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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 24 aprile 2009 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 8 aprile 2009 (n. 1664) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 gennaio 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio; |
viste le risposte:
- 13 maggio 2009 del Consiglio di Stato,
- 13 maggio 2009 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino kosovaro RI 1 (1983) è entrato in Svizzera il 29 giugno 1994 nell'ambito del ricongiungimento familiare ottenendo dapprima un permesso di dimora e, a partire dal mese di gennaio 2001, di domicilio.
Il 4 maggio 2004, il ricorrente si è sposato nel paese d'origine con la connazionale __________ (1986). Il 15 aprile 2005, essi hanno divorziato.
Con sentenza 17 gennaio 2008, confermata su ricorso dalla Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) il 31 marzo successivo, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 1, il quale aveva già interessato in precedenza le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali, a una pena detentiva di 15 mesi e a una multa di fr. 1'000.– per omicidio colposo, grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, ripetuta circolazione senza licenza di condurre, e contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121).
B. Fondandosi su tali risultanze, il 15 gennaio 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio a RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio svizzero al momento della sua scarcerazione, prevista per il 18 aprile 2009.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 62, 63 e 66 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), e 80 dell'ordinanza sull’ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 8 aprile 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente sostiene di non essere una minaccia per l'ordine pubblico. Soggiunge che la decisione impugnata sarebbe in ogni caso contraria al principio della proporzionalità in quanto non terrebbe conto che ha vissuto in Svizzera sin dall'età di 11 anni, che lavora, e che il suo allontanamento pregiudicherà il legame affettivo con i suoi famigliari, tutti domiciliati nel nostro paese.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Il permesso di domicilio di uno straniero può essere revocato, tra l'altro, per i motivi previsti agli art. 62 lett. b LStr (straniero condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'art. 61 o 64 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, CP; RS 311.0) e 63 cpv. 1 lett. b LStr (straniero che ha violato gravemente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera). Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici, precisa l'art. 80 cpv. 1 OASA, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) o in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente. Va precisato che per sicurezza pubblica si intende l’inviolabilità di beni giuridici individuali, come la vita, la salute, la libertà e la proprietà (Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr; FF 2002 3424).
Il provvedimento deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità (cfr. art. 96 cpv. 1 LStr).
3. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato a più riprese le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.
Il 26 luglio 2000, quando era ancora minorenne, egli è stato fermato alla guida di un ciclomotore manomesso e privo di targhe. Per questo motivo, il 28 settembre successivo la Sezione della circolazione gli ha revocato la relativa licenza di condurre per la durata di un mese.
Con decreto d'accusa 4 febbraio 2002 (DAP 190/2002), il Procuratore pubblico lo ha condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 300.–, per ripetuto furto d'uso (sottratto l'auto del fratello), ripetuta circolazione senza licenza di condurre (ripetutamente guidato in qualità di allievo conducente senza essere accompagnato), ripetuta circolazione senza assicurazione RC e abuso delle targhe (appropriatosi illecitamente delle targhe di controllo intestate a un football club). A seguito di tali fatti, il 10 gennaio 2002 la Sezione della circolazione ha revocato a RI 1 la licenza di allievo conducente a tempo indeterminato, con l'obbligo di sottoporsi a un esame psicotecnico, precisando che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di novembre 2002.
Riammesso il 3 febbraio 2005 al beneficio di conseguire la licenza di allievo conducente, il 6 maggio e 29 settembre successivi il ricorrente non ha superato l'esame teorico. Nonostante ciò, il 17 novembre 2005, egli si è messo alla guida della vettura della sorella con a bordo due persone, circolando ad una velocità da lui indicata di 130/140 km/h in un tratto di strada ove vige il limite di 60 km/h e perdendo il controllo del veicolo, che si rovesciava e terminava la propria corsa contro un muro, causando la morte di uno dei suoi passeggeri. Dall'esame delle urine e del sangue del ricorrente è stata riscontrata la presenza di derivati della canapa, costitutivo di guida in stato di inattitudine.
Per questi fatti, con sentenza 17 gennaio 2008 confermata su ricorso dalla CCRP il 31 marzo successivo, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 1 a una pena detentiva di 15 mesi e a una multa di fr. 1'000.– per omicidio colposo, grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, ripetuta circolazione senza licenza di condurre, nonché per contravvenzione alla LStup in quanto, dal 18 gennaio 2005 al 10 febbraio 2007, egli aveva consumato un imprecisato quantitativo di marijuana.
4. 4.1. Bisogna innanzitutto considerare che, dal profilo della durata della pena detentiva ai sensi dell'art. 62 lett. b, le condanne a carico del ricorrente non superano il limite di due anni, considerato dalla giurisprudenza federale quale limite, di regola, per revocare un permesso di domicilio (DTF 125 II 521, 120 Ib 6, consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 311 e 321). Benché sia stata sviluppata nell'ambito dell'art. 10 cpv. 1 lett. a dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, tale prassi è stata ripresa dalla nuova legge federale sugli stranieri per l'interpretazione dell’art. 62 lett. b (cfr. messaggio 8 marzo 2002 del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri: FF 2002 3425 ad art. 62 LStr). Tenuto pertanto conto di tale principio, i requisiti per revocare il permesso di domicilio all'insorgente sulla base della menzionata disposizione non sono adempiuti nella presente fattispecie.
4.2. Esaminando invece la causa dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr), va rilevato come nella sentenza del 17 gennaio 2008 relativa alla condanna per omicidio colposo (pag. 20) il presidente della Corte abbia considerato la colpa del ricorrente particolarmente grave, in quanto RI 1 aveva già a carico un precedente penale in materia di circolazione stradale, il cui periodo di prova era terminato soltanto 9 mesi prima dell'incidente, e soltanto 6-7 mesi prima della reiterazione del medesimo reato di circolazione senza la licenza di condurre. Il giudice penale ha indicato quali elementi qualificanti l'estrema gravità della colpa, la reiterata circolazione senza avere mai conseguito la licenza di condurre (privo quindi della capacità di guidare correttamente) e l'elevata velocità (curva a 130/140 km/h in assenza di capacità di guida). Elementi, questi, talmente qualificanti da non essere privi di connotazione di dolo eventuale (sentenza, pag. 21-22). Va pure osservato che il motivo che aveva spinto l'insorgente a guidare sia in quell'occasione che in passato era volto al semplice scorrazzamento degli amici nel tempo libero, e la sera dell'incidente l'alta velocità doveva impressionare gli amici, mostrando loro la sua (inesistente) capacità di guida.
La CCRP ha confermato la decisione della prima Corte, indicando che il ricorrente, di fronte a tale irriducibilità dettata da bieco egoismo e quindi da una sorta di senso di onnipotenza, doveva aspettarsi a essere condannato a una pena severa (consid. 4b, pag. 8). Eloquenti sono le conclusioni dell'istanza ricorsuale (consid. 5, pag. 13):
"(...) Guidare reiteratamente per diverso tempo senza patente, nonostante la condanna inflittagli per questo motivo dal Ministero pubblico il 4 febbraio 2002 e nonostante i provvedimenti amministrativi di cui è stato oggetto, addirittura facendo credere a chi montava in auto con lui o a chi gli affidava i figli da accompagnare che la patente di guida l'aveva, è indice di assenza di scrupoli. La pena da espiare è si dura, non lo si nega, ma in questo specifico caso è necessaria per far comprendere all'imputato che mai più dovrà guidare un'autovettura senza patente, in modo sconsiderato e pericoloso. Una sola pena sospesa condizionalmente non sarebbe per contro efficace, specie di fronte alla debolezza di carattere di cui ha ogni qualvolta dato prova, il che rende elevato il rischio di recidiva".
Visto quanto precede, tenuto pure conto che il ricorrente era già stato oggetto di provvedimenti amministrativi per avere circolato senza la necessaria autorizzazione, bisogna concludere che, con il suo modus vivendi, egli ha ampiamente dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. In siffatte circostanze, un rischio di recidiva non può infatti essere escluso.
4.3. Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto pure che non sono lontani nel tempo, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che attualmente l'insorgente rappresenta una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr.
5. Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
RI 1, nato nel 1983, è entrato in Svizzera all'età di 11 anni e soggiorna pertanto nel nostro paese da circa una quindicina d'anni. Ora, se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna tenere conto che i reati commessi durante il suo soggiorno nel nostro paese sono talmente gravi da renderlo una persona indesiderata in Svizzera. Nemmeno la presenza della sua famiglia nel nostro paese gli ha impedito di commettere reati sempre più gravi. Con il suo comportamento, non si può quindi ritenere che egli si sia ben integrato in Svizzera.
Bisogna anche tenere conto che il ricorrente è giovane, avendo attualmente solo 26 anni, ed ha verosimilmente altri famigliari in Kosovo, dove ha trascorso la sua infanzia e ha frequentato le scuole elementari. Inoltre egli ha già avuto modo di indicare di avere mantenuto dei legami sporadici con il paese d'origine (ricorso, ad 5). Va poi osservato che il 4 maggio 2004 in Kosovo si è pure sposato con una connazionale, dalla quale ha poi divorziato il 15 aprile 2005, vi ha già trascorso le vacanze e conosce la lingua locale. Inoltre in Svizzera, malgrado non sia stato in grado di terminare l'apprendistato di carrozziere, egli ha comunque potuto imparare un mestiere presso una falegnameria come operaio non qualificato, che potrà essergli senz'altro utile per potersi reinserire professionalmente nel paese d'origine. Dopo qualche difficoltà di adattamento, un suo rientro in patria appare quindi tutto sommato esigibile.
In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. Tanto più che il medesimo non gli impedirà di rendere visita ai suoi famigliari in Svizzera nell'ambito della normativa in materia di turisti.
6. Il ricorrente invoca la protezione dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita famigliare. A torto, in quanto egli è maggiorenne e non risulta che egli si trova in un rapporto di dipendenza verso i propri genitori. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale.
Ad identica conclusione si può giungere riguardo all'art. 17 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU-II; RS 0.103.2), che garantisce la protezione della vita famigliare, in quanto tale norma non ha una portata più estesa di quella conferita dall'art. 8 CEDU.
7. Revocando il permesso di domicilio al ricorrente, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, anche se severa, dev'essere confermata.
8. Stante quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 62, 63, 96 LStr; 8 CEDU; 17 Patto ONU-II; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario