|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi |
|
segretaria: |
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 2 giugno 2010 della
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 20 maggio 2010 dell'CO 2, che ha aggiudicato alla CO 1 il trasporto di scorie e ceneri dall'ICTR di Giubiasco alla discarica di Lostallo; |
viste le risposte:
- 14 giugno 2010 dell'CO 2;
- 16 giugno 2010 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il __________ CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il trasporto di scorie e ceneri dall'ICTR di Giubiasco alla discarica di Lostallo nel periodo 1° giugno 2010 - 31 dicembre 2013 (FU n. __________).
Il bando di concorso stabiliva che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1. Prezzo 80%
2. Referenze 15%
3. Apprendisti 5%
Il capitolato d’appalto precisava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. In particolare avvertiva che per le referenze (contratti di trasporto per un valore di almeno fr. 50'000.- negli ultimi 3 anni), sarebbe stato assegnato un punteggio da 1 a 6, con la seguente formula:
referenza di trasporti con cassoni nel campo dei rifiuti nota 6.0
referenza di trasporti con cassoni in altri campi di attività nota 4.0
nessuna referenza nota 2.0
Gli atti
di gara riservavano il concorso ai soli autotrasportatori ufficialmente iscritti
a registro di commercio e, riprendendo una clausola del bando concernente i
dati tecnici minimi richiesti, specificavano che il trasporto doveva avvenire
esclusivamente con camion 5 assi EURO 5 da 40 t muniti di sistema translift con
gancio per il trasporto di scorie e con camion 4 assi EURO 5 da 32 t dotati di
sistema translift con gancio per il trasporto delle ceneri. Almeno due camion 4
assi EURO 5 dovevano essere disponibili da subito, mentre almeno un camion 5
assi EURO 5 avrebbe dovuto entrare in servizio entro 3 mesi dalla firma del
contratto.
Allo scopo di verificare l'adempimento di questi requisiti, i concorrenti erano
tenuti ad allegare all'offerta le carte grigie dei veicoli che si intendono
utilizzare per il trasporto. In mancanza di questi o di altri documenti esatti
dagli atti di gara, il committente avrebbe potuto richiederli in un secondo
tempo, con l'assegnazione di un termine perentorio di 5 giorni scaduto
infruttuosamente il quale l'offerta sarebbe stata scartata (vedi capitolato
d'appalto, pag. 4).
Nel bando era segnalato peraltro che le offerte dovevano essere inoltrate non oltre le ore 16.00 del 2 aprile 2010 e che contro gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione. Nessuno ha tuttavia impugnato la documentazione di gara.
B. Nel termine prestabilito sono pervenute ai committenti le offerte di quattro ditte, per importi compresi tra fr. 1'340'615.30 e fr. 2'256'336.20.
Constatato che all'offerta della ditta CO 1 di __________ erano state allegate unicamente le licenze di circolazione di un autocarro 4 assi EURO 5, di un camion 4 assi Euro 2 e di un trattore forestale EURO 5, il 14 aprile 2010 l'CO 2 ha scritto alla concorrente di produrre entro 5 giorni i documenti mancanti, ricordandole la necessità - esplicitata nelle prescrizioni di gara - di disporre da subito di almeno due camion 4 assi EURO 5. Il 20 aprile 2010 la CO 1 ha trasmesso alla committenza i seguenti documenti:
- contratto di noleggio 20 aprile 2010 autocarro Renault Kerax 450 8x4 EURO 5 con relativa licenza di circolazione;
- contratto di acquisto 20 aprile 2010 autocarro Mercedes-Benz Actros 3246 4 assi EURO 5;
- contratto di acquisto 20 aprile 2010 autocarro Scania G 480 LB10X4*6MSA 41 5 assi EURO 5.
Esperite le necessarie valutazioni, il 20 maggio 2010 l'CO 2 ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 5.35 punti.
C. Contro la predetta decisione la RI 1, seconda classificata con 5.05 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La ricorrente ha rilevato in sostanza che al momento dell'apertura delle offerte, l'aggiudicataria non disponeva degli autocarri richiesti dal committente. La CO 1 - ha soggiunto - ha uno scopo societario esulante dall'oggetto della commessa e non può vantare referenze nel trasporto dei rifiuti, per cui in relazione a questo specifico criterio di aggiudicazione bisognava assegnarle la nota 2.
D. In sede di risposta l'CO 2 si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, annotando tra l'altro che in seconda battuta la deliberataria ha prodotto tutta la documentazione necessaria ed ha ottenuto 2 punti nel criterio delle referenze.
La CO 1 ha parimenti sollecitato il rigetto dell'impugnativa, avversando le tesi della ricorrente con argomentazioni di cui di dirà - per quanto necessario - nel seguito.
E. Pur essendosi ripetutamente riservata la facoltà di replicare, la ricorrente non ha presentato ulteriori memorie scritte.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con gli allegati di causa bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono manifesti.
2. 2.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.
2.2. Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d’offerta, sottolinea l’art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall’aggiudicazione (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 e rinvii). Una diversa conclusione, che permettesse al committente di prendere in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
3. 3.1. Il concorso era aperto ai soli autotrasportatori ufficialmente iscritti a registro di commercio. La CO 1 è una ditta attiva nel commercio legnami da opera e da ardere, taglio alberi pericolanti e lavori di selvicoltura, trasporto di legnami e in genere montaggio e noleggio e impianti teleferiche, così come recupero e smaltimento di legname riciclabile (vedi estratto RC agli atti). V'è da chiedersi se la deliberataria, con un simile scopo societario incentrato sull'attività selvicolturale e sul commercio/trasporto di legnami, potesse essere ammessa alla gara o dovesse per contro esserne subito esclusa per inadempimento del criterio di idoneità inserito nelle prescrizioni concorsuali.
La risposta al quesito può restare senz'altro aperta, poiché il ricorso va in ogni modo accolto per le ragioni che seguono.
3.2. In concreto, nel capitolato d'appalto il committente ha stabilito chiaramente che i concorrenti dovevano disporre da subito di almeno due camion 4 assi EURO 5 da 32 t muniti di sistema translift. Questa dotazione doveva essere comprovata allegando all'offerta le licenze di circolazione dei veicoli previsti per i trasporti oggetto della commessa.
La CO 1 ha prodotto con la sua offerta unicamente le licenze di circolazione di un autocarro 4 assi EURO 5 (Mercedes-Benz Actros), di un camion 4 assi Euro 2 (Mercedes-Benz 3244 8 x 4) e di un trattore forestale EURO 5 (JCB 3230-80 PLUS). A richiesta della committenza ha poi esibito i documenti elencati partitamente al punto B di narrativa (contratti di noleggio e acquisto di mezzi pesanti con i requisiti tecnici minimi esatti dal capitolato d'appalto). A torto tuttavia l'CO 2 li ha presi in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, poiché essi non dimostravano affatto che il 2 aprile 2010, termine ultimo per la presentazione delle offerte, la CO 1 aveva in dotazione mezzi sufficienti per adempiere appieno le esigenze tecniche fissate in modo vincolante dalle prescrizioni di gara. La sua offerta doveva quindi essere scartata. I contratti sottoscritti ed insinuati il 20 aprile 2010 non potevano infatti sanare le carenze dell'offerta. La facoltà di introdurre ulteriori documenti posteriormente all'inoltro dell'offerta serve soltanto a dimostrare che la stessa, al momento della sua consegna, è sostanzialmente conforme alle disposizioni del capitolato. Non può essere sfruttata per rimediare alle sue lacune, mediante la stipulazione di negozi volti unicamente a completarla in palese violazione dei principi cardini che governano l'aggiudicazione di commesse pubbliche (parità di trattamento e trasparenza; cfr. art. 1 e 5 LCPubb).
4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e aggiudicando direttamente la commessa alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb).
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico del committente e della resistente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 26, 36, 37, 38, 41 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 maggio 2010 dell'CO 2, che ha aggiudicato alla ditta CO 1 di __________ il trasporto di scorie e ceneri dall'ICTR di Giubiasco alla discarica di Lostallo, è annullata;
1.2. il trasporto di scorie e ceneri dall'ICTR di Giubiasco alla discarica di Lostallo è aggiudicato alla ditta RI 1 di __________ per l'importo di fr. 1'463'842.25.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'CO 2 e della CO 1 in ragione di ½ ciascuna.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria