|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 16 aprile 2010 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 16 marzo 2010 del Consiglio di Stato (n. 1203) con cui le è stato disdetto il rapporto d'impiego per prova insoddisfacente; |
vista la risposta 4 maggio 2010 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 20 maggio 2010 e della duplica 4 giugno 2010;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 1. maggio 2008 RI 1 è alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino al 50% quale personale ausiliario ai servizi generali presso l'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale (OSC) a Mendrisio. Essa è stata assunta dapprima sulla base di un contratto di lavoro per il personale ausiliario (fino al 31 ottobre 2008) e, a partire dal 1. novembre 2008, posta al beneficio di una nomina per la medesima funzione svolta fino a quel momento e per la medesima percentuale lavorativa.
B. Nel corso del 2009 RI 1 è stata a lungo assente dal lavoro per malattia (al 100% dal 18 marzo al 19 luglio 2009, in seguito al 50% fino al 20 settembre 2009). Tale inabilità era causata da due ernie discali cervicali che le schiacciavano leggermente il nervo del braccio e le provocavano dolori al collo e al braccio sinistro. La prognosi formulata a quel momento era di completa guarigione nel giro di un anno.
C. In occasione dell'ordinaria valutazione delle prestazioni lavorative fornite della dipendente, il 2 settembre 2009 la direzione dell'OSC ha prospettato alla dipendente la disdetta del rapporto di impiego durante il periodo di prova, poiché la sua malattia risultava inconciliabile con le esigenze sul posto di lavoro. RI 1 ha per contro richiesto che il periodo di prova fosse prolungato, onde permettere una valutazione sull'arco di un periodo più lungo. D'accordo con tale proposta, l'8 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha risolto di prolungare il periodo di prova dell'interessata fino al 31 gennaio 2010.
D. Il 14 settembre 2009 la dipendente è stata visitata dal medico del personale dott. Michaela Bernasconi-Zapf, la quale ha attestato una prognosi incerta, non escludendo, anche in caso di una ripresa lavorativa completa dopo il 20 settembre 2009, entro il medio-lungo termine, dei possibili ulteriori periodi di inabilità lavorativa legati al medesimo problema di salute. Sulla base di tale esame medico e ritenuto che la dipendente non avesse superato in modo soddisfacente il periodo di prova, con risoluzione 22 settembre 2009 il Consiglio di Stato le ha prospettato la disdetta del rapporto di impiego durante il periodo di prova giusta gli art. 58 lett. b e 18 cpv. 2 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1).
E. RI 1, ha quindi adito la Commissione conciliativa per il personale dello Stato che, sentite le parti il 16 novembre 2009, ha proposto loro di prolungare il periodo di prova fino alla fine del mese di ottobre 2010 e di procedere ad una nuova valutazione della situazione entro il 31 maggio 2010, ad un anno di distanza dall'insorgere dei disturbi, che avevano comportato la sua assenza dal lavoro. La proposta è stata accettata dalle parti ed è stata formalizzata in questo senso con risoluzione governativa 1. dicembre 2009.
F. L'8 dicembre 2009 vi è stata sul posto di lavoro un'accesa discussione tra la capogruppo, , RI 1. Dopo due giorni da questi fatti, quest'ultima ha presentato un certificato medico di inabilità lavorativa al 100% dal 10 dicembre 2009 dovuto a un crollo psicofisico con stati d'ansia, dolori addominali e tremori. L'inabilità lavorativa sarebbe da ricondurre, a suo dire, alle ostilità e alle costanti pressioni psicologiche subite sul lavoro ed al citato diverbio con la capogruppo.
G. A seguito di tali accadimenti, la direzione dell'OSC ha dato avvio a degli accertamenti preliminari per presunte violazioni dei doveri di servizio da parte di RI 1., interrogata sui fatti, ha riferito di come la dipendente l'avrebbe provocata mentre si trovava negli spogliatoi del padiglione Pineta assieme ad altro personale e avrebbe proferito nei suoi confronti l'affermazione di essere una persona falsa, bugiarda e di non avere più fiducia in lei, concludendo l'invettiva con uno spintone.
Successivamente, in data 12 gennaio 2010 in occasione della sua audizione nell'ambito di accertamenti preliminari, RI 1 ha dichiarato quanto segue:
“(…) confermo che in occasione dell'incontro 16 dicembre 2009 (recte 8 dicembre 2009) ho detto alla signora che è una persona falsa, bugiarda e di non aver più fiducia in lei. Nego di aver dato uno spintone alla signora (…) Subito dopo il diverbio la signora mi ha anche detto che se non mi trovavo più bene presso il padiglione Pineta avrei potuto chiedere il trasferimento. Io le ho risposto: “anche tu puoi farlo visto che ti hanno proposto di cambiare padiglione con l'altra capogruppo”. In seguito le ho detto che la causa di questi malumori all'interno del gruppo era lei che li causava per il fatto che esprime le sue considerazioni non sempre direttamente alle persone interessate oppure dimostrando davanti ad altre persone di parteggiare per le sue compaesane. (…)”
H. Alla luce degli accertamenti esperiti, il 9 febbraio 2010 il Consiglio di Stato ha nuovamente prospettato alla dipendente lo scioglimento del rapporto d'impiego durante il periodo di prova. Il tentativo di conciliazione essendo fallito, il successivo 16 marzo 2010 il Governo ha disdetto il rapporto di lavoro di RI 1 con effetto al 30 aprile 2010 per prova insoddisfacente (insufficiente integrazione nella struttura, atteggiamenti inadeguati di ostacolo al buon funzionamento del servizio, mancanza di fiducia, perdurare dell'assenza per malattia) ecc.).
I. Contro la predetta decisione governativa RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga accertato il carattere ingiustificato del licenziamento e che le venga riconosciuta un'adeguata indennità. Negando ogni sua responsabilità per i fatti accaduti ad inizio dicembre 2009 e contestando i modi e le risultanze dell'inchiesta avviata nei suoi confronti, la ricorrente ha ribadito che l'inabilità lavorativa a quel momento presente non era da mettere in relazione con la sua precedente patologia, nel frattempo completamente risolta, bensì con la discussione avuta con la capogruppo. Dagli accertamenti esperiti non sarebbe del resto emerso alcun suo comportamento inadeguato, avendo essa svolto il lavoro con impegno e professionalità, riconosciuti anche nelle sue valutazioni periodiche. Pertanto, sarebbe in concreto violato il principio della parità di trattamento e il diritto di essere sentito, per non aver esperito un'accurata inchiesta sugli accadimenti, dando credito alla versione della sola capogruppo.
L. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 67 cpv. 1 LORD. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente interessata dal provvedimento qui impugnato è data (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm), è
pertanto ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base della documentazione versata agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
LPamm). La prova offerta dalla ricorrente (richiamo dell'incarto della direzione
dell'OSC) non appare invero suscettibile di procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio, tali da
condurlo a modificare la propria
opinione (cfr. STF 8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.2; DTF 134 I 140
consid. 5.3), ritenuto che l'incarto versato agli atti contiene già tutte le
valutazioni dell'operato della dipendente, gli accertamenti e i certificati
medici attestanti la sua assenza dal lavoro, nonché i verbali delle audizioni
effettuate in relazione ai fatti accaduti l'8 dicembre 2009.
1.3. Nella presente
fattispecie il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quale unica istanza
giudiziaria cantonale. Esso
esamina pertanto liberamente i fatti e applica d'ufficio il diritto
determinante, senza necessariamente dover valutare l'adeguatezza della
decisione impugnata (cfr. art. 86 cpv. 2 e 110 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). In particolare, il libero esame dei fatti
permette di valutare le prove senza alcuna restrizione, al fine di accertare l'esistenza
o l'inesistenza di un fatto ed implica pure la possibilità di presentare fatti
nuovi e nuovi mezzi di prova. Ciò significa altresì che il giudice deve
riprendere dall'inizio l'apprezzamento delle prove e determinare lo stato di
fatto sul quale si fonda, senza essere vincolato dalla decisione deferitagli. È
pertanto esclusa una limitazione all'arbitrio del suo potere cognitivo (STF 8C_770/2009
del 25 maggio 2010 consid. 4; DTF 131 II 271 consid. 11.7.1 e rinvii). Per
contro, l'applicazione del diritto d'ufficio significa che il giudice
stabilisce da solo le regole di diritto applicabili e decide in quale modo
interpretarle, a prescindere dall'argomentazione giuridica delle parti e da
quella dell'autorità precedente (STF 8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid. 4;
DTF 135 II 369 consid. 3.3).
2. 2.1. A
mente della ricorrente, la querelata decisione governativa sarebbe lesiva del
suo diritto di essere sentita e della parità di trattamento. In particolare, non
le sarebbe stata offerta la possibilità di esprimersi in merito alle risultanze
di eventuali altre prove testimoniali assunte dalla direzione dell'OSC, oltre
alla propria e a quella della capogruppo. Inoltre, quest'ultima sarebbe stata
sentita senza delazione di giuramento, contrariamente a quanto avvenuto per l'insorgente.
2.2. Le critiche sono prive di ogni buon fondamento. In effetti, nella misura
in cui non sono state effettuate ulteriori audizioni testimoniali oltre a
quelle delle parti coinvolte, non vi è, con ogni evidenza, spazio alcuno per
una violazione del diritto di essere sentito per non aver potuto la ricorrente
esprimersi in merito. D'altro canto, la violazione della parità di trattamento
da essa invocata, quand'anche fosse stata commessa a causa delle differenti
modalità di assunzione delle audizioni delle due persone interessate (la ricorrente
e la sua capogruppo), non ha avuto alcun influsso sulla decisione impugnata,
ritenuto che le ragioni del
licenziamento indicate dall'autorità di nomina si fondano unicamente sulle
stesse ammissioni della ricorrente.
3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LORD il primo anno di servizio dei dipendenti cantonali è considerato di prova. Se la prova non è soddisfacente, soggiunge il cpv. 2, l'autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta all'interessato con preavviso di un mese; la disdetta deve essere motivata. Nei casi dubbi, l'autorità di nomina ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni (art. 18 cpv. 4 LORD). Le finalità del periodo di prova consistono nel verificare la capacità e l'idoneità del dipendente ad assumere una funzione specifica e ad accertare la corrispondenza al profilo lavorativo ricercato (Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2. ed. Zurigo 2008, pag. 630 e seg.). Per la natura stessa del periodo di prova, i motivi di una disdetta del rapporto di impiego durante questo periodo sono valutati senza particolare severità e rigidità: la disdetta risulta giustificata già quando sulla base di sufficienti valutazioni dei superiori si può supporre che il dipendente non ha provato le sue capacità e idoneità alla funzione preposta né vi riuscirà in futuro. La disdetta durante il periodo di prova può quindi intervenire, segnatamente, quando il dipendente per motivi personali non è in grado di assolvere il proprio compito, quando si instaura una situazione incompatibile con il buon funzionamento del servizio, o quando risulta impossibile stabilire il necessario rapporto di fiducia e una collaborazione senza attriti. La disdetta non deve necessariamente procedere da specifiche colpe, mancanze o responsabilità del dipendente o da ragioni legate al suo comportamento, bastando a questo proposito qualsiasi fondata circostanza atta a giustificare il provvedimento nell'interesse del servizio pubblico (STF 2P.187/2003 del 27 novembre 2003, consid. 6.3, DTF 120 Ib 134 consid. 2a, 108 Ib 209 consid. 2).
4. Nell'evenienza concreta gli atti di causa fanno stato in modo peraltro chiaro di una situazione di grave conflitto tra la ricorrente e la sua capogruppo, culminati nell'acceso diverbio avvenuto sul posto di lavoro, nel corso del quale l'interessata, per sua stessa ammissione, ha proferito parole ingiuriose all'indirizzo della sua superiore ed ha affermato essere venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti di quest'ultima. Innegabile è il fatto che il rapporto di fiducia tra le dirette interessate sia irrimediabilmente compromesso, senza che, nel contesto della presente vertenza, vi sia la necessità di ricercare precisamente cause e responsabilità per tale situazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente nel ricorso. A prescindere dalla bontà delle ragioni che hanno scatenato l'increscioso episodio di cui si è detto, in ogni caso essa è venuta meno al suo obbligo di mantenere un contegno corretto e dignitoso nello svolgimento della propria funzione, comportandosi con tatto e cortesia nelle relazioni con i superiori (art. 23 LORD), al punto da far ritenere all'autorità di nomina che il suo atteggiamento e la sua carente integrazione nella struttura potessero minare in futuro la collaborazione con le colleghe e i superiori e, finanche, il buon funzionamento del servizio. Il riconoscimento di un oggettivo, rilevante contrasto, di un pregiudicato clima all'interno dell'unità di lavoro, oltre che di un comportamento della ricorrente poco consono ai doveri che la sua funzione le imponeva, ha quindi giustamente convinto l'autorità di nomina di rinunciare definitivamente ad avvalersi dei servizi della ricorrente, alla quale il periodo di prova era peraltro già stato prolungato di 12 mesi a seguito dei suoi problemi di salute. La decisione di disdire il rapporto di lavoro durante il periodo di prova regge quindi alle censure ricorsuali già per questi motivi, indipendentemente dall'esistenza e dalle origini della malattia che ha comportato l'inabilità lavorativa della ricorrente, che non devono essere vagliati ulteriormente.
5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
viste le norme sopra ricordate,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
, ;
. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario