Incarto n.
52.2009.9

 

Lugano

23 febbraio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 8 gennaio 2009 della

 

 

 

RI 1  

patrocinata da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 dicembre 2009 del municipio di __________ che aggiudica alla CO 1 i lavori d'installazione dell'impianto elettrico della scuola dell'infanzia;

 

 

viste le risposte:

-    23 gennaio 2009 del municipio di __________;

-    23 gennaio 2009 della CO 1;

 

preso atto della replica 3 febbraio 2009 e delle dupliche:

-    11 febbraio 2009 del municipio di __________;

-    12 gennaio 2009 della CO 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 23 ottobre 2008 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori d'installazione dell'impianto elettrico della scuola dell'infanzia (FU n.86/2008 pag. 778 seg.).

Il capitolato stabiliva che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione (224.110):

- economicità-prezzo                  50%

- attendibilità del prezzo              30%

- referenze                                   10%

- qualità dell'offerente                    5%

- formazione apprendisti               5%

 

Per tutti i criteri era prevista l'assegnazione di punteggi su una scala da 1 (peggior valutazione) a 6 (miglior valutazione). La posizione 224.100 precisava che nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà arrotondata al valore superiore, mentre la posizione 224.210, disciplinante l'assegnazione della nota per il prezzo, stabiliva che 6 punti sono attribuiti all'offerta con il minor prezzo; 4 all'offerta con un costo superiore del 20% al minor prezzo; le altre offerte sono valutate proporzionalmente.

 

 

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo. Fra queste, v'erano quella della CO 1 (__________), qui resistente, di fr. 109'986.25 e quella della ricorrente RI 1 (__________) di fr. 110'255.05 (Δ +: fr. 268.80).

Valutatele in base ai criteri d'aggiudicazione, il 23 dicembre 2008 il municipio ha aggiudicato la commessa alla __________, classificatasi al primo posto con un punteggio di 5.40, così suddiviso:

 

- economicità - prezzo                3.0

- attendibilità del prezzo              1.5

- referenze                                   0.3

- qualità dell'offerente                  0.3

- formazione apprendisti             0.3

 

                                  C.   Contro questa decisione, pervenutale il 29 dicembre 2008, l'__________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata. L'insorgente, classificatasi al secondo posto con le seguenti note:

 

- economicità - prezzo                2.5

- attendibilità del prezzo              1.5

- referenze                                   0.6

- qualità dell'offerente                  0.3

- formazione apprendisti             0.3

 

contesta anzitutto la legittimazione della __________ a partecipare alla gara, rilevando che non è inscritta a registro di commercio e che non è firmata da persone abilitate.

L'insorgente contesta in seguito la nota (2.5) assegnatale per il prezzo, rimproverando in particolare al committente di aver arrotondato per difetto anziché per eccesso come prescritto dalla pos. 224.100 la nota (2.98) risultante dal calcolo matematico.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. La __________ sostiene in particolare che la nota 6.0 per il prezzo spetterebbe esclusivamente all'offerta con il prezzo più basso.

 

 

                                  E.   Con la replica e le dupliche, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi, confermandosi nelle domande poste a giudizio con le precedenti comparse.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). I fatti non sono peraltro controversi.

 

 

                                   2.   L'aggiudicataria __________ ha partecipato al concorso come CO 1 con recapito a __________ e inscritta nel registro di commercio del Canton Berna. La sua offerta è stata sottoscritta unicamente da Edgardo Bulloni, membro della direzione con diritto di firma collettiva a due. Considerato che il ricorso deve comunque essere accolto per i motivi che seguono, ai fini del giudizio può rimanere indeciso se l'offerta fosse da escludere per mancanza della seconda firma o se il difetto potesse essere sanato dalla delega interna, che la ricorrente comunque non ha prodotto nemmeno in questa sede (BRK 2005-017 del 23 dicembre 2005 = BR 2006, pag. 189 seg.).

 

 

                                   3.   La __________ ha presentato l'offerta con il prezzo più basso

                                         (fr. 109'986.25). Le spettava dunque la nota 6.0, che, ponderata in base al fattore (50%) prestabilito, corrisponde a 3.0 punti.

In base a questo prezzo, la nota 4.0, stando alle prescrizioni di gara, equivale ad un prezzo di fr. 131'983.50 (Δ+: fr. 21'997.25), pari al 120% del prezzo più basso.

L'offerta dell'__________ è di fr. 268.80 più cara di quella della __________. Secondo il criterio di notazione, enunciato dalla pos. 224.210 del capitolato, al prezzo della ricorrente va assegnata la nota 5.975, corrispondente ad un punteggio di 2.987.

Le parti non contestano le deduzioni sin qui esposte. Controversa è l'applicazione della posizione 224.100, a norma della quale nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà arrotondata al valore superiore. Il committente non l'ha applicata. Al contrario, ha arrotondato per difetto la nota calcolata, riducendola da 5.975 a 5.00. Il punteggio risultante dalla ponderazione è stato a sua volta ridotto da 2.987 a 2.5.

Ai fini del giudizio non occorre stabilire se per valore superiore ai sensi della controversa posizione del capitolato occorra intendere il punto intero o il mezzo punto o la prima cifra decimale. A prescindere dal fatto, incontestato, che per gli altri criteri, in particolare per l'attendibilità del prezzo, il committente ha arrotondato a 5.0 note addirittura inferiori a 4.5, basta in effetti constatare che nessuna disposizione del capitolato prevede che le note relative al prezzo, a differenza di quelle assegnate per gli altri criteri, debbano essere arrotondate per difetto anziché per eccesso come prescrive la pos. 224.100 del capitolato.

Ai fini del giudizio non occorre nemmeno stabilire se, come pretende la resistente, la nota 6.0 spetti esclusivamente all'offerta con il prezzo più basso. In effetti, anche se si ammette che l'infelice, per non dire dissennata, prescrizione di gara che regola gli arrotondamenti non si applichi al prezzo, nulla giustifica comunque l'arrotondamento di tali note per difetto. In altri termini, anche ammettendo che le note delle offerte con un prezzo inferiore a quello più basso aumentato del 10% (nota > a 5.0, ma < a 6.0) non debbano essere arrotondate a 6.0 in applicazione della pos. 224.100, non è dato di vedere per qual motivo le note comprese tra 5.0 e 6.0 dovrebbero essere ridotte a 5.0 mediante arrotondamento per difetto.

Se, come sostiene la __________, la prescrizione in oggetto non si applica al prezzo, la nota da assegnare alla ricorrente per questo criterio non può comunque essere inferiore a quella risultante dal calcolo senza arrotondamento.

La nota in contestazione va di conseguenza corretta da 2.5 a 2.987, mentre il punteggio finale va aumentato da 5.2 a 5.687.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione impugnata ed aggiudicando la commessa direttamente alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb).

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste in parti uguali a carico del committente e della resistente (art. 28 e 31 LCPubb).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37, 41 LCPubb; 42 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 LPamm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 23 dicembre 2008 del municipio di __________ è annullata;

1.2.   la commessa è aggiudicata alla RI 1 in base all'offerta inoltrata.

 

 

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di __________ e della resistente in ragione di metà ciascuno.

Il comune di __________ e la resistente rifonderanno fr. 1'000.- ciascuno alla ricorrente a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

  

    ;

  

  

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario