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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 21 maggio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 4 maggio 2010 (n. 2241) del Consiglio di Stato che, accogliendo il gravame inoltrato da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, annulla l'ordinanza concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere adottata il 1° settembre 2009 dal municipio di RA 1; |
viste le risposte:
- 1° giugno 2010 del Consiglio di Stato;
- 9 giugno 2010 di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con
risoluzione n. 1291 del 1° settembre 2009 il municipio di RA 1 ha adottato
l'ordinanza concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da
parte di esercizi pubblici e negozi in genere;
che contro la medesima CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, titolari di vari esercizi
pubblici situati in questo comune, sono insorti davanti al Consiglio di Stato criticandone
su più punti il contenuto;
che con giudizio del 4 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ritenendo
che il municipio di RA 1 non disponeva della competenza ad emanare disposizioni
volte a disciplinare l'occupazione dell'area pubblica da parte degli esercizi
pubblici, visto che l'art. 74 dell'allora vigente regolamento comunale del 15
ottobre 2007 (RC), richiamato nella querelata ordinanza, non contemplava alcuna
delega in tal senso a favore dell'esecutivo comunale;
che avverso quest'ultima decisione il comune di RI 1 insorge ora dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che
la querelata ordinanza sia confermata; sostiene che la competenza del municipio
a disciplinare la materia in questione derivi dall'art. 48 cpv. 1 RC, norma che,
riprendendo quanto disposto dagli art. 25 e 26 del regolamento di applicazione
della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 2.1.1.3), attribuisce
a quest'ultima autorità il potere di adottare misure per la gestione nonché per
l'uso comune e particolare dei beni comunali;
che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato,
senza formulare osservazioni, che CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in diritto
che in
passato il Tribunale cantonale amministrativo ha sempre ritenuto che nella
misura in cui l'impugnazione (diretta) di atti normativi comunali aveva luogo
secondo specifiche disposizioni che non prevedevano il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 187 lett. a della legge organica comunale del 10
marzo 1987 [LOC; RL 2.1.1.2] per i regolamenti e 192 cpv. 2 LOC e 44 RALOC per
le ordinanze), le decisioni rese su ricorso in questo ambito dal Consiglio di
Stato fossero definitive (RDAT II-1994 n. 11, I-1993 n. 10; STA 16 dicembre
2004 n. 52.2004.389, STA 23 ottobre 1996 n. 52.1996.194);
che, come già rilevato da questa Corte (cfr. STA del 31 luglio 2009 n.
52.2009.151), tale prassi non può però più essere confermata alla luce dei più
recenti sviluppi legislativi intervenuti a livello federale e, di riflesso,
anche sul piano cantonale;
che sebbene gli art. 187 lett. a e 192 cpv. 2 LOC si limitino tuttora a
prevedere unicamente la facoltà di impugnare i regolamenti comunali e le
ordinanze municipali davanti al Governo cantonale nei termini della loro
pubblicazione all'albo, si deve considerare che a seguito dell'entrata in
vigore, avvenuta il 1° gennaio 2007, della nuova legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art. 29a della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), a
partire dal 1° gennaio 2009 vige il principio secondo il quale laddove il
diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi cantonali
– ivi compresi anche quelli comunali (cfr. Bernard
Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florance Aubry
Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 3 ad art. 87) - allora i
Cantoni sono tenuti a garantire alle parti la possibilità di sottoporre la
contestazione ad un'autorità giudiziaria di rango superiore, prima di eventualmente
adire il Tribunale federale (cfr. art. 87 cpv. 2 in relazione con l'art. 86 cpv. 2 LTF; STF 1C_140/2008 del 17 marzo 2009, consid. 1.1);
che ciò significa che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad
entrare nel merito dell'impugnativa inoltrata dal ricorrente deve essere
ammessa in virtù di quanto appena esposto, nonché più concretamente in
applicazione dei combinati art. 192 cpv. 2 LOC e 60 cpv. 2 della legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), norma
quest'ultima che è stata introdotta il 2 dicembre 2008 al fine di adeguare la
procedura amministrativa cantonale alle nuove esigenze poste dal diritto
federale e che istituisce in linea generale la facoltà di dedurre in giudizio
davanti a questo Tribunale tutte le decisioni del Consiglio di Stato che, come
in concreto, non sono dichiarate definitive dalla legge, né risultano
impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso;
che la legittimazione attiva del comune è certa (art. 209 lett. b LOC), ragione
per la quale il gravame, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è dunque in linea di
principio ricevibile e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm);
che, giusta l'art. 9 cpv. 1 LOC, gli organi del comune sono l'assemblea (lett.
a), il consiglio comunale dove è stato costituito (lett. b) e il municipio
(lett. c); essi – soggiunge il cpv. 2 di questa stessa norma – amministrano il
comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge, ritenuto che il
regolamento comunale, stabilendone i limiti, può legittimare il municipio a
delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni
amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari,
competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo
vincolante al municipio (cpv. 4);
che gli art. 106 e segg. LOC definiscono le competenze attribuite all'esecutivo
comunale;
che l'art. 107 cpv. 1 LOC prevede che il municipio esercita le funzioni di
polizia locale; per quanto qui più interessa, il cpv. 2 lett. c di questa
disposizione stabilisce che le medesime hanno per oggetto anche le misure
intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, nonché a
disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo;
che per quanto attiene specificatamente all'uso particolare dei beni comunali,
l'art. 26 RALOC prevede che, riservate le competenze delegate, il municipio ha
la facoltà di adottare misure per disciplinare l'occupazione stabile o
provvisoria dell'area pubblica, per disciplinare le sporgenze sulla stessa, le
affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le esposizioni pubblicitarie, nonché
per disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d'altro
genere che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche;
che tale competenza, ribadita anche dall'art. 48 cpv. 1 RC, non riguarda
soltanto la facoltà per l'esecutivo di intervenire laddove le circostanze lo richiedono
con degli atti concreti volti a regolare la singola fattispecie, ma comprende
pure la possibilità per quest'ultimo organismo di emanare degli atti normativi
di carattere generale ed astratto;
che i medesimi sono costituiti dalle ordinanze che, stante quanto stabilito
dall'art. 192 cpv. 1 LOC, il municipio può emanare per disciplinare materie di
competenza propria o delegata da leggi o regolamenti comunali;
che, in quanto volta a disciplinare l'uso accresciuto o esclusivo dell'area
pubblica da parte degli esercizi pubblici e dei negozi per l'esercizio della
loro attività commerciale, la querelata ordinanza rientra chiaramente tra
quelle regolamentazioni che l'esecutivo di __________ è legittimato ad emanare
in virtù delle competenze che le suddette disposizioni cantonali, e
segnatamente degli art. 107 cpv. 2 lett. c LOC e 26 RALOC, attribuiscono a
questo organo comunale (cfr. anche: Eros
Ratti, Il comune, vol. III, Losone 1990, pag. 1711 e 1721);
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, esso non
necessitava di alcuna ulteriore delega legislativa da parte del consiglio
comunale per poter legiferare in tale materia;
che, di conseguenza, la decisione impugnata non può essere tutelata e come tale
va annullata;
che non tocca comunque a questo Tribunale statuire nella presente sede sul contenuto
dell'ordinanza litigiosa, cosi come richiesto dal comune ricorrente; in
effetti, al fine di rispettare il doppio grado di giudizio previsto dai
combinati art. 192 cpv. 2 LOC e 60 cpv. 2 LPamm, si giustifica di rinviare gli
atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci sulle censure che gli erano
state sottoposte da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 nel loro gravame e che tale
autorità aveva tralasciato di evadere, ritenendo - erroneamente - l'esecutivo
comunale di RA 1 incompetente ad emanare detta regolamentazione;
che, visto quanto appena esposto, il ricorso in esame dev'essere quindi parzialmente
accolto;
che, dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese, seppur ridotte, sono poste
in parti uguali a carico dei resistenti, con vincolo di solidarietà (art. 28
LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 107, 192, 209, 213 LOC; 26 RALOC; 48 e 74 RC di __________; 3, 18, 28, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 4 maggio 2010 (n. 2241) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- sono poste in parti uguali a carico di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario