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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina; |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 31 marzo 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 11 marzo 2009 con cui il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) ha respinto la domanda presentata il 6 febbraio 2009 dall'insorgente intesa al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di architetto; |
vista la risposta 19 maggio 2009 dell'OTIA;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha svolto l'apprendistato quale giardiniere, ottenendo il relativo
attestato federale di capacità. Dopo 5 anni di pratica professionale in questo
settore, egli ha frequentato la Kantonale Gartenbauschule di Oeschberg-Koppingen, conseguendo il 1° marzo 1979 il diploma nel
ramo della costruzione e manutenzione di giardini (Gartengestaltung und
–unterhalt), in virtù del quale il 17 agosto 1979 gli è quindi stata rilasciata
la maestria federale.
Da anni è attivo in questo ambito professionale quale titolare della ditta
individuale Atelier del giardino, con sede a Muzzano.
B. Il 6 febbraio 2009 RI 1 ha inoltrato all'OTIA un'istanza per il rilascio
dell'autorizzazione permanente all'esercizio della professione di architetto,
allegando alla medesima una copia del suddetto diploma, l'estratto del
casellario giudiziale e un attestato dell'Ufficio esecuzione di Lugano, dal
quale risultava l'assenza a suo carico di procedure esecutive e di attestati di
carenza beni.
Il 26 marzo 2009 il Consiglio dell'OTIA ha risolto di respingere detta richiesta,
in quanto RI 1 non adempiva i requisiti professionali previsti dall'art. 5 cpv.
lett. a - d della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere
e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1), non essendo il suo
diploma di mastro giardiniere parificabile a quello rilasciato da una scuola superiore
svizzera.
C. Avverso questa decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione cantonale richiesta. Sostiene in sostanza che la maestria federale da lui conseguita nel 1979 sia da considerare alla stregua di titolo di studio conferito da una scuola superiore svizzera di livello equivalente ad una scuola universitaria professionale. Subordinatamente, ritiene di dover essere abilitato in base ad un diritto acquisito.
D. All'accoglimento del gravame si oppone l'OTIA, adducendo argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 25 cpv. 1
LEPIA e la legittimazione attiva del ricorrente, destinatario dalla decisione
impugnata, può essere in linea di massima ammessa, sebbene che, come si vedrà
meglio in seguito (consid. 3.1 in fine), sia perlomeno dubbio che dalla medesima
gli derivi un aggravio effettivo (art. 43 della legge di procedure per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
LPamm). Le prove sollecitate dall'insorgente (richiamo
atti, testi) non appaiono infatti atte a procurare la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio. Parimenti, non occorre
procedere all'audizione del ricorrente. Giova in questo senso ricordare che il
diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), garantisce la partecipazione ad
una procedura amministrativa o giudiziaria alle persone direttamente coinvolte.
Non comporta invece l'obbligo per l'autorità di ascoltare oralmente le parti,
in quanto è sufficiente che possano far valere le proprie ragioni per iscritto
(DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b, 117 Ib consid. 4b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 483 e 494).
2. Giusta i
combinati art. 2 e 3 cpv. 1 LEPIA, in Ticino l'esercizio delle professioni di
ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di attività dei gruppi
professionali e delle disposizioni previste da leggi speciali, all'ottenimento
di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per esso dal Consiglio
dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale autorizzazione viene
rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti requisiti professionali e
se adem-
pie le condizioni personali stabilite dalla legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA).
Per quanto concerne in particolare i primi, l'art. 5 cpv. 1 LEPIA stabilisce
che dispongono dei necessari requisiti professionali coloro che sono in
possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o
da una scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in
possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria
professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett.
b), gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (lett. c) e
gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e degli architetti (lett. d).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio della professione le persone abilitate in
base ad un diritto acquisito. Detta disposizione riprende in sostanza i criteri
già previsti dall'art. 8 della previgente legge sulla protezione e
sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici
progettisti del 20 marzo 1990 (LPEPIA).
3. 3.1. Il
ricorrente non possiede nessuna delle qualifiche professionali previste
dall'art. 5 cpv. 1 LEPIA. In particolare egli, contrariamente a quanto
sostenuto, non dispone di un titolo di studio conferitogli da una scuola
superiore svizzera di livello equivalente ad una scuola universitaria
professionale. Nel settore della costruzione di giardini la Gartenbauschule di Oeschberg funge infatti da scuola specializzata superiore (höhere Fachschule),
ai sensi dell'art. 29 della legge federale sulla formazione professionale del
13 dicembre 2002 (LFPr 412.10). Per esservi ammessi, a differenza delle scuole
universitarie professionali o equivalenti, non è necessario disporre di una
maturità professionale oppure di una maturità federale o riconosciuta dalla Confederazione
(art. 5 cpv. 1 della legge federale sulle scuole universitarie professionali
del 6 ottobre 1995; LSUP; RS 414.71), essendo sufficiente avere terminato la formazione
professionale quale giardiniere o quale disegnatore paesaggista e disporre di
una certa esperienza pratica in questi settori d'attività (cfr. http://www.oeschberg.ch
/Deutsch/weiterbildung/technikerschule.asp?navid=16). Non vi possono dunque
essere dubbi sul fatto che il diploma di studio di cui è titolare l'insorgente
non equivale a quello rilasciato da una scuola universitaria professionale,
essendo stato conseguito al termine di un percorso formativo di livello
inferiore, ragione per la quale egli non ossequia la condizione sancita dalla
lett. b) dell'art. 5 cpv. 1 LEPIA. In ogni caso occorre rilevare come ciò non
costituisca un ostacolo
alla sua attività professionale nel settore della costruzione e manutenzione di
giardini, che egli può svolgere in assoluta libertà e senza nessuna restrizione
grazie alla maestria federale da lui conseguita nel 1979, tant'è che egli può
pure partecipare alle procedure di concorso in materia di commesse pubbliche
(art. 34 del regolamento di applicazione 12 settembre
2006 della legge sugli appalti pubblici del 20 febbraio 2001 e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001; RLCPubb/CIAP; RL
7.1.4.1.6), trattandosi di un
campo di attività che non necessita di alcuna autorizzazione in base alla
LEPIA.
3.2. Resta a questo punto da verificare se il ricorrente possa esigere
l'iscrizione nel registro degli architetti OTIA appoggiandosi su di un diritto
acquisito in tal senso, secondo quanto previsto dall'art. 5 cpv. 2 LEPIA. Sennonché
per potersi appellare a quest'ultima disposizione volta a tutelare le
situazioni acquisite in passato (Besitzstandsgarantie), egli doveva disporre in
base all'ordinamento previgente di un diritto che lo abilitava a svolgere a titolo
indipendente la professione di architetto nel Cantone Ticino (cfr. in questo
senso l'art. 4 cpv. 4 LE). Ora, come giustamente rilevato dall'OTIA in sede di
risposta al gravame, ciò non è il caso nella fattispecie in esame. RI 1, che ha
iniziato la propria attività professionale nel settore della progettazione di
giardini prima dell'entrata in vigore, avvenuta il 1° giugno 2004, della LEPIA,
non soddisfaceva né i requisiti professionali previsti dai combinati art. 40
della vecchia legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (vLE) e 38 del
relativo regolamento di applicazione del 22 gennaio 1974 (vRLE) per poter
presentare dei progetti edili alle autorità competenti al rilascio della
licenza di costruzione, né quelli in seguito contemplati dall'art. 8 LPEPIA per
potersi iscrivere all'albo professionale OTIA. Sia la vecchia legislazione cantonale
in materia edilizia del 1973, che la LPEPIA non riconoscevano infatti alcun
diritto in tal senso alle persone che disponevano unicamente di un diploma di maestria
federale nel settore del giardinaggio, come quello prodotto dall'insorgente. La Gartenbauschule frequentata dal ricorrente non costituiva né una scuola tecnica superiore, né
una scuola superiore d'arte applicata ai sensi dell'ormai abrogato art. 8 lett.
b LPEPIA. Se così non fosse stato, il legislatore non avrebbe avuto bisogno di
introdurre nella LPEPIA l'art. 36 cpv. 1 - la cui abrogazione è avvenuta il 1
maggio 2001 in seguito all'entrata in vigore della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb;
RL 7.4.7.1) -, il quale, proprio a dimostrazione del fatto che i
titolari di una maestria federale non disponevano di un valido titolo di studio
per poter essere iscritti nei registri professionali dell'OTIA, prevedeva
espressamente che erano abilitati ad assumere mandati o incarichi nei settori
delle istallazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento, nonché
della costruzione e manutenzione di giardini, oltre ai membri dell'OTIA
iscritti per le rispettive specializzazioni, anche i titolari di un diploma
professionale superiore (maestria) nel campo del titolo in loro possesso,
rilasciato in conformità all'art. 55 cpv. 2 dell'allora vigente legge federale
sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, che disponevano di una
pratica di almeno tre anni presso un ufficio pubblico o privato del ramo.
È dunque a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha respinto l'istanza del ricorrente, anche in
virtù dell'art. 5 cpv. 2 LEPIA.
4. Stante
tutto quanto precede il ricorso, infondato, deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.
28 LPamm), il quale rifonderà al resistente, patrocinato da un avvocato
iscritto nell'apposito registro, una congrua indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 e 25 LEPIA; 8 e 36 LPEPIA ; 40 vLE; 38 vRLE; 34 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.- all'OTIA a titolo di ripetibili
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario