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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 15 maggio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 18 maggio 2009 del Consiglio di Stato (n. 1885) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 29 febbraio 2008 rilasciata dal municipio di Ascona alla CO 2 per la costruzione di un complesso residenziale di 16 appartamenti (mapp. 1732 e 3138); |
viste le risposte:
- 26 maggio 2009 del municipio di Ascona;
- 2 giugno 2009 del Consiglio di Stato;
- 4 giugno 2009 della CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22
giugno 2007 la CO 2, qui resistente, ha chiesto al municipio di Ascona il permesso
di demolire gli edifici esistenti e costruire un complesso residenziale (__________) di 16 appartamenti con
un'autorimessa sotterranea (37 posteggi), su un terreno (mapp. 1732 e 3138), situato
sul pendio a valle della strada Collinetta, in località Vigne e S. Pietà. Il complesso
è costituito da cinque blocchi distinti, tre compatti (A, B e C) situati nella
parte superiore del terreno, caratterizzata da un'area pianeggiante, e due (D e
E) longilinei, inseriti nel pendio ripido a sud. A est parte del terreno (mapp.
3138) è ricoperto da due boschetti, A (1'305 mq) e B (579 mq), quest'ultimo
parzialmente toccato dal progetto (stabili C e D).
L'istanza è stata coordinata con la richiesta (6 settembre 2007) di dissodare, con
vincolo di rimboschimento compensativo, una porzione di 467 mq dei due boschetti,
al fine di rispettare ovunque la distanza minima di 10 m dal bosco prescritta
dall'art. 6 della legge cantonale sulle foreste 21 aprile 1998 (LCFo; RL
8.4.1.1).
Alla domanda si sono fra gli altri opposti RI 1, comproprietari di un fondo
contermine verso ovest (mapp. 1485), i quali hanno contestato il progetto dal
profilo della distanza dal bosco, delle immissioni (carenza della documentazione)
e della sistemazione del terreno.
Raccolto l'avviso favorevole dei servizi generali del Dipartimento del
territorio, il 29 febbraio 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta
respingendo l'opposizione.
B. Con giudizio 22 aprile 2009 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa
presentata dai vicini RI 1 contro la predetta licenza. Il Governo ha in
particolare confermato il permesso di dissodamento, ritenendo che fossero dati
i presupposti per autorizzarlo. Raccolto lo studio fonico e atmosferico sulle
immissioni del traffico indotto e sull'impianto di ventilazione
dell'autorimessa, prodotto dalla CO 2 in sede di istruttoria, l'Esecutivo
cantonale ha poi ritenuto che il progetto rispettasse i limiti posti dalla
legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e dalle relative ordinanze.
Neppure l'attuale sistemazione del terreno, determinante ai fini delle altezze,
e la rampa d'accesso presterebbero il fianco a critiche.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento, assieme alla controversa licenza. Gli insorgenti contestano in sostanza che siano dati i presupposti
per concedere un dissodamento ai sensi dell'art. 5 LCFo e che, di conseguenza,
il progetto rispetti la distanza legale minima dal bosco. Censurano l'insufficienza
della domanda di costruzione, mancando la definizione concreta degli impianti
tecnici (ventilazione, climatizzazione, riscaldamento) – ciò che non
permetterebbe di valutare compiutamente le immissioni generate dal progetto – e
dei dati tecnici della rampa d'accesso. I ricorrenti ripropongono infine le
eccezioni riferite alla sistemazione del terreno.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
il municipio e la beneficiaria della licenza con argomentazioni che, per quanto
necessario, saranno discusse nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 della
legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) e 42 cpv. 2 LCFo.
La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e
già opponenti (art. 21 cpv. 2 LE), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 46
LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 LPamm). La
situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai
piani. Le prove sollecitate dagli insorgenti (sopralluogo, richiamo atti dalle
autorità penali e dal geometra revisore, misurazioni) non appaiono atte a
procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Dissodamento
2.1. La legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0) ha lo
scopo di conservare la foresta nella sua estensione e ripartizione geografica,
di proteggerla come ambiente naturale di vita e di garantire che possa svolgere
le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1
cpv. 1 lett. a-c LFo). L'area forestale non va diminuita (art. 3 LFo) e i
dissodamenti sono vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Allo scopo di attenuarne il
rigore, la legge stessa prevede tuttavia deroghe al divieto, in casi del tutto
eccezionali e a determinate condizioni. Così, secondo l'art. 5 cpv. 2 LFo, una
deroga può essere concessa se il richiedente comprova l'esistenza di gravi
motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta;
occorre tuttavia che l'opera per la quale è chiesto il dissodamento sia
attuabile soltanto nel luogo previsto (lett. a), che essa soddisfi
materialmente le condizioni della pianificazione del territorio (lett. b) e che
il dissodamento non comporti seri pericoli per l'ambiente (lett. c). Gli
interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o
l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali, non sono
considerati motivi gravi (art. 5 cpv. 3 LFo). L'art. 5 cpv. 4 LFo impone
inoltre che si tenga conto della protezione della natura e del paesaggio. Il
quesito di sapere se una deroga vada concessa oppure negata dev'essere oggetto
di un'ampia analisi e di un'approfondita ponderazione dei contrapposti
interessi (STF 1A.305/1996 consid. 3a; DTF 122 II 81 consid. 6d/dd, 120 Ib 400
consid. 5). L'interesse a conservare intatta la foresta è dato per scontato e
non deve essere dimostrato. Questo vale indipendentemente dallo stato, dal
valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di
bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). Particolare attenzione
va invece rivolta alla dimostrazione – che incombe all'istante – che i motivi
(d'interesse pubblico o privato) del dissodamento sono preponderanti rispetto
all'interesse a conservare la foresta (cfr. Messaggio del Consiglio federale
del 29 giugno 1988 a sostegno della LFo in FF 1988 III pag. 155; DTF 119 Ib 397
consid. 5b; 117 Ib 325 consid. 2; Heribert
Rausch/Arnold Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, pag. 146
segg.; Stefan M.
Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung,
Zurigo 1994, pag. 134 e segg.).
La nozione di ubicazione vincolata secondo l'art. 5 cpv. 2 lett. a LFo non deve
del resto essere intesa in senso assoluto, ritenuto che v'è quasi sempre la
possibilità di una certa scelta. Piuttosto è determinante il fatto che per motivi
oggettivi, che prevalgano sull'interesse alla conservazione della foresta, è
necessario ricorrere a quell'ubicazione. Occorre comunque che siano state ampiamente
esaminate le ubicazioni alternative (STF 1A.168/2005 del 1. giugno 2006,
consid. 2 pubbl. in ZBL 2007, pag. 339 segg.; STF 1A.305/1996 consid. 3b; S. M. Jaissle, op. cit., pag. 139 e
segg.).
2.2. Contestualmente alla domanda di costruzione, la resistente ha chiesto al
Dipartimento del territorio il permesso per dissodare una superficie di 467 mq
dei due boschetti A (1'305 mq) e B (579 mq) formati da alberi ad alto fusto, che
ricoprono la parte orientale del terreno. Secondo la relazione tecnica (pag. 8),
il dissodamento permetterà di sfruttare al meglio l'edificabilità del terreno
(mapp. 3138) e di rispettare la distanza dei futuri edifici (C e D) dal limite
boschivo; con il conseguente rimboschimento, risulterà un'unica fascia boschiva
con un valore naturalistico maggiore rispetto a quello attuale.
Facendo astrazione dal preavviso negativo dell'Ufficio della pianificazione
locale (secondo cui la superficie del terreno è sufficiente per permettere la
realizzazione del progetto anche senza intaccare il bosco), il Dipartimento ha
rilasciato l'autorizzazione, ritenendo in sostanza che l'attuale limite del
bosco pregiudicasse sensibilmente le possibilità edificatorie del fondo.
L'interesse pubblico ad uno sfruttamento ottimale di un'area a chiara vocazione
residenziale e ad un inserimento armonico nel paesaggio di un complesso di non
indifferenti proporzioni, prevarrebbero su quello riferito alla conservazione
del bosco. Con analoghe considerazioni e tenuto conto della densità
abitativa dell'area, l'autorità cantonale ha poi ritenuto che l'opera rispondesse
al requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo.
Dal canto suo, il Consiglio di Stato ha tutelato l'assunto del Dipartimento, rilevando
che se pur si potrebbero ipotizzare altre soluzioni edificatorie, prescindendo
da un dissodamento, la scelta operata non risulterebbe arbitraria. La
superficie di bosco rimarrebbe quantitativamente intatta e, d'altra parte, non vi
sarebbero interessi naturalistici contrari.
Le argomentazioni non reggono alle critiche dei ricorrenti.
Dagli atti risulta in effetti che il terreno è edificabile anche senza
dissodamento e che, mediante una variante di progetto, sono possibili altre ipotesi
edificatorie, come pure rilevato dal Governo e dall'autorità cantonale. Neppure
la resistente lo contesta. Diversamente dalla più volte citata sentenza di
questo tribunale (STA 52.2005.426 del 15 febbraio 2006), l'area da disboscare
non costituisce dunque un ostacolo insormontabile nel quadro di un'edificazione
razionale e organica. Poco conta che il complesso, così come realizzato, si
inserisca armoniosamente nel quadro del paesaggio. Scopo del dissodamento – che
è di principio vietato – non è infatti quello di rimodellare il paesaggio, né
tanto meno di unificare fasce di bosco distinte. L'interesse a conservare
intatta la foresta si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate,
indipendentemente dal loro stato, valore e funzione. D'altra parte, anche un
nuovo progetto che rispetti i limiti attuali dei due boschetti dovrebbe
inserirsi convenientemente nel paesaggio.
Privo di rilievo è invece l'interesse allo sfruttamento ottimale del fondo,
ritenuto che per legge l'interesse a un più redditizio sfruttamento del suolo
non è tutelato (cfr. art. 5 cpv. 3 LFo). Né porta ad altra conclusione lo sviluppo
turistico dell'area; tanto questo, quanto un altro complesso residenziale potrebbero
promuovere il preteso interesse ad un turismo di qualità.
Stando così le cose, non risulta dunque che l'opera risponda all'ubicazione
vincolata ex art. 5 cpv. 2 lett. a LFo, né che vi siano gravi motivi
preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta. Tanto
basta per negare un permesso eccezionale di dissodamento.
2.3. Per il principio di proporzionalità, non è ammissibile annullare una
licenza edilizia difforme quando il difetto può essere facilmente emendato
subordinandola a determinate condizioni. In concreto, ritenuto che gli edifici
A, B e E rispettano la distanza legale minima (10 m) dal bosco, l'annullamento
della licenza si giustifica unicamente nella misura in cui ha per oggetto gli
stabili C e D.
3. Conformità ambientale degli impianti tecnici
3.1. Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
La costruzione
di impianti fissi, dispone l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano,
da sole, i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze.
I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri,
validi tra l'altro per il rumore prodotto dagli impianti di riscaldamento, di
ventilazione e di climatizzazione, sono fissati dall'allegato 6 all'ordinanza
contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), che per le
zone destinate all'abitazione con grado di sensibilità (GdS) II fissa un valore
di pianificazione (Lr ) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la
notte.
Secondo l'art. 2 cpv. 5 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1), sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d’immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi (a), sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione (b), danneggiano le costruzioni (c), pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque (d).
La verifica
dell'ossequio delle norme della LPAmb e delle relative ordinanze incombe
all'autorità cantonale nel contesto del preavviso che è chiamata a rendere
sulle domande di costruzione trasmessele dal municipio. Nell'ambito di tale
verifica, l'autorità può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25
cpv. 1 seconda frase LPAmb). La valutazione è d'obbligo se l'autorità ha motivo
di ritenere che le immissioni foniche esterne prodotte dagli impianti fissi
superino o potrebbero superare i valori limite di esposizione al rumore (art.
36 cpv. 1 OIF).
3.2. Nel caso concreto, la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e
del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, competente ad applicare la
legislazione ambientale, si è limitata a richiamare nel suo preavviso
l'attenzione dell'istante in licenza riguardo al rispetto dei limiti previsti dall'OIF,
dall'OIAt e dalle Raccomandazioni dell'UFAM concernenti l'altezza minima dei
camini sui tetti ed a formulare alcune generiche raccomandazioni in merito
all'insonorizzazione degli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di aerazione,
di climatizzazione, ecc. Per l'impianto di ventilazione del posteggio sotterraneo
ha comunque precisato che è necessario che l'impianto che verrà scelto
abbia una pressione sonora ad 1 m dell'aspirazione e dell'espulsione non
superiore al livello Leq = 60 dB(A). Il progettista, l'istante o il
proprietario dovranno pertanto inserire questi dati tecnici nel capitolato
d'offerta.
Dal canto suo, il Consiglio di Stato ha ordinato una perizia fonica e atmosferica
per verificare il rispetto dei limiti dell'OIF e dell'OIAt delle immissioni
provocate dal traffico indotto e dall'impianto di ventilazione per l'espulsione
dell'aria viziata proveniente dall'autorimessa.
Sulla base delle risultanze di questo referto, condivise dalla SPAAS, il
Governo ha ritenuto che i suddetti limiti fossero rispettati.
3.3. I ricorrenti contestano genericamente che non sarebbero sufficientemente
definiti i sistemi degli impianti di ventilazione, di aspirazione ed
evacuazione dei gas di scarico, di riscaldamento e di climatizzazione, ciò che
non permetterebbe una compiuta verifica del rispetto delle normative ambientali.
Per quanto attiene all'impianto di ventilazione per l'evacuazione dei gas di
scarico dall'autorimessa la censura va disattesa. La perizia fonica e
atmosferica prodotta dinnanzi al Governo indica in effetti con sufficiente
chiarezza il modello (__________), l'ubicazione (tetto dell'edificio B), i
tempi di funzionamento, la potenza sonora (74.2 Lw [dB(A)] di giorno e 73 Lw
[dB(A)] di notte) e la potenza di espulsione (1'000 m3/h) dell'impianto, che,
stando al referto, rispettano i valori imposti dall'OIF, allegato 6 e dall'OIAt,
allegato 7. Non sussistono infatti motivi per dubitare dell'attendibilità di
tale referto, né i ricorrenti d'altra parte ne forniscono.
3.4. Neppure
l'eccezione riferita all'impianto di climatizzazione può essere accolta. A
prescindere dalla generica e invero fuorviante indicazione della SPAAS,
l'incarto allegato alla domanda di costruzione non prevede infatti la posa di
un simile impianto.
3.5. Una diversa conclusione s'impone invece per l'impianto di riscaldamento.
Alla domanda di costruzione la resistente aveva allegato un'istanza per
l'ottenimento dell'autorizzazione per lo sfruttamento della geotermia tramite
un sistema sonda geotermica-pompa di calore, indicando il tipo e la potenza di
quest'ultima.
Dall'avviso cantonale si evince per contro che l'istante in licenza ha
comunicato con uno scritto del 30 gennaio 2008 – di cui non vi è riscontro agli
atti – di aver rinunciato a tale sistema, optando per una pompa di calore aria-acqua,
per la quale l'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) ha imposto alcune
generiche raccomandazioni in merito all'insonorizzazione, all'ubicazione e al
rispetto dei valori secondo l'OIF (pag. 4). Mancando qualsiasi dettaglio
tecnico sull'impianto che si intende installare, non è tuttavia possibile
esprimersi sulla valutazione operata dall'autorità cantonale, rispettivamente
sulla conformità di tale impianto con le disposizioni della LPamb e dell'OIF. Su
questo punto il ricorso deve dunque essere accolto con rinvio degli atti al
Consiglio di Stato affinché, raccolti i dati mancanti dal Dipartimento del
territorio, si pronunci nuovamente.
4. Sistemazione
del terreno
4.1. Secondo l'art. 8 cpv. 3 della NAPR di Ascona, che si rifà all'art. 40 cpv.
1 LE l'altezza (della gronda) di un edificio è misurata dal terreno sistemato
al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
Il terreno sistemato, dispone la stessa norma, non deve superare la quota
massima rilevabile lungo i confini coi lotti adiacenti, rispettivamente la
quota massima della strada d'accesso al fondo. L'art. 18 cpv. 1 NAPR specifica
che i lavori di sistemazione esterna non possono alterare le caratteristiche
morfologiche del terreno, facendo poi una distinzione tra terreni in pendenza,
fondi pianeggianti e ripristino di altimetrie coordinate fra l'edificio e i
fondi vicini.
Le norme sull'altezza massima degli edifici non possono essere eluse sopraelevando
il livello del terreno mediante colmate. Ter-rapieni eseguiti in precedenza
possono essere assimilati al ter-reno naturale soltanto se il carattere
artificiale della sistemazione non è percepibile. Determinanti non sono tanto
lo scopo della si-stemazione originaria ed il tempo trascorso da quando è stata
realizzata, quanto piuttosto il grado d'integrazione della soprae-levazione nel
contesto del terreno circostante. Terrapieni che si scostano in modo abnorme dall'andamento
del terreno circostan-te sono da considerare alla stregua di sistemazioni del
terreno anche dopo molti anni. Sistemazioni che rimodellano il suolo,
in-serendosi in modo armonioso nella morfologia del terreno adia-cente possono
invece essere assimilate al terreno naturale in un lasso di tempo più breve
(STA 52.2008.24/27/28 del 28 aprile 2008 consid. 3.1.; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1257).
4.2. Nella fattispecie, l'altezza degli edifici è stata determinata per
rapporto alla quota del terreno esistente. I ricorrenti sostengono che parte
del terreno (mapp. 3138) sarebbe stata riempita nel corso degli anni con
materiale di vario tipo, per un'altezza superiore a 1.5 m, stravolgendone la
quota naturale. Il livello del terreno esistente non potrebbe di conseguenza
essere preso in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Le
stesse andrebbero ricalcolate in funzione della quota naturale del terreno. La
censura va respinta.
Come rilevato dal Governo, il terreno, nella parte superiore, non presenta
importanti sopraelevazioni, ma è per lo più pianeggiante (cfr. piani sezioni
1:200). L'area che a dire dei ricorrenti sarebbe stata oggetto di deposito di
materiale nel corso degli anni, è invero una leggera depressione (risultante
dalla mappa quotata) di ridotte dimensioni, circoscritta ad un'esigua parte del
fondo, che è stata colmata senza modificare in modo apprezzabile la morfologia
del terreno circostante (cfr. fotografie del sopralluogo esperito dal Governo
il 3 settembre 2008). Del materiale inerte visibile sulle fotografie prodotte
dai ricorrenti non rimane altra traccia all'infuori di un modesto cumulo,
ricoperto da vegetazione, depositato accanto al boschetto, che comunque non
incide sull'altezza delle costruzioni.
5. Rampa
d'accesso
5.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata dalla
documentazione necessaria. I piani, precisa l'art. 11 del regolamento di
applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1),
devono in particolare fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente
comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. I progetti,
specifica ulteriormente l'art. 12 cpv. 1 lett. e RLE, devono comprendere il
piano delle sistemazioni esterne con i dettagli degli accessi alle strade
pubbliche, dei posteggi, delle aree di svago.
5.2. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, i documenti annessi alla
domanda di costruzione indicano con sufficiente chiarezza la rampa d'accesso
all'autorimessa e i muri vicini (cfr. ad es. pianta livello 5; piano sezioni
1:200). Da respingere è dunque la generica doglianza dei ricorrenti in merito
all'insufficienza della domanda di costruzione. Per il resto, non vi è motivo
di dubitare che l'autorità abbia verificato la conformità di tali opere con il
diritto. D'altra parte, neppure i ricorrenti indicano quali prescrizioni
tecniche ai sensi dell'art. 30 RLE sarebbero in concreto violate.
6. Sulla base
delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere parzialmente accolto.
Il giudizio governativo impugnato è dunque annullato assieme alla licenza edilizia
nella misura in cui ha per oggetto gli edifici C e D. Gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato affinché, completati gli accertamenti sull'impianto di riscaldamento
(consid. 3.5.), si pronunci nuovamente.
La tassa di giustizia è posta a carico delle parti, proporzionalmente al
rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono compensate
(art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 21, 40 LE; 1, 5 LFo; 6 LCFo; 11, 25 LPAmb; 2 OAit; 7, 36 OIF; 11, 12, 30 RLE; 8, 18 NAPR; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 22 aprile 2009 (n. 1885) del Consiglio di Stato è annullata assieme alla licenza edilizia 29 febbraio 2008 nella misura in cui ha per oggetto gli edifici C e D;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, completati gli accertamenti sull'impianto di riscaldamento (consid. 3.5.), si pronunci nuovamente.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è a carico dei ricorrenti e della resistente in ragione di un 1/2 ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria