|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente |
|
segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2009 di
|
|
RI 1,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 17 novembre 2009 del Consiglio di Stato (n. 5917), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 5 ottobre 2009 rilasciata dal municipio di Monteggio a CO 2 per costruire una tettoia sulla soletta di copertura dell'autorimessa annessa alla loro casa d'abitazione (part. 1450); |
viste le risposte:
- 15 dicembre 2009 del Consiglio di Stato;
- 17 dicembre 2009 del municipio di Monteggio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. CO 2, qui resistenti, sono comproprietari di una casa d'abitazione unifamiliare, situata nella zona residenziale R2 di Monteggio, in località Brusata, su un terreno (part. 1450) in leggero pendio. Davanti alla facciata sud dell'edificio, v'è un corpo sporgente, parzialmente interrato, che serve da autorimessa e da terrazza.
Il 10 agosto 2009 i resistenti hanno chiesto al municipio, in via di notifica, il permesso di erigere sulla soletta di copertura dell'au-torimessa una tettoia formata da due spioventi, di base m 4.85 x 3.75, alta m 3.75 al colmo e m 2.40 alla gronda.
Alla domanda, pubblicata all'albo comunale e notificata ai vicini, si sono opposti RI 1, proprietari del fondo (part. 1449) confinante verso ovest, che l'hanno contestata dal profilo della procedura adottata, della sufficienza dei piani e dell'impiego di lastre acriliche per le falde del tetto.
Con decisione 5 ottobre 2009, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio 17 novembre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Pur negando che la costruzione potesse essere considerata accessoria e quindi soggetta alla procedura di semplice notifica, il Governo ha respinto le eccezioni di carattere procedurale sollevate dagli insorgenti, osservando in sostanza che avevano comunque potuto esercitare compiutamente i loro diritti di difesa.
Anche se non del tutto esenti da pecche, ha aggiunto, i piani allegati alla domanda sarebbero comunque sufficienti.
La licenza impugnata, ha concluso, risulterebbe infine conforme alle disposizioni di diritto sostanziale concretamente applicabili.
C. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 9 dicembre 2009, chiedendo che sia annullato e che il municipio emani una decisione di diniego della licenza.
Rievocati in dettaglio i fatti salienti, i soccombenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.
La costruzione, allegano, non è accessoria, ma principale. La domanda avrebbe dunque dovuto essere trattata secondo la procedura ordinaria e non secondo quella di notifica. I piani, ribadiscono, sarebbero carenti e costellati da imprecisioni. Censurabile sarebbe in particolare il materiale (lastre acriliche) impiegato per la copertura della tettoia.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio, evidenziando la natura elementare dell'opera, che giustificherebbe l'assoggetta-mento della domanda alla procedura di notifica.
Il rigetto dell'impugnativa è sollecitato anche dai beneficiari del permesso, che contestano in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che, per quanto necessario, saranno ripresi nei seguenti considerandi.
E. Il 28 aprile 2010 i ricorrenti hanno constatato che i resistenti avevano iniziato i lavori di costruzione, che - stando alle fotografie prodotte - si trovavano in fase avanzata. Hanno quindi chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di ordinarne la sospensione.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo
contermine e già opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966, LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1. La licenza edilizia è rilasciata dal municipio dietro domanda
di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE), debitamente pubblicata e notificata ai
confinanti (art. 6 LE), di regola previo avviso del Dipartimento del
territorio, che si pronuncia sulla conformità dell’inter-vento con il diritto
federale e cantonale, la cui applicazione è rimessa al suo giudizio (art. 7
LE). Per lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di
trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto
generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione
dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta,
sistemazioni di terreno, demolizione di fabbricati, l'art. 11 cpv. 1 LE prevede
una procedura semplificata, che prescinde dal coinvolgimento dell'autorità
cantonale.
La suddivisione delle competenze tra il Dipartimento del territorio ed il
municipio si basa essenzialmente sul rango, ovvero sulla provenienza, delle
norme che queste due autorità sono chiamate ad applicare: al dipartimento
compete l'applicazione del diritto federale e cantonale, al municipio spetta
per contro quella del diritto comunale.
La distinzione tra i due tipi di procedura si fonda invece sull'im-portanza
dell'opera edilizia e si manifesta nel coinvolgimento o meno del Dipartimento.
Le opere edilizie sono di principio autorizzate secondo la procedura ordinaria
(art. 4 LE), che costituisce la regola. I lavori di secondaria importanza sono
invece autorizzati secondo la procedura di notifica (art. 11 LE), che rappresenta
l'eccezione.
I criteri applicati per suddividere le competenze tra comune e Cantone non
coincidono con quelli impiegati per distinguere le procedure. È dunque inevitabile
che la scelta del rito applicabile, rimessa per legge al municipio, possa
determinare una disattenzione delle competenze del Dipartimento del territorio
nei casi in cui opere che richiamano l'applicazione di norme del diritto federale
o cantonale vengono assoggettate alla procedura di notifica anziché a quella
ordinaria. Ipotesi, questa, che si verifica sia nel caso di opere ritenute a
torto di secondaria importanza, sia nel caso di opere che sono effettivamente
di secondaria importanza, ma che per le loro caratteristiche richiamano
l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale.
2.2. Per facilitare il compito dei municipi nella scelta della procedura da
applicare, il regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre
1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) ha elencato a titolo esemplificativo i lavori soggetti
alla procedura ordinaria (art. 4), enumerando invece in modo esaustivo quelli
soggetti a semplice notifica (art. 6 cpv. 1) e disponendo, nel contempo, che,
qualora non si tratti di opere esplicitamente soggette alla procedura della
notifica, è applicabile la procedura ordinaria (art. 5 cpv. 1).
L'enumerazione delle opere soggette alla procedura di notifica operata dall'art.
6 cpv. 1 RLE non è comunque atta a superare l'incongruenza riscontrabile tra i
criteri che distinguono le competenze e quelli che determinano le procedure. Lo
si deduce dal cpv. 2 della stessa norma, che impedisce al municipio di autorizzare
lavori che comportano l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità
cantonale (allegato 1) senza raccogliere il benestare di quest'ultima (cfr. STA
52.2009.215 del 7 gennaio 2010 consid. 2.1.; 52.2009. 73 del 30 aprile 2009
consid. 4.1.).
2.3. Fatta astrazione della documentazione che l'istante deve produrre, nella fase
iniziale, la procedura ordinaria coincide con quella di notifica. In entrambe
le procedure, la domanda di costruzione viene di regola pubblicata, mediante
avviso all'albo ed ai confinanti (cfr. art. 12 RLE). La differenza è data
soprattutto dal coinvolgimento o meno dell'autorità cantonale.
Di solito, le contestazioni riguardanti la procedura applicabile, che vengono
sollevate dagli opponenti in sede di ricorso contro il rilascio della licenza
edilizia, hanno dunque per oggetto il mancato conseguimento dell'avviso
cantonale, determinato dall'as-soggettamento della domanda di costruzione alla
procedura di notifica anziché a quella ordinaria da parte del municipio.
Scelta, questa, che - di regola - è determinata dalla classificazione dell'intervento
fra quelli elencati dall'art. 6 cpv. 1 RLE, con contemporanea esclusione dell'applicabilità
del diritto federale o cantonale (art. 6 cpv. 2 RLE).
In questi casi, la ripetizione ab initio dell'intera procedura di rilascio
del permesso di costruzione appare per principio ingiustificata, poiché la
pubblicazione della domanda ha comunque offerto a tutti gli interessati la
possibilità di opporvisi. La violazione del diritto non è invero riconducibile
alla pubblicazione difettosa, ma al mancato conseguimento dell'avviso
cantonale, necessario perché l'opera rientra nel novero dei lavori elencati
dall'art. 6 cpv. 1 RLE o - richiamando l'applicazione di norme del diritto
federale o cantonale - comporta almeno l'emanazione dell'avviso dell'ufficio
competente ad applicarle (art. 6 cpv. 2 RLE).
Ove ritenga che l'opera non potesse essere autorizzata secondo la procedura di
notifica, il Consiglio di Stato può alternativamente (art. 59 cpv. 2 LPamm):
(1) statuire nel merito del ricorso, dopo aver sanato il difetto, raccogliendo
direttamente tale avviso ed offerto alle parti la possibilità di determinarsi
in proposito, oppure (2) annullare la licenza, rinviando gli atti al municipio
affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione previa acquisizione
dell'avviso dipartimentale mancante.
3.3.1. Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che la tettoia in
contestazione configurasse una costruzione elementare, soggetta in quanto tale
alla procedura di semplice notifica (art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE). Il Consiglio di
Stato, accogliendo le censure in tal senso sollevate dagli insorgenti, ha
invece ritenuto che il manufatto non costituisse una costruzione accessoria,
soggetta alla procedura di notifica, ma una costruzione principale soggetta
alla procedura ordinaria.
Le considerazioni del Governo sono di per sé corrette, poiché l'altezza del
fabbricato risultante dalla sopraelevazione dell'autorimessa travalica il
limite d'altezza (m 3.00), fissato dall'art. 5.4 delle norme di attuazione del
piano regolatore (NAPR) per le costruzioni accessorie. Esse prendono tuttavia
posizione su un argomento introdotto senza necessità dai ricorrenti, ma non su
quello addotto dal municipio, che non ha ravvisato nel manufatto una
costruzione accessoria, bensì una costruzione elementare, anch'essa comunque
autorizzabile in via di notifica. Anche nel caso in cui il giudizio avesse
preso posizione sul motivo addotto dall'esecutivo comunale per giustificare la
procedura adottata, l'esito non avrebbe potuto essere diverso, poiché per
costruzione elementare si deve necessariamente intendere un'opera edilizia semplice,
di scarsa importanza, insuscettibile di alterare in misura apprezzabile la situazione
del fondo e di ingenerare ripercussioni ambientali o paesaggistiche diverse e
localmente percettibili. Caratteristiche, queste, che non possono di certo
essere ravvisate in una tettoia di circa 60 mc, destinata a coprire una terrazza,
nonché la sottostante autorimessa per proteggerla da infiltrazioni d'acqua. Lo
escludono le dimensioni, l'uso previsto e l'impatto paesaggistico, comunque non
trascurabile.
3.2. L'erronea scelta della procedura da parte del municipio costituisce di per
sé un difetto, poiché ha sottratto la domanda di costruzione alle verifiche da
parte dell'autorità cantonale. Verifiche necessarie in considerazione del fatto
che - non trattandosi di una costruzione elementare soggetta alla procedura di
notifica secondo l'art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE - la domanda di costruzione, ancorché
presentata sotto forma di notifica, andava trattata secondo la procedura
ordinaria in forza dell'art. 5 cpv. 1 RLE.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto che la violazione di legge non fosse
tuttavia atta a giustificare la ripetizione dell'intera procedura ab initio.
La deduzione, in quanto riferita alla fase di pubblicazione, merita di essere
condivisa. La domanda di costruzione era in effetti stata pubblicata all'albo
comunale e notificata ai confinanti, fra cui i ricorrenti, che avevano potuto
opporvisi e far valere in appieno i loro diritti, stante che il progetto
forniva tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura
e l'estensione dell'opera (art. 11 cpv. 1 RLE).
Anziché annullare la licenza e rinviare gli atti al municipio affinché statuisse
nuovamente sulla domanda dopo aver raccolto l'avviso mancante del Dipartimento
del territorio, il Consiglio di Stato ha optato per la soluzione di sanare il
difetto interpellando direttamente il dipartimento, il quale ha risposto che
l'opera non presenterebbe aspetti rientranti nella sfera di competenze dei suoi
servizi. La risposta del Dipartimento del territorio, notificata alle parti,
non ha suscitato reazioni. I ricorrenti non hanno in particolare contestato
questa deduzione, obiettando che l'opera richiamerebbe l'applicazione di norme
del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale.
Nemmeno in questa sede sostengono una simile tesi.
Stando così le cose, non essendo ravvisabili motivi che giustifichino una
diversa conclusione, il giudizio impugnato, corretto nel risultato, merita
dunque di essere confermato.
4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
L'emanazione del presente giudizio di merito rende priva d'oggetto la domanda
di ordinare la sospensione dei lavori, inoltrata dai ricorrenti in corso di
procedura.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti RI 1 secondo soccombenza
(art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 11, 21 LE; 4, 5, 6 RLE; 3, 18, 28, 59, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti RI 1, in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria