Incarto n.
52.2009.481

 

Lugano

27 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Damiano Bozzini e Flavia Verzasconi

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 1 dicembre 2009 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 11 novembre 2009 (n. 5772) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa dell'insorgente avverso la decisione 2 ottobre 2009 della Scuola specializzata superiore medico-tecnica in materia di mancato superamento dello stage pratico per la formazione abbreviata di massaggiatore medico;

 

 

viste le risposte:

-    14 dicembre 2009 della Sezione amministrativa,

-    15 dicembre 2009 del Consiglio di Stato,

-    16 dicembre 2009 della Scuola superiore medico-tecnica;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 (1971) ha frequentato il primo anno della Scuola superiore medico-tecnica per la formazione abbreviata di massaggiatore medico svolgendo, dal gennaio al giugno 2009, uno stage pratico presso la casa per anziani __________.

Il 19 giugno 2009, la responsabile dello stage ha valutato la pratica svolta dalla ricorrente con una nota di insufficienza. Per questo motivo, il 2 ottobre 2009 la Scuola superiore medico-tecnica ha deciso di non ammettere RI 1 al secondo anno di formazione.

 

 

                                  B.   Con giudizio 11 novembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che il rapporto di stage e la conseguente decisione della Scuola superiore medico-tecnica derivassero da una valutazione globale del rendimento della ricorrente, effettuata da parte delle persone incaricate nel pieno rispetto della legge ed entro i limiti delle loro competenze.

 

 

                                  C.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere ammessa al secondo anno di formazione di massaggiatore medico.

In sostanza, la ricorrente ritiene la decisione della Scuola superiore medico-tecnica arbitraria, in quanto la valutazione espressa nel rapporto di stage non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, la Sezione amministrativa e la Scuola superiore medico-tecnica, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

 

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale amministrativo è data in virtù dell'art. 96 cpv. 3 della legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 5.1.1.1), la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   2.1. In ambito scolastico, l'art. 58 cpv. 2 lett. b LSc dispone che gli allievi hanno diritto di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto.

Giusta l'art. 2 cpv. 2 del regolamento delle scuole sociosanitarie cantonali del 21 maggio 1997 (RScSC; RL 5.2.3.1), le scuole professionali sociosanitarie di grado terziario permettono di acquisire la formazione di riabilitazione come massaggiatore medicale nelle scuole superiori medico-tecniche. Riservato il caso in cui vi sia già un regolamento federale di tirocinio o della Croce Rossa Svizzera, ogni singola formazione è definita da un piano di studio che stabilisce i requisiti e la procedura per l’ammissione, gli aspetti della formazione teorica e pratica, il sistema delle valutazioni e le condizioni per l’ottenimento dei certificati di studio e dei diplomi (art. 4 cpv. 1 RScSC). La formazione comprende l'insegnamento teorico e teorico-pratico svolto a scuola e periodi di formazione pratica effettuati in istituti e servizi sociosanitari riconosciuti dalla scuola (art. 11 cpv. 1 RScSC).

L'art. 6.4 del Piano di studio per la formazione di massaggiatore medico, emanato dalla Scuola superiore medico-tecnica il 7 agosto 2006 ed approvato il 9 dello stesso mese dall'Ufficio della formazione sanitaria e sociale, prevede che per il passaggio dal primo al secondo anno di formazione l'allievo deve raggiungere gli obiettivi della formazione pratica; in caso contrario, deve ripetere l'anno.

 

2.2. In materia di assegnazione di note, la valutazione di un docente, nella misura in cui è espressione corretta del suo libero apprezzamento, si configura in un giudizio di opportunità che sfugge all'esame dell'autorità di ricorso a meno che non sconfini nell'arbitrio (RDAT 1979 n. 33, pag. 75), il cui divieto è ancorato all'art. 9 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito di un ricorso contro una decisione in materia di valutazione scolastica è pertanto limitato. Questa Corte rivede quindi gli accertamenti di fatto e l'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità che ha preso la decisione sotto il ristretto profilo dell'arbitrio e interviene soltanto se essi sono manifestamente sbagliati o contraddittori oppure se riposano su un'evidente inavvertenza. Per essere manifestamente inesatto, e quindi arbitrario (DTF 135 II 145 consid. 8.1), l'accertamento deve risultare chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con la fattispecie, fondato su una svista manifesta o contraddire in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1).

Laddove poi sono chiamate ad esaminare la valutazione di un periodo di formazione pratica, le autorità giudiziarie sono tenute ad assumere un particolare riserbo, in quanto si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che presuppongono la conoscenza della personalità del praticante e delle particolari relazioni vigenti nel luogo in cui si è svolto lo stage. Inoltre questo genere di formazione è diretta e valutata da specialisti del ramo, con cognizioni scientifiche o tecniche specifiche, non sempre accessibili alle autorità di ricorso.

Il Tribunale annulla pertanto la decisione litigiosa soltanto se risulta che le persone che hanno valutato l'interessato si sono lasciate influenzare nel loro giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame oppure se questi si sono fondati su ragioni manifestamente insostenibili (DTF 121 I 255 consid. 4b).

 

 

                                   3.   In concreto, lo stage pratico per la formazione abbreviata di massaggiatore medico svolto da RI 1 dal gennaio al giugno 2009 presso la casa per anziani __________ di __________, è stato valutato in 74 punti. L'interessata non ha pertanto raggiunto la sufficienza stabilita in 78 punti, ciò che le impedisce di frequentare il secondo anno di formazione.

La responsabile dello stage ha rilevato che la candidata non era stata in grado di raggiungere molti obiettivi della formazione pratica. Nel dettaglio, essa ha indicato che la ricorrente non si è presentata con puntualità e regolarità al posto di stage, non è stata in grado di raccogliere le informazioni necessarie, pianificare ed eseguire l'esame del paziente reumatologico, traumatologico, ortopedico, geriatrico ed affetto da problematiche psichiatriche, non è stata in grado di analizzare le informazioni raccolte con la supervisione del responsabile pratico, non è stata in grado di elaborare un piano di trattamento analizzando i dati raccolti e definendo degli obiettivi a breve, medio e lungo termine con i relativi indicatori di efficacia, non è stata in grado di stabilire una corretta comunicazione con l'equipe e con il paziente (v. rapporto di stage 19 giugno 2009). Tali lacune sono state ulteriormente esposte a RI 1 dai responsabili dello stage e della scuola nell'ambito dell'incontro svoltosi il 29 luglio 2009.

Ora, la responsabile di stage ha valutato in modo dettagliato l'operato della ricorrente, evidenziando i motivi per cui l'allieva non aveva saputo raggiungere gli obiettivi prestabiliti, segnatamente dal profilo delle capacità relazionali e manuali, come pure delle conoscenze teoriche e pratiche. Il giudizio finale litigioso tiene debitamente conto di questa valutazione complessivamente negativa, ragione per cui non vi sono elementi per poter affermare che mirerebbe soltanto a sanzionarla per le sue assenze, dovute a motivi personali, verificatesi nel corso delle ultime due settimane di stage.

Per quanto attiene poi al contenuto dei motivi posti a fondamento del suddetto giudizio, nulla permette di ritenere che i medesimi siano il frutto di un apprezzamento manifestamente errato del rendimento dimostrato dall'insorgente. Occorre del resto rilevare come su questo aspetto RI 1 si sia limitata anche in questa sede a contrapporre il proprio parere personale a quello dell'autorità scolastica, sollevando in questo modo all'indirizzo delle valutazioni ottenute critiche di mera natura appellatoria, che non sono certamente atte a sostanziare una censura d'arbitrio entro cui è circoscritto il potere cognitivo delle istanze ricorsuali. A questo proposito va in effetti rammentato che, per prassi costante, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra decisione, diversa da quella adottata dall'autorità di prime cure, sia immaginabile o addirittura preferibile: come sopra esposto (consid. 2.2), affinché questo Tribunale possa procedere all'annullamento di una valutazione scolastica finale o d'esame è necessario che la stessa risulti chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con i fatti determinanti o fondata su una svista manifesta, ciò che non è sicuramente il caso nella fattispecie concreta. In particolare non trova alcun riscontro negli atti la critica sollevata dalla ricorrente secondo cui la querelata decisione sarebbe dovuta anche ad un accanimento personale nei suoi confronti sul posto di tirocinio. Si deve d'altra parte considerare che la persona responsabile del suo stage non aveva alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà. Vero è comunque che, come riconosciuto anche dalla scuola, in concreto non è stato allestito un rapporto di valutazione intermedio, come previsto dal regolamento. La circostanza, deplorevole, non è in ogni caso suscettibile di influire sul presente giudizio. Alla luce delle circostanze concrete del caso si deve infatti considerare che tale omissione non permette ancora di ritenere che l'interessata non sia stata debitamente seguita durante lo stage, né tanto meno che essa sia stata oggetto di una valutazione finale completamente destituita di qualsiasi fondamento e in manifesta contraddizione con la realtà dei fatti.

Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla responsabile dello stage nel rapporto finale, occorre dunque concludere che la decisione di valutare in modo insufficiente il periodo di pratica svolto dall'insorgente, per quanto possa apparire soggettivamente opinabile, non risulta in ogni caso destituita di fondamento al punto tale da dover essere addirittura considerata arbitraria (RtiD II-2008 n. 9 consid. 4a).

 

 

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 9 Cost.; 58, 96 LSc; 2, 4, 11 RScSC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario