attestato di carenza
beni per un importo di fr. 1'031,50;
che, richiamato l'art. 150 legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL
2.1.1.2), il 25 novembre 2008 il municipio di __________ si è rivolto al
Tribunale cantonale amministrativo per chiedere la commutazione della predetta
multa in pena detentiva, riservato l'eventuale pagamento di tale importo previa
diffida di 10 giorni;
che chiamato ad esprimersi su detta istanza, CO 1 non ha formulato osservazioni
in proposito;
che mediante lettera raccomandata del 21 gennaio 2009, il giudice delegato all'istruzione
della causa ha diffidato CO 1 a voler pagare entro 10 giorni al comune di __________
l'importo di fr. 1'031,50 a titolo di multa, interessi di ritardo e spese di
esecuzione;
che tale invio non è stato ritirato dal CO 1, il quale non ha pertanto dato seguito alla diffida di pagamento entro il termine assegnatogli;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad evadere l'istanza del
municipio di __________ è data, essendo la multa di cui è stata chiesta la commutazione
cresciuta in giudicato prima del 1° gennaio 2007 (cfr. art. 150 cpv. 4 LOC e le
disposizioni transitorie della legge del 27 novembre 2006 concernente l'adeguamento
della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13
dicembre 2002; BU 2007, 21 e segg.);
che le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive (art.
150 cpv. 1 LOC), ritenuto che il municipio può concedere una proroga non
superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine
massimo di sei mesi (art. 150 cpv. 2 LOC);
che se la multa non è pagata
tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva (art. 150 cpv. 3 LOC);
che non essendo possibile l'incasso, la competente autorità giudiziaria, su
istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena
detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione
all'autorità di esecuzione (art. 150 cpv. 4 LOC);
che, nel caso di specie, risultano adempiute le condizioni per procedere alla commutazione in pena detentiva della multa di fr. 700.- a suo tempo inflitta dal municipio di __________ a CO 1 per avere abusivamente depositato dei rifiuti sul comprensorio comunale;
che in effetti quest'ultimo non ha pagato il
suddetto importo nel termine che gli era stato fissato dal municipio; inoltre i
tentativi del comune di procedere all'incasso in via esecutiva si sono rivelati
infruttuosi e, infine, nessun seguito è stato dato dall'interessato alla diffida
di pagamento inviatagli il 21 gennaio 2009 dal giudice delegato all'istruzione
del presente procedimento;
che per quanto attiene alla commisurazione della pena detentiva sostitutiva, dottrina
e giurisprudenza ammettono l'applicazione di criteri schematici di conversione
(cfr BSK Strafrecht I – Stefan
Heimgartner, ad art. 106 N. 14);
che in base alla prassi della maggior parte
dei cantoni svizzeri, tra cui anche il Ticino, si considera che per ogni 100.- franchi
di multa che non è stato pagato è inflitto un giorno di pena detentiva sostitutiva,
ritenuto comunque che gli interessi e le spese di esecuzione non possono essere
presi in considerazione;
che pertanto nel caso di specie, considerato tutto quanto precede, la multa di
fr. 700.- pronunciata il 28 aprile 2004 dal municipio di __________ nei
confronti di CO 1 deve essere commutata in 7 giorni di pena detentiva da
espiare;
che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza (art. 28 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 LPamm; RL 3.1.1.3).
Per questi motivi,
visti gli art. 150 LOC; 3, 28, LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza la multa di fr. 700.-
pronunciata il 28 aprile 2004 dal municipio di __________ nei confronti di CO 1
è commutata in 7 giorni di pena detentiva da espiare.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico di
CO 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 78 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
; ; . |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario