Incarto n.
52.2009.72

 

Lugano

17 giugno 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Matteo Cassina, Damiano Bozzini

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 marzo 2009 di

 

 

 

RI 1

RI 2

tutti patrocinati da:

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 febbraio 2009 del Consiglio di Stato (n. 715) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 13 dicembre 2008 rilasciata dal municipio di Brissago  a CO 1 per l'edificazione di un'abitazione monofamiliare (part. 2331);

 

 

viste le risposte:

-    17 marzo 2009 del Consiglio di Stato

-    17 marzo 2009 di CO 1;          

-    25 marzo 2009 del municipio di Brissago;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   LaCO 1 è proprietaria di un terreno (part. 2331) situato in località Madonna di Ponte, a valle della strada cantonale (Valmara), che il vigente piano regolatore di Brissago (PR) assegna alla zona residenziale in riva al lago. 
Il pendio superiore del fondo è ricoperto da bosco. A valle, oltre una superficie più o meno pianeggiante, addossata ad un muro che la separa dal confine con la proprietà della ricorrente RI 1 (part. 2301), è stata realizzata anni or sono una darsena, il cui tetto funge da terrazza che si affaccia sul lago. La darsena, raggiungibile mediante una scala, fuoriesce dall'acqua (quota di 194.5 m/slm) per oltre 2.50 m (escluso il parapetto della terrazza sovrastante). Sul fronte opposto, verso il fondo RI 2 (part. 2300), una scarpata a scogliera separa il terreno dal lago Maggiore.

 

 

                                  B.   a. Il 21 agosto 2008 CO 1 ha chiesto al municipio di Brissago il permesso di costruire un'abitazione monofamiliare a pianta trapezoidale (ca. 60 mq), che si articola su quattro piani, di cui uno interrato. Stando ai piani, lo stabile si trova ad una distanza di 5 m dalla quota del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie (194.5 m/slm), rilevata dal geometra revisore, e di 6 m dal bosco retrostante.

b. Alla domanda si sono opposti i vicini RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, che hanno in particolare contestato il progetto dal profilo delle distanze dalla riva del lago e dal bosco, della tutela del paesaggio e delle piante pregiate e per altri motivi in seguito ripresi e sviluppati in sede di ricorso.

c. Raccolto il preavviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 13 dicembre 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei due proprietari confinanti.

 

 

                                  C.   Con giudizio 18 febbraio 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo le impugnative contro di esso inoltrate dai due vicini opponenti.
Dopo aver indicato come determinante la distanza dal lago prescritta dall'art. 8 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Brissago e non le prescrizioni della legge sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 (LRL; RL 7.1.1.3), il Governo ha ritenuto corretta la determinazione del confine demaniale e di conseguenza rispettata la distanza di m 5.
Illustrate le finalità delle norme sulle distanze dal bosco e di quelle sulla concessione di deroghe, l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che la conformazione del terreno e le motivazioni date dall'istante giustificassero la concessione di una deroga, poiché il rispetto della distanza di 10 m dal bosco comprometterebbe in misura intollerabile l'edificazione del fondo. Il Governo ha altresì respinto le censure di ordine paesaggistico e relative alla protezione di elementi naturali.

 

 

D.    Con ricorso 6 marzo 2009 i soccombenti impugnano il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
Preliminarmente, i ricorrenti censurano la correttezza del calcolo dell'indice di occupazione. Essi ripropongono e sviluppano poi in questa sede parte delle censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze.
La distanza dal demanio pubblico (lago), argomentano, non sarebbe rispettata. La quota (194.5 m/slm) rilevata dai piani non sarebbe corretta, poiché non considererebbe l'effetto dell'esondazione del demanio pubblico nella darsena. Determinante sarebbe poi la distanza (10 m), prescritta dall'art. 9 LRL a cui rinvierebbe l'art. 8 NAPR e non quella (5 m) menzionata nella stessa norma.
Lesiva del diritto sarebbe inoltre la concessione di una deroga alla distanza dal bosco, non essendo data una situazione di eccezionalità e dovendosi peraltro considerare specifiche esigenze di sicurezza, visto l'accresciuto pericolo di caduta di alberi di grandi dimensioni.

 

 

E.     All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio e la beneficiaria della licenza che contestano in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che, per quanto necessario, saranno discussi nei seguenti considerandi.

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi contermini e già opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti. Le prove richieste dalle parti (testi, richiamo documenti, sopralluogo) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

2.Distanza dal lago

2.1. L'art. 8 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) disciplina la distanza dal lago. Dove non sia diversamente stabilito, la distanza minima delle nuove costruzioni dal confine con il demanio pubblico del lago è di 5.00 m (cpv. 1). Una possibilità di deroga è concessa dall'art. 8 cpv. 2 NAPR, per opere destinate a scopi pubblici o per opere di sistemazione del terreno e muri di controriva.
La norma, di carattere generale, fissa dunque per tutte le costruzioni una distanza minima di 5 m dal confine demaniale, riservando eventuali altri parametri previsti dalle disposizioni relative alle singole zone.

2.2. Questa distanza di 5 m è applicabile nel caso concreto, ritenuto che la zona residenziale in riva lago (art. 24 NAPR) non fissa altri parametri. Da respingere è la pretesa dei ricorrenti di applicare la distanza di 10 m dal livello medio del lago, fissata dall'art. 9 lett. b LRL.
Non solo perché le disposizioni di carattere edilizio della LRL non sono per principio applicabili ai comuni che si sono dotati di un piano regolatore (art. 5 bis LRL), ma anche perché l'art. 5 cpv. 1 NAPR, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, non vi fa alcun esplicito rinvio.
La locuzione dove non sia diversamente stabilito, come visto sopra, si limita infatti a riservare alle singole zone la possibilità di fissare altri parametri. Non porta ad altra conclusione il commento delle NAPR secondo cui le distanze del lago sono state riprese dalla LRL, ritenuto che non ha comunque valore di norma e che si presta peraltro ad interpretazioni diverse.

2.3. Ciò premesso, occorre ora stabilire il confine con il demanio pubblico del lago sancito dall'art. 8 cpv. 1 NAPR, ovvero il limite da cui la distanza di 5 m deve essere misurata.

2.3.1. Nel Cantone Ticino, il limite tra proprietà privata e demanio lacuale è fissato dalla legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL 9.4.1.1.).
Per l'art. 4 LDP, le acque pubbliche comprendono l’alveo come pure le rive dei laghi e dei corsi d’acqua (cpv. 1). I laghi ed i corsi d’acqua si estendono sino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (cpv. 2). Ove siano sistemati o corretti mediante opere conformi al diritto edilizio, sono delimitati da queste ultime, che in ogni caso non fanno parte delle acque pubbliche (cfr. cpv. 3). Le acque pubbliche che invadono le proprietà private o di altri enti pubblici, conclude la norma (cpv. 4), rimangono demaniali.
Secondo la legislazione cantonale, il limite demaniale è dunque innanzi tutto definito dalla quota del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie. Limite, questo, che è stato fissato alla quota di m 194.5 s.l.m. per il lago Verbano e alla quota di m 271.20 s.l.m. per il lago Ceresio (cfr. art. 2 cpv. 1 RDP). Il limite demaniale può estendersi oltre tale quota, laddove esista una spiaggia ghiaiosa (arenile; cd. riva bianca) oppure quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di confine inequivocabili, come muri di sostegno o recinzioni di antica data (cfr. art. 2 cpv. 2 RDP; Adelio Scolari, Aspetti della Legge sul demanio pubblico del Cantone Ticino, in: Il Ticino e il diritto, Raccolta di studi pubblicati in occasione delle Giornate dei giuristi svizzeri, Lugano 1997, pag. 608 seg.). Il limite può infine essere definito da opere di sistemazione o correzione (ad es. opere di arginatura), che sono state autorizzate come tali dall’autorità competente (cfr. art. 2 cpv. 3 RDP).
La legge precisa inoltre che le acque pubbliche che invadono la proprietà privata rimangono demaniali (art. 4 cpv. 4 LDP), pur non potendosi, o non potendosi ancora, parlare di perdita del fondo; ipotesi, questa, che si presenta per esempio per chi forma un porto sul proprio terreno facendovi penetrare le acque del lago o del fiume (messaggio n. 2808 del 17 aprile 1984 concernente la legge sul demanio pubblico in: RVGC, sessione autunnale 1985, pag. 1759). Il fronteggiante che scava nel suo terreno per far confluire le acque (formando per esempio una darsena), non perde dunque la proprietà del suo fondo (Scolari, op. cit., pag. 612). Il fronteggiante deve comunque accettare che le acque che invadono il suo terreno restino pubbliche e come tali soggette ad autorizzazione in caso di uso speciale (cfr. DTF 95 I 243 a cui rinvia anche il citato messaggio, consid. 2; cfr. anche l'art. 11 cpv. 1 lett. d RDP che fissa una tassa annua variabile da fr. 1.- a 2.- al mq per l'espansione di acqua in impianti edificati sulla proprietà privata).

2.3.2. Nel caso concreto, il terreno della resistente (part. 2331) si affaccia sul lago Verbano con una scarpata a scogliera che si riduce progressivamente, e con una darsena, leggermente arretrata e addossata al confine con la proprietà RI 1 (part. 2301) ad un muro che si immerge nel lago per oltre 3 m rispetto al filo esterno della darsena (cfr. planimetria del geometra revisore allegata alla domanda di costruzione).
Secondo la mappa catastale, il confine del fondo corre per una decina di metri lungo il filo esterno della scogliera, per poi staccarsi e raggiungere l'estremità del muro immersa nel lago. La particella comprenderebbe pertanto anche uno specchio d'acqua (ca. 15 mq) davanti alla darsena (cfr. citata planimetria).
Per determinare la distanza dal lago dell'edificio in questione, il progettista non si è giustamente fondato sul confine risultante dal registro fondiario (cfr. art. 6 cpv. 2 LDP), ma dalla quota del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie (194.5 m/slm) tracciata dal geometra revisore in collaborazione con l'Ufficio del demanio. Il limite, tracciato considerando tale quota, collima sostanzialmente nella parte iniziale, verso la proprietà RI 2 (part. 2300), con quella catastale, mentre arretra fino a ca. 3-4 m nella parte restante, fino al limite esterno della copertura della darsena.
I ricorrenti contestano la definizione della quota in corrispondenza della darsena. Tale limite, sostengono, dovrebbe estendersi anche all'interno del manufatto, considerando l'effetto dell'esondazione nella darsena.
La censura non può essere accolta. La darsena presente sul terreno della resistente deve infatti essere considerata con ogni evidenza come un manufatto realizzato scavando il terreno di proprietà privata, permettendo alle acque pubbliche di invaderla. Operazione, questa, che ai sensi di legge (art. 4 cvp. 4 LDP e contrario) non ha comportato la perdita della proprietà del suolo allagato, ma, semmai, solo l'assoggettamento dell'uso speciale delle acque ad autorizzazione. Immune da violazione del diritto appare dunque la definizione prevista dal progetto della distanza dal confine con il demanio pubblico ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 NAPR.

 

 

3.Distanza dal bosco

3.1. Giusta l'art. 6 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1), la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco è fissata dal piano regolatore (cpv. 1), che non può comunque prevedere distanze inferiori a 10 m (cpv. 2). L'art. 3.1 NAPR di Brissago stabilisce in effetti una distanza minima di 10 m dal limite del bosco.
Le norme sulle distanze dal bosco, come rettamente rileva il Consiglio di Stato, perseguono scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area forestale dagli inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (FF 1988 III 162; STA 52.2007.331 del 28 novembre 2007 consid.
3; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, IV ed., Berna 2002, 420 seg.).

3.2. L'art. 6 cpv. 3 LCFo permette tuttavia al municipio di concedere deroghe sino a 6 m in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale. Per edifici e impianti, precisa l'art. 13 cpv. 2 del regolamento della LCFo del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 8.4.1.1.1), possono essere concesse deroghe se, a causa delle caratteristiche del fondo, ne è impedita un'utilizzazione razionale secondo le norme di zona. In quest'ordine di idee, anche l'art. 3.2 NAPR permette al municipio di concedere deroghe al fine di consentire l'effettiva edificabilità del fondo.
Le disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso particolare della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi tutelati (DTF 112 I b 53; RDAT I-1993 n. 39;
Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 2 LE n. 692 seg.; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., Basel und Stuttgart 1976, n. 37 B I seg.). Riservato il caso in cui i presupposti per la concessione di deroghe siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una base legale, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far apparire eccessivo per rapporto all'interesse generale il sacrificio imposto al singolo dall'applicazione rigorosa della legge. Se sia data una situazione eccezionale, suscettibile di giustificare la concessione di deroghe, è essenzialmente questione di diritto. Quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare il rigore della legge in casi eccezionali è invece questione ampiamente rimessa all'apprezzamento dell'autorità che concede la deroga. Riservata la latitudine di giudizio che compete alle autorità decidenti nell'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati, l'esistenza di una situazione eccezionale è pertanto esaminata liberamente da parte delle istanze di ricorso. L'estensione della deroga può invece essere censurata da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente nella misura in cui integri gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere (cfr. STA 52.2004.307 del 16 novembre 2004 consid. 2.2).

3.3. Nell'evenienza concreta, il fondo part. 2331 (di complessivi 846 mq), interamente inserito nella zona edificabile, ha una forma rettangolare, ma la parte superiore confinante con la strada è coperta da bosco, come risulta dall'accertamento ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0) approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 4 settembre 2001 (n. 4089). Ne discende che il limite inferiore del terreno boschivo, nel punto più favorevole, dista meno di 18 m dal lago.

3.4. L'edificazione del fondo part. 2331 soggiace alla distanza di 10 m dal bosco prescritta dall'art. 6 NAPR, alla distanza dai confini di 5 m (art. 4 cpv. 1. lett. b NAPR) e alla distanza di 5 m dal lago (art. 8 cpv. 1 NAPR).
La particolare conformazione del fondo, la distanza dal bosco, dai confini e dal lago, limitano in misura incisiva le possibilità edificatorie. La parte edificabile del fondo si riduce ad una fascia di terreno di esigua larghezza (variabile da circa 1.7 m a 2.6 m) e lunga all'incirca 10 m, fermo restando comunque il rispetto dell'indice d'occupazione massimo.
I fattori oggettivi, che definiscono la situazione del fondo, permettono tutto sommato di ritenere dati gli estremi per concedere una deroga.
Neppure i ricorrenti imputano l'attuale dimensione del fondo a frazionamenti attuati in epoca recente o ad atti di disposizione imputabili alla sua proprietaria o ai suoi immediati predecessori in diritto, circostanza che potrebbe giustificare il diniego della deroga, nonostante una situazione eccezionale.
Il bosco, che copre buona parte del fondo della resistente, è di fatto un elemento isolato di vegetazione forestale, a forma sostanzialmente quadrata con una ventina di metri di lato, circondato da terreni edificabili, sui quali sorgono tra l'altro le abitazioni dei ricorrenti, e delimitato a monte dalla strada cantonale, sopra la quale si estende un'ampia zona edificabile. Anche per rapporto all'ubicazione ed all'estensione dell'area forestale, la situazione della particella presenta dunque connotazioni del caso eccezionale.
Tenuto conto della latitudine di giudizio di cui fruiscono le autorità decidenti nell'interpretazione delle nozioni giuridiche indeterminate, fra le quali rientra quella di caso eccezionale (Imboden/Rhinow, op. cit., n. 66 B II; Scolari, Diritto amministrativo, II ed., Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 396 seg.), la valutazione della situazione del fondo della resistente operata dalla Sezione forestale, e su questa scorta, dal municipio, appare tutto sommato sostenibile. Il sacrificio che la proprietaria dell'edificando mappale sarebbe chiamata a sopportare per rispettare la distanza di 10 m dal bosco appare eccessivo tanto per rapporto alle esigenze di tutela dell'area boschiva da costruzioni troppo vicine, quanto dal profilo della salvaguardia della sua casa d'abitazione dagli inconvenienti derivanti alle costruzioni da un'insufficiente distanza dal bosco.

3.5. Resta da verificare se l'estensione della deroga sino alla distanza minima ammissibile di 6 m dal limite del bosco proceda da un esercizio corretto del potere d'apprezzamento, che deve essere riconosciuto alle autorità decidenti ai fini dell'individuazione dei provvedimenti più idonei per rimediare all'eccezionalità della situazione o se invece integri gli estremi di una violazione del diritto per abuso di potere.
Ammessa l'eccezionalità della situazione che giustifica la concessione di una deroga, la ricerca della distanza più confacente deve ottemperare alle esigenze di protezione del bosco ed alla necessità di assicurare una ragionevole utilizzazione del terreno.

Le soluzioni possibili in casi di questa natura sono sempre numerose. I parametri che le determinano sono infatti interdipendenti, cosicché modificandone uno, mutano anche gli altri. Occorre dunque limitarsi a considerare le soluzioni più significative, che meglio permettono di individuare quella più adeguata.
Ferme queste premesse, pur tenendo presente che questo Tribunale deve evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente, limitandosi a verificare che la soluzione proposta non proceda da un abuso del potere discrezionale, nel caso in esame va osservato che la domanda in oggetto prevede la costruzione di una casa monofamiliare, con una deroga a 6 m che comporta una larghezza dell'edificio variabile tra m 5.72 e 6.61 e una forma trapezoidale della sua pianta per poter raggiungere una superficie complessiva di circa una sessantina di mq.
Considerati dunque gli sforzi profusi dalla proprietaria per conciliare le proprie esigenze edificatorie alla conformazione del terreno e alle norme legali, appare tutto sommato sostenibile autorizzare la costruzione, così come è stata progettata, alla distanza di 6 m dal bosco. Entro questi limiti, l'apprezzamento dell'autorità non appare censurabile.

3.6. Non permettono di giungere ad altra conclusione i paventati rischi accresciuti di caduta di alberi, in relazione anche ad una particolare esposizione del fondo a eventi meteorologici estremi tipici delle rive lacustri. Non appare censurabile, dal punto di vista dell'esercizio corretto del potere d'apprezzamento, la concessione di una deroga che implichi pure, nell'ambito della ponderazione dei contrapposti interessi, l'assunzione di un eventuale rischio accresciuto di caduta di alberi di grandi dimensioni. Un tale rischio non sarebbe comunque scongiurato neppure con un arretramento di ulteriori 4 m, e la problematica è peraltro analoga a quella delle alberature di una certa rilevanza presenti in parchi e giardini, che per la loro natura non fanno parte della superficie forestale, altrettanto bisognose di cura e attenzione specifica. I ricorrenti non apportano peraltro alcun elemento che permetta di ritenere verosimile che un eventuale abbattimento di singoli alberi a rischio accresciuto di caduta debba essere ritenuto in contrasto con l'obbligo di conservazione della foresta.

 

 

4.Superficie edificata

4.1. L'indice di occupazione (i.o.) è il rapporto espresso in percento tra la superficie edificata e la superficie edificabile del fondo (art. 37 cpv. 1 LE). La superficie edificata, precisa l’art. 38 cpv. 3 LE, è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Non tutta la proiezione orizzontale degli edifici è comunque conteggiata quale superficie edificata. Dal computo, l'art. 38 cpv. 3 LE esclude infatti alcune parti, quali i cornicioni, le gronde e le pensiline d'ingresso aperte, ovvero parti di costruzione che determinano ingombri trascurabili. Non conteggiata quale superficie edificata, secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, è anche la superficie delle autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un lato ed aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione. Secondo la ratio legis della norma vanno escluse dal computo anche le autorimesse che non sporgono dal terreno perché sono state interrate mediante sistemazione ammissibile del terreno (cfr. STA 52.2002.435 del 28 aprile 2003 consid. 4; Scolari, Commentario, ad art. 38 n. 1138).
Decisivo ai fini del computo è l'ingombro rappresentato dalla costruzione. Le costruzioni che non sporgono dal terreno, qualunque sia la loro destinazione d'uso, non sono dunque mai computabili (Adelio Scolari, Commentario, ad art. 38 LE, n. 1137). Salvo diversa disposizione del PR, sono considerate sotterranee e quindi non soggette alle distanze dal confine rispettivamente al computo della superficie edificata, in quanto non determinanti ingombro, le costruzioni che sporgono dal terreno meno di m 1.50 (cfr. art. 42 cpv. 1 RLE; STA 52.2007.410-414 del 31 gennaio 2008 consid. 3; STA 52.2002.435 del 28 aprile 2003 consid. 4).

4.2. Nella zona residenziale in riva al lago, l'art. 24 cpv. 2 NAPR specifica che la superficie edificata non deve superare il 20% della superficie edificabile.

4.3. Nel caso concreto, il calcolo dell'i.o. allegato alla domanda di costruzione dà atto di una superficie edificabile del fondo di 398 mq, ovvero della superficie del fondo risultante dal registro fondiario (846 mq) dedotta la superficie del bosco (448 mq).
Tenuto conto della superficie dell'edificio progettato (60.60 mq) e di una cabina (11 mq) esistente sul fondo, stando al progetto la superficie edificata massima (79.6 mq) sarebbe rispettata.
A torto. Contrariamente a quanto afferma la resistente, nell'i.o. andava conteggiata anche la superficie occupata dalla darsena (34 mq). Dai piani è in effetti possibile dedurre che la copertura della darsena sporge su almeno due lati (sudest e sudovest) per almeno m 2.50 – rispettivamente m 3.50, incluso il parapetto della terrazza sovrastante – dalla quota del lago rilevata dal geometra (194.5 m/slm), nonché dalla quota del terreno sistemato a pianerottolo della scala (lato sudovest), con la quale sostanzialmente coincide (cfr. ad es. piano facciate nordest e sudest). Stando così le cose, è certo che la darsena non può in nessun caso essere paragonata ad un'autorimessa interrata ai sensi dell'art. 38 cpv. 3 LE in quanto sporgente dal terreno naturale al massimo su di un lato (cfr. in tal senso anche STA 52.1995.483 del 27 marzo 1996 consid. 4.5), rispettivamente ad una costruzione sotterranea, sporgente dal terreno meno di m 1.50.
Da respingere sono invece le doglianze dei ricorrenti per rapporto al calcolo della superficie edificata dell'edificio (60.6 mq), di cui non vi è motivo di dubitare. Le loro congetture si fondano peraltro sulla superficie del piano interrato, che non è in ogni caso determinante. 
Stando così le cose, tenuto conto del calcolo aggiornato della superficie edificata complessiva (60.6 + 11 + 34 = 105.6 mq), il progetto non rispetta quella massima (79.6 mq) prescritta dall'art. 24 cpv. 2 NAPR e come tale non può essere autorizzato.

 

 

5.5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto e il giudizio governativo annullato, assieme alla licenza edilizia rilasciata dal municipio.

5.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), a valere per entrambe le istanze, sono poste a carico della resistente, secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38a LE; 1, 4 LDP; 5bis, 9 LRL; 6 LCFo; 42 RLE; 2 RDP; 13 RLCFo; 8, 24 NAPR di Brissago; 3, 13, 18, 28, 31, 46, 60, 61 LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                               1.   Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate la decisione 18 febbraio 2009 del Consiglio di Stato (n. 715) e la licenza edilizia 13 dicembre 2008 rilasciata dal municipio di Brissago a CO 1.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, è a carico della resistente CO 1, la quale rifonderà ai ricorrenti RI 1 e RI 2 complessivi fr. 2'000.-, a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria