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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 31 gennaio 2008 cui il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) ha respinto la domanda presentata il 6 novembre 2007 dall'insorgente intesa al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di architetto; |
vista la risposta 21 aprile 2008 dell'OTIA;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il
ricorrente RI 1, classe 1970, ha conseguito nel 1989 il diploma di perito
industriale capotecnico presso l'Istituto tecnico industriale statale "__________"
di __________ con specializzazione nel ramo dell'edilizia. Dal 1992 al 1993 è
stato iscritto al __________ dove però ha sostenuto un solo esame in tecnologia
dell'architettura. Nel 2006 ha frequentato un corso di aggiornamento per la progettazione
di opere di stabilizzazione di pendii naturali presso la Scuola universitaria
professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).
Dal profilo professionale, l'insorgente ha lavorato tra 1989 e il 1997 per
l'impresa di costruzioni generali __________ di Como in qualità di tecnico e in
seguito per il comune di __________ quale impiegato tecnico.
Dal 1° gennaio 1990 è iscritto nell'albo professionale dei periti tecnici della
Provincia di __________.
Il 6 novembre 2007 l'insorgente ha inoltrato all'OTIA un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di architetto nel Cantone Ticino.
B. Il 31 gennaio 2008 il Consiglio dell'OTIA ha risolto di respingere
detta richiesta, in quanto RI 1 non adempie i requisiti professionali previsti
dall'art. 5 cpv. lett. a - d della legge cantonale del 24 marzo 2004
sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA; RL 7.1.5.1),
essendo il suo diploma di perito tecnico industriale capotecnico, rilasciatogli
dal Ministero italiano della pubblica educazione, parificabile unicamente ad un
attestato federale di capacità.
C. Avverso questa decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento e postulando il rilascio
dell'autorizzazione cantonale richiesta. Afferma che la sua iscrizione a far
tempo dal 1° gennaio 1990 nell'albo professionale dei periti industriali edili
della Provincia di __________ lo autorizza allo svolgimento in Italia della
libera professione nel campo della progettazione e della direzione lavori.
Aggiunge di avere maturato a partire dal 1989 una grande esperienza nel settore
dapprima presso un'impresa di costruzioni generali ed in seguito quale tecnico
istruttore specializzato nella progettazione e conduzione di opere pubbliche
per conto del comune di __________. Ritiene dunque di poter svolgere questa
attività anche nel Cantone Ticino per effetto dell'Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità
europea, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681).
D. All'accoglimento del gravame si è opposto l'OTIA, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 25 cpv. 1
LEPIA e la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 della legge per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 [LPamm]; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
1.2. L'OTIA ha presentato il proprio allegato di risposta, allorquando il termine che gli era stato assegnato per compiere questo atto processuale era ormai scaduto da alcune settimane. Tale circostanza non permette comunque ancora di stralciare dagli atti tale scritto. Il termine fissato dal giudice per la presentazione della risposta non è infatti perentorio, ma ordinatorio. Pertanto l'omesso ossequio del medesimo non comporta, da solo, alcun pregiudizio processuale per la parte in mora. Anche in questi casi la risposta presentata in ritardo deve dunque essere acquisita agli atti. Spetta semmai all'autorità adita il compito di fissare alla parte inadempiente un termine di grazia. Scaduto sterilmente tale termine la lite prosegue e l'eventuale atto processuale prodotto tardivamente dovrà essere eliminato dal fascicolo di causa. A prescindere dal fatto che nel caso di specie all'OTIA non è stato fissato nessun termine di grazia per la presentazione del suo allegato responsivo, va comunque detto che quand'anche ciò fosse stato il caso, l'autorità giudicante avrebbe avuto il dovere di accertare d'ufficio i fatti rilevanti, secondo quanto prescritto dall'art. 18 LPamm, per potersi pronunciare sul merito della vertenza (cfr. in proposito RDAT 1990 n. 25).
2.2.1. Giusta i combinati art. 2 e 3 cpv. 1 LEPIA, in Ticino l'esercizio
delle professioni di ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di
attività dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi
speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per
esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale
autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti
requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla
legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA).
Per quanto concerne in particolare i primi, l'art. 5 cpv. 1 LEPIA stabilisce
che dispongono dei necessari requisiti professionali coloro che sono in
possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o
da una scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in
possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria
professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett.
b), gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (lett. c) e
gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e degli architetti (lett. d).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio della professione le persone abilitate in
base ad un diritto acquisito. Detta disposizione riprende in sostanza i criteri
già previsti dall'art. 8 della previgente legge sulla protezione e
sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici
progettisti del 20 marzo 1990 (LPEPIA).
2.2. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LEPIA, gli ingegneri e gli architetti provenienti
da altri cantoni o stati che intendono esercitare la professione in Ticino,
sottostanno pure alle disposizioni di questa legge. Riservati gli accordi
internazionali stipulati dalla Confederazione, per coloro che provengono da
stati esteri – soggiunge il cpv. 2 – l'esercizio di queste professioni è
subordinato alla garanzia della reciprocità e della dimostrazione del possesso
dei requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla
presente legge.
Considerato che il ricorrente è un cittadino comunitario titolare di un diploma
di studio conseguito in Italia v'è da verificare se alla fattispecie trovi
applicazione l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Tale trattato
ha quale obiettivo di conferire ai cittadini degli stati membri della Comunità
europea e della Confederazione Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e
di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale
lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio della parti
contraenti (art. 1 lett. a ALC). L'art. 9 ALC stabilisce che, conformemente
all'Allegato III ALC, le parti contraenti adottano le misure necessarie per
agevolare ai cittadini degli stati membri della Comunità europea e della
Confederazione Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e al loro
esercizio, nonché la prestazione di servizi. L'Allegato III ALC tratta del
reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e
altri titoli). Esso obbliga le parti contraenti ad applicare tra di loro, in
quest'ultimo ambito, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella
sezione A del medesimo allegato.
Tali principi trovano comunque applicazione unicamente laddove si è in presenza
di un'attività lavorativa soggetta a regolamentazione nello stato ospitante. Le
professioni non regolamentate possono invece essere liberamente esercitate. Per
quest'ultime un riconoscimento in base all'ALC è superfluo. Se una determinata
professione non è regolamentata nello stato ospitante, non è dunque necessario
procedere ad un esame dell'equivalenza dei diplomi, potendo la stessa essere
esercitata già sulla base di un'autorizzazione di lavoro (Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung
beruflicher Qualifikationen, in: Bilaterale Verträge Schweiz – EU, Zurigo 2002,
pag. 386 e seg.).
3.3.1 Atteso che, come appena illustrato (consid. 2.1.), nel Cantone
Ticino quella di architetto è un' attività professionale indubbiamente regolamentata
(cfr. in proposito anche la lista elaborata dall'Ufficio federale della
formazione professionale e della tecnologia [UFFT] consultabile sul sito www.bbt.admin.ch), per il riconoscimento
dei diplomi che ne autorizzano l'esercizio occorre fare riferimento alla
direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, concernente il reciproco
riconoscimento dei diplomi, dei certificati ed altri titoli del settore dell'architettura
e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto
di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come pure all'elenco pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1998 (98/C/217) relativo ai diplomi,
certificati e altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono
oggetto di reciproco riconoscimento tra gli Stati membri. Lo prescrivono le
cifre 17 e 18 della Sezione A dell'Allegato III ALC, al capitolo "D.
Architettura".
Ora, secondo i citati atti comunitari, i diplomi italiani riconosciuti a
livello europeo nel settore dell'architettura sono unicamente la laurea in
architettura o in ingegneria nel settore della costruzione civile rilasciati dalle
università e dagli istituti politecnici, rispettivamente per i primi, dagli
istituti superiori di architettura contemplati dal predetto elenco dell'11
luglio 1998 (98/C/217), a condizione però che siano accompagnati dal diploma di
abilitazione all'esercizio indipendente della professione rilasciato dal Ministero
italiano della pubblica educazione dopo il superamento dell'esame di stato
(cfr. art. 11 lett. g della direttiva 85/384/CEE).
In concreto, è di meridiana evidenza che il diploma di maturità tecnica
conseguito nel 1989 dall'insorgente presso l'Istituto tecnico industriale
statale "__________" di __________ non costituisce un titolo di
studio riconosciuto a livello europeo per l'esercizio dell'architettura, non
essendo di livello accademico. Inoltre la sua breve frequentazione della
facoltà di architettura presso il Politenico di __________ non ha permesso al ricorrente
di ottenere un ulteriore titolo di studio. Alla SUPSI egli si è poi limitato a
frequentare un corso d'aggiornamento.
Ad ulteriore comprova dell'insufficiente livello del diploma in possesso
dell'insorgente, va d'altra parte rilevato che, così come emerge dalla
documentazione agli atti, l'UFFT considera il medesimo equivalente ad un
attestato federale di capacità, ragione per la quale si deve escludere che egli
possa esigerne il riconoscimento in base all'ALC per esercitare in Ticino la
professione di architetto.
3.2. Parimenti egli non adempie neppure le condizioni poste dal diritto
interno, e segnatamente dai sopra menzionati art. 5 cpv. 1 lett. a e b LEPIA,
per poter pretendere il rilascio dell'autorizzazione richiesta, visto che tale
norma richiede il possesso di un diploma svizzero o estero di livello
universitario, oppure di un diploma rilasciato da una scuola universitaria
professionale svizzera o estera. Né risulta che l'insorgente sia iscritto nel
Registro A o B degli ingegneri e architetti svizzeri, come previsto dall'art. 5
cpv. 1 lett. c e d LEPIA, o che sia abilitato all'esercizio della professione
di architetto in virtù di un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA).
Il semplice fatto poi che egli abbia maturato con il tempo una certa esperienza
pratica, lavorando quale tecnico per un'impresa di costruzioni dapprima e per
il comune di Campione d'Italia in seguito, non gli consente di supplire
all'assenza di un titolo di studio.
4.4.1. Stante tutto quanto precede, è pertanto senza incorrere in una
violazione del diritto che il Consiglio dell'OTIA, si è rifiutato di rilasciare
al RI 1 l'autorizzazione professionale da lui richiesta. Di conseguenza, il
ricorso, infondato, dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata.
4.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente
(art. 28 LPamm), il quale rifonderà all'OTIA, patrocinato da un avvocato
iscritto nell'apposito registro, una congrua indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 ALC, l'Allegato III ALC, la direttiva 85/384/CEE; 5, 7, 25 LEPIA, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente che rifonderà fr. 800.- all'OTIA a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 e segg. LTF). Qualora non fosse proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario