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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi |
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segretaria: |
Debora Ghilardotti, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 17 novembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 28 ottobre 2009 (n. 5493) del Consiglio di Stato che accoglie il gravame presentato dalla CO 1 avverso la risoluzione 18 settembre 2009 con cui il municipio di __________ ha respinto il suo reclamo contro l'imposizione della tassa raccolta rifiuti per l'anno 2009; |
viste le risposte:
- 21 novembre 2009 della CO 1;
- 25 novembre 2009 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 dicembre 2008 il consiglio comunale di __________ ha approvato
il nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (RGR). In particolare
- per quel che qui interessa - è stata introdotta una modifica della base
legale per il prelievo della tassa annua inerente alle “attività
indipendenti con una produzione di rifiuti limitata”, che contempla l'assoggettamento
al tributo “anche solo in base al domicilio fiscale” (art. 29). Il
regolamento comunale è stato approvato dalla Sezione degli enti locali il 30
gennaio 2009.
Mediante risoluzione n. 128 del 6 aprile 2009, applicabile a partire dal 1°
gennaio 2009, il municipio di __________ ha adottato l'ordinanza di
applicazione del regolamento, fissando in fr. 200.- la tassa annua comunale per
la suddetta categoria.
B. Sulla base di tale ordinanza, il 17 agosto 2009 il comune di RI 1 ha emesso a carico della CO 1 la tassa raccolta rifiuti 2009 per un importo di fr. 200.-. Contro di
essa la società ha inoltrato reclamo al municipio di __________, che l'ha
respinto con risoluzione 18 settembre 2009. Richiamando l'art. 29 RGR e la relativa
ordinanza, l'esecutivo comunale ha giudicato che l'assoggettamento della CO 1
al tributo querelato si imponesse già solo per l'esistenza del suo domicilio
fiscale a __________, indipendentemente dall'asserita mancata produzione di
rifiuti e dalla quasi totale assenza di attività.
C. Con giudizio 28 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha accolto il
gravame presentato dalla CO 1 avverso la menzionata risoluzione municipale,
annullandola. L'Esecutivo cantonale, pur riconoscendo l'imponibilità della
tassa in questione in virtù della sola esistenza di un domicilio fiscale nel
comune, come previsto dal nuovo art. 29 RGR, ha ritenuto che nel caso di specie
non fosse stato effettuato alcun accertamento da parte del comune in merito
all'idoneità della ditta a produrre rifiuti.
D. Avverso questa pronuncia governativa, il comune di RI 1 insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento. In via
principale, il ricorrente chiede che sia riconosciuta la legittimità della
querelata tassa in virtù del domicilio fiscale della CO 1 nel comune,
indipendentemente dalla questione di sapere se quest'ultima eserciti un'attività
atta a generare scarti. La recente modifica dell'art. 29 RGR sarebbe stata introdotta
dal consiglio comunale proprio per evitare accertamenti in tal senso. A parere
del ricorrente, la mancata applicazione di questa disposizione da parte del Governo
sarebbe lesiva della sua autonomia comunale. Subordinatamente, il comune lamenta
una lesione del suo diritto di essere sentito, avendo l'Esecutivo cantonale
annullato la tassa emessa a carico della CO 1, senza concedergli la possibilità
di indicare i motivi per cui aveva ritenuto che la medesima fosse da
considerare - al di là del solo domicilio fiscale - come una società che esercita
un'attività atta a produrre rifiuti.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, sia la resistente CO 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 legge organica
comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2). Il ricorso è tempestivo (art. 46
cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 LPamm).
L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1. Come esposto anche nella decisione qui dedotta in giudizio, la
tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di
utilizzazione, vale a dire un compenso particolare imposto al privato per una
prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (cfr. DTF
111 Ia 326 = RDAT 1986 n. 38 consid. 7). Essa deve pertanto poggiare su di una
legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della copertura dei costi
(condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e della
proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente
invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr.
per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg., consid. 3, 4b e
4c rispettivamente; inoltre DTF 111 Ia 326, consid. 7). La fissazione della
tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art.
8 della costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101) ed il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. (RDAT 1986 n.
38 consid. 6, ancora riferito all'art. 4 della vecchia costituzione federale
del 1874).
2.2. In quanto corrispettivo di una prestazione speciale ai sensi degli art.
31b cpv. 1 e 48 cpv. 1 delle legge federale sulla protezione dell'ambiente del
7 ottobre 1983 (LPAmb; 814.01), la tassa per il servizio di raccolta ed
eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il principio della causalità
sancito all'art. 2 LPAmb medesima (URP 1994 N. 13, pag. 90 segg.; STA
52.2003.291 del 28 ottobre 2003, consid. 2.2 e 3.2.).
Come ha avuto modo di affermare in più occasioni il Tribunale federale, il
prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene
tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. È infatti
necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni,
rispettivamente i comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso in
Ticino) godono di un certo margine di decisione. In questo ambito, in
particolare, il principio della causalità non può venire interpretato nel senso
che è lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei
rifiuti effettivamente prodotta. Una simile interpretazione obbligherebbe in
pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre
che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante
le competenze dei Cantoni in una materia politicamente tanto discussa (cfr.
RDAT I-1996, n. 51 e 52). Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni
rispettivamente i comuni godono di una notevole libertà nello stabilire le
tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse dovranno
comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb rispettando nel
contempo, com'è già stato detto, il principio della parità di trattamento e il
divieto d'arbitrio (ibidem).
2.3. Il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani è regolamentato
all'art. 32a della LPAmb. Questa norma concretizza il principio generale di
causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento dello
smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio federale 4 settembre
1996, pubbl. in FF 1996, 1041 segg., 1060). Sebbene l'art. 32a LPAmb fissi
taluni precisi criteri che i Cantoni, rispettivamente i comuni, devono osservare
nella determinazione delle tasse di smaltimento dei rifiuti urbani, il margine
di manovra lasciato loro per soddisfare il principio di causalità rimane pur
sempre ampio (Messaggio citato, pag. 1061; DTF 125 I 449 consid. 3 b bb e cc).
Il testo dell'art. 32a cpv. 1 lett. a LPAmb, che vincola la fissazione della
tassa al tipo ed alla quantità dei rifiuti consegnati, si pone anzi, in una
certa misura, in conflitto con le intenzioni di Consiglio federale e Parlamento
di limitare al minimo detto margine, creando semplicemente un quadro generale
entro cui Cantoni e comuni avrebbero dovuto operare (cfr. Veronika Huber-Wälchli,
Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und
verursachergerechte Gebühren, URP 1999, 35 segg., 42 seg. con rinvii - alla
nota 28 - agli interventi del consigliere agli Stati Gian Reto Plattner
e della consigliera federale Ruth Dreifuss in BUCS 1996, pag. 1163 seg. e
1166).
2.4. Nel Canton Ticino, il primo gennaio 2006 sono entrati in vigore la legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente
del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 9.2.1.1.) e il suo regolamento generale di
applicazione del 17 maggio 2005 (RLALPamb; RL 9.2.1.1.1.) che riprendono i
principi fino ad allora ancorati nella legge cantonale di applicazione della
legge federale contro l'inquinamento della acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA; RL
9.1.1.2). La legislazione ticinese affida ai comuni la competenza di
organizzare la raccolta dei rifiuti urbani (art. 17 LALPAmb). I comuni devono
disciplinare mediante regolamento i compiti di loro competenza (art. 17 cpv.
3). I comuni sono autorizzati a fissare delle tasse, conformi al principio di
causalità, per il finanziamento dei relativi costi (art. 18). Fatto salvo per
eventuali direttive emanate dalla Sezione della protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo in conformità con l'art. 3 cpv. 1 lett. b) del
regolamento di applicazione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio
2005 (ROTR; RL 9.2.1.1.2.), la LALPamb lascia al legislatore comunale ogni
decisione circa i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite
superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne
il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà
di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (RDAT
1986 n. 38 consid. 4; 1989 n. 39 consid. 3b; I-1991 n. 30 consid. 4b; I-1996 n.
51, consid. 7).
2.5. Come illustrato in narrativa, nel comune di __________ il servizio di
nettezza urbana è disciplinato dal regolamento comunale sulla gestione dei
rifiuti del 15 dicembre 2008 (RGR). Il servizio è organizzato dal comune (art.
3 RGR) e la consegna dei rifiuti è di principio obbligatoria (art. 2). Per
quanto attiene al finanziamento del servizio, l'art. 29 istituisce il prelievo
annuale di una tassa riscossa in base a parametri diversificati per categoria,
in ossequio al principio di causalità, per cui il municipio determina tramite
ordinanza, nei limiti della forchetta tariffale indicata nel RGR, l'ammontare
definitivo.
Con ordinanza municipale pubblicata all'albo comunale dall'8 al 22 aprile 2009,
il municipio di __________ ha fissato tali importi, quantificando in fr. 200.-,
pari alla tariffa minima prevista dal RGR, il tributo imposto alla categoria “attività
indipendenti con una produzione di rifiuti limitata (anche solo il domicilio
fiscale)”, in cui è stata inserita la resistente.
Né il RGR né la relativa ordinanza sono state impugnate.
3.3.1. Il ricorrente censura la lesione dell'autonomia comunale laddove
l'esecutivo cantonale, pur ritenendo il domicilio fiscale un valido criterio per
l'imposizione della querelata tassa, paralizza l'applicazione di questo
criterio d'imposizione se disgiunto dall'accertamento relativo all'idoneità
dell'utente di produrre immondizia.
La tesi del ricorrente non può essere condivisa, sebbene che su questo punto la
decisione impugnata non vada del tutto esente da critiche.
3.2. Come esposto sopra, al considerando 2.4., in materia di tasse per il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti il comune ticinese gode di una certa
autonomia che prende forma, nel caso specifico, attraverso il RGR e la relativa
ordinanza. Entrambi questi atti normativi sono rimasti inimpugnati al momento
della loro pubblicazione e non sono stati oggetto di referendum; essi sono
quindi validamente entrati in vigore. Ciò non significa ancora che gli atti
resi in loro applicazione possano sfuggire alla verifica circa la conformità ai
principi di causalità ed equivalenza. L'autorità giudicante non può infatti annullare
o modificare una norma operandone un controllo astratto, ma, nell'esame di atti
concreti, può paralizzare l'applicazione di una disposizione ritenuta
anticostituzionale, annullandone gli atti resi in sua applicazione.
Il legislativo di __________, stabilendo che le “attività indipendenti con
una produzione di rifiuti limitata” possono essere assoggettate alla tassa rifiuti
già solo per il fatto che sono svolte da persone fisiche o giuridiche con
domicilio fiscale nella circoscrizione comunale, ha violato il principio di
causalità.
Infatti, se è pur vero che - come esposto al consid. 2.2. - quando un servizio
pubblico come quello in esame è obbligatorio (art. 2 RGR) la tassa può essere
imposta anche a chi non utilizza il medesimo, essendo sufficiente l'esercizio
di un'attività suscettibile di produrre rifiuti (RDAT I 1997 n. 47 e riferimenti),
e che, inoltre, il principio di causalità non può essere interpretato nel senso
che è lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità di
rifiuti effettivamente prodotta dovendosi riconoscere, per irrinunciabili
motivi di praticabilità dell'imposizione, la possibilità per il legislatore di
far capo a criteri schematici, dedotti dall'esperienza (STF 2P.298/2003 del 10
settembre 2004, consid. 6, pubblicata in: RtiD I-2005 n. 32; RDAT II-1995, N.
23 consid. 4.2. rispettivamente), ciò non significa che il legislatore possa fissare
le condizioni di imposizione facendo capo a dei criteri che nulla rilevano
circa la commisurazione della quantità (potenziale) di rifiuti prodotta, né riguardo
all'idoneità dell'attività esercitata di produrre scarti. Presupposto
fondamentale per poter prelevare una tassa di questo genere è infatti l'esistenza
di un'attività suscettibile di produrre rifiuti. Il fatto di avere un domicilio
fiscale in un comune non implica che nel medesimo luogo sia esercitata un'attività
di questo genere. Non è raro, infatti, il caso in cui un'impresa con sede
fiscale in un comune abbia poi la propria sede operativa in un altro.
Contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, non si intende quindi imporre
al comune l'accertamento del quantitativo effettivo di rifiuti prodotti da ogni
singola attività: quando il legislatore comunale intende risparmiare questa
incombenza alle autorità esecutive incaricate della percezione delle tasse,
esso deve però nel contempo adottare criteri alternativi, di più facile
attuazione per l'imposizione di questa specifica categoria, che permettano di
conseguire un onere tributario rispettoso del principio di causalità, nonché di
quello di equivalenza. Ad esempio - perché altre soluzioni sono possibili - chiedendo
all'utente di allegare un estratto dei fogli contabili dell'impresa e di
compilare un formulario con l'indicazione, tra le altre cose, della sede
operativa, del genere di attività svolta e del numero di collaboratori. Ciò presuppone,
infatti, l'esperimento di un solo e semplice accertamento, attuabile senza
eccessivo dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo comunale. Non appare
quindi giustificata da alcun motivo serio ed oggettivo l'estensione dell'assoggettamento
alla tassa sui rifiuti in ragione del solo domicilio fiscale dell'utente, criterio
per nulla pertinente per la sua commisurazione. Limitatamente al passaggio che
disciplina l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti della categoria in parola “anche
solo in base al domicilio fiscale” la base legale posta a fondamento del
tributo litigioso non può dunque essere considerata valida, in quanto l'assoggettamento
della resistente in funzione della medesima appare contrario al principio di
causalità. In questo senso toccherà al legislatore comunale correggere questa
situazione adottando una modifica dell'art. 29 RGR (e della relativa ordinanza)
che non contempli più la possibilità di prelevare la tassa in questione già in
virtù dell'esistenza di un semplice domicilio fiscale da parte di una persona
fisica o giuridica. A torto, quindi, il Consiglio di Stato, nella decisione qui
dedotta in giudizio, ha ritenuto il domicilio fiscale quale valido criterio di assoggettamento.
D'altro canto, il comune di RI 1 non può legittimamente avvalersi della tutela offerta
dal principio dell'autonomia comunale, avendo su questo specifico punto adottato
una regola che oltrepassa i margini di manovra che gli sono imposti in questo
ambito dal diritto federale e cantonale.
4.4.1. Fatta questa premessa e accertato che la CO 1 non può essere
astretta al pagamento del tributo litigioso per il solo motivo che possiede il
proprio domicilio fiscale a __________, resta da verificare se essa non possa comunque
essere assoggettata al medesimo in quanto società che svolge un attività
indipendente con una produzione limitata di rifiuti, così come previsto dallo
stesso art. 29 RGR, seppur privato del passaggio menzionato al precedente
considerando. Infatti, solo quest'ultimo è lesivo del principio di causalità.
Per il resto la norma in questione - su cui si fonda l'assoggettamento della
categoria in cui è stata inserita la resistente - rimane perfettamente valida. Entro
questi limiti e in applicazione dei principi sopra esposti (consid. 2.2. e
3.1.), va dunque esaminato se l'attività esercitata dalla resistente sia suscettibile
di produrre rifiuti e quindi, come già in base al precedente RGR, tassabile.
4.2. Nel suo giudizio l'Esecutivo cantonale ha giudicato carente l'accertamento
esperito dal comune in merito all'idoneità della resistente a produrre rifiuti,
annullando così la decisione con cui l'esecutivo comunale ne confermava la
tassazione. A tal riguardo le critiche addotte dal comune ricorrente non sono
prive di fondamento. A fronte dell'asserito carente accertamento dei fatti, il
Consiglio di Stato avrebbe dovuto porvi rimedio colmando direttamente le eventuali
lacune istruttorie poste in essere dall'istanza precedente al fine di potersi pronunciare
sulla legittimità o meno della tassa in questione oppure rinviando a quest'ultima
gli atti per gli accertamenti complementari del caso e per una nuova decisione.
La questione non merita tuttavia di essere approfondita oltre, in quanto le
parti hanno avuto modo di esprimersi al riguardo e la __________ ha provveduto
a fornire in questa sede ulteriori informazioni in merito all'attività da essa
svolta, ciò che permette a questo Tribunale di pronunciarsi sulla legittimità
del querelato tributo.
4.3. In primo luogo occorre rilevare che CO 1 è una ditta con sede e recapito a
Vernate, il cui scopo è così descritto a Registro di commercio: “Studio di registrazione, realizzazione
di sigle, indicativi e colonne sonore originali, sonorizzazioni, doppiaggio, progetti
artistici, agenzia artistica, realizzazione di programmi, casa discografica, pubblicità,
distribuzione, noleggi, vendita, edizione, produzioni sonore, post-produzione audio,
consulenze musicali, broadcasting. La società non svolge operazioni immobiliari.” Ora, già in base
al fine dichiarato dalla ditta, e in assenza di elementi che provino, ad
esempio, che essa ha completamente cessato qualsiasi forma di operatività a __________,
non appare insostenibile considerare la resistente come una persona giuridica assoggettabile
alla tassa comunale in parola. Quest'ultima è in effetti attiva in una serie di
settori suscettibili di produrre rifiuti, ragione per la quale non si può
escludere che essa debba far capo al servizio pubblico in oggetto per la loro
eliminazione, circostanze queste che potrebbero già giustificare il prelievo
del tributo litigioso. Ad ogni modo, ai fini del presente giudizio, appare
superfluo disquisire sull'attività potenziale svolta dalla resistente, poiché le
modalità effettive con cui essa svolge le proprie mansioni societarie fugano
ogni eventuale dubbio al riguardo. Dagli estratti contabili da essa prodotti agli
atti risulta che la società esercita una certa attività, seppur molto esigua.
Per svolgere la medesima essa ha dovuto far capo all'acquisto di carta, di materiale
da ufficio, nonché di francobolli, ciò che lascia presumere l'invio e la
ricezione di corrispondenza cartacea. Essa possiede poi un computer, una
fotocopiatrice, una stampante e un fax, ossia macchinari per i quali vi è certamente
una produzione effettiva di rifiuti da smaltire mediante il menzionato servizio
pubblico. L'amministratrice unica della CO 1 ha d'altronde ammesso che la società possiede ancora una “modestissima attività”, la quale viene svolta presso il
suo domicilio, a __________. Questo significa dunque che la resistente possiede
la propria sede operativa nel comprensorio comunale. In simili circostanze essa
deve essere considerata come un'utente effettiva del servizio comunale in questione
e pertanto le spetta l'obbligo di contribuire al finanziamento del medesimo,
indipendentemente dal quantitativo di immondizia effettivamente prodotto (cfr.
STF 2P.298/2003 del 10 settembre 2004 consid. 6 e riferimenti ivi citati). La
sua imposizione nella categoria “attività indipendenti con una produzione di
rifiuti limitata” appare pertanto del tutto sostenibile.
Merita poi tutela l'importo del tributo che le è stato posto a carico, il cui
ammontare corrisponde al minimo della forchetta tariffale prevista dall'art. 29
RGR e che, seppur raddoppiato rispetto all'anno precedente, appare ancora ragionevolmente
proporzionato per rapporto alla prestazione fornita dall'ente pubblico e, in
quanto tale, rispettoso del principio dell'equivalenza (cfr. RDAT I-1995 n. 18
consid. 2.3 e 2.4 con rinvii).
Ne consegue che l'assoggettamento della resistente alla querelata tassa in
applicazione dell'art. 29 RGR, privato del passaggio lesivo di cui si è detto
al precedente considerando, risulta del tutto legittimo.
5.5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e seppur con motivazioni
differenti da quelle addotte dal ricorrente, il gravame deve essere accolto e
la risoluzione governativa impugnata annullata con conseguente conferma del
tributo litigioso.
5.2. La tassa e le spese di giudizio seguono la soccombenza della resistente (art.
28 LPamm), la quale rifonderà al comune ricorrente, patrocinato da un avvocato,
un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 32, 32a LPAmb; 208 LOC; 17, 18 LALPAmb; 1, 2, 3, 29, 31, 34 RGR __________; ordinanza municipale in applicazione del RGR __________; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la decisione 28 ottobre 2009 (n. 5493) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. è confermata la risoluzione 18 settembre 2009 del municipio di __________.
2. La tassa e le spese di giudizio di fr. 500.- sono poste a carico della CO 1, la quale rifonderà al comune di RI 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria