Incarto n.
52.2009.111

 

Lugano

20 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina;

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 31 marzo 2009 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 11 marzo 2009 con cui il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) ha respinto la domanda presentata il 6 febbraio 2009 dall'insorgente intesa al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di architetto;

 

 

vista la risposta 19 maggio 2009 dell'OTIA;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     RI 1 ha svolto l'apprendistato quale giardiniere, ottenendo il relativo attestato federale di capacità. Dopo 5 anni di pratica professionale in questo settore, egli ha frequentato la Kantonale Gartenbauschule di Oeschberg-Koppingen, conseguendo il 1° marzo 1979 il diploma nel ramo della costruzione e manutenzione di giardini (Gartengestaltung und –unterhalt), in virtù del quale il 17 agosto 1979 gli è quindi stata rilasciata la maestria federale.
Da anni è attivo in questo ambito professionale quale titolare della ditta individuale Atelier del giardino, con sede a Muzzano.


B.     Il 6 febbraio 2009 RI 1 ha inoltrato all'OTIA un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione permanente all'esercizio della professione di architetto, allegando alla medesima una copia del suddetto diploma, l'estratto del casellario giudiziale e un attestato dell'Ufficio esecuzione di Lugano, dal quale risultava l'assenza a suo carico di procedure esecutive e di attestati di carenza beni.
Il 26 marzo 2009 il Consiglio dell'OTIA ha risolto di respingere detta richiesta, in quanto RI 1 non adempiva i requisiti professionali previsti dall'art. 5 cpv. lett. a - d della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1), non essendo il suo diploma di mastro giardiniere parificabile a quello rilasciato da una scuola superiore svizzera.


C.    Avverso questa decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione cantonale richiesta. Sostiene in sostanza che la maestria federale da lui conseguita nel 1979 sia da considerare alla stregua di titolo di studio conferito da una scuola superiore svizzera di livello equivalente ad una scuola universitaria professionale. Subordinatamente, ritiene di dover essere abilitato in base ad un diritto acquisito.


D.    All'accoglimento del gravame si oppone l'OTIA, adducendo argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 25 cpv. 1 LEPIA e la legittimazione attiva del ricorrente, destinatario dalla decisione impugnata, può essere in linea di massima ammessa, sebbene che, come si vedrà meglio in seguito (consid. 3.1 in fine), sia perlomeno dubbio che dalla medesima gli derivi un aggravio effettivo (art. 43 della legge di procedure per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Le prove sollecitate dall'insorgente (richiamo atti, testi) non appaiono infatti atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Parimenti, non occorre procedere all'audizione del ricorrente. Giova in questo senso ricordare che il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), garantisce la partecipazione ad una procedura amministrativa o giudiziaria alle persone direttamente coinvolte. Non comporta invece l'obbligo per l'autorità di ascoltare oralmente le parti, in quanto è sufficiente che possano far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b, 117 Ib consid. 4b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 483 e 494).

 

 

                                   2.   Giusta i combinati art. 2 e 3 cpv. 1 LEPIA, in Ticino l'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di attività dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti requisiti professionali e se adem-

pie le condizioni personali stabilite dalla legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA).
Per quanto concerne in particolare i primi, l'art. 5 cpv. 1 LEPIA stabilisce che dispongono dei necessari requisiti professionali coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett. b), gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (lett. c) e gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e degli architetti (lett. d). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione le persone abilitate in base ad un diritto acquisito. Detta disposizione riprende in sostanza i criteri già previsti dall'art. 8 della previgente legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 (LPEPIA).

 

 

                                   3.   3.1. Il ricorrente non possiede nessuna delle qualifiche professionali previste dall'art. 5 cpv. 1 LEPIA. In particolare egli, contrariamente a quanto sostenuto, non dispone di un titolo di studio conferitogli da una scuola superiore svizzera di livello equivalente ad una scuola universitaria professionale. Nel settore della costruzione di giardini la Gartenbauschule di Oeschberg funge infatti da scuola specializzata superiore (höhere Fachschule), ai sensi dell'art. 29 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr 412.10). Per esservi ammessi, a differenza delle scuole universitarie professionali o equivalenti, non è necessario disporre di una maturità professionale oppure di una maturità federale o riconosciuta dalla Confederazione (art. 5 cpv. 1 della legge federale sulle scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995; LSUP; RS 414.71), essendo sufficiente avere terminato la formazione professionale quale giardiniere o quale disegnatore paesaggista e disporre di una certa esperienza pratica in questi settori d'attività (cfr. http://www.oeschberg.ch /Deutsch/weiterbildung/technikerschule.asp?navid=16). Non vi possono dunque essere dubbi sul fatto che il diploma di studio di cui è titolare l'insorgente non equivale a quello rilasciato da una scuola universitaria professionale, essendo stato conseguito al termine di un percorso formativo di livello inferiore, ragione per la quale egli non ossequia la condizione sancita dalla lett. b) dell'art. 5 cpv. 1 LEPIA. In ogni caso occorre rilevare come ciò non costituisca un ostacolo alla sua attività professionale nel settore della costruzione e manutenzione di giardini, che egli può svolgere in assoluta libertà e senza nessuna restrizione grazie alla maestria federale da lui conseguita nel 1979, tant'è che egli può pure partecipare alle procedure di concorso in materia di commesse pubbliche (art. 34 del regolamento di applicazione 12 settembre 2006 della legge sugli appalti pubblici del 20 febbraio 2001 e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), trattandosi di un campo di attività che non necessita di alcuna autorizzazione in base alla LEPIA.

3.2. Resta a questo punto da verificare se il ricorrente possa esigere l'iscrizione nel registro degli architetti OTIA appoggiandosi su di un diritto acquisito in tal senso, secondo quanto previsto dall'art. 5 cpv. 2 LEPIA. Sennonché per potersi appellare a quest'ultima disposizione volta a tutelare le situazioni acquisite in passato (Besitzstandsgarantie), egli doveva disporre in base all'ordinamento previgente di un diritto che lo abilitava a svolgere a titolo indipendente la professione di architetto nel Cantone Ticino (cfr. in questo senso l'art. 4 cpv. 4 LE). Ora, come giustamente rilevato dall'OTIA in sede di risposta al gravame, ciò non è il caso nella fattispecie in esame. RI 1, che ha iniziato la propria attività professionale nel settore della progettazione di giardini prima dell'entrata in vigore, avvenuta il 1° giugno 2004, della LEPIA, non soddisfaceva né i requisiti professionali previsti dai combinati art. 40 della vecchia legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (vLE) e 38 del relativo regolamento di applicazione del 22 gennaio 1974 (vRLE) per poter presentare dei progetti edili alle autorità competenti al rilascio della licenza di costruzione, né quelli in seguito contemplati dall'art. 8 LPEPIA per potersi iscrivere all'albo professionale OTIA. Sia la vecchia legislazione cantonale in materia edilizia del 1973, che la LPEPIA non riconoscevano infatti alcun diritto in tal senso alle persone che disponevano unicamente di un diploma di maestria federale nel settore del giardinaggio, come quello prodotto dall'insorgente. La Gartenbauschule frequentata dal ricorrente non costituiva né una scuola tecnica superiore, né una scuola superiore d'arte applicata ai sensi dell'ormai abrogato art. 8 lett. b LPEPIA. Se così non fosse stato, il legislatore non avrebbe avuto bisogno di introdurre nella LPEPIA l'art. 36 cpv. 1 - la cui abrogazione è avvenuta il 1 maggio 2001 in seguito all'entrata in vigore della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.4.7.1) -, il quale, proprio a dimostrazione del fatto che i titolari di una maestria federale non disponevano di un valido titolo di studio per poter essere iscritti nei registri professionali dell'OTIA, prevedeva espressamente che erano abilitati ad assumere mandati o incarichi nei settori delle istallazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento, nonché della costruzione e manutenzione di giardini, oltre ai membri dell'OTIA iscritti per le rispettive specializzazioni, anche i titolari di un diploma professionale superiore (maestria) nel campo del titolo in loro possesso, rilasciato in conformità all'art. 55 cpv. 2 dell'allora vigente legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, che disponevano di una pratica di almeno tre anni presso un ufficio pubblico o privato del ramo.
È dunque a giusto titolo che l'autorità di prime cure
ha respinto l'istanza del ricorrente, anche in virtù dell'art. 5 cpv. 2 LEPIA.


                                   4.   Stante tutto quanto precede il ricorso, infondato, deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm), il quale rifonderà al resistente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro, una congrua indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 5 e 25 LEPIA; 8 e 36 LPEPIA ; 40 vLE; 38 vRLE; 34 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61 LPamm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.- all'OTIA a titolo di ripetibili

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

                                   4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario