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segretario: |
Gabriele Fossati, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 27 ottobre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 6 ottobre 2009 (n. 5055) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 luglio 2009 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese; |
viste le risposte:
- 5 novembre 2009 della Sezione della circolazione;
- 11 novembre 2009 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della cat. B nel novembre del __________. Nel registro automatizzato delle misure amministrative non figurano iscrizioni a suo carico.
B. Il 19 dicembre 2008, verso le ore 19.15, RI 1
C. A seguito dell’accaduto, con Strafmandat del __________ il Presidente del __________ ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e gli ha inflitto una multa di fr. 300.-. In sostanza, la competente autorità penale del __________ ha rimproverato all'automobilista di aver disatteso le prescrizioni che impongono di circolare sempre a velocità adeguata (art. 32 cpv. 1 LCStr) soprattutto se la carreggiata è coperta di neve (art. 4a cpv. 2 ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962; ONC; RS 741.11), ipotizzando peraltro che al momento del sinistro egli non stesse prestando tutta la sua attenzione alla strada ed alla circolazione. Nonostante gli addebiti mossigli e la sanzione posta a suo carico, RI 1 ha rinunciato ad impugnare la predetta condanna, che è quindi passata in giudicato incontestata.
D. Preso atto delle predette conclusioni penali, l’autorità amministrativa ticinese ha riattivato il procedimento rimasto in sospeso, prospettando a RI 1 l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 16 luglio 2009 la Sezione della circolazione ha deciso per finire di levargli la patente per la durata di un mese (dal __________ al __________), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
E. Con giudizio 6 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti dello Strafmandat emanato nei confronti dell'insorgente il 20 aprile 2009. Posta questa premessa ed evocate le condizioni cumulative che giusta l’art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr permettono di considerare lieve una determinata infrazione, il Consiglio di Stato ha escluso che la fattispecie potesse essere qualificata come tale, già solo per la serietà della messa in pericolo astratta ed accresciuta della sicurezza stradale provocata dall’agire del ricorrente. Donde la sussistenza certa di un’infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, che la Sezione della circolazione ha rettamente sanzionato con una revoca della patente limitata al minimo di un mese fissato dalla legge.
F. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale l’annullamento della misura di revoca e in via subordinata la fissazione di un periodo d’espiazione del provvedimento compatibile con i suoi impegni professionali.
Il ricorrente ha riproposto sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza inferiore, rimproverandole innanzi tutto di non aver esaminato il caso sotto il profilo soggettivo (sussistenza e grado della colpa che gli è eventualmente ascrivibile per l’accaduto, questione che attiene al diritto e non ai fatti e sulla quale non poteva quindi ritenersi vincolata dal giudizio penale emesso sulla scorta del solo rapporto di polizia). A mente dell’insorgente, da una simile disamina sarebbe emerso che per l’incidente del __________ non è gli imputabile responsabilità di sorta e che tra il suo comportamento e l’incidente non è nemmeno dato un nesso di causalità naturale adeguata. La perdita di padronanza occorsa - ha soggiunto il ricorrente - rientra nell’ambito del rischio residuo autorizzato insito nell'utilizzo stesso del veicolo a motore. In assenza di colpa, non vi sono dunque i presupposti per l’adozione di qualsivoglia misura amministrativa. Quand’anche così non fosse, al ricorrente andrebbe in ogni modo riconosciuta la facoltà di scontare la revoca in un periodo di propria scelta, in funzione delle sue esigenze professionali.
G. All’accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Il ricorrente sottolinea innanzi tutto che il Presidente del __________ si è pronunciato unicamente sulla scorta del rapporto redatto dalla polizia cantonale, per cui il suo giudizio non era del tutto vincolante per l’autorità amministrativa ticinese. Quest’ultima, legata solo all’accertamento dei fatti operato in sede penale, era tenuta a valutare le argomentazioni sollevate dall'insorgente al fine di dimostrare la sua assenza di colpa in relazione all’incidente e, di conseguenza, a dispensarlo da qualsiasi provvedimento amministrativo.
2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3).
2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.- per aver, circolando a velocità inadeguata in una curva ricoperta da neve frammista ad acqua, perso il controllo del proprio veicolo e invaso la corsia di contromano. Nonostante le contestazioni sollevate per iscritto dall’interessato, il giudice penale è giunto alla conclusione che egli aveva violato gli art. 32 cpv. 1 LCStr e 4a cpv. 2 ONC, in relazione con l’art. 90 cifra 1 LCStr, per aver viaggiato alla velocità dichiarata di 30-40 km/h in un punto ed in condizioni stradali che avrebbero dovuto indurlo a guidare assai più lentamente. Questa condanna presuppone con ogni evidenza la sussistenza ed il riconoscimento di una colpa sotto forma di negligenza (art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr).
Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, ma può pretendere che l’autorità amministrativa proceda ad una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009). Dal profilo del rispetto delle regole della buona fede c’è invero da chiedersi se e in che misura le corpose argomentazioni esimenti che l’insorgente ha presentato in ambito amministrativo siano ricevibili, dato che egli si è ben guardato dall’impugnare la condanna pronunciata dal giudice penale grigionese - condanna che stando agli atti l’interessato ha lasciato volutamente crescere in giudicato, nonostante sapesse che sarebbe stata considerata risolutiva per l’accertamento delle sue responsabilità (vedi lettera 10 marzo 2009 __________) - ed ora, a ben guardare, non chiede al Tribunale cantonale amministrativo di cimentarsi in un’operazione di mera riqualifica giuridica del reato commesso, ma di proscioglierlo da ogni addebito e di mandarlo esente dalla revoca della patente con una decisione elusiva dei principi dell’unità di giudizio e della sicurezza giuridica. Ai fini della presente pronunzia non occorre tuttavia approfondire il tema, poiché il gravame va in ogni modo respinto per le ragioni che seguono.
3. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l’ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare, commette un’infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2. In una giurisprudenza recente richiamata con pertinenza dal Consiglio di Stato (DTF 135 II 138 consid. 2.2.2), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che l’infrazione medio grave così come definita all’art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l’art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell’art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).
3.3. Nel caso di specie, dalle tavole processuali risulta che il __________ RI 1 stava percorrendo la strada del passo dello __________ alla guida del veicolo __________ targato __________, un mezzo a trazione integrale perfettamente equipaggiato. La strada, praticamente pianeggiante (pendenza del 2%), era ricoperta da neve frammista ad acqua ed era pertanto scivolosa, come peraltro indicato dalla segnaletica esposta in loco (segnale 5.13 carreggiata gelata; art. 65 cpv. 4 ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21). Uscendo da una curva piegante a sinistra e priva di visuale alla velocità dichiarata di 30-40 km/h (?), il ricorrente ha perso il controllo del fuoristrada e dopo aver invaso ed attraversato la corsia di contromano è andato a cozzare contro il muro in pietra posto in quel luogo a delimitazione del sedime stradale, senza coinvolgere nel sinistro altri utenti della strada. La vettura ha riportato danni stimati in fr. 10'000.-.
In questi accadimenti è in linea di massima ravvisabile una violazione degli art. 26 cpv. 1 LCStr (norma che sancisce un principio generale di prudenza), 32 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 2 ONC (che in caso di strada coperta di neve obbligano il conducente a viaggiare lentamente, all'occorrenza a passo d'uomo; vedi André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996, n. 1.6. lett. d ad art. 32 LCR), nonché 31 cpv. 1 LCStr (il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza).
3.3.1. Dal profilo oggettivo, la perdita di padronanza di un veicolo con conseguente invasione della corsia di contromano costituisce una messa in pericolo (astratta accresciuta) grave della sicurezza del traffico, anche se in senso inverso non sopraggiungono veicoli e su quello che sbanda non siedono passeggeri (vedi, senza che occorra illustrare partitamente l’innumerevole giurisprudenza esistente sull'argomento, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 pag. 372). Neppure il ricorrente, a giusto titolo, si avventura a contestare questo aspetto.
3.3.2. La linea difensiva dell’insorgente si incentra infatti esclusivamente sulla negazione totale di qualsiasi colpa, rispettivamente sulla mancanza nella fattispecie di un nesso di causalità adeguata e sull’invocazione di un errore sui fatti. Con dotte argomentazioni di stampo squisitamente penale il ricorrente mira insomma ad escludere una qualsiasi sua responsabilità per l'incidente al fine di eludere la misura amministrativa adottata dalla Sezione della circolazione. Invano.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (nella nuova versione entrata in vigore il 1° gennaio 2007; CP; RS 311.0) commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento (negligenza inconsapevole) o, pur avendole scorte, non ne ha tenuto conto (negligenza consapevole). L’imprevidenza è colpevole ove l’agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. In particolare, un comportamento viola i doveri di prudenza quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1, 127 IV 62 consid. 2d, 126 IV 13 consid. 7a/bb; Martin Killias/André Kuhn/ Nathalie Dongois/Marcelo F. Aebi, Précis de droit pénal général, Berne 2008, pag. 53 segg.). Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate per salvaguardare la sicurezza e per evitare incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1). Tali sono le norme sulla circolazione stradale (DTF 122 IV 133 consid. 2a, 225 consid. 2a), segnatamente - per quanto attiene al caso qui in discussione - quelle indicate al consid. 3.3. Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e l'esito deve sussistere inoltre un nesso di causalità naturale e adeguato. Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole raffigura la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Al proposito, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa, 121 IV 207 consid. 2a, 118 IV 30 consid. 6a). La causalità naturale deve poi essere adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento (DTF 130 IV 7 consid. 3.2, 127 IV 62 consid. 2d, 126 IV 13 consid. 7a/bb).
Poste queste premesse e vista la dinamica del sinistro del __________ così come accertata in modo vincolante anche dal giudice penale, non v'è dubbio che dal profilo soggettivo al ricorrente sia imputabile quanto meno una negligenza leggera. Affrontando la curva pronunciata che si trova alla fine dello __________ alla velocità di 30-40 km/h sapendo che la strada era sdrucciolevole in quanto ricoperta da un misto di neve ed acqua notoriamente viscido, egli ha con ogni evidenza violato i doveri di prudenza che la situazione gli imponeva di adottare sotto forma di una ancor più drastica riduzione della velocità. Certo, la sua velocità era inferiore a quella prescritta al di fuori delle località, ma ciò non toglie che in un contesto di pericolo chiaramente avvertibile come tale e persino annunciato dalla segnaletica esposta in loco (che indicava addirittura la presenza di ghiaccio sulla carreggiata), egli doveva moderare maggiormente la sua andatura e transitare a passo d'uomo, come ricordano dottrina e giurisprudenza richiamandosi a quanto prescritto dall'art. 4 cpv. 2 ONC (cfr. su questo tema le considerazioni di Bussy/Rusconi già evocate in precedenza). Nelle medesime condizioni stradali, qualsiasi altro conducente ragionevole - anche l'impavido autista di un fuoristrada perfettamente equipaggiato e dotato di trazione integrale - avrebbe rispettato questa regola elementare improntata alla cautela, riuscendo così a mantenere senza problemi il controllo del mezzo che stava guidando. Checché ne dica l'interessato, tra il suo comportamento e il sinistro sussiste con altrettanta evidenza un rapporto di causalità naturale e adeguata nel senso di quanto sopraesposto. La tesi della sbandata riconducibile al solo rischio inerente all'esercizio del veicolo non è seriamente proponibile. Al pari di quella fondata sull'art. 13 cpv. 2 CP (troppo chiara la segnaletica per appellarsi all'errore sui fatti), che in ogni modo non lo pone al riparo da una punibilità per negligenza.
3.4. Riassumendo, la violazione delle norme della circolazione che RI 1 ha commesso nella migliore delle ipotesi con una leggera negligenza (a quest'ultimo proposito cfr. Cédric Mizel, op. cit., pag. 376) ha provocato un serio pericolo per la sicurezza del traffico. Essendo dati tutti i presupposti di applicazione dell'art. 16b LCStr per le ragioni esposte nella già citata DTF 135 II 138, il provvedimento di revoca di un mese tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dall'art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista. Minimo sotto il quale non si potrebbe scendere neppure se all'architetto RI 1 fosse possibile riconoscere l'improbabile necessità professionale di condurre veicoli a motore invocata nel gravame (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).
4. In via subordinata RI 1 chiede di poter scontare la revoca durante un periodo di suo gradimento, da concordare con la Sezione della circolazione.
La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b). D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca secondo le proprie esigenze, anche se la dottrina è tollerante ed entro certi limiti suggerisce di venire incontro alle necessità - nella misura in cui sono serie e comprovate - del conducente sanzionato con una revoca della patente (DTF 134 II 39 consid. 3). Nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine).
Il ricorrente avrebbe dovuto depositare la sua licenza di condurre dal __________ al __________, ma le procedure ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al dicembre 2008 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
5. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 12, 13 CP; 16, 16b, 26, 27, 31, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 3, 4 ONC; 65 OSStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario