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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 30 giugno 2009 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 9 giugno 2009 (n. 2836) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 gennaio 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività come indipendente; |
viste le risposte:
- 8 luglio 2009 del Consiglio di Stato,
- 1° settembre 2009 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 agosto 2007, il cittadino lituano RI 1 (1975) ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività imprenditoriale come indipendente nel settore immobiliare. Il 28 settembre 2007, il ricorrente ha ottenuto il permesso richiesto, valido fino al 21 luglio 2012.
B. a. Il 30 luglio 2008, l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha affiliato RI 1 alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG a decorrere dal 1° agosto 2007 quale persona non esercitante attività lucrativa.
L'11 e 22 settembre 2008, l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ ha quindi invitato l'interessato a produrre senza indugio la documentazione che dimostrasse l'esercizio di un'attività indipendente, ma invano. Sollecitato nuovamente il 3 dicembre 2008 con l'avvertenza che in assenza di tali documenti il suo permesso avrebbe potuto essere revocato, il 30 dello stesso mese l'insorgente ha indicato che la sua attività come indipendente avrebbe dato i primi frutti soltanto a partire dall'aprile 2009 e di potersi mantenere tramite i propri risparmi.
b. Ritenuto che RI 1 non aveva prodotto quanto richiesto, il 16 gennaio 2009 il dipartimento ha deciso di revocargli il permesso di dimora CE/ALS e gli ha fissato un termine con scadenza il 15 febbraio successivo per lasciare il territorio elvetico.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 12 dell'Allegato I dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681); 23 dell'ordinanza federale sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203); e 6 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).
C. Con giudizio 9 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha tutelato la decisione impugnata, in quanto l'interessato non aveva rispettato le condizioni per cui aveva ottenuto il permesso di dimora come indipendente. Non portava a diversa conclusione, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, il fatto che egli stesse per avviare una nuova attività lucrativa, questa volta nel ramo nautico, in quanto non aveva dimostrato di ottenere da tale lavoro un introito regolare che gli permettesse di mantenersi. Infine, ha considerato la decisione di revoca conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento in quanto viziata da formalismo eccessivo.
Il ricorrente afferma di essere stato costretto ad interrompere temporaneamente la propria attività lavorativa iniziale per motivi indipendenti dalla sua volontà. Pone in evidenza di essere finalmente ritornato attivo nel settore della compravendita di natanti e imbarcazioni, costituendo inoltre una società a garanzia limitata. Al fine di dimostrare la sua nuova attività e l'effettivo conseguimento di un utile sufficiente per far fronte alle sue esigenze personali, il ricorrente ha successivamente versato agli atti diversa documentazione e la conferma di affiliazione quale indipendente alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2009.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. LALPS. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 apri-
le 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. L'art. 12 cpv. 1 dell'Allegato I ALC dispone che il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente (autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di breve durata CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2.2. In caso di seri dubbi circa l'esercizio reale e intenso dell'attività lucrativa svolta in Svizzera in qualità di indipendente e la realizzazione effettiva di un introito regolare che consenta di sovvenire ai propri bisogni, le competenti autorità cantonali mantengono la possibilità di esigere - in ogni momento della durata di validità del permesso - nuovi mezzi di prova e di revocare il permesso se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite. La creazione di un'impresa o azienda in Svizzera con attività commerciale effettiva atta a garantire durevolmente il sostentamento può fungere da prova sufficiente. A tal fine basta presentare i libri di commercio (contabilità, commesse, ecc.), che attestano la sua effettiva esistenza. I Cantoni non possono opporre ostacoli insormontabili per quel che concerne la dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente. Oltre alla creazione di un'impresa o azienda in Svizzera e a un'attività effettiva, i criteri determinanti per il rilascio - o il mantenimento - del permesso sono un introito regolare e il fatto che l'interessato non cada a carico dell'assistenza (Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione sull'ALC, versione 01.06.09, n. 4.3.1 e 4.3.2).
3. Come accennato in narrativa, il 28 settembre 2007 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività imprenditoriale nel settore immobiliare quale indipendente. Ritenuto che il 30 luglio 2008 era stato affiliato alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG a decorrere dal 1° agosto 2007 quale persona non esercitante attività lucrativa e che, nonostante diversi solleciti (11 e 22 settembre e 3 dicembre 2008), il ricorrente non aveva dimostrato fino a quel momento di esercitare un'attività indipendente, a ragione il 16 gennaio 2009 il dipartimento gli ha revocato il permesso sulla base degli art. 12 dell'Allegato I ALC e 23 cpv. 1 OLCP. Dal settembre 2007, l'insorgente ha infatti beneficiato di un permesso di dimora quale lavoratore autonomo senza adempiere le condizioni poste al momento del suo rilascio.
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che egli sarebbe stato costretto ad interrompere la sua attività a causa di del fallimento della società con cui collaborava (ricorso ad 2, pag. 3). L'art. 12 cpv. 6 dell'Allegato I ALC prevede infatti che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata soltanto se l'interessato non può esercitare l’attività a causa di un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie.
Nemmeno la circostanza che egli avrebbe iniziato ora l'attività lucrativa indipendente, questa volta nel ramo nautico, permette di mutare il presente giudizio. La sua nuova attività, in quanto avviata definitivamente soltanto dopo la decisione dipartimentale di revoca, deve fare oggetto di una nuova autorizzazione. Come ha già indicato il Consiglio di Stato nella risoluzione governativa impugnata (ad H, pag. 7), nulla impedisce infatti al ricorrente di richiedere il rilascio di un nuovo permesso di dimora CE/AELS a tale scopo, sempre che ne adempia i requisiti dal profilo della polizia degli stranieri.
4. In siffatte circostanze, si deve concludere che la decisione di revoca censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento. Essa non disattende nemmeno il principio della proporzionalità, ritenuto che l'insorgente risiede in Svizzera soltanto dall'estate del 2007 e ha i suoi principali legami sociali e famigliari in Lituania.
Neppure il fatto di esigere da lui l'inoltro di una nuova domanda può essere considerato sproporzionato, dovendo l'autorità di prime cure nuovamente valutare la sua situazione alla luce delle mutate circostanze del caso.
5. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e confermata la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12 Allegato I ALC; 23 OLCP; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario