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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 27 aprile 2010 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 9 marzo 2010 (n. 1140) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente contro la decisione 9 aprile 2009 del municipio di CO 1 che, respingendo la sua opposizione, ha approvato il progetto stradale concernente la sistemazione di via S__________, IIa fase; |
viste le risposte:
- 11 maggio 2010 del Consiglio di Stato,
- 31 maggio 2010 del municipio di CO 1;
vista la risposta 15 giugno 2010 del Consiglio di Stato alla domanda di misure provvisionali presentata dal comune;
vista la replica e le osservazioni alla domanda provvisionale 30 giugno 2010 della ricorrente;
viste le dupliche:
- 13 luglio 2010 del Consiglio di Stato,
- 30 luglio 2010 del comune di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 giugno 1999 il consiglio comunale di CO 1 ha adottato una variante del piano viario che ha riclassificato la strada di raccolta via S__________ (ex strada RT1) in strada di quartiere, al fine di migliorare la sicurezza del traffico, la struttura urbana del comune, la qualità di vita e l'ambiente (messaggi municipali 26 novembre 1998, n. 309a/309b, pag. xii). Contestualmente alla variante, il consiglio comunale ha stanziato un credito per la realizzazione dell'opera. Il 30 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha approvato la variante (ris. gov. n. 2575). Per il tratto di via S__________ compreso tra Stalla __________ e il bivio __________, che qui interessa, il nuovo assetto prevede un sedime stradale largo 5.00 m e la formazione di due marciapiedi, uno sul lato a monte, dell'ampiezza di 1.50 m, e uno su quello a valle largo 2.00 m, dov'è pure inserito un viale alberato (cfr. ris. gov. 30 maggio 2001, pag.10).
B. Il municipio di CO 1 ha disposto la pubblicazione del progetto stradale concernente la sistemazione di via S__________, IIa fase, presso la locale cancelleria comunale. Per il tratto descritto sopra, esso prevede la realizzazione del campo stradale e del marciapiede a valle con alberatura, mentre la costruzione di quello a monte viene rinviata a una fase successiva (cfr. piano n. 0407-12).
C. Con risoluzione 9 aprile 2009, il municipio ha approvato il progetto stradale; nel contempo esso ha disatteso l'opposizione che la Comunione indicata in ingresso aveva notificato.
D. a. L'8 maggio 2009 la Comunione è insorta dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo contro la menzionata decisione, chiedendo di annullare
l'approvazione del progetto, di far ordine al municipio di ripubblicare i
piani, completati su determinati oggetti e, parimenti, di completare i piani
espropriativi relativi al mapp. 249; essa ha pure notificato le sue pretese
d'indennità. Per quanto qui interessa, la ricorrente ha sostenuto che la
mancata inclusione del marciapiede sul lato a monte della strada, oltre a
vanificare le finalità della sua riconversione, fosse contraria a quanto
stabilito dal consiglio comunale e nel piano regolatore. La costruzione dei due
marciapiedi, ha soggiunto, era stata concretamente prospetta ai proprietari del
mapp. __________ al momento della sottoscrizione di una convenzione il 4
novembre 1997, che istituiva a favore del comune un diritto di passo pedonale,
di condotta AP e di condotta elettrica sotterranea. L'insorgente ha poi
censurato i piani di dettaglio, a sua mente carenti, nonché l'ammontare del
credito di fr. 1'370'000.-, ritenuto superato dal rincaro e, in ogni caso,
ampiamente decaduto.
b. Rilevato che il gravame avrebbe dovuto essere indirizzato al Consiglio di
Stato, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo lo ha
trasmesso per competenza al Governo (STA 52.2009.164 del 7 luglio 2009).
c. Il 9 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso. Esso ha quindi,
da un lato, annullato la decisione municipale di approvazione del progetto e,
dall'altro, ha disposto il rinvio degli atti al comune affinché, pubblicato un
nuovo avviso di esproprio all'intenzione dei ricorrenti con l'indicazione
dell'indennità di occupazione temporanea e di esproprio e raccolta la loro
eventuale opposizione, rendesse una nuova decisione impugnabile. Il Governo ha
però disatteso le tesi riguardanti l'obbligo di inserire in questa fase
esecutiva anche il tratto di marciapiede in parola.
E. Con ricorso 27 aprile 2010 contro il pronunciato governativo appena descritto, la Comunione insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo nuovamente di annullare la procedura e di ordinare al municipio di ripubblicare i piani con l'inclusione del marciapiede in questione. Essa ripropone gli argomenti già sviluppati in prima istanza, criticando puntualmente la decisione governativa. L'insorgente domanda al Tribunale di confermare esplicitamente l'effetto sospensivo del gravame.
F. Il Consiglio di Stato sollecita la reiezione dell'impugnativa. Il municipio resiste al ricorso, domandando inoltre in via provvisionale che gli venga tolto l'effetto sospensivo. Le loro argomentazioni saranno discusse, se necessario, nel seguito.
G. Con la replica il ricorrente ribadisce le sue ragioni, postulando pure la reiezione della domanda provvisionale avanzata dal comune. Con la duplica tanto il Governo quanto il municipio confermano le rispettive posizioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la tempestività del ricorso sono date (art. 35 cpv. 2 legge
sulle strade, del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006;
Lstr; RL 7.2.1.2; nella sua formulazione in vigore dal 27 gennaio 2009, cfr. BU
2009 34). La Comunione, già opponente e insorta davanti al Consiglio di Stato,
è legittimata a ricorrere in questa sede (art. 20 cpv. 2 Lstr applicabile in
forza del rinvio di cui all'art. 31 cpv. 1 Lstr, 43 legge di procedura per le
cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; applicabile grazie
al combinato dei disposti 31 cpv. 1 e 25 Lstr; cfr. RDAT 1989 n. 28).
1.2. Resta da esaminare se l'impugnativa, in quanto rivolta contro un giudizio
di rinvio, sia ammissibile. Infatti, le decisioni con cui l'autorità di ricorso
rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura
incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto. Sono
incidentali quando lasciano all'istanza inferiore perlomeno una certa libertà
d'azione o di apprezzamento e non esplicano effetti di cosa giudicata. Sono invece
definitive se statuiscono in modo vincolante su determinate questioni, soprattutto
di merito (STA 52.2010.89 del 3 settembre 2010 consid. 2, 52.2005.82-84 del 29
aprile 2005 con rinvii). Se sono definitive sono normalmente impugnabili. Se
sono incidentali sono invece impugnabili solo se provocano al ricorrente un
danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPamm).
Oggetto della presente procedura è la mancata inclusione nella fase
realizzativa in esame del marciapiede sul lato a monte di via S__________,
all'altezza del fondo della ricorrente. Benché formalmente abbia accolto il
ricorso, il Consiglio di Stato ha disatteso, operando un completo esame, tutte
le censure relative a questo punto, confermando l'agire del municipio. La
decisione di non realizzare questo manufatto nell'ambito del presente progetto
stradale è quindi stata oggetto di una pronuncia definitiva, che può essere
impugnata davanti a questo Tribunale.
1.3. L'emanazione del giudizio è possibile sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della controversia emerge con sufficiente chiarezza da essi e il sopralluogo
sollecitato dall'insorgente non appare dunque in grado di apportare ulteriori
chiarimenti utili alla decisione del ricorso.
2. 2.1. La Lstr conferisce ai comuni e agli altri enti locali la competenza
di provvedere alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione e alla
manutenzione delle strade, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, come
le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che garantiscono
i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (art. 4 cpv. 2
Lstr). Essi sono fondamentalmente autonomi in materia, limitati soltanto dalle
disposizioni contenute nell'art. 6 Lstr e dal divieto d'arbitrio (STA DP
77/89-25/90 del 14 maggio 1990 consid. 3.2). Il potere d'esame
del Tribunale cantonale amministrativo è, difatti, limitato alla verifica della
legittimità della decisione e non può estendersi a un sindacato
d'opportunità della stessa (art. 61 cpv. 1 LPamm).
2.2. L'art. 33 Lstr stabilisce che non sono ammesse opposizioni su oggetti già
decisi con l'approvazione dei piani regolatori, e in particolare sul principio
dell'espropriazione (cpv. 1). Sfuggono pertanto all'esame del Tribunale,
nell'ambito di questa procedura, tutti gli aspetti già definiti nel piano
regolatore che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme,
sono emendabili unicamente mediante norme di pari rango e secondo la procedura
prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT).
2.3. Giusta l'art. 30 cpv. 1 Lstr, approvati i crediti necessari e i relativi
piani di finanziamento, l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura
d'approvazione del progetto stradale comunale. Il municipio pubblica il
progetto - che deve indicare quanto precisato agli art. 10 cpv. 2 lett. a e b
Lstr e corredato dagli atti elencati all'art. 18 cpv. 1 Lstr (cfr. art. 30 cpv.
2 e 3 Lstr) - per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può
prenderne conoscenza e, nel medesimo termine, presentare opposizione (art. 32
cpv. 1 Lstr combinato ai disposti art. 31 cpv. 1 e 20 cpv. 1 Lstr). Chi non fa
opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 20 cpv. 2 combinato con
l'art. 31 cpv. 1 Lstr).
2.4. Fermo quanto appena premesso, le censure relative al credito votato dal
consiglio comunale sono estranee alla presente procedura e non vengono,
pertanto, esaminate. Parimenti, esula da questo giudizio la questione relativa
al rispetto della convezione conclusa tra il comune e i proprietari del mapp.
249.
3. La controversia si riduce a verificare
se la decisione del municipio di rinviare a una fase successiva l'esecuzione
del marciapiede a monte del tratto di strada in esame sia corretta. La
ricorrente domanda invece che anche questo tratto di marciapiede sia realizzato
nell'ambito del progetto pubblicato; in caso contrario quest'ultimo non sarebbe
conforme con quanto stabilito dal consiglio comunale e nel piano regolatore.
Senza il marciapiede, soggiunge la ricorrente, gli scopi di migliorare la
sicurezza e di creare una via a carattere prettamente pedonale sarebbero compromessi.
3.1. Il piano viario prevede la realizzazione del marciapiede oggetto del
litigio. I messaggi municipali del
26 novembre 1998, citati in narrativa, che costituiscono il rapporto di
pianificazione della variante (cfr. risoluzione 30 maggio 2001, pag. 2),
suddividono la sua realizzazione in diverse tappe, dichiarate vincolanti (pag. xxi). L'allegato 2 ai messaggi (pag. xxxix) precisa i costi per ogni singola
tappa, poi ripresa graficamente dalla planimetria di cui all'allegato 3 (pag. xlviii).
3.2. Il progetto pubblicato si pone in consonanza con quanto appena rilevato.
Esso si prefigge infatti la realizzazione di opere previste dal piano
regolatore, limitandosi a rinviare a una fase successiva l'esecuzione del
marciapiede posto a monte. Nulla vieta a un comune di procedere a tappe con le
opere di urbanizzazione, tanto più se, come nel caso specifico, ciò coincide
con la volontà espressa del pianificatore, ancorata, ancorché a titolo
unicamente indicativo (cfr. art. 26 cpv. 2 legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990;
LALPT; RL 7.1.1.1), nel rapporto di pianificazione. Sotto questo profilo il ricorso
si rivela infondato.
3.3. Data la conformità dell'opera con quanto previsto dal piano regolatore,
cade anche la censura circa l'inidoneità di una realizzazione parziale del progetto
rispetto agli scopi prefissati. La ricorrente, infatti, non pretende che esso,
una volta completato, presenti dei difetti; anzi, essa stessa lo ritiene valido
(cfr. replica 30 giugno 2010, pag. 3). Tanto più che, nel caso concreto, il piano
viario già stabilisce la larghezza del campo stradale e dei marciapiedi,
cosicché censurabili sarebbero solo i dettagli esecutivi dell'opera. Nemmeno
può essere qui preventivamente stabilita una presunta volontà da parte del
municipio di non procedere alla realizzazione del manufatto. Anche se così
fosse, non è questa la procedura per segnalare eventuali mancanze da parte del
municipio nell'adempimento dei suoi compiti esecutivi.
4. In definitiva, il ricorso dev'essere respinto. Le domande poste in via provvisionale dalla ricorrente e dal comune, ammesso che fossero ricevibili, sono superate dall'emanazione del presente giudizio. La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm); la ricorrente dovrà versare delle ripetibile al comune resistente, patrocinato da legali (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 28, 31, 43, 44, 61 LPamm, 4, 6, 18, 20, 30 segg. Lstr e 26 LALPT;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.- sono poste a carico della ricorrente, che è tenuta a versare pari importo al comune per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario