Incarto n.
52.2009.441

 

Lugano

20 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 3 novembre 2009 di

 

 

 

Comune di Lugano

rappr. dal municipio,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 ottobre 2009 del Consiglio di Stato (n. 5197) che annulla la decisione 3 ottobre 2008 con cui il municipio di Lugano ha ordinato alla CO 1 di demolire la pensilina realizzata sul tetto dello stabile residenziale (part. 1100), rinviando gli atti all'esecutivo comunale per nuova decisione, previo esperimento di una perizia;

 

 

viste le risposte:

-    17 novembre 2009 del Consiglio di Stato;

-    18 novembre 2009 della CO 1

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Con decisione 27 agosto 2007 il municipio di Lugano ha rilasciato alla resistente CO 1 plurifamiliare a gradoni su un terreno (part. 1100) sulle pendici del monte Brè. Il progetto prevedeva tra l'altro di realizzare sul tetto dell'ultimo gradone un muro volto a sostenere il terreno sistemato del pendio sovrastante.

b. In corso d'opera, il muro in questione (lungo complessivamente ca. 40 m) è stato arretrato di alcuni metri, allineandolo con il muro portante del gradone sottostante. Successivamente, al muro è stata appoggiata una soletta sorretta da pilastri, formando una sorta di portico (pensilina). Tale modifica era dettata da asseriti motivi di sicurezza, segnatamente dalla necessità di rafforzare la capacità del muro di sorreggere il pendio verso monte.

 

                                  B.   Con risoluzione 3 ottobre 2008, il municipio ha respinto la notifica di costruzione in sanatoria inoltrata il 30 gennaio 2008 dalla CO 1per il manufatto realizzato senza permesso, poiché superava (Δ: + 1.25 m) l'altezza massima prevista dall'art. 49.3 delle norme d'attuazione del piano regolatore, sezione di Viganello (NAPR). Con la stessa decisione il municipio ha ordinato la demolizione della pensilina, rispettivamente dei pilastri di supporto.

 

 

                                  C.   Il 14 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dalla resistente avverso il citato provvedimento, confermando la decisione di diniego del permesso, ma annullando l'ordine di demolizione e rinviando gli atti affinché provveda conformemente al considerando 4.
Dopo aver confermato la violazione materiale del diritto accertata dall'esecutivo comunale e la correttezza del diniego del permesso in sanatoria (consid. 3), l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che l'ordine di demolire la pensilina abusiva non potesse essere confermato poiché occorrevano maggiori approfondimenti in merito agli asseriti inconvenienti derivanti dal provvedimento

(problemi statici, sicurezza globale dell'edificio), in particolare sarebbe necessario raccogliere ulteriori dati (relativi alla portata della soletta del tetto e al peso gravante su di essa, alla distribuzione del peso con o senza la pensilina e i piloni di supporto). Il Governo ha dunque rinviato gli atti al municipio affinché provveda a esperire una perizia relativa alla statica dell'edificio, tenendo anche conto delle due varianti (demolizione del portico con ancoraggio del muro, costo: ca. fr. 97'800.-; chiusura del portico, costo: ca. fr. 38'800.-) prodotte dalla resistente in sede di ricorso, per ripristinare la legalità della costruzione (consid. 4).

 

 

                                  D.   Con ricorso 3 novembre 2009 il comune di Lugano impugna ora la predetta risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento nella misura in cui accoglie parzialmente l'impugnativa interposta dalla CO 1e annulla l'ordine di demolizione.
Ripercorsi i fatti salienti, il comune ricorrente ritiene che il quesito della sicurezza statica dell'edificio sia già stato esaminato compiutamente dall'ingegnere che ha progettato lo stabile. Ciò deve valere anche per una delle varianti (demolizione con ancoraggio del muro) inoltrata in corso di procedura, che altrimenti non sarebbe stata proposta. Ad eventuali lacune, soggiunge il comune, avrebbe semmai dovuto porre rimedio la resistente presentando i relativi calcoli statici. Un abuso edilizio, conclude, non deve porre l'autorità comunale nella condizione di dover affrontare ulteriori spese.

 

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad analoga conclusione perviene la resistente, chiedendo che il ricorso sia respinto in ordine, rispettivamente nel merito, con contestuale accertamento che l'opera realizzata senza permesso è conforme al diritto. Delle sue argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 LE) e il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Sotto questi aspetti è dunque ricevibile in ordine. Resta da verificare se la decisione censurata sia impugnabile in quanto tale (cfr. consid. 2). 

1.2. Irricevibile è per contro la domanda formulata dalla resistente CO 1 in sede di risposta, con cui chiede che sia accertato che l'opera controversa è conforme al diritto, come pure le relative contestazioni.

Oggetto della lite è unicamente la risoluzione del Consiglio di Stato che ha accolto parzialmente l'impugnativa della resistente, annullando l'ordine di demolizione, e rinviando gli atti al municipio per nuovi accertamenti. La resistente CO 1 non ha infatti impugnato la decisione governativa nella misura in cui conferma il diniego della licenza edilizia a posteriori pronunciato dal municipio.

 

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 44 LPamm, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile.
Una decisione è finale quando pone fine alla procedura, mentre è incidentale quando è resa nel corso della procedura e assume una funzione preparatoria e strumentale verso la decisione finale. Di regola, il giudizio mediante il quale un incarto viene rinviato per ulteriori accertamenti ad un’autorità che si è già pronunciata in prima istanza è una decisione incidentale se non statuisce in modo vincolante su determinate questioni, soprattutto di merito (STA 52.2008.430 del 13 gennaio 2009; 52.2005.82/83/84 del 29 aprile 2005 e rif. ivi citati; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 44 n. 2a e art. 59 n. 1a).


Un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 44 LPamm, quando il ricorrente ha un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Il danno può anche consistere in un pregiudizio di mero fatto. Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 44 LPamm, n. 2d e 3; per la nozione di pregiudizio di fatto cfr. anche Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, ad art. 46, n. 7 segg.; Thomas Merkli/Arthur Aeschli-mann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 61 n. 5).

 

2.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha annullato l'ordine con cui il municipio ha ingiunto alla resistente di demolire la pensilina e i pilastri di supporto abusivi, rinviandogli gli atti affinché, esperiti ulteriori accertamenti (perizia), emani una nuova decisione. Tale provvedimento non dà istruzioni vincolanti su determinate questioni di merito, ma lascia all'esecutivo comunale piena libertà nella decisione che, previa istruttoria, è chiamato a rendere. Rappresenta dunque un'evidente decisione incidentale che non pone fine alla procedura. In quanto tale, può di conseguenza essere impugnata soltanto se il ricorrente dimostra che gli arreca un pregiudizio irreparabile.

Il giudizio censurato non specifica in che modo il municipio debba esperire gli accertamenti peritali, né chi debba sopportarne i costi. L'esecutivo comunale è libero di eseguirli in proprio, facendo capo ai suoi tecnici, oppure di affidarli a terzi oppure ancora di chiedere alla resistente di produrre un referto di parte da sottoporre in seguito alle necessarie verifiche.

Stando così le cose, non è dato di vedere come la decisione di rinvio impugnata possa arrecare al comune ricorrente un pregiudizio non altrimenti riparabile ai sensi dell'art. 44 LPamm. La questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita poiché in ogni caso l'impugnativa non potrebbe essere accolta nel merito.

 

 

                                   3.   3.1. L'ordine di demolire o rettificare una costruzione lesiva del diritto materiale presuppone, tra l'altro, che non sia impossibile da eseguire o sproporzionato (cfr. art. 44 cpv. 1 LE).

Spetta di principio al proprietario gravato dall’ordine di ripristino eventualmente eccepire e rendere plausibile l’esistenza di motivi tecnici che impediscono di darvi seguito o che richiedono l’ado-zione di particolari accorgimenti per attuarlo. In caso di contestazione attorno all’eseguibilità tecnica dell'ordine, spetta all’autorità decidente esperire le necessarie verifiche, accertando i fatti determinanti. Lo esige il principio inquisitorio consacrato dall’art. 18 LPamm.

 

3.2. In concreto, la CO 1, chiamata a rimuovere l’abuso perpetrato, ha obiettato che il controverso porticato non avrebbe potuto essere demolito senza pregiudicare la stabilità del muro di sostegno del pendio sovrastante. L’eccezione, corroborata da una generica dichiarazione di un professionista del ramo (ing. civ. __________), non appare priva di una parvenza di verosimiglianza.

Anche se non è dato di vedere né per qual motivo il muro non sia stato dimensionato in modo da reggere la spinta del pendio senza dover essere puntellato, né per quale recondita ragione sia stato rinforzato in modo del tutto inconsueto, mediante pilastri legati da una soletta in cemento armato, invece che con semplici speroni o contrafforti, gli atti non permettono di considerare l'obiezione destituita di qualsiasi fondamento.

Il dubbio, insinuato dalla CO 1 attorno ad un presupposto determinante dell’ordine di ripristino, andava dunque dissipato. L’autorità, chiamata dall’art. 18 cpv. 1 LPamm ad accertare d’ufficio i fatti determinanti, non poteva prescindere dall’assun-zione delle prove necessarie, interpellando o facendo interpellare un tecnico in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche, che stabilisse se l'ordine di demolizione poteva essere eseguito senza compromettere la solidità del muro di sostegno.

Vero è che la lacuna istruttoria avrebbe potuto essere colmata anche dal Consiglio di Stato, parimenti gravato, quale autorità di ricorso, dall’onere di accertare i fatti determinanti. L’art. 59 LPamm non vieta tuttavia al Governo di emanare un giudizio riformatorio, annullando il provvedimento impugnato e rinviando gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione previa assunzione delle prove mancanti.
A dipendenza dell'esito degli accertamenti peritali, il municipio valuterà semmai anche la possibilità di ordinare misure di ripristino alternative, meno gravose per l'insorgente.

 

 

                                   4.   4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve dunque essere respinto e la decisione governativa confermata.

4.2. Dato l'esito, non si preleva la tassa di giustizia (art. 28 LPamm): il comune ne va esente non essendo comparso in lite per tutelare interessi economici propri. Esso è per contro tenuto a rifondere un'adeguata indennità per ripetibili alla resistente, assistita da un legale (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 43 seg. LE; 3, 18, 28, 31, 44, 46, 60, 61 LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia. Il comune di Lugano è tenuto a rifondere alla CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti posti dall'art. 93 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria