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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 19 aprile 2010 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 7 aprile 2010 della CO 3, che in esito al concorso concernente la costruzione della struttura metallica occorrente all'Ospedale Regionale di Lugano Civico - centrali termiche e frigorifere - ha escluso l'offerta della RI 1 e ha aggiudicato la commessa alla CO 1; |
viste le risposte:
- 21 aprile 2010 della Direzione dell'Ente Ospedaliero Cantonale;
- 22 aprile 2010 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 29 aprile 2010 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 gennaio 2010 la CO 3 ha invitato quattro ditte ad inoltrare un'offerta per la costruzione della struttura metallica occorrente alle centrali termiche e frigorifere dell'Ospedale Regionale di Lugano Civico. Fra gli invitati v'erano la ricorrente, RI 1 di __________, e la resistente, CO 1 di __________.
Il capitolato d'appalto stabiliva che la procedura era retta dalla della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e che l'esecuzione delle opere sarebbe stata attribuita al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- Economicità-prezzo 65%
- Referenze 25%
- Apprendisti 5%
- Certificazione di qualità 5%
Le modalità di valutazione dei singoli criteri erano ulteriormente specificate dagli atti di gara.
Quest'ultimi, a pag. 13, contenevano una dichiarazione di accompagnamento all'offerta del seguente tenore:
La sottoscritta Ditta
dichiara
1. di aver preso attenta visione dei piani e dettagli esecutivi relativi all'opera in oggetto;
2. di aver preso visione, in ogni sua parte, del capitolato di appalto (prescrizioni generali e speciali) e di aver attentamente analizzato tutte le posizioni delle singole opere esposte nel modulo di offerta;
3. di aver chiesto alla direzione lavori tutti i chiarimenti necessari su eventuali dubbi e incertezze, sia per i piani di progetto che per gli allegati di appalto (capitolato, modulo di offerta);
4. di riconoscere la regolarità e compiutezza dei piani e dettagli esecutivi sopramenzionati;
5. di essersi recata sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali; della natura, posizione e configurazione del terreno, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti che potranno influire sull'esecuzione dell'opera;
6. di giudicare i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e tali da garantire una perfetta esecuzione delle opere appaltate;
7. che, ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche (RLCPubb), e conformemente all'art. 3 dell'OLCostr del 29 giugno 2005, ha esaminato il documento SUVA allegato "Strumento di pianificazione e ne conferma l'adeguatezza. Eventuali proposte di completamente sono annotate del documento stesso.
8. Il concorrente dichiara che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire la libera concorrenza.
I concorrenti erano tenuti a sottoscrivere debitamente la predetta dichiarazione, apponendovi timbro e firma autorizzata. Analoga esigenza era imposta per l'elenco prezzi ed il frontespizio dell'offerta.
B. In tempo utile sono pervenute al committente tre offerte, per importi compresi tra fr. 86'488.90 e fr. 159'124.25.
Esperite le necessarie valutazioni, il 7 aprile 2010 la Direzione dell'EOC ha risolto di escludere dalla procedura la RI 1 per non aver firmato la pag. 13 del capitolato e di deliberare la commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in gara.
C. Contro la predetta risoluzione, la RI 1 insor-ge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti al committente per nuova decisione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
L'insorgente ritiene in sostanza che la sua estromissione dalla gara per aver omesso di firmare la dichiarazione a pag. 13 del capitolato integri gli estremi di un eccesso di formalismo. Donde la necessità di riammetterla nel concorso e di retrocedere gli atti alla committenza affinché pronunci una nuova aggiudicazione dopo aver valutato anche la sua offerta.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei considerandi seguenti.
Anche la CO 1 osteggia l'impugnativa, sostenendo che l'esclusione della ricorrente si impone in forza di quanto dispone l'art. 42 cpv. 1 lett. e del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/
CIAP; RL 7.1.4.6). Per quanto riguarda invece la domanda provvisionale, la resistente si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).
L'insorgente, avendo presentato un'offerta in un concorso al quale era stata invitata, è senz'altro legittimata a contestare la decisione del committente di escluderla dalla gara (art. 37 lett. b LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). I fatti rilevanti per il giudizio sono sostanzialmente incontestati. Nemmeno l'insorgente postula l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d’offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 e rinvii). Una diversa conclusione, che permettesse al committente di prendere in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
2.2. A norma dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti. Sono considerate tali, secondo l'art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/
CIAP, le offerte mancanti delle firme richieste.
2.3. L'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma particolare rilevanza. Quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi cardine delle proce-dure di aggiudicazione, come quello della parità di trattamento tra i concorrenti, le prescrizioni di forma devono essere rispetta-te tanto da parte del committente, quanto da parte dei concor-renti. Resta riservato il divieto di formalismo eccessivo, derivan-te dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di escludere offerte viziate da difetti formali irrilevanti. L'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza (cfr. STA 52.2007.303 del 5 dicembre 2007 e riferimenti ivi contenuti).
3. Nel caso concreto, la Direzione dell'EOC ha escluso dalla procedura la RI 1, poiché i responsabili della società non avevano firmato la dichiarazione di accompagnamento all'offerta inserita a pag. 13 del capitolato d'appalto.
L'insorgente non contesta l'addebito, ma ritiene che il documento in quanto tale non costituisca un elemento essenziale dell'offerta, tant'è vero che non è neppure annoverato nell'indice del capitolato d'appalto. Osserva inoltre che le regole del concorso (capitolato d'oneri) non prevedono alcuna comminatoria di esclusione nel caso del mancato inoltro oppure della mancata firma della dichiarazione in questione.
Tali argomentazioni non possono essere condivise. Intanto occorre rilevare che l'esigenza di firmare le offerte, pena l'esclusione in caso di inosservanza, è stata riconosciuta da dottrina e giurisprudenza (cfr. VwGer ZH 5.5.2006 VB. 2005.00373 consid. 5.3; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 1. Band, Zurigo 2007, n. 289). Quanto alla portata del documento riportato a pag. 13 del capitolato, non v'è dubbio che stante il suo contenuto esso abbia un'importanza tutt'altro che trascurabile nel contesto dell'offerta in cui è integrato. In effetti, con la sua firma il concorrente attesta non solo di aver eseguito tutta una serie di operazioni e di verifiche legate all'appalto, ma di garantire pure il rispetto di norme volte a garantire la sicurezza sul lavoro e un'efficace quanto libera concorrenza.
D'altra parte, la firma apposta sulla prima pagina del capitolato d'appalto non può supplire a quella mancante sulla dichiarazione di accompagnamento all'offerta, un documento sostanziale dell'offerta stessa la cui sottoscrizione era stata espressamente richiesta dalla committenza. Il fatto che non fosse annoverato nell'indice del capitolato d'appalto non è determinante, ove solo si consideri che nemmeno l'elenco prezzi, che pur costituiva un altro elemento essenziale dell'offerta da firmare a parte, era indicato nel sommario del capitolato, concernente solo le prime 12 pagine del corposo formulario trasmesso alle ditte invitate al concorso. Neppure il fatto che le regole di gara non contemplassero una comminatoria di esclusione in caso di mancata firma della dichiarazione in questione può giovare alla ricorrente. Come annota a giusto titolo la resistente, la sanzione dell'estromissione delle offerte mancanti delle firme richieste è infatti prevista in modo esplicito dalla legge (vedi art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/
CIAP), per cui non occorre riprenderla nelle prescrizioni di ogni concorso.
In conclusione, scartando l'offerta della ricorrente siccome priva della firma richiesta a pag. 13 del capitolato d'appalto il committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile con successo in questa sede. Una simile doglianza può essere accolta solo quando la stretta applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale. Presupposti, questi, del tutto assenti nel caso qui dedotto in giudizio.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 26, 36, 37, 38 LCPubb; 40, 42 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della RI 1, con l'ulteriore obbligo di rifondere identico importo alla CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria