Incarto n.
52.2008.433

 

Lugano

17 febbraio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna e Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sull'istanza 26 novembre 2008 del

 

 

 

RI 1

 

 

tendente ad ottenere la commutazione in pena detentiva della multa di fr. 700.- inflitta con decisione 28 aprile 2004 a CO 1, __________, per violazione dell'art. 2 del regolamento comunale per il servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti vegetali del 1° luglio 1992;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che l'8 marzo 2004 CO 1, allora domiciliato a __________, è stato sorpreso a depositare in maniera abusiva una decina di classatori, elementi di contenitori in plastica, nonché dei campioni di linoleum, parchetto e moquette in un cassettone per rifiuti domestici situato presso il centro di raccolta rifiuti di via __________ a __________;
che il giorno seguente il municipio di __________ gli ha quindi notificato il relativo rapporto di contravvenzione, in merito al quale CO 1 non ha presentato alcuna osservazione;

che con decisione 28 aprile 2008 l'esecutivo comunale ha risolto di infliggergli una multa di fr. 700.- per violazione dell'art. 2 regolamento comunale per il servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti vegetali del 1° luglio 1992, che fa divieto alle persone non residenti o non attive nel comune di depositare rifiuti domestici sul suo comprensorio;

che tale pronuncia è cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata dal suo destinatario;

che il 27 luglio 2005 il comune di __________ ha promosso una procedura esecutiva nei confronti di CO 1 per l'incasso del suddetto importo;

che la stessa si è conclusa il 16 marzo 2006 con l'emanazione da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ di un attestato di carenza beni per un importo di fr. 1'031,50;

che, richiamato l'art. 150 legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), il 25 novembre 2008 il municipio di __________ si è rivolto al Tribunale cantonale amministrativo per chiedere la commutazione della predetta multa in pena detentiva, riservato l'eventuale pagamento di tale importo previa diffida di 10 giorni;

che chiamato ad esprimersi su detta istanza, CO 1 non ha formulato osservazioni in proposito;

che mediante lettera raccomandata del 21 gennaio 2009, il giudice delegato all'istruzione della causa ha diffidato CO 1 a voler pagare entro 10 giorni al comune di __________ l'importo di fr. 1'031,50 a titolo di multa, interessi di ritardo e spese di esecuzione;

 

 

                                         che tale invio non è stato ritirato dal CO 1, il quale non ha pertanto dato seguito alla diffida di pagamento entro il termine assegnatogli;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad evadere l'istanza del municipio di __________ è data, essendo la multa di cui è stata chiesta la commutazione cresciuta in giudicato prima del 1° gennaio 2007 (cfr. art. 150 cpv. 4 LOC e le disposizioni transitorie della legge del 27 novembre 2006 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13 dicembre 2002; BU 2007, 21 e segg.);

che le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive (art. 150 cpv. 1 LOC), ritenuto che il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi (art. 150 cpv. 2 LOC);

 

che se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva (art. 150 cpv. 3 LOC);

che non essendo possibile l'incasso, la competente autorità giudiziaria, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione (art. 150 cpv. 4 LOC);

 

che, nel caso di specie, risultano adempiute le condizioni per procedere alla commutazione in pena detentiva della multa di fr. 700.- a suo tempo inflitta dal municipio di __________ a CO 1 per avere abusivamente depositato dei rifiuti sul comprensorio comunale;

 

che in effetti quest'ultimo non ha pagato il suddetto importo nel termine che gli era stato fissato dal municipio; inoltre i tentativi del comune di procedere all'incasso in via esecutiva si sono rivelati infruttuosi e, infine, nessun seguito è stato dato dall'interessato alla diffida di pagamento inviatagli il 21 gennaio 2009 dal giudice delegato all'istruzione del presente procedimento;

che per quanto attiene alla commisurazione della pena detentiva sostitutiva, dottrina e giurisprudenza ammettono l'applicazione di criteri schematici di conversione (cfr BSK Strafrecht I – Stefan Heimgartner, ad art. 106 N. 14);

che in base alla prassi della maggior parte dei cantoni svizzeri, tra cui anche il Ticino, si considera che per ogni 100.- franchi di multa che non è stato pagato è inflitto un giorno di pena detentiva sostitutiva, ritenuto comunque che gli interessi e le spese di esecuzione non possono essere presi in considerazione;

che pertanto nel caso di specie, considerato tutto quanto precede, la multa di fr. 700.- pronunciata il 28 aprile 2004 dal municipio di __________ nei confronti di CO 1 deve essere commutata in 7 giorni di pena detentiva da espiare;

che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 LPamm; RL 3.1.1.3).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 150 LOC; 3, 28, LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta.

§.  Di conseguenza la multa di fr. 700.- pronunciata il 28 aprile 2004 dal municipio di __________ nei confronti di CO 1 è commutata in 7 giorni di pena detentiva da espiare.

 

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico di CO 1.

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 78 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

;

;

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario