Incarto n.
52.2009.435

 

Lugano

23 novembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 28 ottobre 2009 di

 

 

 

RI 1

patr. da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6 ottobre 2009 (n. 5048) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dell'insorgente avverso la tassa 27 maggio 2009 emessa dal municipio di Paradiso in relazione alla concessione della licenza edilizia preliminare per l'edificazione di uno stabile residenziale al mapp. 49 di quel comune;

 

 

viste le risposte:

-    11 novembre 2009 del Consiglio di Stato,

-    12 novembre 2009 del municipio di Paradiso,

-    16 novembre 2009 della CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     a. Il 6 ottobre 2008 RI 1 ha presentato una domanda di costruzione, soggetta a procedura ordinaria, al fine di ottenere una licenza preliminare per l'edificazione di uno stabile residenziale di sette piani al mapp. 49 di Paradiso. Il progetto presentato, che indicava in fr. 5'080'000.- i costi di costruzione previsti, era volto alla definizione volumetrica e planimetrica dell'opera.

b. La domanda è stata pubblicata all'albo e notificata ai proprietari dei fondi confinanti; nel contempo gli atti sono stati trasmessi al Dipartimento del territorio. Contro il rilascio della licenza preliminare sono giunte due opposizioni.

c. Raccolto l'avviso cantonale, il 27 maggio 2009 il municipio ha rilasciato la licenza preliminare richiesta, respingendo nel contempo le opposizioni. Il comune ha quindi emesso una tassa per l'esame della domanda di costruzione di fr. 10'000.-, fondandosi sull'art. 19 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), e sull'art. 29 del regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992 (RLE; 7.1.2.1.1).

 

 

B.     Il 7 luglio 2009 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato contestando unicamente l'importo della tassa, considerato sproporzionato in rapporto alle verifiche che le autorità avevano dovuto esperire e al fatto che si trattava di una domanda di costruzione preliminare. Esso ha inoltre messo in dubbio la base legale del prelievo.

 

 

C.    Con decisione 6 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha disatteso il ricorso di RI 1. Premesso che in quanto tassa amministrativa quella in esame doveva rispettare il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza, il Governo ha poi rilevato che il legislatore aveva stabilito in modo vincolante che l'ammontare della stessa corrispondesse al due per mille della spesa prevista, senza riguardo al dispendio di lavoro effettivo.


Inoltre, in riferimento a questa tassa, la legge non operava alcuna distinzione tra la domanda di costruzione ordinaria e quella preliminare.


D.    Con ricorso 28 ottobre 2009 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la pronuncia governativa appena descritta. Dopo aver sottolineato che la domanda preliminare alla base della vertenza è stata inoltrata unicamente per chiarire le altezze e le distanze da rispettare, il ricorrente ribadisce le censure sollevate davanti al Governo, tese a costatare la carenza di base legale e, subordinatamente, la sproporzione della tassa emessa. Così come applicata, infine, essa potrebbe condurre a casi di doppia imposizione, rispettivamente, vanificare lo scopo dell'istituto della licenza preliminare.

 

 

E.     Il Governo si oppone all'accoglimento del ricorso, mentre il municipio, al pari della CO 2, si rimette al giudizio del Tribunale.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.      La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE), la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 50 LE) e la legittimazione attiva di RI 1 (art. 43 LPamm) sono date. Il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

2.      Come accennato in narrativa, il 6 ottobre 2008 il ricorrente ha inoltrato una domanda per una nuova costruzione, in zona edificabile, con procedura preliminare ordinaria. Il suo scopo era quello di definire la fattibilità edificatoria del progetto da un punto di vista planimetrico e volumetrico. Esso ha presentato una breve relazione tecnica corredata da alcune planimetrie e sezioni, accompagnate dai calcoli riferiti ai parametri edificatori.
Nell'incarto risulta inoltre una analisi delle prestazioni acustiche dell'edificio.


Per l'esame di questa domanda il municipio ha applicato una tassa di fr. 10'000.-, fondata sull'art. 19 cpv. 1 LE. Il ricorrente eccepisce innanzitutto la sussistenza di una base legale per il prelievo della tassa in esame. L'art. 19 LE si applicherebbe infatti unicamente alle domande di costruzione ordinarie e non anche a quelle preliminari. Ciò sarebbe deducibile sia dalla lettera della legge sia dalla sua interpretazione.

Il ricorrente dunque non contesta che, in quanto tale, l'art. 19 possa costituire una base legale formale, esigenza fondamentale per il prelievo dei tributi pubblici. Esso si limita a sostenere che questo articolo non si riferisce anche all'esame delle domande di costruzione tese all'ottenimento di una licenza preliminare.

 

 

3.      3.1. Giusta l'art. 15 cpv. 1 LE è possibile chiedere una licenza preliminare se è necessario chiarire questioni generali, come costruzioni fuori delle zone edificabili, nei nuclei storici e su grandi superfici. Essa permette ai proprietari di fondi di chiedere all'autorità di accertare, prima della progettazione di dettaglio, le condizioni generali di edificazione. Lo scopo della licenza preliminare è essenzialmente quello di permettere l'elaborazione di progetti conformi al diritto applicabile, chiarendo preliminarmente, con effetto vincolante per l'autorità ed eventualmente anche per i vicini, determinate questioni suscettibili di dar luogo a contestazioni (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 883 ad art. 15 LE). Alla domanda di licenza preliminare, dispone l'art. 15 cpv. 2 LE, è applicabile la procedura ordinaria, salvo il caso in cui l'istante vi abbia rinunciato. In tale evenienza, la licenza preliminare ha solo valore d'informazione, senza effetti giuridici particolari.

3.2. Giusta l'art. 19 cpv. 1 LE per l'esame delle domande di costruzioni è dovuta una tassa del due per mille della spesa prevista, al massimo fr. 10'000.- e al minimo fr. 100.-. Il municipio, soggiunge la norma, preleva tale tassa e ne riversa la metà al Dipartimento.
Il cpv. 2 del medesimo disposto prevede che le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico dell'istante a cura dell'autorità che le ha anticipate. Quella prevista dall'art. 19 LE è una tassa amministrativa (DTF 102 Ia 397 consid. 5a; STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.2; André Grisel, Traité de droit
administratif suisse, Neuchâtel 1984, pag. 609).

3.3. La legge s'interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. Tuttavia, se il testo non è assolutamente chiaro, se sono possibili più interpretazioni, allora bisogna indagare sulla sua reale portata, considerando tutti gli elementi interpretativi, ossia i materiali legislativi, lo scopo della norma, il fine che essa persegue o l'interesse tutelato o, ancora, le relazioni che intercorrono tra quest'ultima e altre disposizioni legali e il contesto legislativo in cui essa si inserisce (DTF 131 II 697 consid. 4.1, 117 Ia 328 consid. 3a). Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsi dal medesimo soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchia completamente il vero senso della norma (DTF 131 II 217 consid. 2.3). Simili motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni (ibidem).

3.4. Il testo dell'art. 19 cpv. 1 LE è chiaro: esso prevede che: "per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa del due per mille della spesa prevista". La scelta del plurale "domande di costruzione" permette di poter affermare che non sussistono dubbi che esso si riferisca, genericamente, all'esame di ogni tipo di domanda di costruzione; poco importa se questa abbia seguito la procedura ordinaria o di notifica, oppure se essa sia tesa a ottenere una licenza preliminare. Non vi sono elementi per ritenere che il legislatore avesse in realtà inteso esentare l'esame di una domanda di costruzione finalizzata all'ottenimento di una licenza preliminare da questa tassa. Nulla traspare al riguardo dai materiali legislativi. Nemmeno lo scopo da essa perseguito, ossia la rimunerazione per l'attività amministrativa svolta, permette di concludere altrimenti. La posizione stessa dell'articolo nella sistematica della legge, alla fine del capitolo relativo alla licenza di costruzione, corrobora quanto appena espresso. Non vi sono dunque ragioni per scostarsi dal chiaro testo di legge.

 

 

4.      Il ricorrente contesta la tassa anche sotto il profilo dell'importo. Da un lato il Governo non avrebbe esaminato il rispetto del principio della copertura dei costi, benché lo avesse ritenuto applicabile. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, la tassa in esame dovrebbe rispettare anche il principio dell'equivalenza.

4.1. Come visto sopra, quella in esame è una tassa amministrativa. Essa costituisce il corrispettivo per un atto d'ufficio, di per sé sprovvisto di valore patrimoniale, sollecitato dall'obbligato (DTF 90 I 80; Max Imboden/
René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Va ed., Basilea/Stoccarda 1976, n. 110 B I; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 419 seg.).

Quanto al loro ammontare, le tasse amministrative soggiacciono ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, che sono l'espressione del principio di proporzionalità (STA DP 254/94 del 23 novembre 1994 consid. 2.3.; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, IIIa ed., Basilea 2007, §3 n. 8, n. 75 segg.). Il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali; il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.1.; Oberson, op. cit., n. 76 seg.).

Nell'ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall'esperienza (Grisel, op. cit., pag. 612; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 110 B V). Il ricorso a questi criteri, cui fa capo anche l'art. 19 cpv. 1 LE, costituisce in effetti un'irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa - calcolata secondo criteri schematici - appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in ca-so di sproporzione manifesta (Grisel, op. cit., loc. cit.; Rhinow/ Krähenmann, op. cit., loc. cit.).

4.2. Come visto in precedenza, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che la legge fissa in modo vincolante il calcolo della tassa in esame e che questa norma non prevede che l'autorità debba commisurarla al dispendio effettivo. Tale assunto si rivela errato. In quanto tassa amministrativa, quella prevista dall'art. 19 cpv. 1 LE deve rispettare i principi appena ricordati, della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il fatto che il Legislatore ticinese abbia deciso di far capo a criteri schematici per la determinazione dell'importo della tassa per l'esame delle domande di costruzione, non significa che da questa schematicità non ci si debba scostare, nel senso di una modifica nei limiti concessi dalla legge, in particolare quando il risultato ottenuto non è in rapporto ragionevole con la prestazione (STA DP 60/94 consid. 2.2), ossia quando non è più ossequiato il principio dell'equivalenza.

A torto, dunque, il governo, investito da una specifica censura, si è rifiutato di esaminare se nel caso concreto non sussistessero gli estremi per scostarsi da un'applicazione schematica della tassa.

 

 

5.      In definitiva, per i motivi appena spiegati, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la decisone impugnata annullata. Gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato perché proceda a verificare se la tassa emessa dal comune di Paradiso rispetta i principi di copertura dei costi e di equivalenza ed emetta una nuova decisione.

 

 

6.      Dato l'esito il Tribunale prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Al ricorrente, parzialmente vittorioso, devono inoltre essere accordate delle ripetibili, ridotte (art. 31 LPamm). Considerato che unicamente il Consiglio di Stato ha resistito al ricorso, si giustifica porle a suo carico.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la risoluzione 6 ottobre 2009 (n. 5048) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta una nuova decisione, verificando in particolare se la tassa emessa rispetta i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza.

 

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia. Lo Stato verserà fr. 500.- al ricorrente per ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

;

,

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario