Incarto n.
52.2008.98

 

Lugano

15 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 6 marzo 2008 di

 

 

 

RI 1,

patrocinato da: PA 1,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 19 febbraio 2008 (n. 899) del Consiglio di Stato, che respinge il gravame inoltrato dall’insorgente avverso la decisione 27 aprile 2008 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato la restituzione delle tasse suppletorie per la piscina percepite tra il 1996 e il 2005;

 

 

viste le risposte:

-    18 marzo 2008 del Consiglio di Stato;

-    28 marzo 2008 del municipio di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 1. gennaio 2006 è entrato in vigore il nuovo regolamento 5 giugno 2005 per la distribuzione dell’acqua potabile del comune di __________ (RDAP).
In seguito a ciò, l’Azienda dell’acqua potabile (ACAP) ha proceduto all'aggiornamento dei contratti d’abbonamento in essere per conformarli alle nuove disposizioni tariffarie. In questo ambito, il 4 settembre 2006 essa ha trasmesso aRI 1, proprietario del mappale n. __________ sul quale sorge una casa d'abitazione dotata di piscina, un nuovo contratto d’abbonamento con l'invito di controllarlo e ritornarlo firmato in segno di accettazione. Il contratto contemplava una tassa di abbonamento base e una tassa suppletoria per piscina.

 

 

B.     Il 19 settembre 2006 RI 1 si è rivolto all'ACAP osservando che la piscina non era collegata alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, ma era alimentata con acqua proveniente dal lago per mezzo di un pozzo privato. Constatata tale circostanza in occasione di un sopralluogo avvenuto il 18 ottobre 2006, il giorno seguente l'ACAP gli ha quindi inviato un nuovo contratto valido a partire dal 1° gennaio 2006 nel quale era stata stralciata la tassa suppletoria per la piscina.

Il 30 ottobre 2006 RI 1 si è tuttavia nuovamente rivolto all'ACAP per chiedere la restituzione delle tasse suppletorie da lui pagate a far tempo dal 1986, anno in cui era diventato proprietario dell’immobile.
Prima il direttore dell’ACAP, poi la Commissione amministratrice dell’azienda comunale, hanno respinto tale domanda come pure l’ulteriore richiesta di restituzione formulata il 18 febbraio 2007, limitatamente agli emolumenti corrisposti tra il 1996 e il 2005.


C.    Adito su reclamo dell’interessato, con risoluzione 27 aprile 2007, il municipio di CO 1 ha confermato detto diniego, rilevando come, prima dell'autunno 2006, l'insorgente non avesse mai contestato la tassa, né informato l'ACAP del fatto che la piscina non era allacciata all'acquedotto. D'altra parte, sempre secondo l'esecutivo comunale, nulla dimostrava che questa situazione fosse già presente in passato, visto che nel precedente contratto d’abbonamento, sottoscritto nel 1972 dall’allora proprietario del fondo, risultava “regolarmente iscritta la piscina di 70 m3 con annotazione delle relative tasse suppletorie”.

 

 

                                  D.   Con decisione 19 febbraio 2008, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1 avverso la predetta risoluzione municipale. Secondo il Governo, il fatto che la piscina esistente sul mappale n. __________ di __________ non fosse allacciata all'acquedotto comunale non costituiva un vizio talmente grave da rendere nulle le passate imposizioni, considerato oltretutto che la stessa avrebbe potuto essere riempita mediante un impianto volante. In ogni caso, ha aggiunto il Consiglio di Stato, le tasse contestate erano state percepite sulla base del previgente regolamento e tariffario e il ricorrente non aveva mai messo in discussione il precedente contratto d’abbonamento, né contestato o chiesto ragguagli sulle fatture che annualmente gli erano state recapitate.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudicato governativo, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando che gli siano restituite le tasse suppletorie per la piscina da lui versate tra il 1986 e il 2005. Rimprovera al Governo di essersi chinato esclusivamente sul problema della nullità delle precedenti imposizioni e di non avere considerato che con il suo scritto del 30 ottobre 2006 egli aveva formulato una domanda di riesame delle passate tassazioni, fondata su una nuova circostanza, segnatamente l’indipendenza della piscina dall’acquedotto e il conseguente esonero dalla tassa suppletoria. D’altra parte, attraverso una perizia che accertava l’esistenza della pompa da 25/30 anni, egli aveva validamente dimostrato che tale indipendenza sussisteva già in passato. L’insorgente invoca inoltre le norme sull’indebito arricchimento, avendo pagato per errore una tassa non dovuta, e ribadisce la nullità delle predenti imposizioni.

 

 

                                  F.   All’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e il municipio con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP; RL 2.1.3.1.). Il ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 42 LMSP e 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.) da una persona legittimata ad agire (art. 42 LMSP e 43 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove invocate dalle parti (richiamo documenti dal municipio, testi, sopralluogo e perizia giudiziaria) non appaiono infatti atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il presente giudizio.

 

 

2.2.1. La nullità di un atto amministrativo costituisce l’eccezione: una decisione viziata è di regola soltanto annullabile (DTF 117 Ia 175 consid. 4a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2 ed., Cadenazzo 2002, n. 832). Perché la nullità sia constatata, occorre che il vizio sia grave, facilmente riconoscibile e che tale constatazione non violi gravemente il principio della certezza del diritto. La prassi del Tribunale federale è restrittiva. In particolare, per quanto attiene al requisito di gravità, esso ha recentemente ribadito che di norma vengono considerati quali vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali ad esempio l’incompetenza dell’autorità giudicante. Per converso, gli errori concernenti il merito di una decisione provocano solo raramente la nullità dell’atto. A tal fine, essi devono essere eccezionalmente gravi: ciò si verifica, ad esempio, quando l’atto in questione diviene in pratica privo di effetto, insensato o immorale (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, ad art. 41, m. 4 e n. 187, pag. 208 seg.; RDAT II-2000, n. 54).

2.2. Nella presente fattispecie è pacifico che il fondo del ricorrente è allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell’acqua. L’azienda comunale non si occupa però dell'allacciamento di ogni singolo impianto che necessita acqua (piscine, impianti idrici, locali, ecc.), ma unicamente del fondo in quanto tale. Sono poi le varie diramazioni (installazioni) interne, eseguite da istallatori privati, che dal punto di allacciamento assicurano il collegamento fra la rete comunale e i singoli impianti (art. 17 e 26 RDAP).
Per anni l’ACAP è partita dal presupposto che, essendo il mappale n. __________ di __________ allacciato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile ed essendo presente sullo stesso una piscina, anche quest’ultima fosse alimentata attraverso l'acquedotto comunale. Come esposto in narrativa, è soltanto nell'autunno del 2006 che, dietro segnalazione dello stesso insorgente, essa ha potuto apprendere che in verità quest'ultimo impianto non era collegato alla rete comunale, poiché alimentata da una captazione privata. A prescindere dalla questione di sapere se, come obiettato dalle precedenti istanze, in passato la vasca abbia comunque potuto essere riempita con acqua proveniente dall'acquedotto tramite un impianto volante, si deve considerare che in concreto si è in presenza, se del caso, di un errore riguardante il merito stesso delle decisioni di tassazione, il quale però non era in alcun caso facilmente riconoscibile da parte dell'ACAP. Non è infatti dato da vedere come quest'ultima potesse accorgersi che la piscina era alimentata con acqua proveniente da un pozzo privato, anziché dalla rete comunale. Essa si è dunque fondata per l'allestimento delle tassazioni sulle informazioni desumibili dal contratto di abbonamento che era stato a suo tempo sottoscritto dal precedente proprietario del fondo; contratto che, facendo esplicito riferimento all'esistenza di una piscina di 70 mc e al prelievo di una tassa suppletoria di fr. 2.- al mc per questo genere di opere, di fatto confermava che tale impianto era alimentato con acqua potabile. In simili circostanze, l’azienda comunale non poteva pertanto immaginarsi che la piscina in realtà usufruiva di una fonte di approvvigionamento indipendente, tanto più che sia il ricorrente, sia il precedente proprietario non le avevano mai segnalato nulla in proposito. Né tanto meno l'errore nel quale per anni l'ACAP sarebbe incorsa appare eccezionalmente grave ai sensi della giurisprudenza, in quanto è palese che le imposizioni in discussione – fondate sulla previgente normativa comunale e validamente cresciute in giudicato – non possono essere ritenute prive di effetto, insensate o immorali. Ne discende, che è a giusta ragione che il Consiglio di Stato ne ha esclusa la nullità.

 

 

3.Il ricorrente rimprovera al Governo di non avere preso in considerazione nel proprio giudizio il fatto che egli, attraverso la sua lettera del 30 ottobre 2006 all'AAP, aveva in sostanza chiesto il riesame delle tassazioni cresciute in giudicato.

3.1. Le decisioni dell'autorità amministrativa cresciute in forza di giudicato formale possono essere oggetto di revisione (art. 35 LPamm) oppure di riesame (o riconsiderazione), istituto sussidiario alla revisione, che, pur non essendo regolato dalla legge, è unanimemente riconosciuto (Scolari, op. cit., n. 1130 seg.).
L'ammissibilità della domanda di riesame di una decisione dipende dal raffronto degli interessi entranti in linea di conto con i principi di legalità, della sicurezza del diritto e della protezione della fiducia in esse riposta dall'amministrato (Scolari, op. cit., n. 1136). In particolare tale istituto
non deve condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b). Anche laddove la legge non ne regola i presupposti, l'interessato può comunque pretendere il riesame sulla base dell'art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) se le circostanze si sono modificate in modo rilevante dopo la prima decisione oppure quando invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al momento della prima decisione (STF P.513/2004 del 14.7.2005 consid. 2; DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b).

3.2. Nel caso concreto occorre considerare che la presenza della piscina e la sua indipendenza dall’acquedotto, come pure l’esistenza di un regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile e della relativa tariffa, erano circostanze già note in passato ad RI 1. Ora, facendo uso di un minimo di diligenza, egli avrebbe potuto farsi consegnare dall'ACAP il contratto d’abbonamento sottoscritto dal precedente proprietario e accorgersi quindi senza alcuna difficoltà del fatto che esso contemplava anche una tassa suppletoria per la vasca esterna. L’insorgente si sarebbe pertanto potuto rendere conto senza troppe difficoltà dell'errore contenuto nelle bollette che l'ACAP gli inviava e reagire di conseguenza. In questo senso egli avrebbe potuto già in passato esigere una modifica dell’abbonamento, come prescritto sia dal nuovo regolamento (art. 39 RDAP) che dal vecchio (art. 14 vRDAP) o eventualmente interporre reclamo contro le singole tassazioni nei termini previsti dalla legge. Nella misura in cui il ricorrente non adduce l'esistenza di fatti o mezzi di prova rilevanti, di cui non era a conoscenza al momento in cui le decisioni di tassazione sono state adottate o di cui non aveva potuto o non aveva avuto motivo di prevalersi a quel tempo, si deve concludere che nel caso di specie non sono manifestamente dati i presupposti per procedere al riesame di tali decisioni.

3.3. Per gli stessi motivi, si deve escludere anche l'ipotesi che sia dato il motivo di revisione contemplato dall'art. 35 lett. d LPamm. Secondo dottrina e giurisprudenza sono infatti “nuovi” soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano essere allegati, ma che non sono stati addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr. M. Borghi/G. Corti, op. cit., ad art. 35, m. 2, pag. 191 e rif. ivi citati). Ad identica conclusione si dovrebbe pervenire qualora si volesse applicare per analogia alla presente fattispecie l'art. 232 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1.), relativo alla revisione in materia fiscale. Anche in questo ambito infatti l’invocazione di un motivo di revisione, quale la scoperta di fatti o mezzi di prova decisivi (cfr. art. 232 lett. a LT), è escluso se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto farlo già nel corso della procedura ordinaria (art. 232 cpv. 2 LT; cfr. Hugo Casanova, Commentaire romand, Impôt féderal direct, Basilea 2008, n. 15, pag. 1344; Klaus A. Vallender/Martin E. Looser, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ed., Basilea 2008, n. 24 segg. ad art. 147 LIFD).


4.Resta infine da esaminare se il ricorrente possa invocare l’indebito arricchimento ai sensi dell’art. 62 seg. del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) per chiedere la rifusione delle tasse suppletorie pagate all’azienda comunale.

4.1. Secondo l’istituto dell’indebito arricchimento, vi è luogo alla restituzione se la prestazione è stata effettuata senza valida causa, per una causa non avveratasi o che ha cessato di esistere (art. 62 cpv. 2 CO). Colui che ha pagato volontariamente, inoltre, può pretendere la restituzione solo allorché provi di avere pagato per errore (art. 63 cpv. 1 CO).
In ambito amministrativo, la prestazione effettuata in virtù di una decisione di carattere obbligatorio, quale quella del versamento di una tassa per la fornitura di acqua potabile non è di regola sprovvista di causa. Ciò significa che, riservati i casi in cui la decisione sia nulla, venga annullata, revocata, modificata o abrogata dalla legge, la prestazione non è soggetta a restituzione (cfr. RDAT II-2006, n. 54; RDAT II-2007, n. 33c).

4.2. Nel caso concreto, come visto in precedenza, le decisioni di tassazione contestate sono cresciute in giudicato, non sono nulle e non possono essere revocate o riesaminate.
Ciò premesso, non si può affermare che l’azienda comunale abbia incassato le tasse suppletorie senza causa e non occorre esaminare l’esistenza di un errore al momento del pagamento.


5.In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art 29 Cost.; 62 e 63 CO; 40 e 42 LMSP; 232 LT; 3, 18, 28, 35, 43, 46, 60, 61 LPamm;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono a carico del soccombente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario