Incarto n.
52.2009.153

 

Lugano

3 novembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Damiano Bozzini

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 5 maggio 2009 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 22 aprile 2009 (n. 1891) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 novembre 2008 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora per sé e per suo figlio __________ (2003);

 

 

viste le risposte:

-    19 maggio 2009 del Consiglio di Stato,

-    19 maggio 2009 del Dipartimento delle istituzioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

esperita un'istruttoria;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Il 25 marzo 2006, la cittadina brasiliana RI 1 (1985) è entrata in Svizzera insieme al suo figlio di primo letto A__________ (23 ottobre 2003), per sposarsi con il cittadino elvetico E__________ (1978). Le nozze sono state celebrate il 15 settembre 2006 a __________. A seguito del matrimonio, la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 14 settembre 2008. Anche A__________ ha ottenuto un permesso di dimora, della medesima durata di quello della madre. Il 13 agosto 2006, dall'unione tra RI 1 ed E__________, è nato D__________, il quale possiede la cittadinanza svizzera.

 

b. Il 13 giugno 2008, il Pretore del Distretto di __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati, affidando D__________ congiuntamente ai genitori.

A seguito di un incendio divampato nell'appartamento di RI 1, con decisione supercautelare del 22 agosto 2008 la Commissione tutoria regionale (CTR) __________, sede di __________, ha privato la custodia parentale dei genitori su D__________ e della ricorrente su A__________, nominando un curatore educativo ai figli, e li ha collocati dalla nonna paterna di D__________. Il 9 settembre 2008, la CTR ha ratificato il provvedimento supercautelare, ripristinando comunque le relazioni personali tra madre e figli nella misura di una volta alla settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00 tramite il punto d'incontro di __________.

 

 

                                  B.   a. Interrogato il 16 ottobre 2008 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, E__________ ha escluso una riconciliazione con la moglie, dichiarando inoltre che le incomprensioni con la medesima erano iniziate già dopo sei mesi di matrimonio e sono via via aumentate al punto che essa gli aveva messo le mani addosso. Analogamente interrogata, il giorno successivo RI 1 ha dichiarato vivere separata dal marito dal 23 aprile 2008 e di essere a carico dell'assistenza pubblica.

 

b. L'11 novembre 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora ad RI 1 e a suo figlio A__________, fissando loro un termine con scadenza il 31 dicembre successivo per lasciare il territorio elvetico.

Il dipartimento ha rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno le era stata concessa era venuto a mancare a seguito della cessazione della vita in comune con il marito. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 42, 50 cpv. 1 lett. a, 62 lett. d, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

 

 

                                  C.   Con giudizio 22 aprile 2009 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che l'interessata non potesse vantare di alcun diritto per continuare a soggiornare in Svizzera in quanto la comunione domestica con il marito era durata meno di tre anni, essa era al beneficio di un diritto di visita limitato su D__________ ed era a carico dell'assistenza pubblica. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità anche profilo dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), nella misura in cui tale disposizione è applicabile alla presente fattispecie.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora e quello di suo figlio A__________.

La ricorrente imputa la disunione al marito, che soffrirebbe di problemi psichici, ed evidenzia di essere stata vittima di minacce da parte della suocera e del consorte. Sostiene inoltre di avere diritto a conservare il permesso di dimora sulla base dell'art. 8 CEDU in quanto suo figlio D__________ è cittadino svizzero. Ritiene la decisione impugnata in ogni caso lesiva del principio della proporzionalità, in quanto il suo rinvio nel paese d'origine insieme ad A__________ le provocherà dei grossi problemi di reintegrazione e separerà inutilmente i suoi due figli.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

                                  F.   In fase istruttoria, il giudice delegato alla causa ha richiamato dal Ministero pubblico il decreto di non luogo a procedere (n. __________) del 29 dicembre 2008 emanato nei confronti della ricorrente, ha chiesto all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) se la medesima faceva ancora capo all'aiuto sociale, e ha acquisito agli atti la decisione 2 ottobre 2009 della Commissione tutoria regionale __________, sede di __________, concernente i suoi figli D__________ e A__________. In merito a tali accertamenti e ad eventuali osservazioni formulate dalle parti si riferirà, per quanto necessario, nell'ambito dei considerandi in diritto.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 lett. a della legge 8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame, tempestivo ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dai complementi istruttori esperiti in questa sede dal giudice delegato (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   2.1. L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

L'art. 49 LStr dispone che l'esigenza della coabitazione secondo l'art. 42 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

 

2.2. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 42 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Può segnatamente essere un grave motivo personale il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2 LStr).

 

2.3. Giusta l'art. 51 LStr, i diritti al ricongiungimento familiare contemplati dagli art. 42 e 50 LStr si estinguono - tra l'altro - se sussistono motivi di revoca secondo gli art. 62 e 63 LStr. Per quanto qui interessa, l'art. 62 LStr dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione (lett. d) o se egli o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett. e).

 

 

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, i coniugi __________ si sono sposati il 15 settembre 2006 e si sono separati di fatto il 23 aprile 2008. Da allora essi non hanno più ricomposto la comunione domestica, escludendo una loro riconciliazione. Ora, se si tiene conto che la ricorrente non vive più insieme al marito ormai da un paio d'anni e che al momento della cessazione della comunione domestica con quest'ultimo la loro convivenza è durata meno di tre anni, si deve ammettere che essa non dispone più di un diritto a conservare il suo permesso di dimora. Ne discende che il motivo per cui le era stata concessa tale autorizzazione (ricongiungimento familiare) è venuto a cadere, ragione cui di principio il suo soggiorno in Svizzera non si giustifica più.

 

3.2. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, non si intravvede nemmeno la presenza di gravi motivi personali che rendano necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Non risulta dall'inserto di causa che essa sia stata vittima di violenza nel matrimonio. Non vi è infatti alcun certificato medico, rapporto di polizia o una condanna penale a carico del consorte, come dispone l'art. 77 cpv. 5 OASA.

L'insorgente sostiene invero di essere stata oggetto di minacce da parte della suocera e del marito, il quale sarebbe il vero responsabile della disunione. Sennonché, sapere se essa sia stata effettivamente vittima di minacce e se queste rientrino nei casi previsti all'art. 50 cpv. 2 LStr, è una questione che può qui rimanere aperta in quanto, comunque sia, non vi sono agli atti degli elementi oggettivi che permettano di ritenere che la sua reintegrazione sociale nel paese d'origine risulti fortemente compromessa. Condizione, questa, che deve essere necessariamente adempiuta per l'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (DTF 136 II 1 consid. 5; STF 2C_746/2008 del 23 ottobre 2008, consid. 4.3). Infatti, RI 1 risiede regolarmente in Svizzera dall'estate del 2006, ritenuto comunque che dall'11 novembre 2008 il suo soggiorno non è più autorizzato, ma semplicemente tollerato in attesa di un giudizio definitivo sulla sua domanda di rinnovo del permesso di dimora. Il suo soggiorno va quindi considerato di durata assai breve. Inoltre essa ha i suoi legami sociali e culturali e gran parte dei suoi famigliari in Brasile, dove è nata e cresciuta e lavorava prima di giungere in Svizzera all'età di 20 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le porrebbe insormontabili problemi di riadattamento.

 

3.3. RI 1 è pure a carico dello Stato. Dall'agosto 2008, essa riceve mensilmente l'importo di fr. 2'841.–. Il suo debito, che a fine ottobre 2009 ammontava a fr. 42'710.20 (v. scritto 2 novembre 2009 dell'USSI al Tribunale), è in costante progressione. La sua situazione debitoria non può quindi essere considerata temporanea. Sapere poi se l'aiuto sociale fornito sia riconducibile alla separazione dal marito, non è determinante ai fini del giudizio. Infatti essa non ha mai fornito alcuna prova concreta di voler fare tutto il possibile per uscire dalla sua attuale situazione di indigenza.

Dipendendo dall'aiuto sociale ormai da oltre un anno e mezzo, essa adempie pertanto anche i requisiti dell'art. 62 lett. e LStr.

 

 

4.La ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 8 CEDU, ponendo in evidenza che suo figlio D__________, sul quale detiene l'autorità parentale, è cittadino svizzero. Ritiene inoltre che la decisione impugnata sia lesiva del principio di proporzionalità, in quanto un suo rinvio nel paese d'origine insieme ad A__________ non farà altro che separare inutilmente i suoi due figli.

 

4.1. L'art. 8 n. 1 CEDU garantisce, analogamente all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7).

Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).

 

4.2. Il diritto al rispetto della vita familiare non è assoluto, ma può essere limitato alle condizioni previste dall'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 130 II 377 consid. 3.3.2, 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 3a).

La norma impone in sostanza di ponderare i contrapposti interessi in gioco: quello privato all'ottenimento del permesso di soggiorno e quello pubblico al suo rifiuto (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2). Sotto questo profilo, è considerato legittimo l'interesse a condurre una politica restrittiva in materia di soggiorno di stranieri. Tale politica tende infatti ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, a creare condizioni generali favorevoli all'integrazione degli stranieri stabilitisi durevolmente in Svizzera, a migliorare la struttura del mercato del lavoro e a garantire un equilibrio in materia di impiego (DTF 126 II 425 consid. 5b/bb; 120 Ib 1 consid. 3b). Da questo profilo, la norma non va oltre quanto disposto dall'art. 36 Cost., secondo cui le restrizioni dei diritti fondamentali devono poggiare su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo perseguito.

 

4.3. La CEDU non garantisce comunque il diritto di entrare o di risiedere in un determinato Stato membro né il diritto di scegliere il luogo che in apparenza risulta il più adeguato per condurre la propria vita familiare (DTF 135 I 153, consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1). Il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU può essere invocato soltanto se una misura di allontanamento comporta la separazione dei membri della famiglia. In altre parole, non vi è violazione della predetta norma se si può esigere che i familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera seguano la persona straniera cui viene rifiutato il permesso e proseguano quindi la propria vita familiare all'estero (DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciò vale in particolare per i figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età in cui possono ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. Se per contro la partenza del membro della famiglia avente il diritto a risiedere in Svizzera non appare di primo acchito esigibile, occorre procedere a una ponderazione degli interessi in presenza sulla base dell'art. 8 n. 2 CEDU.

 

4.4. Il Tribunale federale si è già pronunciato in merito al diritto di soggiorno in Svizzera, fondato sull'art. 8 CEDU, di un genitore straniero avente la custodia sul figlio cittadino elvetico, precisando i criteri da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi in gioco (DTF 135 I 153 consid. 2.2.2; 135 I 143 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid. 3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3; 2C_437/2008, del 13 febbraio 2009, consid. 2.2). L'alta Corte federale ha evidenziato la necessità di tener maggiormente conto d'ora in avanti dei diritti derivanti sia dalla nazionalità elvetica del figlio che dalla convenzione relativa alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). Occorre comunque precisare che queste disposizioni non conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito della ponderazione degli interessi giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Cost.

Per determinare se si possa costringere un figlio svizzero minorenne a seguire il proprio genitore all'estero, occorrerà quindi tenere conto, oltre all'esigibilità della sua partenza per l'estero, se esistano dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici, oppure una situazione di indigenza nei confronti dello straniero cui è stato negato il permesso di soggiorno (per quanto riguardo l'aiuto sociale: STF 2C_697/2008, del 2 giugno 2009, consid. 4.4). In questo caso l'interesse pubblico ad applicare una politica migratoria restrittiva non basta, dato che il genitore straniero che ha le cure del bambino svizzero dispone di regola già di un (libero) accesso al mercato del lavoro in virtù del ricongiungimento familiare (cfr. art. 46 LStr) e dato che la proroga del suo permesso non sottostà a contingente (cfr. art. 20 LStr).

 

 

                                   5.   5.1. Come accennato in narrativa, RI 1 è madre di A__________ (2003), avuto da una precedente relazione e giunto in Svizzera insieme a lei nell'ambito del ricongiungimento famigliare, e di D__________ (2006), nato dall'unione con il marito E__________ e che possiede la cittadinanza svizzera. Il 22 agosto 2008, la Commissione tutoria regionale (CTR) __________, sede di __________, ha privato provvisoriamente la custodia parentale dei genitori su D__________ e della ricorrente su A__________, nominando nel contempo un curatore educativo ai figli, e li ha collocati, dapprima presso la nonna paterna di D__________, successivamente in esternato a __________. Il 9 settembre 2008, la CTR ha ratificato il provvedimento supercautelare, ripristinando le relazioni personali tra madre e figli nella misura di una volta alla settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00 tramite il punto d'incontro di __________.

Visto che la ricorrente non visitava regolarmente D__________ e non contribuiva al suo sostentamento, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non esistesse tra lei e suo figlio un rapporto stretto e intensamente vissuto e che pertanto essa non potesse invocare l'art. 8 CEDU (risoluzione governativa impugnata, ad F2 pag. 6).

La tesi non può essere condivisa. A prescindere della questione di sapere se in futuro D__________ e A__________ non possano essere riaffidati nuovamente alla madre, bisogna in ogni caso considerare che il Tribunale federale ha già riconosciuto che simili relazioni possono sussistere anche tra il figlio e il genitore privo dell'affidamento e dell'autorità parentale: in questi casi, l'intensità del rapporto può risultare dai contatti regolari tenuti in altro modo, ed esempio con l'esercizio del diritto di visita (DTF 115 Ib 97). Ora, dagli atti della CTR e dall'istruttoria esperita in questa sede, risulta che, benché sia privata della custodia su entrambi i figli, la madre ha pur sempre l'autorità parentale sui medesimi, con i quali ha sempre vissuto fino al mese di agosto 2008 e che continua a incontrare regolarmente ogni mercoledì (v. decisione CTR 2 ottobre 2009). Non si può pertanto ritenere che non esista più uno stretto legame affettivo tra RI 1 e D__________ e che l'insorgente non possa richiamarsi all'art. 8 CEDU riguardo a quest'ultimo.

 

5.2. Per quanto riguarda l'esistenza nel caso di specie di motivi di ordine e di sicurezza pubblici, va rilevato che con decreto d'accusa 17 settembre 2008 (DA __________), RI 1 è stata condannata per contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) per avere consumato, dal marzo al settembre 2008, almeno 120 grammi sia di marijuana che di cocaina. Certo, tale episodio non va sottovalutato, ritenuto che tocca un settore sensibile dell'ordine pubblico. D'altra parte, il reato è stato qualificato quale semplice contravvenzione, la pena inflittale è molto contenuta (fr. 200.– di multa) e non risulta che essa abbia nuovamente interessato le autorità giudiziarie penali con reati di questo genere. Inoltre, dall'istruttoria esperita da questo Tribunale è risultato che il procedimento penale (n. __________) aperto il 18 dicembre 2008 nei suoi confronti per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale è sfociato in un decreto di non luogo a procedere (NLP __________ del 29 dicembre 2008).

Rimane da esaminare la questione assistenziale. RI 1 è a carico dello Stato ormai dall'agosto 2008, con cui ha contratto un debito che ammontava alla fine di ottobre del 2009 a fr. 42'710.20, e continuava a ricevere mensilmente delle prestazioni pari a fr. 2'841.–. Soggiornando in Svizzera senza svolgere un'attività lucrativa, non è dato oggettivamente di vedere come essa possa assicurare anche in futuro il proprio mantenimento e quello dei suoi figli nel nostro paese.

In siffatte circostanze, si può pertanto ritenere che a causa della sua situazione di indigenza, unitamente al fatto che non ha sempre tenuto un comportamento irreprensibile dal profilo penale, soltanto la situazione particolare dei figli permetterebbe ad RI 1 di conservare il permesso di dimora.

 

5.3. A__________ ha ora 7 anni ed è stato autorizzato a soggiornare nel nostro paese soltanto per poter vivere insieme a sua madre. Ritenuto che egli è ancora piccolo, il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si porrebbe e ci si potrebbe quindi attendere che segua la madre all'estero.

Bisogna però tener presente che A__________ è ora sotto la custodia parentale di E__________ unitamente a D__________ e che la CTR __________ ha già indicato come sia importante non separare i due fratellastri per il loro bene. Certo, RI 1 ha pur sempre l'autorità parentale su entrambi i figli. Non si può tuttavia pretendere, per il loro bene, che A__________ e D__________ seguano la loro madre in Brasile: tale soluzione sarebbe in contrasto con quanto deciso il 2 ottobre 2009 dalla CTR __________ e comprometterebbe il rapporto tra i fratellastri ed E__________, presso cui sono collocati (STF 2C_505/2009, del 29 marzo 2010, consid. 5.3).

Tenuto inoltre conto che la situazione di indigenza in cui versa l'insorgente è tutto sommato ancora contenuta, non si può pertanto ritenere che allo stato attuale delle cose l'interesse pubblico al suo allontanamento prevalga su quello di continuare a soggiornare in Svizzera presso suo figlio D__________ il quale ha diritto di poter vivere e crescere nel suo Paese d'origine.

 

 

                                   6.   Date queste - particolari - circostanze, si giustifica pertanto di annullare la risoluzione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela e di rinviare gli atti direttamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché provveda a rinnovare per un anno il permesso di dimora ad RI 1 e a suo figlio A__________.

 

 

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 e 36 Cost; 42, 50, 62 LStr; 77 OASA; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm e la CDF;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione 22 aprile 2009 (n. 1891) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione 11 novembre 2008 (ST 257) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

 

 

                                   2.   Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché rinnovi il permesso di dimora annuale ad RI 1 e a suo figlio A__________ dopo avere sottoposto il caso, se necessario, all'Ufficio federale della migrazione.

 

 

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario