Incarto n.
52.2009.413

 

Lugano

19 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Damiano Bozzini e Flavia Verzasconi

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 18 ottobre 2009 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 29 settembre 2009 (n. 4877) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa dell'insorgente avverso la decisione 14 luglio 2009 della Direzione dell'Alta scuola pedagogica in materia di valutazione di una pratica professionale;

 

 

viste le risposte:

-    22 ottobre 2009 della Sezione amministrativa;

-    28 ottobre 2009 dell'Alta scuola pedagogica;

-    28 ottobre 2009 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La ricorrente RI 1 ha frequentato l'anno accademico 2008/2009 per la formazione dei docenti di scuola media e scuola media superiore dell'Alta scuola pedagogica (ASP).

Con decisione 15 maggio 2009, confermata il 14 luglio successivo dalla Direzione dell'ASP, i docenti di didattica disciplinare e di scienze dell'educazione hanno valutato la pratica professionale svolta dall'insorgente nella materia "tedesco" con una nota di insufficienza.

 

 

                                  B.   Con giudizio 29 settembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la valutazione espressa e la decisione dell'ASP derivassero da una valutazione globale del rendimento della ricorrente effettuata da parte di persone incaricate, nel pieno rispetto della legge ed entro i limiti delle loro competenze.

 

 

                                  C.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di assegnarle una valutazione sufficiente.

La ricorrente ritiene la valutazione finale e la conseguente decisione dell'ASP arbitrarie, in quanto il giudizio sarebbe in contraddizione con le valutazioni positive espresse dai docenti durante la sua pratica.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, la Sezione amministrativa e l'ASP, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

 

 

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale amministrativo è data in virtù dell'art. 96 cpv. 3 della legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 5.1.1.1), la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   2.1. In ambito scolastico, l'art. 58 cpv. 2 lett. b LSc dispone che gli allievi hanno diritto di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto.

Secondo l'art. 16 del regolamento della formazione pedagogica dei docenti di Scuola media e Scuola media superiore dell’Alta scuola pedagogica del 10 febbraio 2009 (RFP; RL 5.3.1.6.4), la valutazione annuale della pratica professionale di ciascuna materia viene riassunta in un giudizio globale espresso con una nota scalare (cpv. 1). L’assegnazione della nota della pratica compete ai docenti designati dalla Direzione, che si avvalgono della collaborazione del docente di pratica professionale e degli eventuali esperti esterni che hanno osservato le attività didattiche svolte dal candidato (cpv. 3). La valutazione, corredata da una comunicazione di carattere formativo, è comunicata per iscritto allo studente al termine dei periodi di pratica definiti dal piano degli studi (cpv. 4). L'art. 17 RFP dispone che al termine di ogni anno di formazione, nel caso di una insufficienza nella pratica professionale di una materia, la direzione stabilisce il periodo di pratica complementare da svolgere nel semestre successivo; qualora si ripresenti l’insufficienza il candidato deve interrompere la formazione (cpv. 1).

Per la valutazione della pratica relativa all'anno accademico 2008-2009, la direzione dell'ASP ha stabilito in particolare quanto segue:

"Alla fine dell'ultimo periodo di pratica professionale, il docente di didattica disciplinare e quello di scienze dell'educazione assegnano la valutazione della pratica professionale del primo anno, esprimendola con una nota da 1 a 6 (sono ammessi i mezzi punti), corredata da alcune indicazioni sintetiche inerenti al profilo professionale del candidato e comprendenti, se necessario, suggerimenti formativi in vista di un ulteriore sviluppo delle proprie competenze. Alla discussione per l'assegnazione della nota partecipa il docente di pratica professionale che presenta il rapporto del periodo di pratica del secondo semestre. Le note assegnate e il commento devono essere consegnati in segreteria entro venerdì 15 maggio 2009. Nel caso di insufficienza nella pratica professionale, in conformità alle disposizioni relative alla valutazione, il candidato dovrà frequentare un nuovo periodo di pratica nell'anno scolastico successivo alla durata stabilita dalla direzione dell'ASP e ricevere dalla commissione due visite per valutare il lavoro complessivo svolto in questa pratica".

 

2.2. In materia di assegnazione di note, la valutazione di un docente, nella misura in cui è espressione corretta del suo libero apprezzamento, si configura in un giudizio di opportunità che sfugge all'esame dell'autorità di ricorso, a meno che non sconfini nell'arbitrio (RDAT 1979 n. 33, pag. 75), il cui divieto è ancorato all'art. 9 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito di un ricorso contro una decisione in materia di valutazione scolastica è pertanto limitato. Questa Corte rivede quindi gli accertamenti di fatto e l'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità che ha preso la decisione sotto il ristretto profilo dell'arbitrio e interviene soltanto se essi sono manifestamente sbagliati o contraddittori oppure se riposano su un'evidente inavvertenza. Per essere manifestamente inesatto, e quindi arbitrario (DTF 135 II 145 consid. 8.1), l'accertamento deve risultare chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con la fattispecie, fondato su una svista manifesta o contraddire in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1).
Laddove poi sono chiamate ad esaminare la valutazione di un periodo di formazione pratica, le autorità giudiziarie sono tenute ad assumere un particolare riserbo, in quanto si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che presuppongono la conoscenza della personalità del praticante e delle particolari relazioni vigenti nel luogo in cui si è svolto lo stage. Inoltre questo genere di formazione è diretta e valutata da specialisti del ramo, con cognizioni scientifiche o tecniche specifiche, non sempre accessibili alle autorità di ricorso.

Il Tribunale annulla pertanto la decisione litigiosa soltanto se risulta che le persone che hanno valutato l'interessato si sono lasciate influenzare nel loro giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame oppure se questi si sono fondati su ragioni manifestamente insostenibili (DTF 121 I 255 consid. 4b).

 

 

                                   3.   Come accennato in narrativa, la pratica professionale svolta da RI 1 nella materia "tedesco" è stata valutata con una nota finale di insufficienza (3). I docenti di didattica disciplinare __________ e di scienze dell'educazione __________ hanno espresso questo giudizio dopo avere valutato il rendimento della ricorrente dal profilo della preparazione, dell'esecuzione e della gestione delle lezioni e della pratica riflessiva, stilando il seguente bilancio complessivo:

"La candidata mostra motivazione nei confronti della professione dell'insegnante. La sua preparazione però non è sempre adeguata, sia per quanto riguarda gli obiettivi da definire, che la scelta del materiale e le modalità di lavoro. Non riesce a determinare bene il livello linguistico e contenutistico dei materiali da proporre agli allievi. Si rileva da parte della candidata una mancanza di flessibilità nel gestire le situazioni impreviste, creando negli allievi disorientamento, che ne compromette la qualità dell'apprendimento. La candidata fatica a gestire i suggerimenti e le critiche in modo costruttivo. Si auspica una sua maggior preparazione per compensare alcune lacune in ambito linguistico e disciplinare".

 

I docenti responsabili hanno dunque valutato in modo dettagliato l'operato della ricorrente durante la pratica professionale da essa svolta, evidenziando in modo del tutto preciso e comprensibile i motivi per i quali quest'ultima non era stata in grado di raggiungere, al termine dello stage, gli obiettivi prestabiliti. La valutazione litigiosa risulta pertanto esaustivamente motivata. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, essa non si pone inoltre in contraddizione con i giudizi intermedi che erano stati espressi nel corso dello stage. Dagli atti risulta infatti che già in tali occasioni sia i docenti formatori che la docente di pratica professionale avevano rilevato alcune importanti lacune per quanto attiene soprattutto alla preparazione e all'esecuzione delle lezioni da parte della ricorrente, segnalando le medesime nei loro rapporti sotto le voci "competenze da perfezionare" e "bilancio complessivo". La ricorrente si limita peraltro a dare una versione parziale di questi documenti, ponendo in evidenza soltanto i giudizi positivi in essi contenuti, segnatamente sotto la voce "competenze espresse". Infondato risulta dunque l'argomento secondo cui nei suoi confronti sarebbe stato inspiegabilmente reso un giudizio finale quantitativamente e qualitativamente discordante con le valutazioni periodiche allestite durante la sua formazione pratica.
Per quanto attiene infine al contenuto di detti giudizi nulla permette di ritenere che gli stessi siano il frutto di un apprezzamento manifestamente errato del rendimento scolastico dimostrato dall'insorgente. Significativo a questo proposito è il fatto che tanto nei rapporti compilati dai docenti formatori quanto in quelli della docente di pratica professionale sono state in sostanza rilevate le medesime carenze. D'altra parte occorre rilevare come su questo aspetto RI 1
si sia limitata anche in questa sede a contrapporre il proprio parere personale a quello dell'autorità scolastica, sollevando in questo modo all'indirizzo delle valutazioni ottenute critiche di mera natura appellatoria, che non sono certamente atte a sostanziare una censura d'arbitrio entro cui è circoscritto il potere cognitivo delle istanze ricorsuali. A questo proposito va in effetti rammentato che, per prassi costante, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra decisione, diversa da quella adottata dall'autorità di prime cure, sia immaginabile o addirittura preferibile: come sopra esposto (consid. 2.2), affinché questo Tribunale possa procedere all'annullamento di una valutazione scolastica finale o d'esame è necessario che la stessa risulti chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con i fatti determinanti o fondata su una svista manifesta, ciò che non è sicuramente il caso nella fattispecie concreta.

Tenuto conto delle considerazioni espresse dai docenti nel rapporto finale, occorre dunque concludere che la decisione di valutare in modo insufficiente il periodo di pratica svolto dall'insorgente, per quanto possa apparire soggettivamente opinabile, non risulta in ogni caso destituita di fondamento al punto tale da dover essere addirittura considerata arbitraria (RtiD II-2008 n. 9 consid. 4a).

 

 

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 9 Cost.; 58, 96 LSc; 16, 17 RFP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario