Incarto n.
52.2009.198

 

Lugano

4 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi supplente

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 25 maggio 2009 di

 

 

 

RI 1, ,

RI 2, ,

patrocinati da: PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 29 aprile 2009 del Consiglio di Stato (n. 2071) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 27 novembre 2008 con cui il municipio di Bellinzona ha subordinato a determinate condizioni il permesso di abitabilità rilasciato per la loro casa d'abitazione (part. 4124);

 

 

viste le risposte:

-      9 giugno 2009 del Consiglio di Stato;

-    15 giugno 2009 del municipio di Bellinzona;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 16 marzo 2007, il municipio di Bellinzona ha rilasciato ad RI 1 ed a RI 2, qui ricorrenti, la licenza edilizia per ristrutturare ed ampliare la loro casa d'abitazione (part. 4124). La licenza era in particolare subordinata al rispetto della norma SIA 358 per le scale ed i parapetti.

Verificata la conformità dei lavori eseguiti, il 28 novembre 2008 il municipio ha rilasciato ai ricorrenti il permesso di abitabilità, subordinandolo alla condizione che entro il 31 dicembre 2008 fosse eseguita una serie di interventi volti a mettere in sicurezza alcune parti della costruzione. L'esecutivo comunale ha in particolare chiesto di posare un parapetto alto un metro a partire dal gradino antistante le finestre del lato nordovest o di limitarne l'apertura.

 

 

                                  B.   Con giudizio 29 aprile 2009, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 e RI 2 contro le condizioni alle quali il municipio aveva subordinato il permesso di abitabilità. Riformando in peius il provvedimento censurato, il Governo l'ha annullato, stabilendo che il permesso di abitabilità non sarebbe stato concesso fintanto che le misure di sicurezza richieste non fossero state eseguite.

Dopo aver rilevato che la vertenza si riduceva in definitiva alla conformità dei parapetti posati alle finestre, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che la norma SIA 358 imponesse di misurare l'altezza di questi elementi di protezione a partire dalla superficie praticabile retrostante. Anche se fissati ad un'altezza di m 0.82 (finestra del 1. piano), rispettivamente di m 1.03 (finestre del 2. piano) dal pavimento dei locali retrostanti, i parapetti non rispetterebbero l'altezza minima (m 1.00) prescritta, che andrebbe misurata a partire dai “gradini”, alti m 0.40 (finestra del 1. piano), rispettivamente m 0.23 (finestre del 2. piano), situati all'interno dei relativi locali, davanti alle finestre.

 

 

                                  C.   Con ricorso 25 maggio 2009, i soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia loro rilasciato il permesso di abitabilità come alla licenza del 16 marzo 2007.

Rievocati i fatti salienti ed illustrate le norme concretamente applicabili, gli insorgenti sostengono anzitutto che la cifra 0 31 della norma SIA 358 permetterebbe di derogare alle prescrizioni nel caso di edifici abitativi occupati dal proprietario stesso con il suo consenso scritto. Condizione, quest'ultima, che in concreto risulterebbe soddisfatta.

Gli scalini antistanti le finestre, soggiungono i ricorrenti, non farebbero peraltro stato per la misurazione dell'altezza, poiché non sarebbe scavalcabile, ovvero non vi si potrebbe salire. Il parapetto della finestra del primo piano, alto m 0.82 dal pavimento, concludono, non sarebbe comunque in contrasto con la norma SIA 358, poiché l'apertura si affaccia sul tetto del corpo edilizio sottostante (cucina), che esclude qualsiasi pericolo di cadute nel vuoto.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

La legittimazione attiva dei ricorrenti, gravati dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle fotografie scattate nell'ambito del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato. Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando la causa all'istanza inferiore, affinché, completati gli accertamenti, si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 LPamm).

 

1.3. Oggetto del contendere è essenzialmente la conformità dei parapetti applicati alle finestre di cui si è detto in narrativa per rapporto alla norma SIA 358. L'applicabilità di questa norma, alla quale rinviano l'art. 30 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), l'art. 91 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) e la stessa licenza edilizia 16 marzo 2007, è pacifica. Né potrebbe essere messa in discussione con successo.

 

 

                                   2.   La norma SIA 358 (edizione 1996) si applica alla progettazione di parapetti e di elementi di protezione aventi la stessa funzione contro la caduta di persone nelle costruzioni e nei relativi accessi (cifra 0 11). La norma si prefigge di assicurare le persone contro le cadute per terra o nel vuoto (cifra 1 11).

Per quel che concerne i parapetti, essa stabilisce che ogni superficie praticabile utilizzabile normalmente, sulla quale è prevedibile un rischio di caduta, deve essere provvista di un elemento di protezione. Per praticabile si intende ogni superficie accessibile alle persone (cifra 2 11). Un rischio è considerato tale quando l'altezza di caduta è superiore a m 1.00 (cifra 2 12).

L'altezza normale degli elementi di protezione è di almeno m 1.00 (cifra 3 13). Essa è misurata verticalmente a partire dalla superficie praticabile fino al filo superiore dell'elemento di protezione (cifra 3 11). Parti d'opera scavalcabili poste davanti all'elemento di protezione, quali ad esempio cordoli o corpi riscaldanti, il cui filo superiore è situato a meno di m 0.65 dalla superficie praticabile, valgono come praticabili. L'altezza si misura in questo caso a partire dal suo filo superiore (cifra 3 12).

I parapetti non devono in particolare risultare scalabili (cifra 3 22).

Eccezioni alle prescrizioni della norma SIA 358 sono ammesse con il consenso scritto del proprietario dell'opera (cifra 0 31 e 0 32) unicamente nei seguenti casi:

(a)   per edifici abitativi occupati dal proprietario stesso;

(b)   per la trasformazione di edifici esistenti nei quali le misure di protezione presenti garantiscono la protezione, sempre che la trasformazione non implichi nessun nuovo rischio;

(c)   quando altre misure possono dimostrare che la sicurezza è garantita.

La norma e la valutazione dei rischi si fondano sull'uso normale e sul comportamento normale degli utenti dell'edificio. Normale è considerato anche il comportamento dei bambini, soprattutto in età prescolastica, che non sono in grado di percepire il pericolo (Christian Fritzsche, Absturzsicherheit in Wohngebäuden - Zur Anwendung der SIA-Norm 358, PBG 2005, pag. 5 seg.).

 

 

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, le finestre in discussione si aprono sino ad un'altezza di m 0.40 (finestra del 1. piano), rispettivamente
m 0.23 (finestre del 2. piano) dal pavimento dei locali retrostanti. Misure, queste, che corrispondono alla differenza di quota tra il pavimento e la parte in muratura (davanzale, gradino) della facciata, su cui appoggia il telaio della finestra. Nel vano esterno delle finestre, tra le due spalle in muratura, è fissato un parapetto in metallo, ad aste verticali, il cui filo superiore si situa ad un'altezza di m 0.82 (finestra del 1. piano), rispettivamente di
m 1.03 (finestre del 2. piano) dal pavimento dei locali retrostanti.

Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, determinante non è l'altezza dei parapetti misurata a partire dal pavimento, ma quella risultante tra la differenza di quota tra il filo superiore dell'elemento di protezione (parapetto) ed il davanzale (“gradino”) sottostante; opera in muratura, questa, che per la sua larghezza (da m 0.16 a m 0.11) risulta scavalcabile, ovvero scalabile. Misurata secondo la cifra 3 12 della norma SIA 358, l'altezza dei parapetti ammonta quindi a m 0.42 (= m 0.82 – 0.40; finestra del 1. piano), rispettivamente m 0.80 (= m 1.03 – 0.23; finestre del 2. piano). Non è dunque conforme a quella minima (m 1.00) prescritta.

 

3.2. Invano si richiamano gli insorgenti alle cifre 0 31 e 0 32 della norma SIA 358, abrogate con la modifica 2010 apportata dalla stessa SIA, che permetteva di derogare alle relative prescrizioni in caso di edifici abitativi occupati dal proprietario. Questa eccezione non era comunque applicabile nel campo del diritto edilizio. Lo escludevano la natura imperativa delle relative norme e l'esigenza inderogabile di garantire la sicurezza di chiunque utilizzasse la costruzione (Fritzsche, op. cit., pag. 12; Peter Remund, Ist die SIA Norm 358 ein Gesetz?, in SIA Dokumentation D 0158, Geländer und Brüstungen, Aspekte zur Anwendung der Norm SIA 358, pag. 359 seg.). Una diversa conclusione avrebbe costretto l'autorità a controllare costantemente che l'abitazione non fosse occupata da terzi, in quanto venduta o locata. Il proprietario non avrebbe inoltre potuto dare il suo consenso all'eccezione a nome e per conto di eventuali suoi figli. Né avrebbe potuto esporre al rischio di cadute suoi eventuali ospiti.

 

3.3. I parapetti delle finestre del 2. piano non possono essere ammessi. Vanno in ogni caso rettificati, spostandoli ad un'altezza di m 1.00 dalla muratura su cui appoggia il filo inferiore del telaio (davanzale, “gradino”).

Il parapetto della finestra del 1. piano potrebbe invece essere considerato conforme, qualora l'altezza di caduta, corrispondente alla differenza di quota tra il pavimento praticabile ed il tetto del corpo edilizio sottostante fosse inferiore a m 1.00. Contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, il fatto che il tetto di questo corpo edilizio sia privo di parapetto, non permette di concludere che il parapetto della finestra disattende la norma SIA 358. Questo elemento di protezione è in effetti destinato unicamente a prevenire la caduta delle persone nel vuoto. La sua funzione non è anche quella di impedire l'accesso al tetto attraverso la finestra.

Su questo punto, la decisione impugnata non può essere confermata. Non potendosi desumere dagli atti l'altezza di caduta, entro questi limiti, la causa va rinviata all'autorità inferiore affinché l'accerti e si pronunci nuovamente.

 

3.4. Lesivo del diritto, sotto il profilo del principio di proporzionalità, appare inoltre l'annullamento integrale del permesso di abitabilità. Bastava in effetti subordinarlo alla condizione che le finestre venissero bloccate in posizione chiusa o munite di un dispositivo che ne permettesse l'apertura sino ad un massimo di m 0.12, fintanto che il difetto non fosse stato corretto.

 

 

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata, nella misura in cui annulla il permesso di abitabilità. La decisione 27 novembre 2008 del municipio è ripristinata nei limiti indicati dal considerando 3.4. Nella misura in cui riguarda il parapetto della finestra della camera del 1. piano, la causa è rinviata al Consiglio di Stato, affinché, esperito l'accertamento mancante, si pronunci nuovamente sulla conformità di questo elemento di protezione.

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti nella misura in cui risultano soccombenti, ritenuto che il comune ne va esente.

Il comune rifonderà ai ricorrenti un'indennità per ripetibili adeguatamente commisurata al suo grado di soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 29 aprile 2009 del Consiglio di Stato (n. 2071) è annullata;

1.2.   la decisione 27 novembre 2008 del municipio di Bellinzona è confermata alla condizione che le finestre del 2. piano vengano bloccate o munite di un dispositivo che ne permetta l'apertura sino ad un massimo di m 0.12 fintanto che il parapetto non verrà spostato ad un'altezza di m 1.00 dalla muratura su cui appoggia il telaio (davanzale, “gradino”);

1.3.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché, accertata l'altezza di caduta, si pronunci sulla conformità del parapetto della finestra della camera del 1. piano.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2.

 

 

                                   3.   Il comune di Bellinzona rifonderà ai ricorrenti RI 1 e RI 2 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario