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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 26 aprile 2010 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 30 marzo 2010 (n. 1575) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 febbraio 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di cantone); |
viste le risposte:
- 4 maggio 2010 del Consiglio di Stato,
- 17 maggio 2010 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 12 novembre 2003, la cittadina dominicana RI 1 (1969) si è sposata nel proprio Paese d'origine con il cittadino elvetico __________ (1964). A seguito del matrimonio, il 24 luglio 2004 la ricorrente è stata autorizzata a entrare in Svizzera e posta al beneficio di un permesso di dimora nel Canton Lucerna. Il 26 novembre 2004, i coniugi __________ hanno lasciato la Svizzera.
b. Il 7 agosto 2007, RI 1 è rientrata in Svizzera insieme al marito. Le autorità lucernesi competenti in materia di polizia degli stranieri le hanno quindi rilasciato, nell’ambito del ricongiungimento familiare, un nuovo permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino all’8 novembre 2009. Il 17 ottobre 2008, l’Amt für Migration del Canton Lucerna ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, in quanto essa non ne adempiva le condizioni.
Il 27 febbraio 2009, i coniugi __________ hanno cessato la comunione domestica.
c. Il 12 maggio 2009, la ricorrente si è trasferita presso un’amica residente a__________. Una settimana più tardi, essa ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione (ora: della popolazione) del Dipartimento delle istituzioni di essere posta al beneficio di un permesso di dimora nel nostro Cantone per svolgere un’attività lucrativa come aiuto cucina.
Con decisione 2 febbraio 2010, l’autorità dipartimentale ha respinto la domanda, rilevando che lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno le era stata concessa era venuto a mancare a seguito della cessazione della vita in comune con il marito, motivo per cui essa non poteva ottenere ora un permesso di dimora nel nostro Cantone per esercitare un’attività lucrativa. La decisione è stata resa sulla base degli art. 42, 50 cpv. 1 lett. a, 62 lett. d, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).
B. Con giudizio 30 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per negare all'interessata un permesso di dimora nel nostro Cantone sulla scorta dei motivi addotti dal dipartimento. Accertata l'esigibilità del suo rientro nella Repubblica Dominicana, l'Esecutivo cantonale ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
C. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento e postulando di essere posta al beneficio di un permesso di dimora nel nostro Cantone.
La ricorrente afferma di essere stata vittima di violenza da parte del marito e che, a causa di tali maltrattamenti, ha dovuto avviare una procedura di misure protettrici dell’unione coniugale.
Ritiene in ogni caso che la decisione impugnata sia contraria al principio della proporzionalità, in quanto è ben integrata in Svizzera e lavora. Sostiene di non poter per contro più reintegrarsi nel suo Paese d’origine. Infine, indica di avere attualmente una relazione con un altro uomo, con il quale intende sposarsi non appena avrà divorziato da __________ e chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame.
D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà eventualmente in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Va preliminarmente osservato che la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale nel Canton Lucerna nel 2007, in seguito rinnovato fino all’8 novembre 2009. Essa chiede ora il rilascio di un permesso di dimora per vivere e lavorare in Ticino: in sostanza, di essere autorizzata a cambiare Cantone.
3. 3.1. L'art. 37 cpv. 1 LStr dispone che il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo cantone. Il titolare di un permesso di dimora, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, ha diritto di cambiare cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62, segnatamente se non disattende una delle condizioni legate alla decisione.
Uno straniero può disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l’ha rilasciato (art. 66 OASA). Il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l’obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone (art. 67 cpv. 1 OASA).
Per rifiutare il permesso nel nuovo Cantone non occorre che sia stata disposta o eseguita la revoca del vecchio permesso. Il permesso nel vecchio Cantone infatti non decade (art. 61 cpv. 1 lett. b LStr). È sufficiente che sussista un motivo di revoca e che, nelle circostanze del caso, tale misura appaia proporzionata (DTF 127 II 177, pag. 182 per il vecchio diritto; messaggio relativo alla LStr, FF 2002 II 3407). Secondo le Istruzioni dell’Ufficio federale della migrazione nel settore degli stranieri (stato al 1° luglio 2009, n. 3.1.8.2.1), le persone che intendono soggiornare in un altro Cantone ma che non ottengono la necessaria autorizzazione, possono essere allontanate verso il Cantone che aveva rilasciato loro il permesso di dimora. Spetta poi a quest’ultimo decidere un eventuale allontanamento dalla Svizzera.
3.2. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. Secondo l'art. 49 LStr, l'esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 42 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Può segnatamente essere un grave motivo personale il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2 LStr).
3.3. Laddove la legge conferisce alle autorità amministrative un certo potere discrezionale, queste sono tenute ad esercitarlo tenendo conto degli interessi pubblici, nonché della situazione personale e del grado di integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (art. 61 LPamm; cfr. DTF 112 Ib 478).
4. 4.1. Come accennato in narrativa, il 7 agosto 2007 la ricorrente è rientrata in Svizzera insieme al marito e, per poter vivere la propria vita coniugale nel Canton Lucerna, le autorità di quel Cantone le hanno rilasciato un nuovo permesso di dimora. Ora, è incontestato che i coniugi __________ hanno cessato la convivenza nel febbraio 2009 (ricorso, pag. 8) e che da allora non hanno più ricomposto la loro comunione domestica. Nel gravame (pag. 7, 11 e 13), la ricorrente ha finanche indicato di avere nel frattempo allacciato una relazione sentimentale con tale __________, con il quale intede sposarsi non appena avrà ottenuto il divorzio dall’attuale marito. Bisogna pertanto concludere che, da oltre un anno, il matrimonio dei coniugi __________ è ormai svuotato di ogni contenuto e scopo. Ne discende che, essendo venuto meno il motivo (ricongiungimento familiare) per cui le era stata concessa tale autorizzazione ed essendo cessata la coabitazione con il marito, il suo soggiorno in Svizzera non si giustifica più. Ritenuto inoltre che la comunità familiare non sussiste più, la ricorrente non può invocare nemmeno l'applicazione dell'art. 49 LStr, che permette il mantenimento di residenze separate per motivi gravi.
4.2. A torto l’insorgente sostiene che avrebbe diritto a conservare il suo permesso di dimora sulla base di quanto previsto dall'art. 50 LStr. Non avendo vissuto ininterrottamente in comunione domestica con il marito durante almeno tre anni in Svizzera, essa non può invocare la lett. a di questa disposizione. Il primo permesso che aveva ottenuto il 24 luglio 2004 è decaduto 4 mesi più tardi con la sua partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStr). Nemmeno il suo soggiorno negli Stati Uniti, dal 26 novembre 2004 al 6 agosto 2007, può essere preso in considerazione, il periodo trascorso all’estero non essendo computabile a tal fine (cfr. STF 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009, consid. 3).
4.3. Non si intravvede nemmeno la presenza di gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera giusta la lett. b della medesima norma. In effetti, non risulta dall'inserto di causa che essa sia stata vittima di violenza nel matrimonio. Non vi è infatti alcun certificato medico, rapporto di polizia o una condanna penale a carico del consorte, come dispone l'art. 77 cpv. 5 OASA. L'insorgente pretende di essere stata vittima quanto meno di una sorta di violenza psicologica da parte del marito, che l’avrebbe trattata come una schiava, tanto da costringerla ad inoltrare un’istanza di misure di protezione dell’unione coniugale e a cercare alloggio presso un’amica di __________. Sennonché, sapere se tale circostanza possa essere qualificata come violenza psicologica (ciò che appare alquanto dubbio in assenza di prove oggettive in questo senso), è una questione che può qui rimanere aperta in quanto, comunque sia, non vi sono agli atti elementi che permettono di ritenere che la sua reintegrazione sociale nel suo Paese d'origine possa risultare fortemente compromessa. Condizione, questa, che dev'essere necessariamente adempiuta ai fini dell'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. STF 2C_746/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 4.3). La ricorrente risiede infatti in Svizzera da meno di tre anni. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Inoltre essa è nata e cresciuta nella Repubblica Dominicana, dove possiede i suoi principali legami sociali e culturali e risiedono i suoi familiari, in particolare sua figlia __________ e sua madre. In Svizzera, per contro, non ha alcuna relazione stretta. Ne discende che il suo rientro nel Paese d’origine, dove è tornata ancora in occasione delle vacanze di Natale 2008, non le porrà insormontabili problemi di reinserimento. Del resto la ricorrente, la quale conosce ben 5 lingue (v. doc. I: curriculum vitae), invoca l’inesigibilità del suo rientro in Patria per ragioni prettamente economiche (pag. 11), che, come ha considerato il Consiglio di Stato (ad E.2, pag. 6), non sono sufficienti per ammettere nella fattispecie la sussistenza di gravi motivi personali.
Bisogna inoltre considerare che la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, per cui non è determinante nel presente ambito. In siffatte circostanze, nemmeno il fatto che essa non sia mai stata a carico dell’assistenza pubblica e non abbia mai violato l'ordine pubblico permette di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole. Anche la necessità di poter soggiornare in Svizzera per partecipare in futuro ad eventuali udienze in Pretura relative alla procedura di divorzio non potrebbe essere presa in considerazione in questa sede: nulla le impedirebbe infatti di farsi rappresentare, come è già stato il caso nell’ambito delle misure protettrici dell’unione coniugale, o di chiedere un nulla osta per tale motivo.
5. Va infine rilevato che l'insorgente non può nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna vita familiare con il proprio coniuge.
Essa non potrebbe invocare l'applicazione della menzionata disposizione convenzionale neanche per quanto riguarda la sua attuale relazione sentimentale con __________, con il quale essa afferma di convivere attualmente. L'art. 8 CEDU è applicabile soltanto per i concubini il cui matrimonio è imminente e seriamente voluto, ciò che non risulta ancora nel caso di specie. In questo senso, essa non potrebbe pretendere nemmeno che l'autorità sospenda la propria decisione fino alla pronuncia del divorzio e consentirle in seguito di convolare a nozze con il nuovo compagno.
6. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.
A ragione quindi il dipartimento non ha autorizzato la ricorrente a trasferirsi dal Canton Lucerna in Ticino per vivere e svolgere un’attività lucrativa a__________.
7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 37, 42, 50 LStr; 77 OASA; 8 CEDU; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.– sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario