Incarto n.
52.2009.499

 

Lugano

7 giugno 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 14 dicembre 2009 di

 

 

 

RI 1

RI 2

entrambi patrocinati da:

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 novembre 2009 del Consiglio di Stato (n. 6051) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 2 febbraio 2009 con cui il municipio di Bellinzona ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la posa di pareti avvolgibili a chiusura della veranda esterna di loro proprietà;

 

 

viste le risposte:

-    22 dicembre 2009 del Consiglio di Stato;

-    30 dicembre 2009 di CO 2;

-    15 gennaio 2010 del municipio di Bellinzona;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

A.      a. RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, sono comproprietari di uno stabile situato a Bellinzona, all'intersezione tra __________ e __________, che ospita un esercizio pubblico. Il fondo confina a sudovest con la proprietà dei resistenti CO 2, dalla quale è separato da un muro di cinta alto un paio di metri, a ridosso del quale sorge una tettoia (porticato). Questa costruzione, di forma irregolare e contigua all'edificio principale, è parzialmente chiusa sui lati ed è adibita al servizio esterno del ristorante durante la bella stagione.
Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, i proprietari si sono visti costretti a rimuovere le pareti vetrate amovibili posate, senza valida autorizzazione, per ottenere la chiusura totale di questo manufatto creando una sorta di veranda.

b. Tolte le pareti vetrate e sostituite con tende verticali in PVC, il 29 ottobre 2008 RI 1 ha richiesto al municipio il permesso di costruzione in sanatoria per tale intervento. Le pareti in materiale plastico e trasparente, per una lunghezza complessiva di una dozzina di metri, sono state montate su supporti che, tramite un sistema di avvolgimento e apposite guide di scorrimento, permettono di realizzare un vano protetto dalle intemperie, senza ostacolare la luce e la vista verso il giardino.
Alla domanda, trattata dal municipio nella forma di notifica, si sono opposti i vicini CO 2. Con decisione 2 febbraio 2009 il municipio ha negato la licenza edilizia in sanatoria intimando la rimozione delle pareti abusivamente montate.


B.      Con giudizio 25 novembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1 e RI 2.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento di chiusura con pareti avvolgibili in PVC fosse sostanzialmente assimilabile alla chiusura precedentemente operata con pareti vetrate e già giudicata non conforme alle norme applicabili. L'esecutivo cantonale ha pertanto tutelato la decisione municipale di diniego della licenza per un intervento che, rendendo agibile la superficie del portico in ogni stagione, ne impone il computo nella determinazione della superficie utile lorda (SUL), con conseguente importante superamento dell'indice di sfruttamento (i.s.), già esaurito.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato il vizio procedurale, la domanda essendo stata trattata dal municipio come semplice notifica mentre era imprescindibile l'esame di competenza dell'autorità cantonale. Per economia di giudizio ha comunque rinunciato ad un rinvio degli atti all'istanza inferiore, la domanda di costruzione non avendo comunque alcuna possibilità di accoglimento già per l'insanabile contrasto con il diritto comunale.


C.     Contro il predetto giudizio i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 14 dicembre 2009, chiedendo che sia annullato e che venga rilasciata la licenza edilizia a posteriori per l'intervento eseguito.
Rievocati i fatti salienti e il lungo iter della controversa veranda, già oggetto di decisioni giudiziarie a vario titolo, gli insorgenti ripropongono e sviluppano ulteriormente in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. La posa di pareti avvolgibili in PVC, ribadiscono, non sarebbe atta a creare un locale chiuso, le caratteristiche tecniche delle tende lasciando comunque il portico esposto al vento e al freddo e pertanto inutilizzabile ai fini della ristorazione durante la stagione invernale. I ricorrenti lamentano inoltre il mancato accertamento della situazione concreta da parte del Governo che ha rifiutato l'esperimento di un sopralluogo.


D.     All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio, con succinte considerazioni e i resistenti che contestano in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari del fondo e istante in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE e art. 43 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove richieste dalle parti (testi e sopralluogo) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione, oltre ad essere nota a questo Tribunale per conoscenza diretta, emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie allegate all'incarto.
Per gli stessi motivi va respinta la censura dei ricorrenti al riguardo della rinuncia del Governo ad eseguire un sopralluogo.


2.Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale superficie utile lorda (SUL) si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate e non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro, come le cantine, i solai, le lavanderie, gli stenditoi, ecc. delle abitazioni; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni per lo svago delle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di biciclette e simili, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti, le terrazze coperte dei tetti, non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi, cioè che non servono per accedere agli appartamenti.
Decisiva ai fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'oggettiva possibilità di utilizzare la superficie di un determinato vano a fini abitativi o lavorativi (STA 52.2009.314 del 3 febbraio 2010 consid. 4.1; RDAT I-1994 n. 30, consid. 2.2; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126).
Dall'elenco delle eccezioni si deduce pure che il legislatore ha operato una distinzione tra le superfici dei locali accessori delle abitazioni, non utilizzabili per scopi abitativi, e quelle dei locali accessori di edifici nei quali viene svolta un'attività lavorativa (Scolari, op. cit., ad art. 38 LE, n. 1128).


3.Nel caso concreto la controversa costruzione si presenta essenzialmente come una tettoia chiusa sui lati ed aperta unicamente verso il giardino del ristorante.
I ricorrenti non contestano che l'i.s. ammesso dalle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Bellinzona sia già esaurito dall'edificio utilizzato come ristorante, circostanza peraltro già accertata in precedenti decisioni giudiziarie.
Neppure controverso è l'utilizzo del portico per la ristorazione sulla base di una valida autorizzazione edilizia, circostanza peraltro già appurata da questo Tribunale (STA 52.2004.378 del 7 febbraio 2005, consid. 2).
Controverso è unicamente il diniego dell'autorizzazione alla posa delle pareti avvolgibili in PVC a seguito del superamento dell'indice di sfruttamento che ne consegue. A mente dei ricorrenti infatti lo spazio adibito al servizio esterno di ristorazione, anche dopo l'intervento in questione, non è assimilabile ad un locale chiuso utilizzabile anche durante la stagione invernale e pertanto non è determinante ai fini del computo della SUL. La tesi va disattesa.
Infatti, l'ampio spazio in cui trovano posto tavoli, sedie e altri elementi tipici dell'arredamento di una sala da pranzo di un ristorante, non solo è coperto, ma risulta anche sufficientemente chiuso da poterlo adibire senza particolari inconvenienti alla funzione commerciale di ristorazione. I clienti possono fruire senza particolare disagio e con un confort adeguato di un locale analogo agli altri spazi interni del ristorante, per un periodo prolungato che si estende ben oltre la bella stagione.
Gli aspetti che apparentano il manufatto ad un locale abitabile e utilizzabile per il lavoro, e quindi computabile nella SUL, prevalgono abbondantemente sulle poche caratteristiche che lo
accomunano ad uno spazio esterno di ristorazione al riparo dalle precipitazioni.
La sostanziale equivalenza dell'uso attuale possibile rispetto a quello del locale precedentemente creato con la posa di vetrate amovibili suffraga questa conclusione. L'assenza di ermeticità (a seguito delle ridotte fessure tra i teli in PVC e i supporti laterali, rispettivamente il pavimento) e la difficoltà a riscaldare il locale in condizioni atmosferiche particolarmente avverse non sono comunque in grado di sovvertirla.
Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti e ritenuto determinante dalle autorità di prime cure, l'eventuale impossibilità di utilizzo durante pochi mesi invernali, o in condizioni meteorologiche estreme, non è comunque atta a modificare la qualifica del locale conseguente alle sue specifiche caratteristiche che lo rendono senz'altro utilizzabile per la maggior parte dell'anno e come tale computabile nella SUL dell'edificio adibito ad esercizio pubblico.
La decisione municipale che nega la licenza rilevando il superamento degli indici edificatori e il giudizio governativo che la conferma reggono quindi alla critica.


4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico dei ricorrenti.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. art. 21, 37, 38 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2, in solido, che rifonderanno ai resistenti CO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria