Incarto n.
52.2010.263

 

Lugano

7 dicembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 25 giugno 2010 del

 

 

 

RI 1

patr. da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 giugno 2010 del Consiglio di Stato (n. 3050) che annulla la decisione 16 novembre 2009 con la quale il municipio di RI 1 ha rilasciato al comune la licenza edilizia per la demolizione dell'ex casa comunale di __________ e la creazione di un parco verde per attività di svago, con formazione di un centro di raccolta rifiuti (mapp. 246 e 249 di __________);

 

 

viste le risposte:

-    6 luglio 2010 del Consiglio di Stato;

-    17 agosto 2010 dell'Ufficio delle domande di costruzione;

-    19 agosto 2010 di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

A.     Il comune di RI 1 è proprietario dei mapp. 246 e 249 di RI 1 __________, sui quali si trovano l'ex casa comunale di RI 1, alcuni parcheggi e un centro di raccolta differenziata dei rifiuti composto da numerosi contenitori in metallo o in plastica, di diverse dimensioni e foggia, in parte in carente stato di manutenzione. Il 30 luglio 2009 il comune di RI 1 ha domandato al proprio municipio il permesso di demolire l'ex casa comunale, di realizzare un parco verde per attività di svago e una piazzetta per la raccolta differenziata dei rifiuti, con sette contenitori interrati che, rispetto a quella precedente, viene avanzata verso sud-est, in direzione della strada. Alla domanda si è opposta CO 1, proprietaria del mapp. 569 confinante con il mapp. 249, contestando il progetto sotto il profilo dell'interesse pubblico, della proporzionalità e sostenendo che esso fosse in contrasto con le norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).

 

 

B.     Completata la domanda di costruzione, raccolto l'avviso del Dipartimento del territorio, il 16 novembre 2009 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia respingendo in pari tempo l'opposizione di.


C.    Con giudizio 15 giugno 2010, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dall'opponente e di conseguenza ha annullato la licenza. Respinte le censure relative agli aspetti formali della domanda di costruzione, nel merito il Governo ha ritenuto che il centro di raccolta rifiuti non fosse conforme alla funzione della zona di utilizzazione prevista dal piano regolatore e non potesse nemmeno beneficiare del principio della tutela della situazione acquisita (Besitzstandsgarantie) secondo l'art. 72 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1). Il progetto non rispettava nemmeno la distanza minima dalla strada stabilita dalle NAPR. Il Consiglio di Stato ha poi espresso dei dubbi sulla sicurezza dell'accesso stradale, senza tuttavia approfondire la tematica. Esso ha pure rilevato che l'altezza della parete antirumore posta a ridosso dei contenitori per i rifiuti superava quella massima prevista dall'art. 9.10 NAPR, senza che fosse stata concessa una deroga. Siccome il ricorso doveva comunque essere respinto, il Governo non si è espresso sulle altre numerose censure sollevate dalla ricorrente.

 

D.    Con ricorso 25 giugno 2010 il comune di RI 1 si aggrava contro il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In via principale esso chiede il ripristino della licenza edilizia, in via subordinata domanda che essa sia annullata solo parzialmente, per la parte inerente al centro di raccolta differenziata dei rifiuti, e confermata invece per quanto attiene alla demolizione dell'ex casa comunale e alla realizzazione del parco verde per attività di svago. Dopo aver sottolineato che il progetto porterebbe un miglioramento qualitativo estetico e ambientale, il comune ritiene anzitutto che la decisione non sia stata sufficientemente motivata; il puntuale esame delle censure sollevate, nella misura in cui fossero state respinte, avrebbero potuto condurre a un annullamento solo parziale della licenza edilizia. Nel merito il ricorrente sostiene che il centro di raccolta, così come previsto, sarebbe conforme alla pianificazione. Senza negare che due dei contenitori progettati non rispettano la distanza dalla strada comunale, esso sostiene che di essersi avvalso della possibilità di deroga prevista all'art. 11.3 NAPR; in ogni caso il progetto poteva essere facilmente emendato spostando (come da esso stesso suggerito nella risposta) i contenitori. Infine il ricorrente contesta il paventato rischio per la sicurezza stradale, mentre per la parete antirumore sottolinea che l'art. 9.10 NAPR prevede specificatamente la possibilità di derogare all'altezza massima.


E.     All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. A identica conclusione perviene CO 1 contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che, per quanto necessario, saranno esaminati nei seguenti considerandi. Il Dipartimento del territorio si rimette al giudizio del Tribunale.

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva del comune è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è pertanto ricevibile in ordine e può esser giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).


2.2.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979; LPT; RS 700; art. 67 cpv. 1 LALPT; art. 1 cpv. 1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE). In particolare, giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona, cfr. anche art. 67 LALPT). Eccezioni a questo principio all'interno delle zone edificabili sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori di queste zone fa invece stato l'ordinamento retto dagli art. 24-24d LPT. Resta riservato l'obbligo di pianificare, sancito dall'art. 2 LPT, se si tratta di opere che per natura, dimensioni o effetti sul territorio e sull'ambiente, risultano talmente incisive da rendere necessario l'allestimento o la modifica di un piano di utilizzazione.


2.2. L'art. 6.2 NAPR definisce esaustivamente la destinazione dei mappali interessati dal progetto prevedendo per essi l'insediamento di:

-   un centro comunale di svago (per esempio biblioteca, sala riunioni) nel vec-           chio municipio o in eventuali nuovi edifici che propongano una relazione ur-  banistica significativa con la __________.
-   spazi esterni di gioco per i bambini e ragazzi.


In tal senso il rinvio all'art. 4.7 NAPR, contenuto nel medesimo disposto, benché formalmente rivolto all'intera norma, dev'essere inteso quale rimando unicamente ai parametri stabiliti per la zona residenziale.

2.3. In concreto, il centro di raccolta rifiuti non è conforme alla funzione dell'utilizzazione dei mappali stabilita con chiarezza e in modo vincolante dal piano regolatore in vigore. Il progetto prevede, infatti, la posa di sette contenitori, di cui due per i rifiuti solidi urbani, due per la carta, uno per l'alluminio, uno per il PET e uno per il vetro; si tratta dunque di un centro di raccolta differenziata di rifiuti di una certa entità e quindi anche di sicuro impatto, destinato a servire non solo gli utenti direttamente confinanti ma anche quelli che risiedono nelle zone adiacenti, come attestano le indicazioni date dal ricorrente circa il piano di gestione dei rifiuti comunali. Secondo quanto addotto dallo stesso, questo progetto, allestito dallo studio __________ di Lugano, propone difatti la posa di 52 contenitori interrati per i rifiuti solidi urbani per servire 45 zone, nonché 31 contenitori per la raccolta dei rifiuti riciclabili in 12 ecopunti, al fine di migliorare il servizio al cittadino, contenere i costi e razionalizzare la raccolta dei rifiuti (ricorso, pag. 7). L'importanza di questo progetto corrobora la necessità di consolidarlo, laddove lo giustifichi l'importanza dei singoli interventi, come nel caso concreto, attraverso una procedura pianificatoria che permetta al legislativo comunale di esprimersi in merito agli spazi necessari, tenendo altresì in debito conto le ripercussioni generate da questi impianti.


3.Per il principio di proporzionalità non si giustifica d'annullare una licenza edilizia difforme quando il difetto può essere facilmente emendato subordinandola a determinate condizioni. In concreto, il Governo, attesa la non conformità della piazza raccolta rifiuti, avrebbe dovuto pertanto esaminare - con speciale riferimento alle ulteriori censure sollevate da CO 1 - se, imponendo quale condizione lo stralcio di questa struttura, la licenza poteva comunque essere confermata. Non avendolo fatto, esso è incorso in una violazione del diritto, che comporta l'annullamento della decisione impugnata. In parziale accoglimento del ricorso, gli atti sono pertanto rinviati al Consiglio di Stato perché proceda in tal senso.

 

 

4.La tassa di giustizia è posta a carico della resistente nella misura della sua soccombenza (art. 28 LPamm). Essa rifondere le ripetibili - adeguatamene ridotte in funzione dell'esito - al comune ricorrente, assistito da un patrocinatore (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

        1.1.   la risoluzione 15 giugno 2010 (n. 3050) del Consiglio di Stato è annullata;

        1.2.   gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta una nuova decisione, conformemente a quanto stabilito al consid. 3.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, complessivamente fr. 1'000.-, sono posti a carico di CO 1. Essa rifonderà pari importo al comune per ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario