Incarto n.
52.2009.299

 

Lugano

18 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Gabriele Fossati, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 5 febbraio 2007 di

 

 

 

 RI 1 

RI 2 

RI 3, arch., __________,

RI 4 

tutti patrocinati da: avv. RI 1, __________,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 16 gennaio 2007 (n. 318) del Consiglio di Stato, che respinge le impugnative presentate dai ricorrenti avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di __________ sul FU n. 70/2006 del 1. settembre 2006 (pp. 5710-5714);

 

 

viste le risposte:

-    12 febbraio 2007 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;

-    13 febbraio 2007 del Consiglio di Stato;

-    9 marzo 2007 del municipio di __________;

 

 

richiamata la sentenza 28 luglio 2009 (1C_558/2008) del Tribunale federale;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto e in diritto

 

che il 1° settembre 2006 il municipio di __________ ha pubblicato sul FU n. 70/2006 una serie di prescrizioni locali concernenti il traffico, finalizzate a realizzare un percorso ciclabile tra __________ ed il Piano __________, che interessava, fra l'altro, anche le seguenti strade:

 

Via C__________

da __________ a via __________ altezza intersezione con __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"

 

da via __________ a __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"

 

da via __________ a via __________ altezza intersezione con via __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"

 

da via __________ a via __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"

 

da via __________ a via degli __________ altezza entrata Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00 biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00"

 

da via __________ a P.za __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00 biciclette"

 

Via __________

da Piazzetta __________ a Piazza __________ altezza Piazzetta __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"

 

da Piazza __________ a Piazzetta __________ altezza Piazza __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"

 

da Piazza __________ a Piazza __________ altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale"

 

da Piazza __________ a Piazza __________ altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale"

 

Riva __________

da Piazza __________ alla passeggiata lungolago altezza Piazza __________ segn. 2.05 "Divieto di circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere i velocipedi per 40 metri"

 

dalla passeggiata del lungolago a Piazza __________ altezza passaggio pedonale passeggiata lungolago segn. 2.05 "Divieto di circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere i velocipedi per 40 metri"

 

che queste prescrizioni sono state ritenute legittime dal Consiglio di Stato, che con giudizio 16 gennaio 2007 ha respinto o dichiarato irricevibili, le diverse impugnative presentate contro la nuova segnaletica;

 

che contro la predetta decisione governativa, nella misura in cui ha confermato le prescrizioni relative a via __________, via __________ e riva __________, sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, proprietari di particelle o titolari di attività commerciali toccate dai nuovi segnali;

 

che con sentenza del 30 ottobre 2008 (n. 52.2007.43) questo Tribunale ha respinto le impugnative, ritenendo in particolare che il passaggio delle biciclette attraverso la zona pedonale del centro di __________, definita pedonale, dal piano regolatore potesse essere ammesso mediante la posa di una specifica segnaletica, senza modificare lo strumento pianificatorio;

 

che con sentenza 28 luglio 2007 (1C_558/2008) il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da RI 1 e RI 4 contro il predetto giudizio di questo Tribunale, che ha annullato rinviandogli gli atti per nuova decisione;

 

che secondo l'Alta Corte, il transito delle biciclette attraverso la zona dichiarata pedonale del centro di __________ presuppone una modifica della funzione fissata dalla pianificazione locale;

 

che per i motivi indicati dal Tribunale federale, vincolanti per questo Tribunale, le controverse prescrizioni locali concernenti il traffico vanno di conseguenza annullate;

 

che, in quanto proposto da RI 1 e RI 4, il ricorso va dunque accolto, annullando la controversa decisione del Consiglio di Stato nella misura in cui conferma la segnaletica riguardante via __________, via __________ e riva __________ e condanna i due ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia;

 

che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm), mentre le ripetibili di questa sede sono a carico del comune (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 3 LCStr; 107 OSStr; 3 LPT; 2-3 OPT; 28 LALPT; 10 LALCStr; 41 NAPR di ____________________ __________; 3 OZP di __________; 48 CPC; 3, 10, 18, 24, 28, 31, 43, 46, 60-61 LPamm;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   In quanto proposto da RI 1 e RI 4, il ricorso è accolto.

                                         §.   Di conseguenza, la decisione 16 gennaio 2007 del Consiglio di Stato (n. 318) è annullata nella misura in cui conferma la segnaletica riguardante via __________, via __________ e riva __________ e condanna i due ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ verserà a RI 1 e RI 4 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

  ,

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 0 ;

  ;

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario