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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2009 della
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 29 settembre 2009 (n. 4874) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 15 giugno 2009 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione del lavoro, Ufficio delle misure attive, in materia di incentivo all’assunzione (rimborso degli oneri sociali a carico del datore di lavoro per l’anno 2008); |
viste le risposte:
- 20 ottobre 2009 del Dipartimento delle finanze e dell'economia,
- 20 ottobre 2009 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 1° aprile 2008, l’Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha concesso alla RI 1 l’incentivo all’assunzione di N__________ (1987). Il sussidio è stato riconosciuto per la durata massima di 24 mesi a decorrere dall’inizio dell’attività lavorativa del nuovo dipendente, ossia dal 1° marzo 2008.
B. Con decisione 15 giugno 2009, l’Ufficio delle misure attive ha respinto la domanda della RI 1, volta a ottenere il rimborso degli oneri sociali 2008 a carico del datore di lavoro.
L’autorità dipartimentale ha rilevato che, con l’assunzione di N__________, il tasso di occupazione della ditta non era aumentato, motivo per cui quest’ultima non adempiva le condizioni per ottenere il rimborso richiesto. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3 della legge cantonale del 13 ottobre 1997 sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc; RL 10.1.4.1), 2 e 6 del relativo regolamento del 4 febbraio 1998 (R-rilocc; RL 10.1.4.1.1).
C. Con giudizio 29 settembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell’Ufficio delle misure attive, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata dalla RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi addotti dall’autorità dipartimentale nella decisione impugnata.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rimborso degli oneri sociali per l’anno 2008.
La ricorrente sostiene che in realtà il tasso di occupazione della sua ditta è aumentato in seguito all'assunzione di N__________ in quanto un dipendente della medesima, G__________, aveva mantenuto il proprio impiego pur essendo entrato nel frattempo in età AVS. Indica inoltre che il rapporto lavorativo con N__________ è cessato il 31 marzo 2009.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione del lavoro, quest'ultima con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4 L-rilocc. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. L’art. 3 L-rilocc dispone che lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro; a tal fine può concedere un aiuto finanziario alle aziende (cpv. 1). L’aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 24 mesi (cpv. 2). L’aiuto finanziario può essere concesso esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell’anno civile precedente l’assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4% (cpv. 3). L’aiuto finanziario non può essere riconosciuto alle aziende che nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici; oppure che non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro. Le eccezioni sono disciplinate dal regolamento (cpv. 4).
2.2. Giusta l’art. 6 cpv. 1 R-rilocc, viene considerato nuovo posto di lavoro: ogni unità supplementare rispetto all’effettivo del personale dell’azienda richiedente nell’anno civile precedente l’assunzione. L’effettivo dell’azienda viene stabilito sulla base delle copie consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l’indicazione del grado di occupazione (a); ogni posto di lavoro creato da nuove aziende (b).
L’art. 6 cpv. 2 R-rilocc sancisce che non possono essere considerati nuovi posti di lavoro: quelli risultanti da ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende (a); quelli risultanti da assunzioni temporanee o stagionali (b), quelli occupati da persone, coniugi compresi, che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni dell’azienda (c), quelli occupati da lavoratori confinanti (d).
L’art. 6 cpv. 3 R-rilocc prevede che l’aiuto finanziario di cui all’art. 3 cpv. 2 L-rilocc non può superare il 100% degli oneri sociali, a carico del datore di lavoro, relativi al guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI. Il versamento viene effettuato qualora siano adempiuti i requisiti di cui all’art. 6 cpv. 1 R-rilocc, venga comprovato l’avvenuto pagamento degli oneri sociali ed il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici.
Secondo l’art. 6 cpv. 4 R-rilocc, l’autorità competente può decidere di derogare all’art. 3 cpv. 3 L-rilocc nel caso in cui, nonostante l’azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici nei 12 mesi precedenti, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dei cpv. 1 e 2.
L’art. 6 cpv. 5 R-rilocc dispone che l’aiuto finanziario viene versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale. Tali documenti devono essere inoltrati entro i primi 6 mesi dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il rimborso.
3. 3.1. Come accennato in narrativa, il 1° aprile 2008 l’Ufficio delle misure attive ha concesso alla RI 1 l’incentivo per l’assunzione di N__________, il quale aveva iniziato a lavorare presso la ditta ricorrente il 1° marzo precedente. Per ottenere effettivamente l’aiuto finanziario richiesto, l'insorgente doveva però ancora dimostrare che, al momento della domanda di rimborso, essa adempiva le condizioni previste dalla legge nel corso dell’anno civile per il quale aveva domandato il sussidio.
Ora, dalle dichiarazioni dei salari sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale della ditta, risulta che nel 2007, anno precedente l’assunzione di N__________, il tasso di occupazione complessivo (calcolato tenendo conto del numero di persone impiegate, del loro grado di occupazione e del totale dei mesi lavorati) presso la RI 1 era di 575 unità (69 mesi lavorativi ripartiti su 9 persone a tempo pieno) e che quello riferito al 2008, anno per il quale è stato richiesto il rimborso dei contributi versati, era rimasto invariato a 575 (69 mesi lavorativi ripartiti su 7 persone a tempo pieno) nonostante che con l’entrata in servizio, nel marzo 2008, del dipendente in parola, l’indice fosse aumentato di 83.33.
Ritenuto che, malgrado l'assunzione di N__________, nel 2008 l’indice di occupazione non fosse aumentato, è senz'altro a giusta ragione che l’Ufficio delle misure attive ha ritenuto inadempiute le condizioni previste dalla legge per l'erogazione del sussidio in questione ed ha di conseguenza respinto la richiesta di rimborso degli oneri sociali a carico del datore di lavoro relativi a quell’anno.
3.2. Invano la ricorrente invoca il fatto che G__________, nonostante sia in età AVS, avesse mantenuto nel corso del 2008 il proprio impiego con uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva prima di raggiungere l’età di pensionamento. Questi, benché ancora attivo presso la RI 1, non poteva essere preso in considerazione nell’ambito del suddetto conteggio in quanto al beneficio di una rendita AVS e non più contribuente. L’art. 6 cpv. 1 R-rilocc sancisce infatti che per il calcolo relativo all’indice di occupazione, fa stato unicamente la dichiarazione ufficiale dei salari sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD.
Il fatto inoltre che il 15 luglio 2009 la RI 1 e N__________ abbiano concordato dinnanzi alla Pretura di __________ lo scioglimento del contratto di lavoro retroattivamente al 31 marzo 2009, è ininfluente per il presente giudizio. Tale aspetto è infatti successivo al periodo preso in considerazione per la richiesta di rimborso degli oneri sociali a carico del datore di lavoro relativa all'anno 2008 e non incide certo sul tasso di occupazione calcolato.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere pertanto respinto con conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata, la quale risulta immune da violazioni del diritto.
La tassa e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 30 cpv. 4 L-rilocc; 6 R-rilocc; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario