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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Gabriele Fossati, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2010 della
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RI 1,
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contro |
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le decisioni 22 dicembre 2009 (n. 6686 e 6688) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso concernente i lavori di pavimentazione per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali nel biennio 2010-2011, lotto MP-SC 7 10-11 __________, ha scartato l'offerta della RI 1 di __________ e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________; |
viste le risposte:
- 14 gennaio 2010 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 18 gennaio 2010 della CO 2 __________;
- 25 gennaio 2010 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 12 agosto 2009 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare i lavori di pavimentazione per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali, suddivise in 5 lotti, durante il biennio 2010-2011 (FU __________ pag. __________);
che nel lotto MP-SC 7 10-11 __________, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione 222/216.301, chiedeva ai concorrenti di specificare il prezzo unitario e totale per la fornitura di 20 pezzi di RN 12R (bordure, resistenti al gelo in presenza di sale);
che il foglio di correzione annesso al capitolato indicava a sua volta che "correzioni e cancellature dei prezzi unitari come pure l'omissione dei prezzi unitari comportano l'esclusione dell'offerta";
che la ricorrente RI 1 ha partecipato alla gara con un'offerta di fr. 3'709'074.20;
che alla posizione 222/216.301 dell'elenco prezzi, la ricorrente ha omesso di esporre il costo unitario e complessivo delle bordure in gneiss tipo RN 12R;
che con decisioni del 22 dicembre 2009 il Consiglio di Stato ha escluso l'offerta della RI 1 dalla gara, aggiudicando i lavori messi a concorso alla ditta CO 1 di __________ per l'importo di fr. 3'730'556.-;
che la RI 1 ha impugnato entrambe le
risoluzioni davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando il rinvio della pratica al Consiglio di Stato per nuova decisione,
previa adozione di misure provvisionali volte ad impedire atti di esecuzione da
parte del committente;
che l'insorgente ha contestato in sostanza l'esclusione, giudicandola lesiva del divieto di formalismo eccessivo;
che a mente della ricorrente, la mancata indicazione del prezzo richiesto in una posizione di secondaria importanza del capitolato - dovuta ad un omesso riporto in sede di allestimento dell'offerta, ovvero ad una vera e propria svista - risulta trascurabile dal profilo sia qualitativo che quantitativo, trattandosi di 880.- fr. su un'offerta di ben 3'709'074.20 fr., somma peraltro comprensiva dell'importo formalmente tralasciato;
che il prezzo unitario era inoltre facilmente deducibile aggiungendo al costo del materiale (fr. 41.40, imposto dalla committenza) il supplemento finale del 5.04% indicato nella schema di calcolo che i concorrenti erano tenuti ad allestire a pag. 8 dell'offerta;
che l'autorità cantonale ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa; l'aggiudicataria è invece rimasta silente, mentre la CO 2 si è rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, ricordando di essersi aggravata contro la delibera operata dal committente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione del committente di estrometterla dalla gara (art. 37 lett. b LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); la qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà invece esserle riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento di esclusione;
che con
questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile
in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 LPamm);
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge il capoverso seguente, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti; la disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici del 16 dicembre 1994 (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti;
che l'offerta, dispone poi l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;
che le offerte mancanti di prezzi unitari o di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione; solo i meri errori di calcolo possono essere rettificati (cfr. art. 42 lett. d RLCPubb/CIAP);
che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara, vincolando tanto il committente, quanto i concorrenti; decisioni di aggiudicazione rese in contrasto con le regole della gara violano il diritto, segnatamente sotto il profilo della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di conseguenza annullate;
che nel caso in esame, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che la ricorrente ha incontestabilmente omesso di indicare uno dei prezzi unitari richiesti dal capitolato;
che contrariamente a quanto assevera l'insorgente, il prezzo unitario in discussione non era desumibile in modo chiaro ed immediato dal complesso dell'offerta; per ottenere la somma unitaria (fr. 44.-) e totale (fr. 880.-) che la ricorrente ammette di aver omesso di inserire nell'offerta, il committente non solo avrebbe dovuto aggiungere al costo imposto (fr. 41.50) il supplemento finale emergente dallo schema di calcolo riportato a pag. 8 dell'offerta stessa (+ 5.04%), ma operare anche un arrotondamento per eccesso;
che simile modo di procedere costituisce in pratica una ricostruzione a posteriori del prezzo mancante e come tale risulta inammissibile;
che le offerte devono essere formulate in modo chiaro, completo ed univoco, tale insomma da permettere al committente di procedere all’aggiudicazione senza dover preventivamente sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all’offerta inoltrata; atto, questo, che si tradurrebbe, in ultima analisi, in una violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti sancito dall’art. 5 lett. a LCPubb, rispettivamente in una disattenzione del divieto tassativo di modificare le offerte dopo la scadenza dei termini fissati dal bando di concorso;
che in ogni modo il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva tuttavia inderogabilmente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta;
che questa clausola vincolava il committente, precludendogli qualsiasi possibilità di considerare irrilevante la mancanza in cui è incorsa l'insorgente e di mantenerla in gara; la rilevanza dell'omissione era chiaramente prestabilita dalle prescrizioni del concorso;
che vi è eccesso di formalismo quando la stretta applicazione di regole di procedura non è giustificato da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a se stesso e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale (DTF 121 I 177 consid. 2aa e rimandi; Adelio Scolari, Diritto amministrativo parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 481);
che, nell'evenienza concreta, l'applicazione rigorosa della sanzione, chiaramente comminata dal capitolato d'appalto in caso di omessa indicazione dei prezzi unitari, non configura un eccesso di formalismo; partecipando senza riserve alla gara, la ricorrente ne ha invero accettato tutte le regole, compresa quella che sopprime qualsiasi facoltà del committente di considerare irrilevante la mancata indicazione di un prezzo unitario;
che, tollerando l'omissione e rinunciando ad escludere la ricorrente dalla gara, il Consiglio di Stato avrebbe disatteso una chiara ed inequivocabile regola di procedura; non solo, avrebbe violato un principio oggi chiaramente ancorato nella legge (art. 42 lett. d RLCPubb/CIAP);
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, confermando l'impugnata decisione di esclusione, siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia, commisurata al dispendio lavorativo ed al valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 26, 36, 37 LCPubb; 40, 42 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario