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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Katia Baggi Fiala, vicencancelliera |
statuendo sul ricorso 1° dicembre 2008 del
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RI 1
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contro |
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la decisione 11 novembre 2008 del Consiglio di Stato (n. 5758) che ha accolto i ricorsi inoltrati da CO 2 e llcc avverso la decisione 7 aprile 2008 con cui il consiglio comunale ha approvato, con clausola d'urgenza, l'acquisto del fondo e il relativo stanziamento di un credito di fr. 2'550'000.-; |
viste le risposte:
- 16 dicembre 2008 del Consiglio di Stato;
- 14 gennaio 2009 di CO 2 e llcc;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Con messaggio municipale n. 01-08 del 1° aprile 2008, il municipio di __________ ha sottoposto al consiglio comunale, con procedura d'urgenza, la richiesta di autorizzazione per l'acquisto da parte del comune del fondo di proprietà __________ e lo stanziamento del relativo credito d'investimento di fr. 2'550'000.-.
b. Il 1° aprile 2008 il municipio ha riunito il presidente del legislativo ed i membri delle commissioni della gestione e delle opere pubbliche (cfr. avvisi di convocazione 20 e 25 marzo 2008) per informarli sul contenuto del messaggio municipale 01-08 e sulla decisione di convocare in tempi rapidi (con la procedura d'urgenza), con seduta 7 aprile 2008, il legislativo comunale.
c. Nella seduta straordinaria urgente 7 aprile 2008 il consiglio comunale ha accolto la clausola dell'urgenza con 15 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto ed ha così deliberato:
È autorizzato l'acquisto della particella no. di proprietà dei signori __________ e __________, meglio descritta ai considerandi del messaggio, di 4495 mq e alle condizioni descritte dal messaggio;
È concesso un credito d'investimento di fr. 2'550'000.- necessario all'acquisizione da parte del comune di __________ della particella no. di proprietà dei signori __________ e __________, già edificata ed acquistata quale bene amministrativo;
È allibrato l'importo di 2'550'000.- alla gestione d'investimenti del comune;
È concessa l'utilizzazione del credito entro il 31 dicembre 2008, pena la sua decadenza (art. 13 cpv. 2 LOC).
In applicazione dell'art. 74 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) le risoluzioni adottate sono state pubblicate agli albi comunali dall'8 aprile 2008.
B. a. Con separati ricorsi 19 aprile 2008 al Consiglio di Stato, RA 1 e litisconsorti hanno chiesto l'annullamento della decisione d'accoglimento della clausola d'urgenza e della menzionata risoluzione.
b. Con giudizio 11 novembre 2008, il Consiglio di Stato ha accolto entrambi i ricorsi, annullando entrambe le risoluzioni 7 aprile 2008 del consiglio comunale. Esso ha ritenuto che in concreto non risultassero dati gli estremi dell'urgenza ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LOC.
C. Contro il predetto giudizio governativo il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il comune ricorrente difende l'operato dei propri organi ed in particolare la validità della procedura dell'urgenza. Ribadisce l'importanza dell'acquisizione del fondo in esame, confinante con il lago ed il lido comunale e sul quale sorge una villa ottocentesca.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto loro, i ricorrenti in prima istanza propongono di respingere il gravame con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC e 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.3.1), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. h LOC, applicabile in forza del rinvio dell'art. 42 cpv. 2 LOC, l'acquisizione di beni comunali è autorizzata dal consiglio comunale. Esso autorizza le spese d'investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC). Fissa inoltre il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non viene utilizzato (art. 13 cpv. 3 LOC). Le sessioni del consiglio comunale sono convocate dal presidente, d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno (art. 51 cpv. 1 LOC). Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza della maggioranza assoluta dei membri (art. 59 cpv. 1 LOC). I messaggi indirizzati al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima della seduta (art. 56 cpv. 1 LOC). Giusta l'art. 56 cpv. 2 LOC, salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono essere venire discussi e votati se non dopo l'esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale. Secondo la giurisprudenza, la legittimità del ricorso alla clausola d'urgenza in applicazione dell'art. 56 cpv. 2 LOC deve essere valutata con criteri restrittivi, insuscettibili di deroghe di mera opportunità, ed ammessa a titolo eccezionale, allo scopo di limitare al massimo il rischio che vengano adottate decisioni prese senza una debita informazione e preparazione, cui tende la preventiva presentazione del rapporto commissionale (RDAT II-1993 n. 5 consid. 5.4. con rinvio). L'applicazione di analoghi criteri restrittivi si impone, del pari ed anzi a maggior ragione, quando il legislativo è chiamato a deliberare d'urgenza su un oggetto che non è all'ordine del giorno (ipotesi cui è da assimilare, in tal contesto, l'inserimento di una nuova trattanda nei sette giorni che precedono la seduta del legislativo) od in relazione al quale fa difetto il messaggio municipale (ipotesi cui dev'essere assimilata, sempre in questo ambito, la trasmissione del messaggio a meno di trenta giorni dalla seduta) (STA 52.2001.2 del 2 febbraio 2001).
3. La deliberazione del consiglio comunale impugnata prevedeva che il credito concesso avrebbe dovuto essere utilizzato entro il 31 dicembre 2008, pena la sua decadenza. Essendo trascorso tale termine, il ricorso, che postula la ratifica della risoluzione di stanziamento del credito in esame, va stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo di oggetto.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va stralciato da ruoli. Non si prelevano tasse di giustizia, in quanto il comune è intervenuto in lite per motivi derivanti dalla sua funzione.
Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm), poiché l'esito del ricorso era facilmente prevedibile, per non dire scontato, non potendosi ragionevolmente pensare che un'impugnativa, inoltrata il 1. dicembre 2008, sarebbe stata evasa in tempo utile, ovvero prima della fine di quello stesso mese.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 51, 56, 59, 208, 213 LOC; 18, 28, 31, 46 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria